TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona della dott.ssa Susanna Menegazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 3632/2023 promosso da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA AR
- appellante -
contro
(C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia;
P.IVA_1
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 871/2022 del Giudice di Pace di
Treviso;
CONCLUSIONI:
-parte appellante come da atto di appello e quindi: riforma della sentenza impugnata;
disporre l'inefficacia della comunicazione della sospensione della patente di guida e archiviazione degli atti;
con rifusione delle spese di lite per le quali il difensore si dichiara antistatario.
-parte convenuta: chiede che venga confermato il provvedimento di revisione della patente;
il rigetto dell'appello; la rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello trae origine dal ricorso presentato dal sig. al Giudice di Pace di Treviso avverso l'ordinanza di Parte_1
1
sospensione della patente di guida, notificatagli in data 24.5.2022.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento di sospensione per un problema di notificazione del precedente provvedimento di revisione della patente, con cui veniva invitato a sottoporsi ad un nuovo esame di guida presso la Motorizzazione di riferimento.
Il sig. esponeva di aver ricevuto tale avviso solamente in data Pt_1
13.5.2022, diversamente da quanto sostenuto dal Controparte_1
, secondo cui il provvedimento di revisione risultava
[...]
correttamente notificato in data anteriore, e in particolare il 17.1.2022.
Per il ricorrente, quindi, il provvedimento di sospensione della patente,
avente data 11.4.2022 (e notificatogli il 24.5.2022) era da considerarsi illegittimo in quanto l'atto presupposto (provvedimento di revisione) gli era stato notificato successivamente alla data di emissione dell'atto consequenziale (sospensione della patente).
Il ricorso veniva rigettato dal Giudice di Pace il quale, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, evidenziava che l'ordine di sospensione
è provvedimento vincolato che viene emesso in automatico in caso di perdita totale dei punti o nel caso in cui, alla prima violazione che determina la decurtazione di 5 punti, facciano seguito, entro 12 mesi, altre due violazioni non contestuali comportanti la decurtazione di almeno 5 punti.
Al ricorrere di tali condizioni - precisava il Giudice di Pace - il provvedimento di sospensione è atto dovuto e la conoscibilità o previsione di tale automatica conseguenza è da considerarsi già implicita al momento dell'emissione dei singoli verbali di accertamento contenenti l'indicazione del punteggio decurtato, anche perché il titolare della patente può in qualsiasi momento verificare il saldo del proprio punteggio accedendo al portale dedicato.
Il Giudice di Pace evidenziava, inoltre, che tutti gli atti del procedimento e le relative comunicazioni risultavano regolarmente
2
notificate.
Il sig. impugnava la sentenza del Giudice di Pace lamentando la Pt_1
nullità assoluta della sentenza per mancanza di motivazione, nonché per erronea e falsa applicazione di norme di legge e di regolamento, in particolare per violazione dell'art. 126 bis C.d.s. per mancata notifica dei singoli verbali di accertamento da cui derivava il provvedimento di sospensione.
Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice perché infondata e la conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
All'udienza del 9.1.2024 il sig. proponeva personalmente querela di Pt_1
falso avente ad oggetto le sottoscrizioni apparentemente di suo pugno sulle relate di notifica depositate da controparte nel giudizio di primo grado.
Il Giudice non autorizzava la proposizione della querela di falso, per mancanza di indicazione degli elementi e delle prove circa la falsità delle sottoscrizioni, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni,
discussione e decisione al 13.6.2024.
All'udienza del 13.6.2024 il Giudice, rilevata la sospensione del procuratore di parte appellante dall'esercizio della professione forense,
visto l'art. 301 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo che veniva poi riassunto da parte appellante in data 31.7.2024 con nuovo difensore.
Successivamente, il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 5.12.2024.
In data 4.12.2024 l'appellante proponeva un'altra querela di falso avverso alcuni documenti allegati da parte appellata nel corso del giudizio di primo grado.
Il giudice non ammetteva la presentazione della querela perché avente ad oggetto documenti estranei all'oggetto della domanda di primo grado e
3
fissava l'udienza del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni,
discussione orale e decisione.
* * *
La domanda dell'appellante deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Il ricorso al Giudice di Pace è stato presentato per difetto di notifica del provvedimento di revisione della patente (punto 6 del ricorso) che, a dire dell'appellante, non sarebbe stato notificato in data 17.1.2022, ma solo in data 13.5.2022.
Il presente giudizio di appello, invece, come formulato da parte appellante, riguarda gli atti presupposti, cioè i verbali relativi alle singole violazioni al Codice della strada.
Infatti l'appellante ha proposto querela di falso proprio riguardo quei verbali e non rispetto alla notifica del provvedimento di revisione della patente.
Querela di falso che è stata rigettata, tra l'altro, perché l'appellante ha indicato una numerazione di allegati non corrispondente a quella prodotta dalla , impedendo una ricostruzione Controparte_1
chiara dell'oggetto della querela stessa.
Infatti, con nota di deposito del 4.12.2024, l'appellante proponeva querela di falso richiamando in modo generico e non circostanziato alcuni allegati
(in particolare i doc. 5-6-7) prodotti dal . Controparte_1
Senza specificare, tuttavia, a quali allegati si riferisse la richiesta.
Non essendo individuabile altra documentazione numerata in ordine progressivo prodotta dal , si è desunto che Controparte_1
il riferimento riguardasse i documenti allegati alla memoria di costituzione di primo grado, depositati in data 8.7.2022 presso l'ufficio del Giudice di Pace.
4
Si tratta di una lista di allegati che va dal n.1 al n.12 (cfr. pag. 2 e pag. 6 memoria).
Dalla nota di parte appellante si desume che la querela di falso si riferisce a dei verbali di violazione del codice della strada.
In particolare, il riferimento al doc. indicato come n. 5 richiama una contestazione avvenuta presso Verona, pertanto riferibile probabilmente all'allegato 11.
Il riferimento al doc. indicato come n. 6 richiama, invece, una contestazione avvenuta presso Treviso, pertanto riferibile probabilmente all'allegato 10.
Quanto al doc. 7, dalla nota dell'appellante non è dato desumere a quale allegato si riferisca esattamente;
tuttavia – fermo il principio dell'onere probatorio e di precisa allegazione – si può ragionevolmente dedurre che riguardi un atto della stessa natura.
Da quanto detto emerge un fatto: che l'appellante ha incentrato le proprie doglianze in fase di appello sui singoli atti relativi alla violazione al codice della strada e non sulla tardiva notificazione del provvedimento di revisione della patente;
mentre è lo stesso odierno attore a circoscrivere l'oggetto della domanda presso il giudice di prime cure alla sola contestazione di tale atto, in particolare al punto 2 (violazione art. 126
bis cds, mancata notificazione del provvedimento di revisione, cfr. p. 4
ricorso).
Non può pertanto essere introdotta in appello la questione riguardante i singoli atti di violazione al codice della strada, perché la questione non attiene alla domanda originariamente introdotta dinanzi al GDP.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
5
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 871/2022 del
Giudice di Pace di Treviso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio in favore del;
spese che Controparte_1
liquida in complessivi € 3.500 per compensi oltre accessori come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art 13 quater comma 1 dpr 115/2002.
Treviso, 4/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Menegazzi
6