Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 905/2024, posta in decisione in data 24.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PASSALACQUA MARCO e dell'Avv. FLORIO MICHELE
( ) VIA VITTORIA COLONNA N. 39 ROMA;
C.F._1
VIA VITTORIA COLONNA N. 39 Parte_2 C.F._2
ROMA; ( VIA VITTORIA Parte_3 C.F._3
COLONNA N. 39 ROMA;
e con elezione di domicilio in via VIA VITTORIA
COLONNA 39 00193 ROMA presso il medesimo difensore
RECLAMANTE
CONTRO
1
con il patrocinio dell'Avv. PARISI MARIO e con elezione di domicilio in via VIA
TRIPOLI, 48 90138 PALERMO presso il medesimo difensore
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. DI TRAPANI FRANCESCO PAOLO e con elezione di domicilio in via
VIA SIRACUSA N.1/E PALERMO presso il medesimo difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
AI AV E GN MO e con elezione di domicilio in via
PIAZZA DEGLI AFFARI 1 MILANO presso il medesimo difensore
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_4
dell'Avv. DI NOLA SERGIO, ( ) CP_5 C.F._4
( ) VIA CALTANISSETTA, 2/D Controparte_6 C.F._5
PALERMO; e con elezione di domicilio in via CALTANISSETTA N. 2/D
PALERMO
RECLAMATI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_5
pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti SERGIO DI NOLA, CP_6
E CARLO COMANDÈ con elezione di domicilio in via
[...]
CALTANISSETTA N. 2/D PALERMO
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2024 innanzi al Tribunale di Palermo, chiedeva dichiararsi l'apertura della procedura di Controparte_2
liquidazione giudiziale nei confronti di esponendo, in particolare: di Parte_1
vantare un credito di € 1.200.000,00, oltre interessi commerciali, per le prestazioni rese in favore della in esecuzione dei contratti di subappalto Parte_1
stipulati tra le parti, aventi ad oggetto l'affidamento dei lavori da eseguirsi in strutture alberghiere, segnatamente i lavori di dismissione e di nuova realizzazione degli impianti del e i lavori di dismissione e di manutenzione Controparte_4
straordinaria di n. 118 unità immobiliari del complesso turistico-alberghiero
“Sporting Club Mazzaforno”; che, al fine di definire ogni controversia, tra le parti intercorreva transazione in data 28.12.2022, con la quale rideterminavano quanto dovuto nella somma di € 1.360.000,00, concordando pagamenti rateizzati in 68 ratei mensili dal 25 gennaio 2023 al 25 agosto 2028; che provvedeva Parte_1
unicamente al pagamento di una sola rata;
che, per tali ragioni, depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al fine di procedere al recupero coattivo del credito di €
1.335.000,00; che, in seguito alla notificazione del predetto ricorso, la debitrice provvedeva ad effettuare saltuari pagamenti (di importi e scadenze non corrispondenti alle rate concordate) per complessivi € 135.000,00 tutti con causale
“in conto transazione del 28.12.2022”.
non si costituiva in questo giudizio, ma nel corso dello stesso, Parte_1
presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo denunzia – querela per i reati di cui agli artt. 368, 56, 48 e 479 c.p.p. e altresì, ricorso per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione necessaria di cui all'art. 39 comma 1 e 2 CCII, o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 CCII, oppure, della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis con la documentazione di cui all'art. 39 comma 1 e 2.
3 Stante il deposito del ricorso ex artt. 40 e 44 C.C.I.I., il Tribunale concedeva alla il termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla data di Parte_1
deposito del ricorso. Tuttavia, con successivo decreto del 12.4.2024 revocava tale provvedimento, ravvisando i presupposti di cui all'art. 44 CCII, stante la segnalazione da parte dei Curatori di fatti e circostanze, sottaciute dalla debitrice ed antecedenti al deposito dell'istanza per la concessione dei termini;
in particolare, il
Tribunale rilevava la circostanza che, con sentenza del 16.1.2024, era stato risolto il contratto di locazione, avente ad oggetto il complesso alberghiero “ Controparte_4
, per grave inadempimento della parte conduttrice nei
[...] Parte_1
confronti della locatrice e ordinato il rilascio immediato Controparte_3
dell'immobile, in aperto contrasto con la prospettata conservazione della continuità aziendale, posta a fondamento dell'istanza di concessione dei termini ex art. 44 CCII.
