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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 721/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ) assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FRANCESCO MATTEUCCI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente in carica pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. ALESSANDRO
STEFANINI, come da mandato in atti appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.Ma Corte d'Appello di Genova contrariis reiectis, : in totale CP_2
riforma della sentenza impugnata : accertare la responsabilità della CP_1 nel sinistro occorso in data 31.05.2019 al SI. percorrendo la
[...] Pt_1
Strada Provinciale “ Via Bassa Tambura” subito dopo l'incrocio con Via Capannelle
e pertanto condannare la stessa a rifondere il danno subito all'attore nella somma che sulle base delle tabelle milanesi pari ad € 44.134,72 per lesioni permanenti
(personalizzazione al 33%)+ € 7.644,00 per invalidità temporanea per un totale di €
51.778,72. O la diversa somma emersa a seguito della CTU: invalidità permanete 12% danno non patrimoniale € 26.194,00 con personalizzazione fino a € 35.812,00 temporanea giorni 19 invalidità totale € 1.881,00, temporanea al 75% 45 giorni €
3.341,25, temporanea al 50% giorni 30 € 1.485,00, temporanea al 25% giorni 20 €
495,00 Totale temporanea € 7.202,25. Danno complessivo € 33.396,25 con personalizzazione fino a € 43.014,25. Spese mediche documentate € 1.708,00 ritenute congrue dal CTU. O nella diversa misura che l'Ill.Ma Corte d'Appello vorrà ritenere provata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e rigettata ogni contra - ria istanza ed eccezione, per i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dal SI. avverso la sentenza n. Parte_1
149/2023 del Tribunale di Massa e rigettare ogni domanda dallo stesso proposta contro la . In ogni caso con vittoria di spese e competenze del Controparte_1
giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa la per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro che lo vedeva coinvolto quale ciclista, quantificati in euro 51.778,72.
Esponeva che in data 31/05/2019, mentre percorreva via Capannelle (MS) con la propria bicicletta “mountain bike”, perdeva il controllo del mezzo all'incrocio con Via Bassa Tambura a causa della presenza di ghiaino sulla strada subito dopo la linea dell'incrocio, e non riusciva più a mantenere il controllo del mezzo “a causa delle enormi buche” presenti su via Bassa Tambura. e cadeva rovinosamente a terra;
quindi, veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di CP_1
I certificati medici allegati attestavano 18 giorni di ricovero al NOA per frattura alla clavicola sinistra, fratture costali multiple e contusione parenchimale polmonare, nonché 131 giorni di invalidità temporanea.
Per tali ragioni, il SI. riteneva responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. la Pt_1
di , in qualità di custode e proprietaria della strada, ed esperiva CP_1 CP_1
nei suoi confronti un tentativo di negoziazione assistita, che dava esito negativo.
Il Dott. consulente del quantificava le lesioni permanenti in Persona_1 Pt_1
13-14%, l'invalidità temporanea per giorni 20 al 100%, giorni 45 al 75%, giorni 30 al
50% e giorni 37 al 25%, quantificabili secondo le Tabelle di Milano:
-invalidità temporanea pari ad euro 1.960,00;
-invalidità temporanea parziale al 75% pari ad euro 3.307,50;
-invalidità temporanea parziale al 50% pari ad euro € 1.470,00;
-invalidità temporanea parziale al 25% pari ad euro 906,50.
Quindi, per un totale del danno biologico temporaneo pari ad euro 7.644,00, cui si aggiungeva un danno permanente per € 33.184,00 con personalizzazione massima fino a 48.117,00 (45%).
Si costituiva in giudizio la svolgendo le proprie difese e Controparte_1
contestando la dinamica del sinistro, il nesso causale, le conseguenze dannose lamentate, nonché la conformità dello stato dei luoghi.
Affermava non esservi prova della dinamica del sinistro come descritta dall'attore.
Aggiungeva che l'evento dannoso era comunque attribuibile esclusivamente all'attore, che avrebbe potuto percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza il dissesto.
In particolare, l'attore avrebbe dovuto tenere una velocità moderata in prossimità dell'incrocio con Via Bassa Tambura, data la conformazione del luogo e la presenza di appositi cartelli che indicavano l'obbligo di dare la precedenza. La convenuta evidenziava che la condotta imprudente del danneggiato era idonea ad interrompere il nesso di causalità, essendo l'asserita situazione di pericolo suscettibile di essere prevista in anticipo dal danneggiato.
