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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/08/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1001 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), nella dichiarata qualità di eredi legittimi e Parte_4 C.F._4 prossimi congiunti ex art. 307, comma 4, c.p. di , deceduto in Persona_1
Catanzaro in data 13.04.2020, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Coppa in forza di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Cosenza alla via F. Acri n. 3
- ATTORI –
(c.f. ), nella qualità di genitore esercente la Parte_3 C.F._3 responsabilità genitoriale sul minore (c.f. Persona_2
), (c.f. ) e C.F._5 Parte_5 C.F._6
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6 C.F._7
Massimiliano Coppa in forza di mandato in calce all'atto di intervento ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Cosenza alla Via Francesco Acri n. 3
- INTERVENUTI -
E
Controparte_1
(p.i. , in persona del Commissario Straordinario pro-
[...] P.IVA_1 tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola de Luca Parte_7
1 in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via dei Cerchi n. 45
- CONVENUTA –
NONCHE'
(p.i. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro-tempore dott. elettivamente Controparte_3 domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 , Centro Direzionale Isola F4, presso lo Studio dell'avv. Antonio Giordano, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato da attendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione, nonché in virtù di
Determinazione Dirigenziale n. 213 del 15.03.2023
- CONVENUTA -
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.5.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e richiamate all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'On.le Tribunale adito, contraria ogni eccezione e deduzione reietta, così decidere: Accertare e dichiarare la totale responsabilità dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e per essa del personale sanitario e non suo dipendente e dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, che ebbe in cura il Sig. in occasione della degenza nel Persona_1 determinismo dell'evento di cui in premessa;
Condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore Via Tommaso Campanella n.115 – 88100 – Catanzaro alla eventuale quota di risarcimento che dovesse essere accertata relativamente alla ipotesi di causazione di pneumotorace nel paziente causato durante il trasferimento fra le due
[...]
o presso la Unità Operativa di Terapia Intensiva del Policlinico CP_5
Universitario dove l'esame radiografico del torace venne eseguito dopo
l'incannulamento della vena giugulare sinistra al risarcimento dei danni tutti da perdita del rapporto parentale, morale e riflesso, subiti dagli Attori, jure proprio e jure ereditario
2 – conseguenti alle responsabilità accertate, in misura pari ad €.2.807.805,00 o alla maggiore o minore somma che in Sua Giustizia l'On.le Tribunale adito riterrà equa;
Condannare, infine, la convenuta , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e l' Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese,
[...] competenze, diritti ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore con sentenza esecutiva;
Condannare, infine, la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
l' in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore al pagamento di una ulteriore somma per responsabilità processuale, considerato che i criteri interpretativi di questo tipo di responsabilità aggravata sono stati finalmente chiariti e delineati dalla S.C. con ordinanza n. 26515 del
9.11.2017 con espresso riferimento a chi resiste in giudizio consapevole dell'infondatezza della propria tesi, con l'unica finalità, di fatto – come nel caso di specie - di ostacolare i diritti della propria controparte. Di fronte a tale situazione, il Giudice è tenuto a valutare caso per caso tale infondatezza, alla luce di quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali sussistenti al momento della domanda con valutazione da compiersi, quindi, ex ante;
Condannare la convenuta in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore e l' Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore alla sanzione
[...] prevista dall'art. 8, comma 4- bis, del d.lgs. n. 28/2010, non avendo l'
[...]
partecipato al procedimento di mediazione senza addurre alcuna Controparte_2 giustificazione per come si evince dal verbale di mediazione negativo del 12.04.2021.
Trasmettere gli atti del presente procedimento – se in Sua Giustizia lo riterrà opportuno
- alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Calabria al fine di meglio valutare la legittimità contabile del pagamento dell'ingentissimo premio assicurativo corrisposto dalla convenuta ad –interamente versato - mediante Controparte_7 formale provvedimento di trasmissione dei relativi atti del presente procedimento, oltre che al Commissario Straordinario per la Sanità, a cui – comunque - il presente atto viene inviato per opportuna conoscenza”;
Per gli intervenuti (conclusioni rassegnate nella comparsa di intervento e richiamate all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria
3 domanda, eccezione e conclusione disattesa, così statuire: Accertare e dichiarare la totale responsabilità dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e per essa del personale sanitario e non suo dipendente e dell' in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, che ebbe in cura il Sig. in Persona_1 occasione della degenza nel determinismo dell'evento di cui in premessa;
Condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
l' in persona del suo Controparte_8 legale rappresentante pro tempore Via Tommaso Campanella n.115 – 88100 – Catanzaro alla eventuale quota di risarcimento che dovesse essere accertata relativamente alla ipotesi di causazione di pneumotorace nel paziente causato durante il trasferimento fra le due o presso la Unità Operativa di Terapia Intensiva del Controparte_5
Policlinico Universitario dove l'esame radiografico del torace venne eseguito dopo
l'incannulamento della vena giugulare sinistra al risarcimento dei danni tutti da perdita del rapporto parentale, morale e riflesso, subiti dagli Attori, jure proprio e jure ereditario
– conseguenti alle responsabilità accertate, in misura pari ad €.460.278,00 o alla maggiore o minore somma che in Sua Giustizia l'On.le Tribunale adito riterrà equa, così determinata: per il Sig. nella qualità di padre esercente la responsabilità Parte_3 genitoriale sul minore muovendo dal valore del punt di €.1.461,20 Persona_2 tenuto conto dell'età (anni 52) della vittima primaria al momento del decesso
(equivalente a 28 punti), delle età (3anni) del congiunto nipote (equivalente a 20 punti), del numero dei familiari superstiti (3), considerato che, in relazione al parametro sub lett. E) (qualità ed intensità della relazione affettiva), possano essere attribuiti ulteriori
20 punti, in considerazione della natura del legame parentale e della presumibile sofferenza interiore patita (essendo stato specificamente dedotto, invece, per ciò che attiene ad eventuali ricadute sul piano dinamico- relazionale si reputa equo poter liquidare la somma di €.153.426,00 (€.1.461,20 x 105 punti) in favore del Sig. Pt_3
(fratello non convivente), nella qualità di padre esercente la responsabilità
[...] genitoriale sul minore Per i Sigg.ri e Persona_2 Parte_5 [...]
