TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. V.G. 2717/2025 promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DIBOIS ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Piazza Botta n. 3
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e con attuale Per_1 Persona_2 collocazione ai fini anagrafici presso la residenza materna, ove i minori hanno già fissato la propria residenza. Quando le parti procederanno con la permuta dei beni immobili di cui al successivo punto 3), i minori verranno iscritti anagraficamnete nello stato di famiglia del padre con residenza presso il suo immobile in Vidigulgo, Via
Lombardini, 1/B.
I genitori si impegnano a prendere di comune accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno di essi, per il tempo in cui avranno presso di sè e , assumerà quelle ordinarie. Per_2 Per_1
I genitori intendono regolare la frequentazione in base al seguente programma che viene indicato a mero titolo esemplificativo, e non tassativo, in quanto gli stessi si impegnano a collaborare affinché i minori possano continuare a mantenere con entrambi un rapporto sereno con incontri che possano essere concordati anche al di fuori del programma, nel pieno rispetto degli impegni dei minori (doc.5): genitori trascorreranno con i figli settimane alternate, indicativamente dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì pomeriggio successivo, quando verranno prelevati dall'altro genitore;
vacanze estive: tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. vacanze natalizie: ad anni alterni, i minori trascorreranno con i genitori la sera della
Vigilia di Natale 24 dicembre fino alla mattina del 25 dicembre e dalla mattina del 25 dicembre fino alle ore 18.00 dello stesso giorno;
i genitori alterneranno annualmente i periodi dal 25 dicembre ore 18.00 al 31 dicembre ore 15.00 e dal 31 dicembre ore
18.00 al 6 gennaio ore 18.00. Il genitore che trascorrerà con i figli il pranzo di Natale godrà preferibilemnte poi del periodo 25 dicembre - 31 dicembre .
- vacanze di Pasqua: il periodo di vacanza scolastica ad anni alterni verrà trascorso in parti uguali con i genitori;
- le altre festività da calendario (che comportino anche brevi ponti di chiusura della scuola: Tutti i Santi, Santo Patrono, , 25 Aprile, 01 maggio, 02 Per_3 Per_4
Giugno) verranno alternate tra i genitori nel corso dell'anno valutando anche il caso in cui la festa o il ponte cada in prossimità o in coincidenza del turno di frequentazione.
2) Le parti, visto il programma di frequentazione paritario, concordano che il contributo al mantenimento dei minori avvenga direttamente.
L'Assegno unico viene ad oggi incassato dalla madre e gli importi vengono utilizzati dai genitori per il pagamento di spese extra necessarie per la prole, quali ad esempio le spese scolastiche e la mensa. Successivamente alla regolamentazione di cui ai punti 1 e
3 del presente atto (permuta degli immobili e residenza dei minori presso il padre), le parti concordano che l'assegno unico venga richiesto e incassato dal padre collocatario e che gli importi percepiti continuino ad essere utilizzati escluivamente per le spese straordinarie necessarie per i minori, previo accordo tra le parti. Il sig. Pt_2 comunicherà e documenterà alla madre gli importi percepiti e le spese extra che verranno saldate con le somme ricevute a tale titolo.
Tutte le spese straordinarie, o extra assegno, come regolate dal “Protocollo tra il
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i
Pag. 2 di 5 figli a carico dei genitori” del 9.11.2016 – Prot. 2323/16, cui le parti si riportano per quanto non diversamente disciplinato, verranno sostenute al 50%.
3) Al fine di addivenire ad una regolamentazione consensuale le parti danno atto di avere raggiunto un accordo sulle proprietà degli immobili a loro intestati acquistati in corso di convivenza che prevede che le parti procedano con permuta delle attuali quote di proprietà; l'atto avanti notaio verrà stipulato quanto prima e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2025. Le parti danno atto di avere già individuato il notaio che stipulerà l'atto, dott. in Pavia, con spese a carico delle parti, nessuna Persona_5 esclusa, pari alla metà.
A far data dalla stipula della permuta di cui sopra le parti si attiveranno per l'accollo dei mutui accesi all'epoca per l'acquisto degli immobili, con liberazione degli attuali garanti;
le parti non prevedono ulteriori conguagli in denaro;
le parti daranno atto in sede di permuta della volontà di procedere agli accolli, benchè non liberatori, garantendosi e manlevandosi reciprocamente, da ogni richiesta o pretesa della banca mutuataria connesse ai contratti di mutuo.