In relazione al quantum risarcitorio, contestava la quantificazione dei danni formulata dall'attore perché basata su una consulenza medica resa in assenza di contradditorio.
La causa era istruita con l'escussione di testimoni e con il licenziamento di CTU medico-legale.
Con sentenza 149/2023 del 23/02/2023 il Tribunale di Massa decideva la vertenza e riteneva infondate le domande dell'attore.
Il Tribunale affermava: che in caso di caduta di una bici in corrispondenza di una buca stradale, non può ritenersi idonea la condotta colposa del danneggiato ad interrompere il nesso causale;
che, pur affermando la responsabilità oggettiva dell'ente, proprietario del bene in custodia, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra il bene in custodia e il danno lamentato;
che, nel caso di specie, l'attore non forniva la prova che la caduta derivasse dalle buche presenti sulla strada.
Nel caso concreto, il primo giudice affermava che le dichiarazioni testimoniali provenivano da soggetti che non avevano assistito alla caduta dell'attore e che le testimonianze “de relato” non erano suffragate da elementi probatori oggettivi;
pertanto non accoglieva la ricostruzione dei fatti così come descritta dall'attore.
Le spese seguivano la soccombenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello il SI. Parte_1
chiedendone la riforma.
Con il primo motivo di appello, contestava l'erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, avendo esso dimostrato l'insidiosità delle buche, l'assenza Pt_1
di cartelli idonei a segnalare il pericolo e, considerati i danni causati alla bicicletta, la bassa velocità con cui egli procedeva.
L'appellante censurava la sentenza perché non prendeva in considerazione gli elementi da lui forniti per provare la dinamica della caduta e in particolare la deposizione della
SI.ra , sua amica, che giungeva nell'immediatezza sul luogo del Testimone_1 sinistro;
il verbale di intervento dei militi dell'ambulanza, che intervenivano in soccorso del SI. in Via Bassa Tambura;
le foto inalterabili di “Google Heart”, Pt_1
che mostravano lo stato dei luoghi e, infine, le altre deposizioni testimoniali.
L'appellante lamentava che il primo giudice non avesse riconosciuto alcuna rilevanza alle dichiarazioni dei testimoni perché non presenti al momento dell'incidente, benchè tutti concordi nel riferire quanto avevano visto subito dopo il sinistro (teste ), Tes_1
ovvero le dichiarazioni a loro rese da esso circa le cause della caduta. Pt_1
Egli censurava inoltre la mancata applicazione del principio “più probabile che non”, non essendo stata fornita una versione dei fatti alternativa idonea a spiegare una diversa causa della caduta, nonchè la mancata applicazione del principio giuridico della presunzione per ricostruire logicamente i fatti.
Inoltre, affermava che la prova del nesso causale non poteva diventare una “probatio diabolica” per il solo fatto di non riuscire a reperire testimoni oculari dell'evento dannoso.
Con il secondo motivo di appello, contestava la ricostruzione dei fatti sulla base delle prove acquisite e dei principi giurisprudenziali.
Invero, egli riteneva di avere dimostrato che cadeva in data 31/05/2019 in via Bassa
Tambura a causa del dissesto del manto stradale;
che si procurava lesioni così come descritte nella CTU;
che il difetto di manutenzione stradale non era facilmente percepibile in anticipo;
che la Provincia di non segnalava il pericolo con CP_1
apposita segnaletica;
che egli adottava tutte le cautele richieste per andare in bicicletta, quali l'uso di un caschetto, circostanza confermata dall'assenza di lesioni gravi a livello cranico;
che la Provincia di ripristinava l'asfalto, dopo il sinistro, a CP_1
causa della pericolosità dello stesso;
che il verbale dell'ambulanza attestava il punto della caduta, in Via Bassa Tambura;
che la SI.ra confermava la presenza di Pt_2
insidie non facilmente prevedibili in quel tratto stradale e riconosceva il punto esatto della caduta attraverso la documentazione fotografica;
che altri testimoni non oculari, amici dell'appellante che lo assistevano durante la degenza, confermavano la dinamica del sinistro, così come da lui descritta (testi che affermava che Tes_2 l'appellante dichiarava di essere caduto per il dissesto presente sulla strada che stava percorrendo;
e , che pure confermavano dii avere Testimone_3 Testimone_4
appreso dallo stesso detta versione dei fatti). Pt_1
Pertanto, l'appellante riteneva di avere assolto all'onere probatorio, avendo dimostrato il rapporto tra la “cosa” e il danno, tramite la produzione del verbale di intervento dei militi dell'ambulanza e le deposizioni testimoniali, ritenute congrue e prive di contraddizioni.