Con sentenza n. 50/2024 di pari data (pubbl. 17.4.2024) , il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società e, nominati i Parte_1
curatori, li autorizzava all'esercizio dell'impresa della società Parte_1
limitatamente al ramo di azienda alberghiera corrente a Palermo presso il
[...]
adottando gli altri conseguenziali provvedimenti. Controparte_4
In sentenza, il Collegio dava atto della sussistenza della legittimazione della ad avanzare istanza per l'apertura della liquidazione Controparte_2
giudiziale, tenuto conto della documentazione prodotta agli atti, e in assenza di specifica contestazione del credito, comprovata anche sulla scorta della produzione documentale, ossia le copie dei bonifici eseguiti dalla società in Parte_1
esecuzione della scrittura privata di transazione del 28 dicembre 2022. Rilevava, inoltre, che nelle more del giudizio erano stati depositati ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale anche da parte della e della Controparte_3 [...]
sulla scorta della sentenza n. 226/2024, emessa dal Controparte_4
Tribunale di Palermo, Sezione II Civile, con cui è stata condannata Parte_1
a pagare, in favore della la somma di €. 4.299.291,55, di cui € Controparte_3
2.089.203,55, a titolo di canoni di locazione dal maggio 2021 alla notifica dell'atto 4 introduttivo, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito da ciascuna scadenza al soddisfo;
nonché € 2.210.088,00, a titolo di danno da ritardo nel rilascio del complesso alberghiero nella misura pattuita all'art. 4 paragrafo 2 del contratto, dalla data notifica della citazione alla data della decisione, pari al canone di €
1.841.740,00 incrementato del 20%, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito da ciascuna scadenza al soddisfo, oltre al danno da ritardo nella misura pattuita all'art. 4 paragrafo 2 del contratto di locazione che maturerà sino all'effettivo rilascio e oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale da ciascuna scadenza al soddisfo.
Avuto riguardo ai presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, il Tribunale rilevava il superamento delle soglie di cui all'art. 2 e 49, comma 5, CCII, nonché il presupposto dello stato di insolvenza, stante l'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduceva in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità
e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività. Osservava che il mancato adempimento dell'obbligazione nei confronti di la notevole Controparte_2
esposizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria (ADER) per €
5.723.704, nonché nei confronti dell'INPS per € 3.455.984.09, la rilevante esposizione debitoria nei confronti dei fornitori per € 7.528.358, la cessazione dell'attività di impresa inerente il ramo di azienda alberghiera di Taormina, nonché
l'ordine di rilascio immediato dell'immobile emesso nella sentenza del Tribunale di
Palermo, rendeva palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo reclamo, ex art. 51 Parte_1
CCII, evidenziando l'erroneità della decisione, argomentando che il Tribunale aveva fondato la propria decisione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale basandosi solamente su altra pronuncia (n. 226/2024) resa sempre dal Tribunale di
Palermo di risoluzione per grave inadempimento del contratto di affitto ramo di 5 azienda siglato dalla con la (attuale creditrice), Parte_1 Controparte_3
con conseguente ordine di rilascio dell'immobile reso in favore della CP_3
ed impossibilità nella prosecuzione dell'unico asset aziendale.
[...]
Regolarmente instaurato il contraddittorio, le società creditrici, nonché la
Curatela, si opponevano all'accoglimento del reclamo, osservandone l'inammissibilità oltre che l'infondatezza. Interveniva in giudizio in data 10.7.2024, altresì, la società deducendo di essere creditrice nei confronti della Controparte_7
per un importo complessivo di € 53.565,56, maturato per fornitura Parte_1
di arredi, infissi ed altri elementi in relazione alla ristrutturazione del Controparte_4
[...]
All'udienza del 24 gennaio 2025, la Corte, sentite le parti, poneva la causa in decisione.
Il reclamo non può trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Mette conto osservare, innanzitutto, che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il reclamo avverso detta sentenza ex art. 51
C.C.I.I. (che ha ridenominato il precedente istituto del reclamo fallimentare), è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la
Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che possono essere offerti, nel corso de giudizio, non operando i limiti di cui all'art 345 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che la con memoria Controparte_2
depositata in data 6.7.2024, ha rappresentato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuto accordo transattivo tra quest'ultima e un soggetto terzo, il quale si è obbligato a soddisfare ed estinguere, a saldo e stralcio ed esclusivamente con il proprio patrimonio, ogni ragione creditoria, vantata da verso la Ebbene, sulla desistenza del creditore la Corte di CP_2 Parte_1
Cassazione ha costantemente chiarito che “in tema di revoca della sentenza di 6 fallimento, in effetti, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere tra la desistenza dovuta al pagamento del credito e la desistenza non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: - in questo secondo caso, la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo;
- solo nel primo caso, al contrario, la desistenza dichiarata in conseguenza della dichiarata estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della sentenza di fallimento se il pagamento risulti avvenuto, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., in epoca antecedente alla stessa”( da ultimo Cass. 29.4.2024 n. 11495). Stando alla citata pronuncia, dunque, nel caso di specie, la desistenza del creditore non preclude la prosecuzione del giudizio e non osta all'accertamento ai fini della richiesta di revoca del fallimento, non risultando il pagamento del credito da atto avente data certa anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento.
