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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AL ON, Presidente GR GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1007/2020 depositato il 30/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Vieste - Corso Lorenzo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014002774 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1007/20 Ricorrente_1 Difensore_2 Difensore_1 Difensore_3 Il , a mezzo dei dott.ri Dott. , e , impugnava avviso di accertamento, n. n. 2014002774 per IMU, anno di imposta 2014, notificato in data 09/01/2020, dal Comune di Vieste, per omesso/parziale versamento d'imposta, per terreni Indirizzo_2fabbricabili, distinti in catasto al .
Motivi ricorso Premesso di aver rappresentato con una perizia tecnica, l'assoluta inedificabilità dell'area oggetto di accertamento, per la presenza di vincoli (bosco), impraticabilità sedi viarie e distanza dal centro abitato e che fin dall'anno 2001, di redazione dello strumento urbanistico, alcuna programmazione urbanistica di sviluppo (piani attuativi) risultano agli atti;
che pertanto il tecnico incaricato ha valutato l'area in € 1,57/mq. rispetto al valore adottato dal Comune pari a € 13,11/mq., ritiene illegittima la pretesa fiscale.
Chiede quindi, per i motivi esposti, l'annullamento, con la condanna alle spese di giudizio..
Nominativo_1Il Comune, costituito in giudizio a mezzo della , funzionario dell'Ente, rappresenta la legittimità dell'atto e della pretesa portata, confermando, la potenzialità edificatoria dell'area anche in presenza di vincoli di edificabilità, che al limite incidono sulla valutazione e di conseguenza sulla base imponibile circa il regime fiscale, così come riportato nella stessa parte motivazionale della Delibera del C.C. n.12/2013, determinando un valore notevolmente inferiore rispetto a quello attribuito ad altri terreni ubicati in aree non interessate da eguali vincoli fattuali e/o giuridici.; con conforto di altri giudicati in materia, CTR , Sez. Staccata di Foggia, n. 1780 del 2020, a cui si è uniformata la sentenza della CGT di Foggia n. 1391 del 2023 e recentemente anche la sentenza della C.G.T.1° di Foggia, n.2340/2025 emesse nei Nominativo_2confronti del contitolare dei terreni oggetto dell'avviso di accertamento contestato in analogo giudizio relativo al tributo IMU 2017 e IMU 2013.
Ad ogni buon conto deposita documentazione U.T.C., che ha determinato in € 13,11 il valore dei terreni al mq ridotto a € 9,83 con l'applicazione del coefficiente di riduzione del 25% di cui alla delibera di C.C. n.77 del 20.12.2019”, che conferma il valore attribuito ai terreni in esame pari a € 13,11/mq. come riportato in accertamento (l'applicazione della riduzione del 25% è applicabile per le annualità successive all'emanazione della suddetta Delibera).
Chiede pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio. Parte ricorrente con successive memorie, insiste nelle richieste e richiama a conforto altri provvedimenti di questa Corte, che accoglieva i ricorsi aventi le stesse doglianze e altri che riducevano il valore unitario nel range di € 7,77 e € 8,00, precisando che parte resistente si era sottratto ad una conciliazione per un valore di € 8,00/mq.
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita, per quanto di ragione, accoglimento.
La Corte osserva preliminarmente che l'atto impugnato, presenta tutti gli elementi necessari per rendere manifesta la pretesa del Comune, vuoi anche con il richiamo per relationem dei regolamenti e delibere inerenti i valori ai fini dell'imposta, così da porre il contribuente in condizione di conoscerne il contenuto;
la compiuta difesa approntata da parte ricorrente, comprova il raggiungimento della conoscenza delle ragioni dell'Ente locale.
Circa il fondamento della pretesa, la Commissione rileva, che da interpretazione autentica di cui all'art.11 quaterdecies c.16 D.L. n.203/2005, data dell'art.2 c.1 lett.b) D.Lgs. n.504/92 e come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, la natura edificabile dell'area rinviene fin dall'inserimento nelle previsioni del PUG con l'adozione da parte dell'Amministrazione, cosa che da quanto desunto in atti risale al 2008; certamente nel corso dell'iter procedurale di definitiva approvazione da parte della Regione e la successiva definitiva adozione da parte del Comune, rileva lo stadio della procedura, per ciò che attiene alla congrua valutazione dell'area, così pure rileva l'esistenza o meno di piani attuativi;
in concreto, quanto più è immediata la suscettibilità edificatoria di un'area, maggiore sarà il valore dell'area fabbricabile.