Riteneva responsabile la ex art. 2051 c.c., non avendo Controparte_1
questa fornito la prova del caso fortuito, inteso come elemento esterno avente carattere di assoluta eccezionalità ed imprevedibilità idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la condanna alle spese, essendo stato condannato secondo il principio della soccombenza nonostante avesse tentato di esperire la negoziazione assistita obbligatoria, che dava esito negativo a causa del disinteresse di controparte.
Si costituiva in giudizio la , opponendosi all'avversario Controparte_1
appello e chiedendone il rigetto.
L'appellata ribadiva l'applicazione dell'art. 2051 c.c., secondo cui l'attore ha l'onere di provare il danno, nonché il nesso di causa con il bene oggetto di custodia, mentre il convenuto ha l'onere di provare il caso fortuito idoneo ad interrompere detto nesso causale. Invero, l'appellante non aveva dimostrato il nesso causale tra il bene e il danno, né tantomeno l'asserita difficoltà a percepire l'insidia presente sul tratto di strada percorso. Affermava che le deposizioni testimoniali derivavano da soggetti che avevano appreso dell'evento dannoso solamente dal soggetto danneggiato, senza aver assistito personalmente al sinistro.
Inoltre, le forze dell'ordine non intervenivano sul luogo in cui cadeva l'appellante; il verbale dell'ambulanza attestava che il danneggiato era stato soccorso in Via Bassa
Tambura, dopo la pesa pubblica, non potendosi così affermare che fosse stato recuperato in prossimità di una buca, considerato anche che le foto prodotte non riguardavano esattamente lo stato dei luoghi, né rappresentavano la bicicletta sul luogo del sinistro.
Censurava inoltre l'attendibilità della testimonianza resa dalla SI.ra , Testimone_1
che confermava lo stato dei luoghi così come descritti dal SI. non potendo in Pt_1
realtà riferire sulla dinamica del sinistro perché non presente.
Pertanto, non era possibile accertare le circostanze esatte in cui l'appellante cadeva, né tanto meno le cause del sinistro, potendosi ipotizzare che l'incidente fosse stato causato dalla poca prudenza adottata dal danneggiato nel percorrere Via Capannelle con la propria bicicletta.
Inoltre, le deposizioni testimoniali non potevano essere prese in considerazione perché si limitavano a confermare la versione dei fatti così come descritta dal SI. Pt_1
Però ciò che concerne lo stato dei luoghi, l'appellata precisava che non vi era prova della presenza di vegetazione tale da ostacolare la visuale e che le fotografie prodotte mostravano, al contrario, la presenza di uno spazio ben visibile.
La segnaletica indicava l'obbligo di dare la precedenza;
quindi, il SI. avrebbe Pt_1
dovuto rallentare, fino a fermarsi in prossimità dell'incrocio e, conseguentemente, percepire eventuali insidie.
L'appellata riteneva quindi che l'evento dannoso fosse riconducibile alla imprudenza del danneggiato, che percorreva la strada con la propria bicicletta ad una velocità inadeguata, considerato anche il grave danno fisico subito.
Per quanto riguarda il quantum risarcitorio, l'appellata contestava la personalizzazione del danno, non essendo stato allegato alcun elemento a supporto.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 04/02/2025 veniva trattenuta in decisione.
I primi due motivi di appello sono tra loro connessi e si esaminano congiuntamente.
La fattispecie in esame è riconducibile al disposto dell'art. 2051 c.c. a norma del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Al riguardo la giurisprudenza afferma che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. n. 20943 del 2022).
Spetta dunque al danneggiato allegare e dimostrare il danno e la sua derivazione causale dal bene oggetto di custodia.
Nel caso in esame l'appellante non ha dato prova del nesso causale tra il bene oggetto di custodia ed il danno.
Va premesso che nessun testimone ha assistito al sinistro e tutti i testimoni escussi hanno riferito su circostanze a loro riferite dallo stesso appellante.
