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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 27/03/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.218/2013 R.g.
Tra
n.26/10/1954 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Cortese Alessandro
RICORRENTE
E
( Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso iscritto in data 11/02/2013, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accert are e dichiarare che tr a il sig. e la Parte_2 [...]
(p.i va , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappr es ent ante pro t empore sig. nei peri odi dal Parte_3
18.06.2010 al 30.06.2011; dal 02.11.2011 al 31.01.2012 e dal 01.03.2012 al
10.04.2012 s ono i nt ercorsi rapporti di lavoro subordi nat o ex art. 2094 c.c., a tempo pieno per 40 ore settimanali;
2) per l'effetto condannare la
(p. iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l egal e rappres entant e pro Tempore sig. a Parte_3 corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 21.626,14, o quella maggiore o mi nor e che si rit errà equa e di giustizi a, a titolo di diff erenze e spet tanze r etr ibut ive maturat e per l e seguenti voci: ret ribuzione ordinaria,
1 feri e;
permes si r etr ibuiti (ROL); 133 e 143 mensilit à; t rat tament o di fine rapporto. Il tutt o con maggiorazione di int eressi l egali e ri valutazione monetaria per l egge dovuti dalla data di mat urazione dei si ngoli diritti sino all'eff etti vo s oddi s fo. 3) Accertare e di chiarare l 'illegittimità del licenzi ament o inti mato dalla Controparte_1
in data 10.04.2012, in quant o non sorrett o da gi usta causa e/o da
[...]
giustif icato mot ivo e, per l'eff ett o, condannare la
[...]
(p. i va. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappr es entante pro t empore sig. a riassumere il Parte_3
ricorrent e entro t re gior ni ovvero, i n mancanza, a versare in favore di quest'ulti mo un'i ndennità ri sarcitoria nella misura che sarà stabi lita dal
Giudi cant e e, comunque, compresa t ra un mini mo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilit à dell 'ulti ma ret ribuzione global e di fat to prevista dal c.c.n.l . er un operaio inquadrato nel IV Controparte_2
livello contr attual e, 4) condannare la Controparte_1
(p. i va ), in persona del l egal e rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempor e sig. al pagamento dell e spese e compet enze del Parte_3
giudi zio, da li quidar si, ex art. 93 c.p.c.., in favore del sottoscritto procurat or e distrattari o che dichiara di averl e anti ci pat e.
Part e resi stent e, non costit uit asi in gi udi zio, va di chi arat a contum ace. La controvers ia oggetto del pres ente gi udi zio è stat a tratt at a nel corso del le udi enze tenut esi dal 10.02.2014 al 29.04.2020, cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 05.05.2021, 06.07.2022, 12.04.2023, 04.10.2023,
03.04.2024, 27.11.2024 e all'udienza del 26.03.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
Pag. 2 di 5 Il ri corso è fondato e può trovare accogl i ment o.
Al riguardo trova applicazione il principi o espresso dalla S.C. – cui il
Giudi ce scrivent e prest a adesione – secondo i l qual e in t ema di diff erenz e retributive, ha stabilito che deve essere rispettato il principio dell'onere dell a prova ex art icol o 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi cost ituti vi dei dir itt i vantati devono essere allegati e di mostrat i da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova la parte datorial e è t enut a a di mostr are il pagament o dell e rel at ive obbligazioni
(Cassazi one Ci vil e, Sezi one L avoro, con ordinanza 6 april e 2020, n. 7696).
Deve in prim o luogo ri levarsi che, con riferim ento al deferit o interrogatori o formale, com e em erge dagli at ti di causa, il relat ivo provvedi mento ammissivo è stato notifi cato all a part e che non si è presentat a a renderl o;
pert anto, è dato t rarre dal la mancat a present azi one a rendere i l suddetto interrogatorio, le conclusioni di cui all'art.232c.p.c. che consente al giudice di rit enere com e am messi i fatti dedotti nell'int errogatorio form al e, valut at o ogni alt ro elem ento di prova.
Nel caso di specie, la cont roversi a veni va ist ruit a m edi ant e prova per testimoni. Alla luce delle dichiarazioni dell'unico teste escusso (
[...]
), può dirsi assolto l'onere probatorio della parte ricorrente così Tes_1
com e arti col ato in m at eri a.
Il Giudice all'epoca assegnatario del giudizio nominava il CTU Per_1
qual e ausili ario cont abi le, che prestava giuramento in dat a 18.10.2018
[...]
e depositava l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione in data
19.02.2019. In sede di conclusioni dell'elaborato peritale, ritenuto immune da vizi logici , il computo del le di fferenze ret ribut ive spet tant i al ricorrent e è stato individuato nella somma lorda di €19.163,03.
