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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 648-2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati: Rep. N° ________
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
avverso la sentenza n. 4102/2018 del 5.10.2018 del Tribunale di Bari all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 7403/17;
tra
, residente in [...]a Mare (Ba), rappresentato e difeso in forza di Controparte_1
procura allegata al presente atto dall'avv. Daniele Nacci;
- appellante -
e
(già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, in primo grado con gli avvocati Antonio e Paolo Cantore del Foro di
[...]
Milano in forza di procura in calce alla comparsa in appello;
- appellata –
e per essa con l'Avv. Marco Controparte_5 Controparte_6
Pesenti in forza di procura allegata all'atto di intervento;
- terza intervenuta -
* * * * * *
All'udienza collegiale del la causa del 22.09.2023 è passata in decisione con i ermini ex art. 1 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
per l'appellante: annullare l'impugnata sentenza n. 4102 del 5 ottobre 2018, resa dal
Tribunale di Bari all'esito del procedimento iscritto al n. 7403/17 R.G. e riformarla in ogni
sua parte, inclusa quella relativa alla statuizione sulle spese processuali e, per l'effetto,
anche in adesione alle indicazioni rescissorie articolate in atto;
accertare e dichiarare la
nullità del contratto relativo al rapporto di affidamento utilizzabile mediante "carta credito
revolving" n. 52978 del 22.6.2005 o, comunque delle condizioni economiche ivi contemplate,
per difetto di forma scritta ovvero per difetto della forma convenzionale ex art. 1352 c.c.;
ove ritenuto opportuno in considerazione della natura preliminare e assorbente dei primi
due motivi di gravame, ammettere in via istruttoria la consulenza tecnica di natura
contabile, già richiesta in primo grado, al fine di accertare l'usurarietà del finanziamento
per cui è causa e, per l'effetto, dichiararne la nullità parziale e la conseguente gratuità ai
sensi dell'art. 1815, II comma, c.c., secondo i criteri di ricalcolo già in atti richiamati;
condannare la appellata al pagamento delle spese e competenze relative al doppio CP_7
grado di giudizio.
per l'appellata: in via principale: rigettare l'appello proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti, con ogni
statuizione del caso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 1100/2017, (già Controparte_2 [...]
ingiungeva a di pagare la complessiva somma Controparte_4 Controparte_1
di € 5.081,06 oltre interessi e spese, quale saldo del rapporto di affidamento utilizzabile mediante "carta credito revolving" n. 52978 del 22.6.2005.
Con atto di citazione del 21.4.2017 si opponeva deducendo la nullità del Controparte_1
contratto di carta di credito revolving per difetto di forma scritta, la mancanza dei requisiti ex art. 633 cpc e la violazione della soglia antiusura.
2 Si costituiva in giudizio che contestava quanto dedotto dalla controparte Controparte_2
poiché infondato e pretestuoso.
Il giudice del Tribunale di Bari all'esito dell'istruttoria documentale rigettava la domanda e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 25.03.19, ha Controparte_1
impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi di gravame.
Si è costituito la chiedendo la conferma integrale della sentenza. Controparte_2
Nel corso del giudizio è intervenuta la già , Controparte_8 Controparte_6
e per essa ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria e titolare dei Controparte_6
crediti oggetto del presente giudizio, insistendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
Con ordinanza del 14.11.2022 la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il saldo finale della carta di credito revolving nr. 52978 del 02.06.05 dalla data di apertura del 22.06.2005 alla data della domanda di pagamento del 17.11.2016 secondo i criteri indicati nella stessa ordinanza.
All'esito la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma, il quale non si sarebbe concluso per mancanza del consenso da parte della Banca, che non avrebbe firmato il contratto.
Il motivo è infondato.
Al riguardo basti richiamare - a tacer d'altro - il principio di diritto sancito dalle Sezioni
Unite nella nota sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, allorquando sono state investite per l'appunto della questione della validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca: “il requisito della
forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore,
non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può
desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”.
Va preliminarmente evidenziato che le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti di finanziamento e aperture di credito, attesa la sostanziale identità
di disciplina e, soprattutto, l'identità di ratio delle norme in questione.
Il principio appena richiamato è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità che, con esplicito riguardo ai contratti bancari, ha per l'appunto affermato che:
“In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la
valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte
della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa
riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al
momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo
cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (cfr. Cass. civ. 4.6.2018, n.
14243).
Nel caso di specie, dunque, non essendo contestato - ed essendo, comunque, inferibile dagli atti - che il contratto di finanziamento è stato debitamente sottoscritto, con firma non disconosciuta e consegnato all'appellante, non può che escludersi in radice la nullità
lamentata dall'opponente.
Con il secondo motivo di gravame, ha contestato l'incompletezza della Controparte_1
produzione documentale offerta dalla e dunque la sua inidoneità a provare nel merito CP_7
l'esistenza e la consistenza del credito azionato in quanto avrebbe omesso di produrre gli estratti relativi ad alcune mensilità.
A tal proposito, la Corte ha affidato l'incarico al CTU per l'analisi della documentazione prodotta dall'opposto per la ricostruzione del rapporto di finanziamento operando, ove possibile, il c.d. saldo di raccordo con riferimento ad alcuni periodi mancanti.
4 Il consulente della Corte ha ritenuto che con riferimento alla carta di credito revolving, che consiste nel c.d. finanziamento “revolving”, il quale prevede la possibilità di utilizzare un importo prestabilito potendo rimborsarlo anche in forma rateale dilazionato nel tempo, come concordato nel contratto, non ci fosse la necessità di alcun raccordo in quanto nel periodo in questione l'Istituto non aveva conteggiato interessi.