muovendo dal valore del punto di €.1.461,20 tenuto conto dell'età (anni 52) Parte_6 della vittima primaria al momento del decesso (equivalente a 28 punti), delle età (15anni) dei congiunti nipoti (equivalente a 20 punti), del numero dei familiari superstiti (3),
4 considerato che, in relazione al parametro sub lett. E) (qualità ed intensità della relazione affettiva), possano essere attribuiti ulteriori 20 punti, in considerazione della natura del legame parentale e della presumibile sofferenza interiore patita (essendo stato specificamente dedotto, invece, per ciò che attiene ad eventuali ricadute sul piano dinamico- relazionale si reputa equo poter liquidare la somma di €.153.426,00
(€.1.461,20 x 105 punti) che andranno considerati per n.2 nipoti superstiti per un totale pari ad €.306.852,00 in favore dei Sigg.ri e Parte_5 Parte_6
Condannare, infine, la convenuta , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e l' Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese,
[...] competenze, diritti ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore con sentenza esecutiva;
Condannare, infine, la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
l' in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore al pagamento di una ulteriore somma per responsabilità processuale, considerato che i criteri interpretativi di questo tipo di responsabilità aggravata sono stati finalmente chiariti e delineati dalla S.C. con ordinanza n. 26515 del
9.11.2017 con espresso riferimento a chi resiste in giudizio consapevole dell'infondatezza della propria tesi, con l'unica finalità, di fatto – come nel caso di specie - di ostacolare i diritti della propria controparte. Di fronte a tale situazione, il Giudice è tenuto a valutare caso per caso tale infondatezza, alla luce di quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali sussistenti al momento della domanda con valutazione da compiersi, quindi, ex ante;
Condannare la convenuta in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore e l' Controparte_8
“ in persona del legale rappresentante pro tempore alla
[...] CP_6 sanzione prevista dall'art. 8, comma 4- bis, del d.lgs. n. 28/2010, non avendo l'
[...]
partecipato al procedimento di mediazione senza addurre alcuna Controparte_2 giustificazione per come si evince dal verbale di mediazione negativo del 12.04.202”;
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella Controparte_2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e richiamate all'udienza di cui all'art. 189 cpc):
“Voglia l'Ill.mo Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:
1. In via preliminare, pronunciarsi sulle questioni di cui al Capitolo II della comparsa di
5 costituzione e risposta rubricato “Questioni preliminari”.
2. In via principale, nel merito, rigettare le domande spiegate dagli attori e dagli interventori, siccome infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio, per tutte le ragioni espresse in comparsa di costituzione e risposta nonché nella memoria n. 1 che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, condannare in via esclusiva gli altri convenuti e/o terzi chiamati, quali unici responsabili dei fatti per cui è causa.
3. In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori e degli interventori, tenere indenne l' Controparte_2
dal pagamento in favore degli attori e degli interventori, a titolo risarcitorio, di
[...] qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili;
procedere ad una esplicita gradazione della colpa e del quantum di responsabilità in capo a ciascun convenuto/terzo chiamato;
procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati dagli attori e dagli interventori, tenuto conto altresì dell'eventuale concorso del fatto colposo di
[...]
e/o degli attori e/o degli interventori ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite Persona_1 risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225
c.c.
4. In via ulteriormente subordinata, nel merito, per il caso di condanna solidale dell' al risarcimento in favore degli attori e/o degli Controparte_2 interventori, accertare e dichiarare il diritto dell' di Controparte_2 ripetere in via di regresso dai coobbligati l'importo corrispondente al risarcimento della quota di danno imputabile a questi ultimi, in ragione delle accertate responsabilità.
5. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.”
Per la convenuta (conclusioni Controparte_8 rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e richiamate all'udienza di cui all'art. 189 c.p.c.): “In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire autorizzazione, assistenza o rappresentanza dei Sig.ri nei confronti dei Per_1
6 rispettivi figli ( e , a nulla rilevando Persona_2 Pt_5 Parte_6
l'intervento volontario dei minori nel frattempo divenuti maggiorenni;
2. In via principale, rigettare la domanda degli attori e degli interventori in quanto infondata per
l'insussistenza e, comunque, il difetto di prova del nesso di causalità fra le condotte dei sanitari del e il decesso del Sig. per le ragioni esposte in narrativa, CP_10 Per_1
e comunque perché il danno è assente o, se presente, non è dimostrato;
3. In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, previo accertamento delle quote di responsabilità di ciascuno degli enti convenuti, accertare e dichiarare il diritto di di poter recuperare in regresso dal condebitore CP_10 solidale le somme eventualmente pagate in eccesso rispetto alla propria quota virile;
4.