Correl ati vament e, deve ril evarsi che nel rito del l avoro l a cont umaci a del dat ore di l avoro as sume una rilevanza non secondari a: infat ti, secondo i princi pi generali i n t em a di ripart izi one degli oneri probatori (art. 2697c.c.), spet ta al l avoratore, il qual e agisca in giudi zio chi edendo il pagam ent o di differenze retributi ve, provare i fatti costituti vi dei diritti dei qual i chi ede riconoscimento, pri mo t ra tut ti l a natura subordi nata del rapporto di coll aborazione post o a fondam ento del le pret ese azi onate , che dei di ritti ret ri butivi del l avoratore costit uisce indefetti bil e presupposto l ogi co -
Pag. 3 di 5 giuridi co. Il predett o onere probat ori o è destinat o, tutt avia, a diversam ent e art icolarsi in rel azi one al concreto att eggiam ento di fensi vo assunt o dall a part e nei cui confronti è proposta dom anda, sino ad affi evolirsi del t utto i n rel azione ai fatti non cont est ati, nel senso cioè che possono rit enersi pacifi ci e, com e tali, non bisognevoli di speci fica dimostrazione non sol o i fatti oggetto di es pli cit a ammi ssione da parte del convenuto m a anche fatti e circost anze i n ordine ai quali egli, i n vi olazione del general e dispost o di cui all'art. 416 comm a 3 c.p.c., nessuno specifi co rili evo di segno contrario abbi a formul ato, fatt a s alva ovvi am ent e l'i pot esi di una logica incompati bilit à tra la linea difensiva adot tat a in general e ed il fatt o non ogget to di punt uale contestazi one (Tribunal e B ergamo sez. l av., 27/05/2020, n.145).
Le spese di lit e del giudi zio, liquidat e come da disposi tivo, sono post e a cari co dell a part e resist ente s occom bente in base al princi pio per cui ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, venga dichiarato soccom bent e, lo st esso dovrà essere condannato al pagam ento del le spes e processual i i n favore dell a controparte vittoriosa, giacché l a ci rcost anza che qui vi ene i n rili evo ai fi ni della det erminazione dell a soccombenza è il com portam ento t enuto dall a part e fuori del processo, col dare causa allo stesso ed al s uo prot rarsi;
ciò in quanto, ai fini della distribuzione dell'onere dell e spese del pr ocesso t ra l e parti , essenzial e crit eri o rivelat ore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, ragion per cui la soccombenza non è esclusa dall a cir cos tanz a che, una vol ta convenuta in giudi zio, la part e sia rimast a contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da rendere necessario l'accertamento giudi zial e (Cass. ci vi., ord. del 23 m arzo 2018 n.7292; C ass. civ., sez.VI, ord. del 13 gennaio 2015 n.373).
Le spese di C TU sono liquidate, com e da dispositivo, con separat o decreto in base al principi o per cui il mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio ha natura neutrale, poiché l'accertamento ad esso demandato è diretto a far conoscere valutazioni, di cui i l giudi ce può gi ovarsi per la ri soluzi one dell a controversi a e che solo un espert o può fornire grazi e al patrimonio esperi enzial e e cultural e di cui di spone, assumendosene le connesse responsabil ità, anche di ril evanza penale, attraverso la formul az ione del giuramento, si cché, attesa la fi nalit à propria del la consul enza, di aiutare i l
Pag. 4 di 5 giudi ce nell a val utazi one degl i el ementi che comportino speci fiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giusti zia e, corr elativament e, di quel l o comune dell e parti. Dat o che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune dell e parti del giudi zio nel qual e è stata resa, i nt eresse che, cosi, assorbe e trascende quello propri o e part icolare delle si ngole parti , di scende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia alla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra l e parti che dal r egolamento final e delle spese tra l e stesse, che deve avvenir e sull a base del pri nci pi o dell a soccombenza, che att iene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare
(Cass. 7 ott obre 2016, n. 20250, C ass. 13 m aggi o 2015, n. 9813; C ass. 19 ottobre 2009, n. 22122).
Appare evi dent e, dunque, com e l e spese dell a consul enza non possano che gravare su tutte le parti, indistintamente, atteso che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudi ce, ha nat ura s olidale ex art .1294c.c. (C ass. ci v., sez. I, 8 luglio 1996
n.6199; ed alt re ivi cit at e;
nonché Cass. civ., sez. III, 19 set tem bre 2006
n.20314; C ass. civ., Sez. II, 15 sett em bre 2008 n°23586) e, salvo divers a previsione, è posto s olidalm ent e a cari co dell e parti .
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente alla corresponsione nei confronti di parte ricorrente della somma lorda di €19.163,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo.
2) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in €2695,00, oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrasi nei confronti del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
3) Liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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