Neppure sono stati provati, in modo certo e preciso, ulteriori elementi che potrebbero corroborare la tesi sostenuta dall'appellante.
Infatti, dato atto che sul luogo del sinistro non è intervenuta alcuna autorità per i rilievi del caso, va aggiunto che nel verbale di intervento redatto dai militi della pubblica assistenza che hanno prestato soccorso all'infortunato, prodotto da parte attrice, si legge come luogo di recupero del sig. Via Bassa Tambura “dopo la pesa Pt_1
pubblica”: la pesa pubblica non compare peraltro in alcuna delle foto prodotte da parte attrice, né il o la teste da lui chiamata subito dopo il fatto ed Pt_1 Testimone_1
intervenuta a recuperare la bicicletta e lo zaino, ha riferito della presenza di una pesa pubblica sul luogo del sinistro. In ogni caso da tale atto non si ricava che il sia Pt_1
stato recuperato dai militi della pubblica assistenza in prossimità di una buca.
Si aggiunga che le foto prodotte raffiguranti la bicicletta parzialmente danneggiata non ritraggono la bicicletta sul luogo del sinistro ma sono state scattate quando la stessa era già stata ricoverata altrove.
La testimonianza di , poi, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli Testimone_1
nn. 6 e 7 di parte attrice sullo stato dei luoghi, quando di fatto è impossibile collegare le foto prodotte alla zona dell'asserito evento (prod. n. 4 attore), raffigurando le stesse parti diverse della strada. In ogni caso la sua testimonianza nulla esprime in termini di cinematismo dell'evento, avuto riguardo al fatto che essa non ha assistito al sinistro, ma è intervenuta dopo, chiamata dall'appellante, ed ha recuperato la bicicletta e lo zainetto del Pt_1
Gli altri testi escussi, come detto, non solo non hanno assistito al fatto, ma nemmeno sono intervenuti sul luogo del sinistro, a differenza della teste . Essi hanno Tes_1
riferito unicamente quanto loro detto dal Pt_1
Si aggiunga che nel proprio atto introduttivo l'attore ha riferito di essere caduto a causa di “copioso ghiaino accumulato dopo la linea dell'incrocio”, mentre nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha attribuito la causa della caduta alla presenza di una “buca occultata dalla ghiaia”.
Pertanto, non vi è prova che l'attore sia caduto a causa dello stato dei luoghi, piuttosto che a causa della velocità eccessiva tenuta nel discendere Via Capannelle, strada in discesa con forte pendenza, o per altre ragioni.
Difetta quindi la prova dell'esatta dinamica del sinistro e delle reali cause della caduta.
A fronte di ciò, i primi due motivi di appello vanno respinti e non occorre verificare, come richiesto dalla in via subordinata, se le irregolarità Controparte_1
del manto stradale fossero visibili ed evitabili con la normale prudenza.
Quanto al terzo motivo di appello, la Corte osserva che il comportamento della parte invitata alla negoziazione assistita che non risponde entro il termine di 30 giorni dall'invito può essere sì valutato dal giudice ai fini dell'applicazione della disciplina della responsabilità aggravata, ma è sempre concessa una giustificazione per dimostrare che il silenzio, di fronte all'invito, è stato giustificato da valide ragioni.
Infatti, le conseguenze dell'omessa risposta non si applicano quando la risposta è tardiva a causa di un semplice ritardo nel riscontrare l'invito, oppure alla mancata risposta non si aggiunge anche la mala fede o la colpa grave nel resistere in giudizio.
Vanno quindi valutate le ragioni, nel merito, che spingono la parte a non conciliare.
Difatti, se la sua domanda è potenzialmente fondata o comunque “non temeraria”, è anche suo diritto non aderire all'offerta di negoziazione assistita, senza che ciò possa avere conseguenze sul profilo della condanna.
Nel caso di specie la non ha aderito alla negoziazione Controparte_1
assistita sapendo che non vi era spazio per una soluzione conciliativa della vertenza ed ha avuto ragione alla luce di quanto emerso in causa.
Pertanto, nessun riflesso sulle spese processuali può avere la mancata partecipazione della al procedimento di negoziazione assistita. Controparte_1
Anche il terzo motivo si appalesa quindi non fondato.
In conclusione l'appello viene respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
26.001 a euro 52.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 7/2/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno