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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9660 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 43253/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SOMMARUGA ELISA con studio in VIA CIOVASSO, 8 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
BRAVETTI NICCOLO' GIANBATTISTA con studio in VIA DELLA SPIGA N. 15 presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con concordatario OR in data 14.06.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2008 -N. 198-P.
2-S.B)
dall'unione coniugale sono nati in data 3.09.2009 e in data 15.12.2014 ,; Per_1 Per_2
con ricorso iscritto a ruolo in data 11.12.2023 ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento, come dettagliate nel ricorso introduttivo;
parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di separazione e ha formulato le proprie richieste in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento die minori;
all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte;
all'esito, il giudice delegato dato atto della disponibilità manifestata dalle parti ad iniziare una presa in carico dell'intero nucleo famigliare presso un centro privato/convenzionato nonché a coltivare ipotesi transattive in punto economico, quantomeno finalizzate all'adozione di un provvedimento di natura temporanea in attesa di verificare l'evoluzione della situazione anche quanto alla regolamentazione dei tempi effettivi di permanenza dei minori (in ) con il papà, Parte_2 ha così provveduto:
1.nomina in favore dei minori nato il [...] e nato il Persona_3 Persona_4
15.12.202014 un curatore speciale individuato nell'Avv. Alice Talpini del foro di Milano, assegnando allo stesso termine fino al 07.06.2024 per costituirsi in giudizio nell'interesse dei minori 2.invita sin d'ora il curatore speciale a coadiuvare i genitori nell'individuazione di un centro privato/convenzionato per la presa in carico del nucleo e nel raggiungimento di un accordo economico provvisorio
3.Rinvia la causa per l'ascolto del figlio minore all'udienza del 11.06.2024 ore Persona_4
15.30
All'udienza celebrata in data 11.06.2024, presenti il curatore speciale, le parti e i difensori si è proceduto all'ascolto del figlio minore della coppia . Per_1
Terminato l'ascolto i Giudice delegato ha provveduto ad effettuare alle parti una breve restituzione. All'esito le parti hanno rappresentato di aver individuato congiuntamente il centro il “
[...]
” per la presa in carico di tutto il nucleo famigliare secondo le indicazioni dei professionisti, Parte_3 rappresentando, altresì, che sono in corso trattative per il raggiungimento di un accordo quanto meno temporaneo in punto economico.
Alla luce di quanto sopra i difensori hanno chiesto un rinvio del procedimento al fine di depositare la presa in carico del nucleo da parte del centro individuato e l'eventuale accordo economico raggiunto Il signor ha confermato la propria disponibilità ad effettuare presso un centro pubblico gli esami Per_4 tossicologici del capello
Il Giudice delegato ha così provveduto:
Rinvia la causa per l'acquisizione della presa in carico e dell'eventuale accordo economico disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 28 giugno 2024
Dispone che le parti, in caso di perfezionamento dell'accordo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei indichino espressamente nelle note la richiesta di riservare la discussione in ordine alle istanze istruttorie alla successiva udienza di rinvio al fine di verificare l'evoluzione della situazione del nucleo
Dispone che le parti, in caso di mancato perfezionamento dell'accordo, formulino le proprie richieste quanto all'adozione dei provvedimenti temporanei e alle istanze istruttorie formulate in atti Con ordinanza del 29.06.2024 il Giudice delegato, in accoglimento della congiunta richiesta delle parti e del curatore speciale, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 23.09.2024
Con ordinanza del 21.10.2024 il giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti dal curatore speciale, a seguito di motivazione da intendersi qui richiamata e trascritta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e, assunta la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla pronuncia in ordine allo status separatile
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.10.2024
*******
Ritenuto:
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti introduttivi, l'interruzione da oltre un anno della convivenza e l'esacerbante conflittualità che connota la relazione tra le parti, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
[...] Controparte_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con concordatario OR in data 14.06.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2008 -N. 198-P.