Si precisa che allo stato i contratti di mutuo accesi dalle parti risultano:
–contratto di mutuo ipotecario fondiario Parte_3
n.rep.63.618/n.racc.27.428 del 21.09.2018, parte mutuataria , per Parte_1
l'acquisto dell'immobile sito in FO (PV), Via Lombardini Angelo, 1/B identiifcato come segue: sez.A, fg.3, mappale2343, sub.33 oltre autorimessa e cantina;
debito residuo €.86.200,00;
–contratto di mutuo ipotecario fondiario n.200.4546820 del 26.05.2016, CP_1 parte mutuataria e , per l'acquisto dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
FO (PV), Via Lombardini Angelo, 1/B, identiifcato come segue: sez, fg.3, mappale2343, sub.29 oltre autorimessa;
debito residuo €.63.850,00.
Tutte le spese ordinarie nonchè quelle relative ai consumi ed alla mautenzione ordinaria degli immobili fino alla data della permuta avanti notaio restano a carico eslcusivo della parte che li occupa.
Gli immobili oggetto dell'impegno di trasferimento sono così identificati in Comune di
FO (PV), Via Lombardini Angelo, 1/B:
Pag. 3 di 5 la sig.ra trasferirà al sig. la sua quota di proprieà dell'immobile oltre Pt_1 Pt_2 pertinenze:
–foglio 3, mappale 2343, sub.33, categoria A/7, classe II, vani 5, rendita catastale
€.188,51;
Il sig. trasferirà alla sig.ra la sua quota di proprietà dell'immobile oltre Pt_2 Pt_1 pertinenze:
–foglio 3, mappale 2343, sub.29, categoria A/2, classe U, vani 2,5, rendita catastale
€.161,39;
4)Con l'esatto e puntuale adempimento degli accordi così come sopra assunti le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto di genere personale, economico e comunque di ogni natura derivante dalla convivenza e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, azione o ragione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 29.07.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori (nato Per_2 il 08.04.2016) e (nata il [...]); Per_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis.51 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
Pag. 4 di 5
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. V.G. 2717/2025 promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DIBOIS ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Piazza Botta n. 3
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e con attuale Per_1 Persona_2 collocazione ai fini anagrafici presso la residenza materna, ove i minori hanno già fissato la propria residenza. Quando le parti procederanno con la permuta dei beni immobili di cui al successivo punto 3), i minori verranno iscritti anagraficamnete nello stato di famiglia del padre con residenza presso il suo immobile in Vidigulgo, Via
Lombardini, 1/B.
I genitori si impegnano a prendere di comune accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno di essi, per il tempo in cui avranno presso di sè e , assumerà quelle ordinarie. Per_2 Per_1
I genitori intendono regolare la frequentazione in base al seguente programma che viene indicato a mero titolo esemplificativo, e non tassativo, in quanto gli stessi si impegnano a collaborare affinché i minori possano continuare a mantenere con entrambi un rapporto sereno con incontri che possano essere concordati anche al di fuori del programma, nel pieno rispetto degli impegni dei minori (doc.5): genitori trascorreranno con i figli settimane alternate, indicativamente dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì pomeriggio successivo, quando verranno prelevati dall'altro genitore;
vacanze estive: tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. vacanze natalizie: ad anni alterni, i minori trascorreranno con i genitori la sera della
Vigilia di Natale 24 dicembre fino alla mattina del 25 dicembre e dalla mattina del 25 dicembre fino alle ore 18.00 dello stesso giorno;
i genitori alterneranno annualmente i periodi dal 25 dicembre ore 18.00 al 31 dicembre ore 15.00 e dal 31 dicembre ore
18.00 al 6 gennaio ore 18.00. Il genitore che trascorrerà con i figli il pranzo di Natale godrà preferibilemnte poi del periodo 25 dicembre - 31 dicembre .
- vacanze di Pasqua: il periodo di vacanza scolastica ad anni alterni verrà trascorso in parti uguali con i genitori;
- le altre festività da calendario (che comportino anche brevi ponti di chiusura della scuola: Tutti i Santi, Santo Patrono, , 25 Aprile, 01 maggio, 02 Per_3 Per_4
Giugno) verranno alternate tra i genitori nel corso dell'anno valutando anche il caso in cui la festa o il ponte cada in prossimità o in coincidenza del turno di frequentazione.