Di tale principio si è avvalso l'organo tecnico comunale nel rideterminare il valore per gli anni a seguire per l'anno d' imposizione, riducendo del 25% il valore precedentemente adottato, che pur sempre non coincide con le valutazioni adottate da questa Corte, in diversa composizione, con i provvedimenti n.1781/2025, n.697/2025 e n.2297/2024.
La Corte ritiene, che tale riduzione sia pertinente ma non del tutto concreta, a determinare un congruo valore venale in comune commercio dell'area in questione attesa, la contestuale mancanza di piani attuativi e la reale non immediata ed effettiva edificabilità del terreno, in ragione della tipologia edilizia, del lotto minimo, dei vincoli e della situazione oggettiva dei tempi di attuazione dell'intervento, della domanda e dell'offerta di compravendita, elementi tutti, che costituiscono indici di decremento del valore che tende a comprimere ulteriormente il valore stimato dal Comune.
La Corte, attesa la indicata immutata condizione di sviluppo economico-sociale e edilizio del Comune, come da principio affermato dalla Cassazione, con sentenza n.17248/2019, le delibere della giunta comunale che fissano i valori delle aree edificabili rappresentano «fonti di presunzioni» utilizzabili dal giudice tributario, «ma non hanno valore imperativo, così da ammettere prova contraria;
e la Corte ritiene, che allorché nel processo il giudice ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che a un'area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal comune, può disattenderlo, e procedere ad una autonoma stima, utilizzando tuttavia i parametri di legge».
Pertanto la Corte per quanto sopra dedotto, rilevando l'inapplicabilità della valutazione addotta in ricorso, con la perizia di parte, per il caso di specie, in linea con precedenti decisioni, (CGT1° Foggia n n.1781/2025, n.697/2025 e n.2297/2024.) ritiene congruo attribuire per la zona, in cui ricade l'area in controversia, il valore di € 8,00/mq., da tenere a base quale base imponibile. La Corte assorbita ogni altra considerazione delle parti accoglie parzialmente il ricorso, determinando, un valore di € 8,00 a mq.; la reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese.
P.Q. M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate
Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AL ON, Presidente GR GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1007/2020 depositato il 30/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Vieste - Corso Lorenzo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014002774 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1007/20 Ricorrente_1 Difensore_2 Difensore_1 Difensore_3 Il , a mezzo dei dott.ri Dott. , e , impugnava avviso di accertamento, n. n. 2014002774 per IMU, anno di imposta 2014, notificato in data 09/01/2020, dal Comune di Vieste, per omesso/parziale versamento d'imposta, per terreni Indirizzo_2fabbricabili, distinti in catasto al .
Motivi ricorso Premesso di aver rappresentato con una perizia tecnica, l'assoluta inedificabilità dell'area oggetto di accertamento, per la presenza di vincoli (bosco), impraticabilità sedi viarie e distanza dal centro abitato e che fin dall'anno 2001, di redazione dello strumento urbanistico, alcuna programmazione urbanistica di sviluppo (piani attuativi) risultano agli atti;
che pertanto il tecnico incaricato ha valutato l'area in € 1,57/mq. rispetto al valore adottato dal Comune pari a € 13,11/mq., ritiene illegittima la pretesa fiscale.
Chiede quindi, per i motivi esposti, l'annullamento, con la condanna alle spese di giudizio..
Nominativo_1Il Comune, costituito in giudizio a mezzo della , funzionario dell'Ente, rappresenta la legittimità dell'atto e della pretesa portata, confermando, la potenzialità edificatoria dell'area anche in presenza di vincoli di edificabilità, che al limite incidono sulla valutazione e di conseguenza sulla base imponibile circa il regime fiscale, così come riportato nella stessa parte motivazionale della Delibera del C.C. n.12/2013, determinando un valore notevolmente inferiore rispetto a quello attribuito ad altri terreni ubicati in aree non interessate da eguali vincoli fattuali e/o giuridici.; con conforto di altri giudicati in materia, CTR , Sez. Staccata di Foggia, n. 1780 del 2020, a cui si è uniformata la sentenza della CGT di Foggia n. 1391 del 2023 e recentemente anche la sentenza della C.G.T.1° di Foggia, n.2340/2025 emesse nei Nominativo_2confronti del contitolare dei terreni oggetto dell'avviso di accertamento contestato in analogo giudizio relativo al tributo IMU 2017 e IMU 2013.
