TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa MO GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2660/2022 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti dall'Avv. Pasquale Catalano
ATTRICE
E
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura
[...] P.IVA_1
in atti dagli Avv.ti Amerigo Minnicelli e Corrado Minnicelli
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_1
già - per ottenere il risarcimento
[...] Controparte_3
dei danni subiti per effetto di una caduta verificatasi in data 09/06/2017 alle ore 11,30 circa, quando percorrendo il marciapiede contiguo al già Controparte_1
, posto di fronte il Palazzo Spataro Magno II n. Controparte_3
252 ella era inciampata su dei bulloni sporgenti sulla pavimentazione, rimasti senza alcuna copertura o segnalazione in seguito alla rimozione di un palo della luce.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex CP_3
adverso dedotto ed eccepito e ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza dell'8 aprile 2025 la difesa del ha rappresentato di aver CP_3
depositato in atti sentenza n.136/2024 del Giudice di pace di Rossano, passata in giudicato, che ha definito un procedimento pendente tra le stesse parti e avente identico petitum e causa petendi rispetto al presente procedimento, nel quale il era rimasto contumace. CP_3
Il Tribunale osserva: la domanda proposta è improponibile, dovendosi riconoscere la fondatezza dell'eccezione di giudicato formulata dal convenuto.
Deve, sul punto, premettersi che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del
07/01/2021).
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde, infatti alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, di tal che il Giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8607 del
03/04/2017).
Nel caso di specie, l'attrice con atto di citazione notificato in Parte_1
data 05.12.2019 ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rossano il ed il per Controparte_3 Controparte_4
ottenere il risarcimento degli stessi danni oggetto del presente procedimento.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace si evince che le domande ivi proposte, che il Giudice di Pace ha accolto con la sentenza n. 686/2024 resa nel procedimento n. 269/2020 r.g., sono del tutto identiche a quelle proposte nel presente giudizio per personae, petitum e causa petendi.
Deve, infatti, rilevarsi:
- quanto alle personae, che vi è piena corrispondenza tra i soggetti dei due giudizi, atteso che l'odierna attrice ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di pace nei confronti del medesimo odierno convenuto;
CP_3 - quanto al petitum, che oggetto di entrambi i giudizi è la condanna del convenuto al risarcimento dei danni che l'attrice deduce di aver subito per effetto del medesimo evento;
- quanto alla causa petendi, che in entrambi i procedimenti le pretese di parte attrice si fondano sulla ritenuta responsabilità del convenuto per la caduta verificatasi in data
09/06/2017 alle ore 11,30 circa, quando mentre ella stava percorrendo il marciapiede contiguo al già , posto Controparte_1 Controparte_3
di fronte il Palazzo Spataro Magno II n. 252, era inciampata su dei bulloni sporgenti sulla pavimentazione, rimasti senza alcuna copertura o segnalazione in seguito alla rimozione di un palo della luce.
Ne deriva che è palese che l'attrice abbia riproposto nel presente giudizio domande identiche a quelle già oggetto del precedente processo dinanzi al Giudice di Pace e definite con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 686/2024 resa nel procedimento n. 269/2020 r.g., non impugnata).
Nel caso di specie, pertanto, stante il rapporto di identità tra le domande proposte nei due giudizi, la loro riproposizione ex novo nel presente giudizio deve ritenersi preclusa.
A quanto premesso consegue che le domande proposte in questa sede devono essere dichiarate improponibili (cfr. Csss. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021) in quanto hanno già costituito oggetto di decisione, passata in giudicato, resa nel merito tra le stesse parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attrice; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore comprese tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, le spese di lite sono liquidate in € 3.000,00 ( fase di studio: € 600,00; fase introduttiva: € 600,00; fase istruttoria: € 900,00; fase decisionale: € 900,00).
La manifesta identità dell'azione proposta dall'attrice rispetto a quella già decisa con sentenza passata in giudicato costituisce elemento rilevatore in sé del carattere manifestamente pretestuoso dell'opposizione esercitata, la quale risulta sorretta, pertanto, quanto meno da colpa grave.
Un tale contegno sostanziale e processuale rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale, che va sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. .
Stante la palese identità dei giudizi, ricorrono i presupposti per condannare ex art. 96, terzo comma c.p.c. l'attrice al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, in considerazione della gravità della colpa, della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, in € 500,00.
L'attrice è altresì condannata ex art. 96, quarto comma, c.p.c. al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al 2660/2022 del R. Gen. Aff. Cont. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA improponibili le domande proposte;
2. CONDANNA a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
già condominio , le spese di lite che si liquidano
[...] Controparte_2 in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA a pagare al Parte_1 Controparte_1 già € 500,00 ex art. 96, terzo
[...] Controparte_2
comma, c.p.c.;
4. CONDANNA al pagamento, ex art. 96, terzo comma, Parte_1
c.p.c., in favore della cassa delle ammende di € 500,00.
Così deciso in data 17/12/2025.