Con vittoria di spese, onorari, maggiorazione, IVA e CPA”
PREMESSO IN FATTO
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da , Parte_1 Pt_2
, e - rispettivamente genitori e fratelli di
[...] Parte_4 Parte_3 [...]
- al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti, iure proprio e iure Persona_1 hereditario, in conseguenza della morte del congiunto, dovuta, a detta degli attori, alla condotta colposa dei sanitari che la ebbero in cura prima presso l'Ospedale di Cosenza, dove il veniva ricoverato in data 18.3.2020 all'insorgere di dispnea e Pt_8 sintomatologia febbrile e poi presso il Policlinico Universitario di Germaneto (CZ), dove il paziente era trasportato con diagnosi di “Grave insufficienza respiratoria in paziente con polmonite interstiziale bilaterale in paziente COVID positivo” e dove decedeva in data 13.4.2020. e spendevano, altresì, nell'atto introduttivo Parte_4 Parte_3 la qualifica di genitori esercenti la responsabilità genitoriali sui figli , Persona_2
e (questi ultimi ancora minorenni all'epoca della Parte_5 Parte_6 notifica dell'atto introduttivo).
Resistevano alla domanda l' e l' Controparte_2 [...]
, sollevando eccezioni afferenti la regolare costituzione degli Controparte_11 attori (decise con ordinanza del 5.10.2023) ed eccependo, comunque, nel merito l'infondatezza della domanda.
Intervenivano in giudizio in data 26.10.2023 – a seguito di rilievo della giuridica inesistenza della procura alle liti rispetto alla loro posizione - Persona_2
(rappresentato dal padre ), e (questi Parte_3 Parte_5 Parte_6
7 ultimi divenuti maggiorenni rispetto alla data di notifica dell'atto introduttivo), tutti nipoti di , al fine di far valere pretese risarcitorie analoghe a quelle degli attori. Persona_1
Nel corso del giudizio aveva luogo CTU – affidata a medico/legale e specialista in malattie infettive – sui quesiti oggetto dell'ordinanza del 23.1.2024.
All'esito, disattesa ogni diversa istanza istruttoria, la causa, in data 12.5.2025, era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(come ratione temporis vigente alla data di notifica dell'atto introduttivo) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sugli oneri probatori incombenti sulle parti.
Gli attori, rispettivamente genitori e fratelli di , hanno agito sia quali Persona_1 eredi che quali prossimi congiunti di quest'ultimo, al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio e di quello iure hereditario conseguente agli illeciti descritti nell'atto introduttivo. Solo quali prossimi congiunti hanno agito, invece, gli intervenuti, nipoti, in quanto figli dei fratelli, del (peraltro poi indicati anch'essi quali eredi nella memoria Per_1 ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e negli scritti difensivi successivi). La qualifica di eredi dei genitori e dei fratelli del invero, non appare dubbia, giacché, pur non essendo stato Per_1 contestato il dato offerto dalla convenuta – peraltro documentato - CP_12 secondo cui il era coniugato con persona estranea al presente processo al momento Per_1 del decesso, una quota di eredità è comunque destinata a devolversi, in mancanza di figli, ad ascendenti e fratelli, sulla base della disciplina generale di cui all'art. 582 c.c..
Certamente non hanno, invece, qualifica di eredi i nipoti del astrattamente Per_1 legittimati a succedere solo per rappresentazione dei genitori (i quali, agendo nel presente giudizio anche quali eredi, hanno posto in essere atto importante accettazione tacita dell'eredità).
Poiché. poi, i fatti descritti nell'atto introduttivo si sono verificati successivamente all'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. ) e soggiacciono, pertanto, al CP_13 regime normativo delineato dalla predette legge, sia dal punto di vista processuale che dal punto di vista sostanziale, nei limiti in cui gli attori hanno agito (avendone la qualità) quali eredi del deve farsi applicazione dell'art. 7 della l. 24/2017, ai sensi del Pt_8 quale “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento
8 della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ne consegue una responsabilità di natura contrattuale della struttura sanitaria rispetto alle pretese risarcitorie iure hereditario.
L'inquadramento della domanda in termini di responsabilità contrattuale ha degli importanti risvolti sugli oneri probatori gravanti sulle parti.
In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria,
è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie struttura sanitaria e medico, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.)
Tali oneri probatori (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014) restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova, ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2,
c.c.. Costituisce, quindi, onere del medico o della struttura sanitaria, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo il medico osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un sanitario in possesso del medesimo grado di specializzazione. Inoltre, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 4797/2007;
Cass. 9085/2006).
9 Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass. 20812/2018;
Cass. 21008/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 584
582, 581 e 576/2008) – e sussiste ogni qual volta si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass.
21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).