Ad ogni buon conto deposita documentazione U.T.C., che ha determinato in € 13,11 il valore dei terreni al mq ridotto a € 9,83 con l'applicazione del coefficiente di riduzione del 25% di cui alla delibera di C.C. n.77 del 20.12.2019”, che conferma il valore attribuito ai terreni in esame pari a € 13,11/mq. come riportato in accertamento (l'applicazione della riduzione del 25% è applicabile per le annualità successive all'emanazione della suddetta Delibera).
Chiede pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio. Parte ricorrente con successive memorie, insiste nelle richieste e richiama a conforto altri provvedimenti di questa Corte, che accoglieva i ricorsi aventi le stesse doglianze e altri che riducevano il valore unitario nel range di € 7,77 e € 8,00, precisando che parte resistente si era sottratto ad una conciliazione per un valore di € 8,00/mq.
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita, per quanto di ragione, accoglimento.
La Corte osserva preliminarmente che l'atto impugnato, presenta tutti gli elementi necessari per rendere manifesta la pretesa del Comune, vuoi anche con il richiamo per relationem dei regolamenti e delibere inerenti i valori ai fini dell'imposta, così da porre il contribuente in condizione di conoscerne il contenuto;
la compiuta difesa approntata da parte ricorrente, comprova il raggiungimento della conoscenza delle ragioni dell'Ente locale.
Circa il fondamento della pretesa, la Commissione rileva, che da interpretazione autentica di cui all'art.11 quaterdecies c.16 D.L. n.203/2005, data dell'art.2 c.1 lett.b) D.Lgs. n.504/92 e come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, la natura edificabile dell'area rinviene fin dall'inserimento nelle previsioni del PUG con l'adozione da parte dell'Amministrazione, cosa che da quanto desunto in atti risale al 2008; certamente nel corso dell'iter procedurale di definitiva approvazione da parte della Regione e la successiva definitiva adozione da parte del Comune, rileva lo stadio della procedura, per ciò che attiene alla congrua valutazione dell'area, così pure rileva l'esistenza o meno di piani attuativi;
in concreto, quanto più è immediata la suscettibilità edificatoria di un'area, maggiore sarà il valore dell'area fabbricabile.
Di tale principio si è avvalso l'organo tecnico comunale nel rideterminare il valore per gli anni a seguire per l'anno d' imposizione, riducendo del 25% il valore precedentemente adottato, che pur sempre non coincide con le valutazioni adottate da questa Corte, in diversa composizione, con i provvedimenti n.1781/2025, n.697/2025 e n.2297/2024.
La Corte ritiene, che tale riduzione sia pertinente ma non del tutto concreta, a determinare un congruo valore venale in comune commercio dell'area in questione attesa, la contestuale mancanza di piani attuativi e la reale non immediata ed effettiva edificabilità del terreno, in ragione della tipologia edilizia, del lotto minimo, dei vincoli e della situazione oggettiva dei tempi di attuazione dell'intervento, della domanda e dell'offerta di compravendita, elementi tutti, che costituiscono indici di decremento del valore che tende a comprimere ulteriormente il valore stimato dal Comune.
La Corte, attesa la indicata immutata condizione di sviluppo economico-sociale e edilizio del Comune, come da principio affermato dalla Cassazione, con sentenza n.17248/2019, le delibere della giunta comunale che fissano i valori delle aree edificabili rappresentano «fonti di presunzioni» utilizzabili dal giudice tributario, «ma non hanno valore imperativo, così da ammettere prova contraria;
e la Corte ritiene, che allorché nel processo il giudice ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che a un'area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal comune, può disattenderlo, e procedere ad una autonoma stima, utilizzando tuttavia i parametri di legge».
Pertanto la Corte per quanto sopra dedotto, rilevando l'inapplicabilità della valutazione addotta in ricorso, con la perizia di parte, per il caso di specie, in linea con precedenti decisioni, (CGT1° Foggia n n.1781/2025, n.697/2025 e n.2297/2024.) ritiene congruo attribuire per la zona, in cui ricade l'area in controversia, il valore di € 8,00/mq., da tenere a base quale base imponibile. La Corte assorbita ogni altra considerazione delle parti accoglie parzialmente il ricorso, determinando, un valore di € 8,00 a mq.; la reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese.
P.Q. M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate
Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025