La Giudice
Dott.ssa MO GR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa MO GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2660/2022 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti dall'Avv. Pasquale Catalano
ATTRICE
E
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura
[...] P.IVA_1
in atti dagli Avv.ti Amerigo Minnicelli e Corrado Minnicelli
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_1
già - per ottenere il risarcimento
[...] Controparte_3
dei danni subiti per effetto di una caduta verificatasi in data 09/06/2017 alle ore 11,30 circa, quando percorrendo il marciapiede contiguo al già Controparte_1
, posto di fronte il Palazzo Spataro Magno II n. Controparte_3
252 ella era inciampata su dei bulloni sporgenti sulla pavimentazione, rimasti senza alcuna copertura o segnalazione in seguito alla rimozione di un palo della luce.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex CP_3
adverso dedotto ed eccepito e ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza dell'8 aprile 2025 la difesa del ha rappresentato di aver CP_3
depositato in atti sentenza n.136/2024 del Giudice di pace di Rossano, passata in giudicato, che ha definito un procedimento pendente tra le stesse parti e avente identico petitum e causa petendi rispetto al presente procedimento, nel quale il era rimasto contumace. CP_3
Il Tribunale osserva: la domanda proposta è improponibile, dovendosi riconoscere la fondatezza dell'eccezione di giudicato formulata dal convenuto.
Deve, sul punto, premettersi che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del
07/01/2021).
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde, infatti alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, di tal che il Giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8607 del
03/04/2017).
Nel caso di specie, l'attrice con atto di citazione notificato in Parte_1
data 05.12.2019 ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rossano il ed il per Controparte_3 Controparte_4
ottenere il risarcimento degli stessi danni oggetto del presente procedimento.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace si evince che le domande ivi proposte, che il Giudice di Pace ha accolto con la sentenza n. 686/2024 resa nel procedimento n. 269/2020 r.g., sono del tutto identiche a quelle proposte nel presente giudizio per personae, petitum e causa petendi.
Deve, infatti, rilevarsi:
- quanto alle personae, che vi è piena corrispondenza tra i soggetti dei due giudizi, atteso che l'odierna attrice ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di pace nei confronti del medesimo odierno convenuto;
CP_3 - quanto al petitum, che oggetto di entrambi i giudizi è la condanna del convenuto al risarcimento dei danni che l'attrice deduce di aver subito per effetto del medesimo evento;
- quanto alla causa petendi, che in entrambi i procedimenti le pretese di parte attrice si fondano sulla ritenuta responsabilità del convenuto per la caduta verificatasi in data
09/06/2017 alle ore 11,30 circa, quando mentre ella stava percorrendo il marciapiede contiguo al già , posto Controparte_1 Controparte_3
di fronte il Palazzo Spataro Magno II n. 252, era inciampata su dei bulloni sporgenti sulla pavimentazione, rimasti senza alcuna copertura o segnalazione in seguito alla rimozione di un palo della luce.
Ne deriva che è palese che l'attrice abbia riproposto nel presente giudizio domande identiche a quelle già oggetto del precedente processo dinanzi al Giudice di Pace e definite con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 686/2024 resa nel procedimento n. 269/2020 r.g., non impugnata).
Nel caso di specie, pertanto, stante il rapporto di identità tra le domande proposte nei due giudizi, la loro riproposizione ex novo nel presente giudizio deve ritenersi preclusa.
A quanto premesso consegue che le domande proposte in questa sede devono essere dichiarate improponibili (cfr. Csss. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021) in quanto hanno già costituito oggetto di decisione, passata in giudicato, resa nel merito tra le stesse parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attrice; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore comprese tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, le spese di lite sono liquidate in € 3.000,00 ( fase di studio: € 600,00; fase introduttiva: € 600,00; fase istruttoria: € 900,00; fase decisionale: € 900,00).
La manifesta identità dell'azione proposta dall'attrice rispetto a quella già decisa con sentenza passata in giudicato costituisce elemento rilevatore in sé del carattere manifestamente pretestuoso dell'opposizione esercitata, la quale risulta sorretta, pertanto, quanto meno da colpa grave.
Un tale contegno sostanziale e processuale rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale, che va sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. .
Stante la palese identità dei giudizi, ricorrono i presupposti per condannare ex art. 96, terzo comma c.p.c. l'attrice al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, in considerazione della gravità della colpa, della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, in € 500,00.
L'attrice è altresì condannata ex art. 96, quarto comma, c.p.c. al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al 2660/2022 del R. Gen. Aff. Cont. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA improponibili le domande proposte;
2. CONDANNA a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
già condominio , le spese di lite che si liquidano
[...] Controparte_2 in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA a pagare al Parte_1 Controparte_1 già € 500,00 ex art. 96, terzo
[...] Controparte_2
comma, c.p.c.;
4. CONDANNA al pagamento, ex art. 96, terzo comma, Parte_1
c.p.c., in favore della cassa delle ammende di € 500,00.
Così deciso in data 17/12/2025.
La Giudice
Dott.ssa MO GR