Una responsabilità contrattuale non è, di contro, ipotizzabile rispetto alle pretese risarcitorie fatte valere dagli attori e dagli intervenuti iure proprio rispetto al decesso di
. Deve, infatti, ritenersi ormai consolidato in seno alla giurisprudenza Persona_1 di legittimità, l'assunto per cui il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo (per come sostenuto nel presente giudizio dagli attori e dagli intervenuti), trattandosi di fattispecie ipotizzabile, in materia di responsabilità medica, solo rispetto al caso del contratto concluso dalla gestante in relazione alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, quale situazione giuridica che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass.
11320/2022; 14615/2020). Ne consegue che i prossimi congiunti che non agiscano iure hereditatis, bensì iure proprio, hanno l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi
10 della responsabilità civile del medico o della struttura sanitaria (colpa; danno ingiusto;
nesso di causalità tra fatto colposo e danno).
Corretto appare, infine, il rilievo (cfr. scritti conclusivi AO di Cosenza) del perdurante vizio di rappresentanza di , non essendovi riscontro della qualifica, in Persona_2 capo a , unico sottoscrittore del mandato in favore del difensore costituito, di Parte_3 genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul minore (qualifica che non si evince neppure dall'autocertificazione prodotta come all. 6 alla comparsa di intervento), ma trattasi di questione destinata ad essere assorbita alla luce di quanto si dirà infra sul merito della domanda risarcitoria.
2. Sul merito della domanda introduttiva.
Tanto premesso, la vicenda clinica che ha interessato può essere così Persona_1 ricostruita nei suoi connotati obiettivi sulla base della documentazione in atti: e delle risultanze della CTU svoltasi in corso di causa
- In data 18.03.2020 alle ore 23:53 il si recava presso il Pronto Soccorso Per_1 dell'Ospedale di Cosenza a causa dell'insorgenza di una sintomatologia caratterizzata da dispnea e febbre perdurante da diversi giorni. All'ingresso in
Ospedale venne rilevata una saturazione d'ossigeno pari al 95% ed era eseguita una TC torace senza contrasto, visto il sospetto di infezione da SARS-CoV2;
- Gli esami strumentali confermavano un quadro compatibile con una polmonite da
COVID 19, al pari di quelli ematochimici (che evidenziavano leucocitosi marcata e vari altri valori – quali ferritina e LDH - alterati): il paziente era, quindi, dimesso dal Pronto Soccorso e ricoverato alle ore 02:30 del 19.03.2019 presso l'Unità
Operativa di Malattie Infettive dell'Ospedale di Cosenza, con diagnosi di
"Polmonite da SARS —Coronavirus associato". Anche il tampone per la rilevazione del Covid-19 dava esito positivo. Al paziente veniva, quindi, somministrata la terapia in quel momento prescritta dalle linee guida SIMIT e praticata ossigenoterapia con maschera di Venturi;
- In data 20.03.2020 il paziente era descritto come in buone condizioni cliniche generali;
- In data 21.03.2020 era annotato un episodio dispnoico notturno e poi in serata era rilevata “insufficienza respiratoria acuta lieve moderata”. Gli esami di laboratorio documentavano globuli bianchi in misura superiore al normale.
11 Veniva, quindi, avviato il trattamento “off label” - autorizzato dalla Direzione
Sanitaria - con Tolicizumab, ma ancora il giorno successivo il paziente presentava leucocitosi;
- In data 23.03.2020 le condizioni generali del paziente erano descritte come stazionarie. Continuava ad essere somministrato il Tolicizumab;
- In data 24.03.2020 veniva segnalato un lieve miglioramento clinico per l'assenza di tosse con escreato ed il paziente riferiva la riduzione della dispnea. Agli esami di laboratorio di controllo le condizioni apparivano, tuttavia, stazionarie rispetto al giorno precedente;
- In data 25.03.2020 ore 07:17 veniva riferito dal paziente un dolore toracico non meglio precisato, che portava all'esecuzione di un ECG, tuttavia non suggestivo di ischemia in atto. Il paziente rimaneva in supporto ventilatorio. Alle ore 11:58 della medesima giornata era annotata la permanenza di dispnea. Veniva eseguita, Contr alle ore 12:00, l' che documentava il peggioramento della ipossiemia e l'innalzamento del pH, quali condizioni che portavano alla somministrazione di
Lasix e Urbason. Persistendo la dispnea, alle ore 15:56 veniva posizionata la ventilazione non-invasiva e richiesta la valutazione rianimatoria urgente. Alle ore
21:13 il paziente veniva sottoposto a intubazione oro tracheale (IOT) dal
Rianimatore e veniva trasferito presso l'Unità Operativa Complessa di
Rianimazione, con diagnosi di ingresso di “Insufficienza respiratoria ingravescente - Polmonite da COVID-19”. Nel reparto di rianimazione il paziente veniva sedato e intubato e veniva avviata la ventilazione meccanica invasiva protettiva;
- In data 26.03.2020, alle ore 13:38, veniva posizionato un catetere venoso in vena giugulare interna destra con tecnica eco-guidata in asepsi e senza complicanze in acuto. Proseguiva la ventilazione protettiva in VC e il paziente veniva posto in posizione prona. Gli esami ematochimici confermavano una leucocitosi neutrofila;
- In data 27.03.2020 alle ore 00:30 veniva rilevato un miglioramento degli scambi gassosi in pronazione ed era, quindi, modificata la ventilazione meccanica in corso. Il paziente era descritto come in condizioni stazionarie. Si annotava in cartella che “Come da accordi intercorsi con il primario della terapia intensiva
12 del si organizza trasferimento presso la Controparte_15 loro struttura per eventuale trattamento ECMO”;
- Alle ore 14:56 del 27.3.2020 il paziente era, quindi, trasferito presso il
[...]
