Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 20.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 464/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Polimanti e Caterina Parte_1
Mencarini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Albert Einstein n. 34
Appellante
E
in persona del procuratore Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa per procura in calce dall'Avv. Carmine Mario Marottoli, presso CP_2
il cui studio elettivamente domicilia in Buccino alla località San Paolo n. 127
Appellata
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Carrano, presso il cui studio elettivamente CP_4
domicilia in Napoli alla via Stendhal n. 14
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2021, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 522 del 2021, con la quale era stata
071201890566253783000 e di declaratoria della prescrizione del credito ivi azionato.
In particolare, sosteneva:
-la violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, posto che il giudice di primo grado aveva ritenuto regolarmente prodotta in giudizio la cartella di pagamento attraverso il mero deposito in copia dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica, senza considerare che l'art. 26, comma 5, del DPR n. 602/73 stabiliva: “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. Pertanto, l' CP_1
avrebbe dovuto dare prova dell'effettivo contenuto della cartella notificata;
[...]
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto rituale la notifica effettuata dall' della cartella Controparte_5 esattoriale n. 071 2009 0163372570 000, sottesa all'opposta intimazione di pagamento n. 071
2018 90562537 83 000, senza che l'Ente avesse depositato in atti l'avviso di ricevimento informativo, essendosi limitato ad indicare il numero della raccomandata, attraverso un mero elenco, con conseguente nullità della notifica;
-la prescrizione della pretesa per l'anno 2003, sin dall'epoca dell'irrituale notifica della cartella esattoriale (14.11.2009), e, comunque, per tutte le annualità alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (24.07.2019), in mancanza di atti interruttivi da parte dell'Agente della
Riscossione e non essendo a tal fine idonea la richiesta del contribuente di rateizzo del debito;
-che la condanna al pagamento delle spese di giudizio fosse erronea, in quanto priva di indicazione dei motivi, in via subordinata, eccessiva, posto che era pari a € 1.600,00, oltre IVA
e CPA e rimborso forfettario come per legge, in favore di ciascuna delle due parti avverse costituite;
che, tenuto conto della complessità della fattispecie in esame, del lungo periodo di tempo intercorso tra la pretesa creditoria e l'intimazione di pagamento, dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti in merito al termine di prescrizionale della cartella, del valore della causa, il primo giudice avrebbe anche potuto disporre una compensazione.
Si costituivano in giudizio le parti appellate e chiedevano il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
Va premesso che l'odierna appellante, con il ricorso di primo grado, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071201890566253783000, ricevuta in data 24.07.2019, in cui veniva richiamata la cartella esattoriale n. 07120090163372570, asseritamente notificata in data 14.11.2009, relativa al pagamento di contributi previdenziali per l'importo complessivo di € 26.069,33 per gli anni 2003-2006.
Lamentava la mancata e/o irrituale notifica della cartella e, comunque, la successiva prescrizione quinquennale dell'eventuale credito contributivo.
Il primo giudice riteneva valida la notifica avvenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data
14.11.2009 e, per il periodo successivo fino all'intimazione impugnata, valorizzava le messe in mora prodotte dall'INPGI; concludeva, pertanto, che la pretesa non fosse prescritta.
La Corte, alla luce degli atti di causa e con le precisazioni che seguono, ritiene che la sentenza vada confermata.
Con riferimento al primo motivo di gravame, si rileva che dall'estratto di ruolo emergevano tutti i dati salienti per individuare il preteso credito e che dalle argomentazioni di parte non emergevano neanche ragioni per ritenere leso il diritto di difesa.
Del resto, è stato precisato, seppure in occasione di fattispecie relativa alla ritualità della notifica, che “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di Part notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria).” (Cfr. Cass. n. 20769 del 2021).
In relazione, poi, alle ulteriori doglianze, non si ignora che “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.” (Cfr. Cass. n. 25351 del 2020).
Nel caso in esame, però, il titolare della pretesa sostanziale, l' produceva varie note con CP_3
effetto interruttivo della prescrizione, con allegate le ricevute di ricezione, in particolare: del
13.11.2006 (per gli anni 2002 e 2003), del 6.11.2007 (per l'anno 2004), del 26.03.2008 (per gli anni 2000-2006), del 20.05.2010 (per le pendenze al 17.05.2010), del 25.05.2011 (per le pendenze al 24.05.2011), del 24.04.2015 (per le pendenze al 23.04.2015), del 20.05.2019 (per le pendenze al 20.05.2018, escluso il 2018).
Il primo giudice, ritenendo valida la notifica del 2009, richiamava delle stesse solo quelle a partire dal 2010, evidenziando che: “L'INPGI ha … documentato l'invio alla opponente di atti interruttivi successivamente alla cartella di pagamento, costituiti dalle messe in mora inviate a mezzo raccomandata del 20/05/2010 - prot. 17956 n.7539670557 (all. n.6), del 25/05/2011 - prot. 19029/U n.60938689931-1 (all. n.7) e del 24.4.2015 prot n. 1909 n. 614460492664) (all.
n.8)”.
Tali argomentazioni non erano confutate dall'istante nell'atto di appello, in cui, comunque, non vi era contestazione neanche delle altre note inviate dall' negli anni precedenti, sopra CP_3
richiamate.
I predetti documenti erano, dunque, idonei ad interrompere la prescrizione per tutto il periodo di cui alla pretesa riportata nella cartella, poi trasfusa nell'atto di intimazione impugnato.
La validità del credito vantato, per le ragioni espresse, assorbe la valutazione degli effetti del rateizzo richiesto dal contribuente sull'interruzione del termine di prescrizione.
Quanto al motivo sulle spese, innanzitutto, si evidenzia che il primo giudice così statuiva: “Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014.”
E tale argomentazione, tenuto conto che la soccombenza è il criterio generale di liquidazione delle spese, non necessitava di ulteriori motivazioni;
è stato, invero, precisato che “In tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già
l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato” (Cfr. Cass. n.
2730 del 2012).
Con riferimento, poi, all'invocata compensazione, alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge
10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n.77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Nel caso in esame, le ragioni dedotte dall'istante a fondamento della richiesta (la complessità della fattispecie in esame, il lungo periodo di tempo intercorso tra la pretesa creditoria e l'intimazione di pagamento, l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti in merito al termine di prescrizionale della cartella, il valore della causa), non erano però di per sé idonee per il fine invocato.
Inoltre, tenuto conto del D.M. n. 155 del 2014 e del valore della controversia (€ 26.069,33), gli importi fissati per ciascuna delle controparti costituite, pari a € 1.600,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge, non erano senz'altro esosi, evidenziando anche che, in parte qua, nell'atto di appello non vi era alcuna specifica e dettagliata censura, mediante richiamo alle tariffe previste nella tabella per ciascuna fase, all'eventuale errore di calcolo compiuto dal primo giudice.
Per le questioni affrontate in questo grado, sulla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e sul valore dell'estratto di ruolo, con richiamo anche a giurisprudenza successiva al provvedimento impugnato, le spese del presente grado possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza del 20.12.2024
Il Cons. rel. est. Il Presidente