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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3406/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LATINI CRISTINA e dell'avv. FREDDI SERENA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LATINI CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. ZAMPI LUCA e dell'avv. CONTI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA 76 VELLETRI presso il difensore avv. ZAMPI LUCA
RESISTENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso domandava in via principale la pronunzia Controparte_1 immediata di scioglimento del matrimonio ovvero, in subordine, di separazione e divorzio, alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi , pur aderendo alle domande sullo stato, Controparte_2 concludeva difformemente sulle ulteriori condizioni.
All'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024 e dei provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, previa discussione, era rimessa al collegio per la decisione non definitiva all'udienza del 14 maggio 2025.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 1 lett. b) della Legge
898/1970 e successive modifiche.
Il resistente risulta, infatti, condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., quale introdotto in sostituzione dell'art. 519 dello stesso codice, contemplato espressamente dalla norma sopra indicata quale causa di immediata cessazione del vincolo matrimoniale.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione dei gravi episodi oggetto della condanna penale in danno del resistente e della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 08 maggio
2010 nel Comune di Cori;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cori di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2010 Parte I n° 4); pagina 2 di 3
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
riserva la statuizione sulle spese di causa al definitivo.
LATINA, 15/05/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3406/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LATINI CRISTINA e dell'avv. FREDDI SERENA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LATINI CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. ZAMPI LUCA e dell'avv. CONTI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA 76 VELLETRI presso il difensore avv. ZAMPI LUCA
RESISTENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso domandava in via principale la pronunzia Controparte_1 immediata di scioglimento del matrimonio ovvero, in subordine, di separazione e divorzio, alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi , pur aderendo alle domande sullo stato, Controparte_2 concludeva difformemente sulle ulteriori condizioni.
All'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024 e dei provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, previa discussione, era rimessa al collegio per la decisione non definitiva all'udienza del 14 maggio 2025.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 1 lett. b) della Legge
898/1970 e successive modifiche.
Il resistente risulta, infatti, condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., quale introdotto in sostituzione dell'art. 519 dello stesso codice, contemplato espressamente dalla norma sopra indicata quale causa di immediata cessazione del vincolo matrimoniale.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione dei gravi episodi oggetto della condanna penale in danno del resistente e della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 08 maggio
2010 nel Comune di Cori;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cori di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2010 Parte I n° 4); pagina 2 di 3
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
riserva la statuizione sulle spese di causa al definitivo.
LATINA, 15/05/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 3 di 3