per il prosieguo delle cure ed eventuale Controparte_16 trattamento ECMO. Qui giungeva in stato di sedazione alle 16:45 con diagnosi di
“ARDS da COVID-19”. Al momento del ricovero il paziente era collegato al
Ventilatore Meccanico. Alle ore 17:15 si procedeva a cateterizzazione della vena giugulare interna sinistra in asepsi, senza complicanze apparenti in acuto. Alle ore
17:30 si cateterizzava l'arteria radiale sinistra in asepsi, sempre con procedura eco guidata e senza complicazioni in acuto. Alle ore 18:00 veniva eseguito RX torace che documentava la presenza di pneumomediastino e vasto enfisema sottocutaneo in regione cervicale bilaterale ed anche negli emitoraci (dx e sx). Alle ore 18:10 la diuresi era contratta e si somministrava, quindi, terapia diuretica. Alle ore 18:30 si rimuoveva il CVC in giugulare interna destra. Alle ore 23:15 veniva eseguita bronco aspirazione e alle ore 23:50 si eseguiva pronazione.
- In data 28.03.2020 veniva espletata consulenza con specialisti in malattie infettive, così annotata: “Paziente con Covid 19. Ha già eseguito 9 giorni di terapia con idrossiclorochina e azitromicina. Si concorda con sospensione di LPV nella giornata di ieri. Leucocitosi neutrofila e importante linfopenia. Importante enfisema sottocutaneo. PCT negativa. Già eseguiti tamponi di sorveglianza. Si consiglia Linezolid 600 mg x 2 /die + Piperacillina/Tazobactam 4,4 g x 4/die in infusione prolungata, proseguire idrossiclorochina + Azitromicina 250 mg/die, approfondimento microbiologico con isolamento di germi comuni e miceti da
BAL/Bas emocoltura”. Alle ore 18:10 si procedeva a supinare il paziente, si eseguiva rimozione CP 20G e cannula in arteria radiale destra;
- In data 29.03.2020, alle ore 01:20, veniva eseguita la broncoscopia, che portava a rilevare la presenza di secrezioni dense e biancastre bilateralmente. Veniva eseguita la toilette. Alle ore 11:30 era eseguito RX torace di controllo. Alle ore
14:00 il paziente, sempre intubato e sedato, era collegato a Ventilatore Meccanico in modalità IPP, con mantenimento di posizione prona e di analgosedazione.
Continuava la terapia diuretica. Alle ore 18:30 si supinava il paziente, si eseguiva broncoscopia e si inviava BAL in microbiologia. Si richiedeva RX torace che
13 mostrava l'aumento degli addensamenti parenchimali bilateralmente e segnatamente a sinistra. Veniva documentata la persistenza di enfisema sottocutaneo in sede parieto-toracica, sovraclaveare e latero cervicale bilateralmente con pneumomediastino.
- In data 30.03.2020 si iniziava trattamento ECMO;
- In data 31.03.2020 alle ore 6:00 il paziente veniva intubato e collegato a
Ventilatore Meccanico in modalità IPPV. In pari data veniva refertato il tampone faringeo eseguito il 27 03.2020 che dava esito positivo per BS pneumoniae resistente ai carbapenemi (CR-Kp) e Acinetobacter baumanii resistente ai carbapenemi (CRAB). Perveniva inoltre il risultato dell'aspirato bronchiale del
29.03.2020 positivo per CRAB. L'esame colturale su sangue da catetere venoso centrale del 28.03.2020 diede esito positivo per CRAB e CR-Kp.
- In data 01.04.2020 a seguito di consulenza infettivologica si eseguiva la pronazione e veniva modificata la terapia antibiotica;
- In data 02.04.2020 ore 13:30 sempre a seguito di consulenza infettivologica si rimuoveva il CVC in Vena Giugulare interna destra e si posizionava nuovo presidio in asepsi e per via eco guidata in vena giugulare interna sinistra.
Continuava il trattamento ECMO;
- Ancora nella data del 03.04.2020 il paziente continuava il trattamento ECMO e proseguiva la terapia antibiotica in atto;
- In data 04.04.2020 il paziente proseguiva il trattamento ECMO ma la Rx torace non evidenziava alcun miglioramento per quanto atteneva all'enfisema ed agli addensamenti parenchimali;
- In data 05.04.2020 il paziente era definito come in condizioni ancora critiche. La consulenza infettivologica consigliava di rivalutare l'emocoltura, in quanto un'interpretazione dell'origine del quadro poteva essere sepsi persistente da “A. baumanii”. Alle ore 16:40 veniva modificata la antibioticoterapia secondo consulenza infettivologica. Si rimuoveva la cannula arteriosa in arteria radiale sinistra e si poneva medicazione compressiva. Si posizionava cannula arteriosa a. radiale destra in modalità eco guidata in assenza di complicanze acute. Si riposizionava SNG e continuava il trattamento ECMO;
14 - In data 06.04.2020 alle ore 10:30 era segnalata grave instabilità emodinamica, che portava all'aumento dell'infusione continua di all'impostazione di Parte_9 infusione continua di Adrenalina. Si provvedeva ad inoltrare richiesta al comitato etico per il farmaco Cefiderocol ad uso compassionevole. Alle ore 12:00 si avviava trattamento Cytosorb;
si posizionava cannula in arteria radiale sinistra sotto guida ecografica e senza complicanze in atto. Si sostituiva tubo endotracheale. Alle ore 13:50 preso atto del parere del comitato etico si richiedeva, tramite portale Incepta, il farmaco Cefiderocol. Alle ore 19:00 il paziente definito in condizioni cliniche “gravi” e continuava trattamento ECMO.