Ancora, deve essere vagliata l'eccezione, sollevata in sede di prima udienza dalla avente ad oggetto l'inammissibilità dell'intervento spiegato Parte_1
dalla società stante la tardività dello stesso. Orbene, in punto di Controparte_7
diritto, giova rammentare che l'art. 51, comma 9, CCII prevede “l'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste”, facendo, dunque, precipuo riferimento al termine di cui al comma 8, ossia almeno dieci giorni prima dell'udienza. Ebbene, considerato che l'udienza di prima comparizione delle parti era fissata in data 11.7.2024 e che la società ha depositato Controparte_7
l'intervento in data 10.7.2024, quest'ultimo va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Accedendo al merito, la reclamante sostiene che ha errato il Tribunale a ritenere sussistente lo stato di insolvenza, omettendo invece di tener conto delle circostanze da cui poter dedurre la piena continuità aziendale della società. Argomenta che il 7 Giudice ha attribuito rilevanza dirimente all'ordine di rilascio dell'immobile emesso con la sentenza n. 226/2024 del Tribunale di Palermo e, dunque, che sulla base dei soli accertamenti contenuti nella sentenza, abbia erroneamente dedotto un'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato.
Il motivo è infondato. In questa sede, difatti, trovano conferma le ragioni sottese alla statuizione del Giudice di prime cure che ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza nonché il giudizio di strutturale incapacità della società a far fronte con mezzi normali a pagamento dei propri debiti.
Dalla documentazione in atti, è evidente che la società reclamante ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49 comma 5 CCII e che risultano superate anche le soglie di cui all'art. 2 C.C.I.I., tenuto conto dei debiti esistenti in capo alla stessa. Da ciò si deduce, conseguentemente, la condizione di impotenza funzionale e non transitoria dell'azienda. In tal senso, va osservato che “lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo nell'impossibilità per quest'ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessariamente, l'esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice in base al riscontro di rilevanti passività, di numerose procedure esecutive
e dell'omesso deposito dei bilanci relativi ai due esercizi sociali precedenti il fallimento)” (Cass. civile, sez. VI, 15/12/2017, n. 30209).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il
Tribunale non ha preso a riferimento esclusivamente, ai fini della dell'apertura della liquidazione giudiziale, la circostanza che con sentenza n. 226/2024 è stato ordinato il rilascio dell'immobile per inadempimento del pagamento dei canoni di locazione.
8 Invero, la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale trova pieno riscontro dalla notevole esposizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria per € 5.723.704, nonché nei confronti dell'INPS per € 3.455.984.09, dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti dei fornitori per € 7.528.358, nonché dalla cessazione dell'attività di impresa inerente al ramo di azienda alberghiera di
Taormina.
Va osservato poi che le prospettive di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, nello specifico settore edilizio, riferite dalla reclamante, appaiono meramente labiali, prive di qualsivoglia riscontro e quindi ininfluenti ai fini della decisione invocata.
Va infine rilevato che la sentenza n. 226/2024 del Tribunale è stata da ultimo confermata da questa corte d'Appello, sezione II civile, con la sentenza 2037/2024 del 17.12.2024, prodotta da odierna proprietaria Controparte_4
dell'immobile ove si svolge l'attività alberghiera in Palermo e costituitasi in questo reclamo.
Pertanto, l'accertato grave inadempimento, oggetto dell'altro giudizio, va considerato come solo uno degli elementi a sostegno della decisione di prime cure, sicché le censure della reclamante, secondo cui il Tribunale, avrebbe fondato unicamente su tale circostanza la propria decisione risultano destituite di fondamento.
Peraltro, non possono essere vagliate le pretese di parte reclamante, volte a far accertare la nullità parziale, a titolo incidentale, del contratto di locazione tra la stessa e la in quanto oggetto di separato giudizio. Controparte_3
Ne consegue che il quadro complessivo è tale da non potersi accedere alla richiesta di revoca della liquidazione giudiziale avanzata col reclamo;
che, di conseguenza, deve essere disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, per ciascuna delle parti costituite in questo giudizio (con esclusione di stante CP_7
l'inammissibilità del suo intervento). 9 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti:
1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
50/2024 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 17.4.2024;
2) condanna la reclamante al pagamento, in favore della curatela della
Liquidazione giudiziale di di Parte_1 Controparte_8 [...]
delle spese del presente grado del CP_3 Controparte_4
giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per ciascuna, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 6.2.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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