Il consulente ha precisato che la rata di restituzione è composta da una parte, che “paga”
prioritariamente gli interessi maturati sulle somme effettivamente utilizzate dal cliente, e una parte che “paga” il capitale ripristinando quindi quello che è il credito disponibile del cliente utilizzabile il mese successivo.
Con contratto in data 22.06.2005 stipulava con la Controparte_1 Controparte_4
un contratto relativo al rilascio di una carta di credito “revolving” il quale
[...]
prevedeva un rimborso mensile di € 105,00 a fronte di una linea di fido concessa al cliente pari ad € 2.100,00, che subiva incrementi durante il corso del rapporto e precisamente: a far data dal 17.02.2006 veniva innalzata ad € 2.600,00, in data 02.10.2012 veniva ulteriormente elevata ad € 3.600,00, ed infine a far data dal 10.07.2013 la stessa veniva portata ad €
4.500,00, con un corrispondente incremento della rata di rimborso fino a € 108,00.
Il CTU a fronte di un saldo debitore riportato in estratto conto pari ad € 5.081,06 (e richiesto con decreto ingiuntivo), ha rideterminato il saldo debitore a carico del ricalcolato CP_1
alla data del 31.05.2015 pari ad € 5.054,96, con una minima differenza di € 26,10,
evidenziando che in relazione ai periodi mancanti è stato ugualmente possibile la ricostruzione del rapporto in quanto fino a maggio 2012 l'Istituto di credito non aveva applicato alcun interesse non rilevandosi importanti movimentazioni e, quindi la ricostruzione del rapporto è stata effettuata dal CTU da giugno 2012 sulla base delle condizioni contrattuali pattuite nel contratto, e sugli estratti conto che ma non sono mai stati contestati dall'appellante.
Quindi, la sentenza di primo grado va riformata revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'appellante-debitore al pagamento della minor somma di Euro 5.054,96. 5 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante prospetta la violazione delle soglie usurarie vigenti alla data della apparente sottoscrizione del contratto, chiedendo che fosse disposto un accertamento contabile che considerasse, nel computo del TEG (tasso effettivo globale),
tutti i costi, anche ad applicazione eventuale, con esclusione di quelli riferiti al pagamento di imposte e tasse.
L'appellante prospetta la nullità del contratto perché ci sarebbe la pattuizione di interessi convenzionali usurari.
Tuttavia, l'appellante propone generiche contestazioni richiamando sia il contratto che presunti costi non specificatamente allegati, che sarebbero stati addebitati al momento della stipula del contratto, con un'indagine di fatto rimessa al Collegio giudicante.
Il richiamo alla Suprema Corte da parte dell'appellante riguarda la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di interessi convenzionali, la disciplina
antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per
il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a
carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non
consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora,
poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e
antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del
contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto"
(Cass. civ., sez. I, 5/5/2022, n. 14214; conformi Cass. civ., sez. III, 6/5/2022, n. 14472, e
Cass. civ., sez. VI, 4/11/2021, n. 31615) e non consente di comprendere a quali costi l'appellante si riferisca per il superamento del tasso soglia.
Il TAEG risulta generalmente composto da diverse voci oltre agli interessi, le spese di istruttoria della pratica, le spese di incasso e gestione rata, imposta di bollo, costo comunicazione, spese di assicurazione, che non sono mai state allegate nella loro consistenza specifica da parte dell'appellante.
Quindi, si tratterebbe di delegare al CTU la ricerca di tale elementi con un tipo di indagine
6 di tipo esplorativo poiché l'appellante non ha indicato da quale sommatoria si dovrebbe ricavare il superamento del tasso-soglia e così non consente di operare alcun confronto,
poiché non sussiste un principio di “omnicomprensività” dei costi del finanziamento in base al quale verificare e raffrontarlo il tasso convenzionale applicato con il tasso antiusura.
Pertanto, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione, in relazione alla minor cifra determinata dal CTU di Euro € 5.054,96, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese processuali del doppio grado di giudizio con una valutazione unitaria e globale della lite, in base al principio della soccombenza, che si liquida nella misura in dispositivo secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo al valore della causa (valore 2.600,00-
5.200,00).
I compensi per il primo grado spettano alla cedente, mentre per la fase di appello alla cedente spettano i compensi per la fase studio della controversia e fase introduttiva, alla cessionaria sono invece dovuti i compensi per la fase istruttoria e la fase decisionale, in quanto intervenuta nel processo aderendo alle difese della cedente, e proseguendo il giudizio in sua sostituzione per le ulteriori fasi processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , avverso la sentenza n. 4102/2018 Controparte_1
del 5.10.2018 del Tribunale di Bari all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 7403/17
così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo numero 1100/2017 del Tribunale di Bari emesso in data 27.02.2017 e condanna al pagamento della somma di Euro € Controparte_1
5.054,96 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in Controparte_3
7 Euro 2.552, 00 per compensi, mentre liquida le spese del presente grado di giudizio in favore della di Euro 1.072,00 (studio e introduttiva), alla Controparte_3
di Euro 1.843,00 (istruttoria e decisionale), oltre alle Controparte_8
spese di CTU in favore di quest'ultima ove corrisposte, come da decreto di liquidazione,
oltre alle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 11.02.2025;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne
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