Alle ore 20:00, in situazione di acidosi lattica ingravescente, veniva aumentata l'infusione continua di Noradrenalina a dosaggi massimali e iniziava ciclo di emofiltrazione con filtro toraymyxin, al termine del quale il paziente continuava ad essere definito come “in condizioni cliniche gravi”;
- Ancora nella data del 07.04.2020 il paziente era definito come in condizioni cliniche gravi. L'emodinamica era sostenuta da infusione continua di Adrenalina
e Noradrenalina a dosaggi massimali. La terapia era modificata a seguito di consulenza infettivologica;
- In data 08.04.2020 le condizioni cliniche del paziente erano definite
“stazionarie”. Veniva ridotta gradualmente la . Perveniva il Parte_9 risultato dell'esame colturale su sangue da catetere venoso centrale, che dava esito positivo per “Acinetobacter Baumani complex”. Proseguiva il trattamento
ECMO;
- In data 09.04.2020 il paziente, alle ore 11:45 era messo in posizione supina e iniziava ciclo di emodialisi, che terminava alle ore 23:30. Continuava il trattamento ECMO;
- In data 10.04.2020 alle ore 10:30 iniziava un nuovo ciclo di emodialisi e continuava il trattamento ECMO. Le condizioni del paziente erano definite come
“gravi”;
- In data 11.04.2020 continuava il trattamento ECMO. Il paziente veniva intubato e collegato al Ventilatore Meccanico in modalità IPPV;
15 - In data 12:04.2020 il paziente, ancora in trattamento ECMO, era nuovamente intubato e collegato a Ventilatore Meccanico in modalità IPPV. Veniva eseguito nuovo ciclo di emodialisi;
- In data 13.04.2020 alle ore 5:45 veniva riscontrata grave ipotensione arteriosa non responsiva a rimpiazzi volemici e all'aumento della velocità di infusione di
Noradrenalina. Le condizioni del paziente rapidamente peggioravano fino all'arresto cardiocircolatorio che portava al decesso, constatato alle ore 10.45.
I CTU nominati in corso di causa, sulla base della disamina della documentazione medica in atti, hanno riassunto la vicenda clinica del paziente nel senso che quest'ultimo sviluppava una polmonite grave da COVID-19, che richiedeva il progressivo ricorso a trattamento ventilatorio mediante ventilazione meccanica e successivamente mediante
ECMO. Alla polmonite da Covid-19, che già di suo dava vita ad un quadro clinico estremamente complesso (discorrendosi di stadio “grave/critico” della malattia, in quanto il paziente, già dispnoico al momento dell'ingresso in Ospedale, sviluppava nell'arco di pochi giorni una saturazione <94% e vedeva progressivamente aggravarsi l'insufficienza respiratoria malgrado i trattamenti praticati), si affiancava, da un certo momento in poi, una batteriemia polimicrobica da CR-Kp e CRAB, diagnosticata a poche ore dal ricovero presso il Policlinico Universitario di Catanzaro e scarsamente responsiva alla terapia antibiotica, a cui faceva seguito l'exitus del paziente.
Gli attori e gli intervenuti, come detto, hanno ascritto l'evento-morte a condotte colpose dei sanitari che ebbero in cura il tanto presso il PO di Cosenza, quanto presso il Per_1
(oggi Controparte_16 Controparte_1
). In particolare, secondo quanto esposto nell'atto introduttivo, la
[...] causa del decesso non sarebbe da identificarsi nell'infezione da SARS-CoV2, bensì nelle infezioni ospedaliere contratte dal paziente e nei numerosi errori tecnici commessi dai sanitari nell'incannulamento venoso o nella ventilazione meccanica, che portavano alla creazione di uno pneumo-mediastino con enfisema sottocutaneo, a sua volta non adeguatamente trattato e risultato idoneo a concausare l'insufficienza respiratoria e il successivo exitus.
