Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1967, n. 399
CASS
Sentenza 18 febbraio 1967

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L'annullamento con rinvio di una sentenza per violazione di norme di diritto rende immutabili i presupposti di fatto costituenti l'antecedente logico necessario della pronuncia della Corte di Cassazione, determinando la preclusione di tutte le questioni tendenti al mutamento dei suddetti presupposti. Quando la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, fissa i criteri ai quali il giudice deve informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni non dedotte ne rilevate di ufficio in Sede di legittimita devono ritenersi implicitamente decise in via definitiva. ( Cfr. 2423-65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1967, n. 399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 399
    Data del deposito : 18 febbraio 1967

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