2) Le parti, visto il programma di frequentazione paritario, concordano che il contributo al mantenimento dei minori avvenga direttamente.
L'Assegno unico viene ad oggi incassato dalla madre e gli importi vengono utilizzati dai genitori per il pagamento di spese extra necessarie per la prole, quali ad esempio le spese scolastiche e la mensa. Successivamente alla regolamentazione di cui ai punti 1 e
3 del presente atto (permuta degli immobili e residenza dei minori presso il padre), le parti concordano che l'assegno unico venga richiesto e incassato dal padre collocatario e che gli importi percepiti continuino ad essere utilizzati escluivamente per le spese straordinarie necessarie per i minori, previo accordo tra le parti. Il sig. Pt_2 comunicherà e documenterà alla madre gli importi percepiti e le spese extra che verranno saldate con le somme ricevute a tale titolo.
Tutte le spese straordinarie, o extra assegno, come regolate dal “Protocollo tra il
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i
Pag. 2 di 5 figli a carico dei genitori” del 9.11.2016 – Prot. 2323/16, cui le parti si riportano per quanto non diversamente disciplinato, verranno sostenute al 50%.
3) Al fine di addivenire ad una regolamentazione consensuale le parti danno atto di avere raggiunto un accordo sulle proprietà degli immobili a loro intestati acquistati in corso di convivenza che prevede che le parti procedano con permuta delle attuali quote di proprietà; l'atto avanti notaio verrà stipulato quanto prima e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2025. Le parti danno atto di avere già individuato il notaio che stipulerà l'atto, dott. in Pavia, con spese a carico delle parti, nessuna Persona_5 esclusa, pari alla metà.
A far data dalla stipula della permuta di cui sopra le parti si attiveranno per l'accollo dei mutui accesi all'epoca per l'acquisto degli immobili, con liberazione degli attuali garanti;
le parti non prevedono ulteriori conguagli in denaro;
le parti daranno atto in sede di permuta della volontà di procedere agli accolli, benchè non liberatori, garantendosi e manlevandosi reciprocamente, da ogni richiesta o pretesa della banca mutuataria connesse ai contratti di mutuo.
Si precisa che allo stato i contratti di mutuo accesi dalle parti risultano:
–contratto di mutuo ipotecario fondiario Parte_3
n.rep.63.618/n.racc.27.428 del 21.09.2018, parte mutuataria , per Parte_1
l'acquisto dell'immobile sito in FO (PV), Via Lombardini Angelo, 1/B identiifcato come segue: sez.A, fg.3, mappale2343, sub.33 oltre autorimessa e cantina;
debito residuo €.86.200,00;
–contratto di mutuo ipotecario fondiario n.200.4546820 del 26.05.2016, CP_1 parte mutuataria e , per l'acquisto dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
FO (PV), Via Lombardini Angelo, 1/B, identiifcato come segue: sez, fg.3, mappale2343, sub.29 oltre autorimessa;
debito residuo €.63.850,00.
Tutte le spese ordinarie nonchè quelle relative ai consumi ed alla mautenzione ordinaria degli immobili fino alla data della permuta avanti notaio restano a carico eslcusivo della parte che li occupa.
Gli immobili oggetto dell'impegno di trasferimento sono così identificati in Comune di
FO (PV), Via Lombardini Angelo, 1/B:
Pag. 3 di 5 la sig.ra trasferirà al sig. la sua quota di proprieà dell'immobile oltre Pt_1 Pt_2 pertinenze:
–foglio 3, mappale 2343, sub.33, categoria A/7, classe II, vani 5, rendita catastale
€.188,51;
Il sig. trasferirà alla sig.ra la sua quota di proprietà dell'immobile oltre Pt_2 Pt_1 pertinenze:
–foglio 3, mappale 2343, sub.29, categoria A/2, classe U, vani 2,5, rendita catastale
€.161,39;
4)Con l'esatto e puntuale adempimento degli accordi così come sopra assunti le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto di genere personale, economico e comunque di ogni natura derivante dalla convivenza e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, azione o ragione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 29.07.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori (nato Per_2 il 08.04.2016) e (nata il [...]); Per_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis.51 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
Pag. 4 di 5
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5