Tale prospettazione, tuttavia, non ha trovato riscontro nella CTU svoltasi in corso di causa. Benché, infatti, gli ausiliari abbiano riconosciuto la complicanza legata all'infezione nosocomiale contratta dal paziente (non è possibile dire se presso l'Ospedale
16 di Cosenza ovvero presso il , essedo stata, come Controparte_16 detto, l'infezione diagnosticata a cavallo del trasferimento tra le due strutture sanitarie), essi hanno affermato, in maniera scientificamente argomentata e con il supporto di importante letteratura medica, che la causa unica della morte del paziente è stata l'infezione da SARS-CoV2, in sé correttamente trattata dai sanitari, anche considerandosi lo stato delle conoscenze mediche nel momento in cui il paziente si ammalava
(nell'ambito della c.d. prima ondata della malattia). Al paziente, infatti, sin dal sospetto di Covid-19 e poi con la conferma del tampone positivo, veniva somministrata terapia con quelle che erano le molecole considerate efficaci all'epoca dei fatti, ovvero il lopinavir/ritonavir e l'idrossiclorochina, entrambe molecole derivanti dal repertorio terapeutico di altre patologie (l'infezione da HIV e la Malaria, rispettivamente). Veniva, inoltre, avviata terapia corticosteroidea, sempre in conformità a quelle che erano le linee guida dell'epoca e, in concomitanza all'aggravarsi delle condizioni del paziente (e in particolare del quadro respiratorio), era praticata terapia “off-label” con Tocilizumab quale trattamento di extrema ratio rispetto al quadro clinico venutosi a delineare. Corretta era anche la scelta del trasferimento del paziente a Catanzaro al fine di essere sottoposto ad ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana), data la risposta clinica solo parziale alla ventilazione meccanica e alla pronazione. Corretta, infine, era la gestione clinica dell'infezione batterica, una volta acquisita la conferma diagnostica di essa, inclusa la scelta di ricorrere “in compassionevole” a quello che era all'epoca dei fatti un nuovo antibiotico, il Cefiderocol, che gli studi clinici successivi avrebbero dimostrato essere la miglior scelta terapeutica disponibile nelle infezioni gravi da CRAB.
I CTU individuavano, di contro, un profilo di colpa dei sanitari rispetto all'infezione nosocomiale contratta dal paziente, non essendovi riscontro di adozione di tutte le cautele utili a fini di prevenzione (come individuate anche dalla giurisprudenza di legittimità, cfr.
Cass. 16900/2023 e Cass. 6386/2023). I medesimi ausiliari, tuttavia, escludevano il nesso di causalità con l'evento-morte, posto che anche in mancanza di infezione batteria si sarebbe verificato, secondo il criterio del “più probabile che non” il decesso del paziente, in ragione della forma grave di malattia contratta.
Le conclusioni a cui i consulenti sono giunti, frutto di metodo di indagine serio e razionale, basato su ampia letteratura scientifica, vanno certamente recepite in questa sede, in quanto immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico.
17 Non scalfiscono, in particolare, le conclusioni dei CTU, le censure solevate da parte attrice nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 193/195 cpc e poi negli scritti difensivi successivi.
Non può, in particolare, ritenersi che la polmonite diagnosticata al paziente fosse di origine batterica – e legata all'infezione nosocomiale contratta piuttosto che all'infezione da SARS-CoV2 – in quanto i CTU bene evidenziavano, con il riscontro dei relativi referti, come gli esami colturali condotti presso l'Ospedale di Cosenza in data 26.3.2020 fossero negativi anche rispetto al CPE (quando già gli esami strumentali evidenziavano una polmonite bilaterale interstiziale e vi era riscontro, sin dall'ingresso in Ospedale a
Cosenza, della positività al Covid-19), mentre l'infezione batterica constatata presso il
– a distanza di circa sei ore dal ricovero - mai Controparte_16 sfociava in una polmonite batterica, di cui non ricorrevano le caratteristiche secondo la valutazione degli ausiliari, non essendo, in particolare, indicativa di polmonite batterica la semplice evidenza di un broncoaspirato positivo ovvero la refertata presenza, in quarta giornata di ricovero presso l'Ospedale di Cosenza, di 18.100 leucociti, quale stato compatibile, piuttosto, con il peggioramento del COVID-19 in paziente in terapia corticosteroidea. Quest'ultimo dato, invero, è stato contestato dai CT di parte attrice sulla base della mancata menzione nella scheda tecnica predisposta dall'AIFA della leucocitosi tra gli effetti collaterali del desametasone, ma non è stato adeguatamente confutato alla luce della letteratura scientifica menzionata dai CTU in sede di chiarimenti, da cui si evince come comunemente i corticosteroidi stimolino la leucocitosi. Non rileva il fatto che il – nel 2020 cinquantaduenne – fosse in buone condizioni fisiche e psichiche e Per_1 non affetto da patologie rilevanti, essendo, purtroppo, notoria la capacità dell'infezione da SARS-CoV2 di condurre a morte anche pazienti non qualificabili come “fragili”
(secondo, infatti, gli studi riportati dai CTU, all'epoca dei fatti la mortalità per i soggetti ospedalizzati in terapia intensiva con malattia critica era pari a circa il 50-60%, quale statistica talmente ampia da ricomprendere anche pazienti privi di comorbilità).
Gli stessi CTU, inoltre, anche nei propri chiarimenti depositati in data 21.2.2025, hanno evidenziato, con il supporto di letteratura scientifica, come la malattia conseguente all'infezione da SARS-CoV2 presentasse concreto rischio di progressione verso l'insufficienza respiratoria grave anche in presenza di esordio associato ad apparenti buone condizioni di salute (sicché alcuna rilevanza può avere, di fronte all'evidenza di
18 malattia polmonare grave da Covid-19, il fatto che al momento del ricovero presso l'Ospedale di Cosenza il paziente fosse descritto come in buone condizioni generali, malgrado la dispnea e la febbre perduranti).