2-S.B)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 23/10/2024
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SOMMARUGA ELISA con studio in VIA CIOVASSO, 8 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
BRAVETTI NICCOLO' GIANBATTISTA con studio in VIA DELLA SPIGA N. 15 presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con concordatario OR in data 14.06.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2008 -N. 198-P.
2-S.B)
dall'unione coniugale sono nati in data 3.09.2009 e in data 15.12.2014 ,; Per_1 Per_2
con ricorso iscritto a ruolo in data 11.12.2023 ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento, come dettagliate nel ricorso introduttivo;
parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di separazione e ha formulato le proprie richieste in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento die minori;
all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte;
all'esito, il giudice delegato dato atto della disponibilità manifestata dalle parti ad iniziare una presa in carico dell'intero nucleo famigliare presso un centro privato/convenzionato nonché a coltivare ipotesi transattive in punto economico, quantomeno finalizzate all'adozione di un provvedimento di natura temporanea in attesa di verificare l'evoluzione della situazione anche quanto alla regolamentazione dei tempi effettivi di permanenza dei minori (in ) con il papà, Parte_2 ha così provveduto:
1.nomina in favore dei minori nato il [...] e nato il Persona_3 Persona_4
15.12.202014 un curatore speciale individuato nell'Avv. Alice Talpini del foro di Milano, assegnando allo stesso termine fino al 07.06.2024 per costituirsi in giudizio nell'interesse dei minori 2.invita sin d'ora il curatore speciale a coadiuvare i genitori nell'individuazione di un centro privato/convenzionato per la presa in carico del nucleo e nel raggiungimento di un accordo economico provvisorio
3.Rinvia la causa per l'ascolto del figlio minore all'udienza del 11.06.2024 ore Persona_4
15.30
All'udienza celebrata in data 11.06.2024, presenti il curatore speciale, le parti e i difensori si è proceduto all'ascolto del figlio minore della coppia . Per_1
Terminato l'ascolto i Giudice delegato ha provveduto ad effettuare alle parti una breve restituzione. All'esito le parti hanno rappresentato di aver individuato congiuntamente il centro il “
[...]
” per la presa in carico di tutto il nucleo famigliare secondo le indicazioni dei professionisti, Parte_3 rappresentando, altresì, che sono in corso trattative per il raggiungimento di un accordo quanto meno temporaneo in punto economico.
Alla luce di quanto sopra i difensori hanno chiesto un rinvio del procedimento al fine di depositare la presa in carico del nucleo da parte del centro individuato e l'eventuale accordo economico raggiunto Il signor ha confermato la propria disponibilità ad effettuare presso un centro pubblico gli esami Per_4 tossicologici del capello
Il Giudice delegato ha così provveduto:
Rinvia la causa per l'acquisizione della presa in carico e dell'eventuale accordo economico disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 28 giugno 2024
Dispone che le parti, in caso di perfezionamento dell'accordo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei indichino espressamente nelle note la richiesta di riservare la discussione in ordine alle istanze istruttorie alla successiva udienza di rinvio al fine di verificare l'evoluzione della situazione del nucleo
Dispone che le parti, in caso di mancato perfezionamento dell'accordo, formulino le proprie richieste quanto all'adozione dei provvedimenti temporanei e alle istanze istruttorie formulate in atti Con ordinanza del 29.06.2024 il Giudice delegato, in accoglimento della congiunta richiesta delle parti e del curatore speciale, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 23.09.2024
Con ordinanza del 21.10.2024 il giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti dal curatore speciale, a seguito di motivazione da intendersi qui richiamata e trascritta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e, assunta la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla pronuncia in ordine allo status separatile
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.10.2024
*******
Ritenuto:
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti introduttivi, l'interruzione da oltre un anno della convivenza e l'esacerbante conflittualità che connota la relazione tra le parti, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
[...] Controparte_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con concordatario OR in data 14.06.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2008 -N. 198-P.
2-S.B)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 23/10/2024
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo