Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 412/2025 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – in composizione collegiale – nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dr. Ruggiero Berardi Giudice
Dr.ssa Chiara Martello Giudice relatore ed estensore riunito in Camera di Consiglio, letti gli atti e le note depositate dalle parti, all'esito dell'udienza camerale cartolare del 19 marzo
2025, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 412/2025 R.G. affari civili contenziosi avente ad oggetto: Reclamo al Collegio, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Procaccianti (pec:
); Email_1
- RECLAMANTE -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Torino, Corso CP_1 C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 83, presso lo studio dell'Avv. Luca Jeantet (pec:
e dell'Avv. Emanuele Albesano (pec: Email_2
dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentato e difeso, Email_3 giusta procura in atti;
- RECLAMATO -
1
l'ordinanza pronunciata il 14 febbraio 2025 dal Giudice Designato presso la Sezione Civile del
Tribunale di Cuneo nel giudizio ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 2445/2024).
RICHIAMATI gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III,
19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 Legge 18.6.2009, n. 69;
RILEVATO che le parti costituite hanno dichiarato e documentato, per il tramite di difensori muniti dei necessari poteri, dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio e di reciproca accettazione, chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO che, a norma dell'art. 306 c.p.c., “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”;
RITENUTO, pertanto che, stante la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, debba essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, a norma dell'art. 306, comma 4 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Cuneo, definitivamente decidendo, così provvede:
- DICHIARA l'estinzione del giudizio;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Cuneo, il 19 marzo 2025, in camera di consiglio.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Chiara Martello dr.ssa Roberta Bonaudi 2