Appare, pertanto, corretta la conclusione per cui ove l'infezione nosocomiale non fosse stata contratta, il paziente, secondo il criterio del “più probabile che non”, sarebbe ugualmente deceduto. Non sono stati ravvisati, inoltre, gli errori tecnici ipotizzati dagli attori e dagli intervenuti con riferimento all'incannulamento e alla ventilazione meccanica, per come chiaramente affermato dagli ausiliari in risposta a specifico quesito e, anche sotto tale profilo, difetterebbe completamente la prova del nesso di causalità tra la colpa dei sanitari e l'evento morte (osservano, infatti, i CTU nei chiarimenti alle osservazioni dei CT di parte attrice, che sulla base della letteratura scientifica espressamente menzionata la mortalità nei pazienti con ARDS da COVID-19 è uguale sia che si sviluppi o meno un enfisema sottocutaneo).
Le considerazioni che precedono conducono inevitabilmente al rigetto delle domande degli attori e degli intervenuti. I pregiudizi di cui si è domandata la rifusione nel presente processo, infatti, sono il danno (morale e patrimoniale) da perdita del rapporto parentale e – per quanto riguarda gli eredi del – il danno “terminale” o da “lucida agonia” del Per_1 de cuius, tutte voci di danno postulanti un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento-morte. I CTU hanno, invero, legato all'infezione nosocomiale contratta dal paziente una perdita di chance di sopravvivenza, stimata nella misura del 20%. In mancanza, tuttavia, di specifica allegazione di tale voce di danno nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito, alcun risarcimento può riconoscersi in favore degli attori e degli intervenuti. Deve, infatti, osservarsi in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 37740/2022; Cass. 25886/2022; Cass. 13491/2014;
Cass. 21245/2012) che, in tema di responsabilità medica, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance – sia quella fatta valere dai congiunti della vittima iure hereditario per la perdita delle probabilità di sopravvivenza, sia quella fatta valere dai parenti iure proprio per la perdita della possibilità di godere della presenza del familiare per un periodo di tempo più lungo - deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di
"tutti i danni" causati dalla morte della vittima. E tanto perché la "chance" non è una mera aspettativa di fatto e, quanto in particolare alla chance c.d. non patrimoniale, consiste
19 nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. Ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica. Deve, conseguentemente, considerarsi come nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di chance avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale, che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (Cass. n. 16152/2010; Cass. n. 20232/2022). Nella vicenda di specie, peraltro, gli stessi attori nell'atto introduttivo escludevano che la colpa dei sanitari potesse avere integrato rispetto al paziente una mera “perdita di chance” di sopravvivenza (cfr. pag. 41 e 42 dell'atto di citazione), rendendo così inequivoco il petitum e la causa petendi delle domande formulate, con conseguente impossibilità di riqualificazione da parte del
Tribunale. Non appare, inoltre, condivisibile la tesi degli attori e degli intervenuti – cfr. comparsa conclusionale – secondo cui “quand'anche il medico abbia con la propria condotta o omissione fornito un contributo causale, anche solo dell'1% alla produzione del danno, il quale è dovuto per il resto al concorso di cause naturali, egli dovrà comunque risponderne per intero”, posto che tale principio postula la configurabilità della condotta colposa del sanitario in termini di “concausa”, anche marginale o minima, all'evento morte, quale fattispecie, alla luce di quanto sinora detto, non realizzatasi nella vicenda di specie.
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. Sulle spese e competenze di lite e sulle ulteriori istanze di parte attrice non dipendenti dall'esito del processo.
La complessità in fatto della vicenda all'esame del Tribunale e la difficile conoscibilità a priori delle ragioni delle parti, legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico degli attori e degli intervenuti in solido, in ragione di un criterio di causalità dell'esborso.
20 Sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti delle strutture sanitarie convenute, della sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis, d.l.gs. 28/10 (come ratione temporis vigente rispetto alla data di svolgimento della procedura), in quanto la loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione non era supportata da alcuna comprovata ragione “obiettiva” – da valutarsi, evidentemente, ex ante, indipendentemente dall'esito della lite, data la funzione deflattiva della mediazione - posto che nei relativi verbali si fa riferimento a delle note neppure allegate, ma, comunque, verosimilmente (secondo quanto sembra evincersi dalla difesa della CP_12
sottendenti una valutazione soggettiva (propria ovvero della propria compagnia
[...] di assicurazione, quale soggetto peraltro estraneo al presente giudizio) di mancanza di responsabilità, che certamente non rendeva inutile la procedura di mediazione, finalizzata proprio a comporre un eventuale contrasto tra le parti. E' solo il caso di osservare, ad ogni modo, che a fronte del rilievo della questione da parte degli attori sin dall'atto introduttivo del giudizio sarebbe stato onere delle parti convenute, non comparse al primo incontro dinanzi al mediatore, dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi legittimanti la propria condotta al fine di andare esente da sanzione;
ciò in quanto il citato art. 8, comma 4 bis,
d.lgs. 28/2010 “accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato obbligatoriamente - l'espressione "condanna" non lascia spazio a dubbi in proposito - in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo” (Cass.
2030/2018). Quanto, di contro, alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura
Regionale presso la Corte dei Conto e al Commissario Straordinario per la sanità, essa investe questioni totalmente estranee alla presente decisione e non può, pertanto, in alcun modo considerarsi ammissibile nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta le domande degli attori e degli intervenuti;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
21 3. Condanna le strutture sanitarie convenute in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, non sorretta da alcun “giustificato motivo”;
4. Pone definitivamente a carico degli attori e degli intervenuti in solido le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 06/08/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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