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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8315 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GALLUCCIO PAOLO, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 6 e 31 commi 7 -8 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo da Novembre 2017 a Dicembre 2022.
Cont Esponeva di essere dipendente della convenuta, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere attuale categoria D4, di essere stato spesso tenuta a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, come comprovato dalle risultanze dei cartellini marcatempo. Lamentava, pertanto, che l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in suo favore il compenso contrattualmente previsto dall'art. 29 e 31 commi 7 e 8 del CCNL 2016 – 2018 per la prestazione di attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, né concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre
1995, normalmente erogato.
Ritualmente citata in giudizio la si costituiva chiedendo con varie argomentazioni il CP_1
rigetto della domanda.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, la causa è decisa con la presente sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note depositate dalle parti.
La domanda è fondata e va accolta.
Il ricorrente appartiene alla categoria del personale turnista e la sua prestazione è pacificamente articolata su cinque giorni alla settimana come da ricorso, come risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Vi è, altresì, prova documentale che il ricorrente per il lavoro prestato nel caso in cui il turno ricada in un giorno festivo percepisca l'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995.
L'istante si lamenta del fatto che, nel caso di lavoro prestato in coincidenza di una festività infrasettimanale, non viene ulteriormente remunerato anche con il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 29
CCNL 2016-2018, né gli è stato consentito di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale.
Oggetto della presente controversia è, quindi, il diritto, vantato dai lavoratori, alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già retribuita.
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La materia del contendere è stata affrontata anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL dell'1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13, CCNL 2016 –
2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riversato nell'art. 29 CCNL 2016 – 2018 (cfr. Cass.,
25 gennaio 2021 n. 1505 e Cass., 10 marzo 2021 n. 6716). Secondo la Corte la tesi – sostenuta invero Cont nel caso di specie anche dall' onvenuta - secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
“particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata allora nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza in ragione dell'attività cui è assegnato il ricorrente, nonché delle stampe dei cartellini marcatempo versate in atti, che riportano le giornate festive infrasettimanali in cui il ricorrente era di turno ed ha prestato attività lavorativa per l'arco temporale dedotto in giudizio. In applicazione dell'art 2126 c.c. infatti il lavoratore ha diritto alla retribuzione per l'attività di lavoro svolta in applicazione del principio di corrispettività ed effettività.
Per quanto innanzi, deve pertanto ritenersi fondata la pretesa ad una retribuzione aggiuntiva secondo i principi giurisprudenziali della Suprema Corte.
Venendo alla quantificazione della somme, ed utilizzando il conteggio eseguito da parte ricorrente - calcolato in applicazione delle disposizioni contrattuali ed utilizzando le rilevazioni orarie risultanti dai cartellini marcatempo – al ricorrente va riconosciuta la somma di euro 3.397,86 a titolo di compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali per l'arco temporale da Novembre 2017 a Dicembre 2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e per l'effetto condanna l' , in persona del Direttore Generale pt, al pagamento in suo favore di della Pt_2
somma di euro 3.397,86, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro
1.970,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 19/12/2025 . Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo