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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 6649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6649 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANZI MASSIMO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio a Napoli il 29.10.2011, che dalla loro unione era nato un figlio:
, il 25.07.2012 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Persona_1 situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate ad integrare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.10.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e successivamente rimodulate.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, nei domicili e residenze da loro reciprocamente già fissate, o comunque in quelle che andranno a fissare, la IG.ra a Parte_1
Napoli al Largo Donnaregina 25 ed il IG.r a Senerchia (AV) alla Traversa Parte_2
Garibaldi snc, con obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni.
Le parti dichiarano e concordano che il IG. potrà richiedere di occupare, a mero Parte_2 titolo gratuito e per il periodo massimo di n. 12 mesi, l'immobile sito in Napoli al Largo Donnaregina
19 nella proprietà, oggi ancora condivisa ed al netto di quanto ulteriormente appresso concordato, con particolare riferimento al trasferimento della quota parte di proprietà di tale immobile del IG. in favore della IG.ra .A tale proposito le parti, sempre liberamente, Parte_2 Parte_1 concordano che l'eventuale scelta di abitare il predetto immobile in favore del IG. Pt_2 dovrà essere da egli comunicata entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente
[...] atto, e dal suo conseguente deposito presso il Tribunale di Napoli, trascorso il quale termine egli,
non potrà più esercitare tale specifica scelta alcun diritto potendo vantare in tal Parte_2 senso.
2 In ogni caso viene, altresì, concordato che laddove il IG. decida di occupare il Parte_2 predetto cespite comunicandone l'interesse entro il termine di sei mesi, e laddove egli dovesse omettere di rilasciare l'immobile entro il successivo termine di 12 mesi, decorrenti dall'inizio della predetta occupazione, per il periodo di occupazione eccedente tali 12 mesi egli sarà tenuto a corrispondere in favore della IG.ra , fermo tutto quanto appresso ulteriormente Parte_3 concordato, la somma di Euro 500,00 mensili a titolo di indennità di occupazione, e sino alla materiale liberazione del predetto immobile.
La casa coniugale resta assegnata alla IG.ra . Parte_1
Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido Persona_2 condiviso, conservando la residenza e il domicilio preferenziale presso la madre nel Parte_1 loro attuale domicilio al Largo Donnaregina 25, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con se per l'intero fine settimana, a settimane alterne, potendo ulteriormente vederlo e tenerlo con se durante i giorni settimanali del martedì e giovedì, dalle ore 16,00, all'uscita da scuola del minore, sino alle ore 07,45 del mattino successivo (mercoledì e venerdì), con pernottamento ed accompagnamento a scuola ad opera del padre. Il tutto salvo migliore e diverso accordo tra coniugi.
Le vacanze Natalizie e Pasquali verranno trascorse dal figlio minore alternativamente ogni anno con il papà o con la madre e viceversa. Più precisamente per il primo anno il giovane Persona_2
trascorrerà il periodo delle festività natalizie con la madre dal giorno 23 al giorno 28 del
[...] mese di dicembre e con il padre dal giorno 29 del mese di Dicembre al giorno 3 del mese di Gennaio,
e successivamente per gli anni a venire alternando tali date per ciascun anno. Il tutto, ovviamente, fatto salvo un migliore e diverso accordo tra i coniugi.
Per le festività Pasquali queste verranno trascorse per il primo anno con la madre, e successivamente per gli anni a venire alternativamente con ciascun genitore.
Durante il periodo delle ferie estive resta nel diritto del padre di tenere con se il figlio per quindici giorni consecutivi nel mese di Agosto, compatibilmente con le eventuali ferie lavorative e sempre salvo miglior accordo tra i coniugi.
I coniugi, avendo ciascuno una propria indipendenza economica, ed anche alla luce delle disposizioni patrimoniali immobiliari che seguiranno, nulla convengono in ordine all'eventuale mantenimento dell'uno in favore dell'altro, restando ciascuno economicamente autonomo, mentre il
IG. riconosce in favore della IG.ra , per contributo al Parte_2 Parte_1
3 mantenimento del figlio minore , l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) mensili da Persona_1 corrispondersi anticipatamente al giorno 4 del mese di maturazione dell'importo. Tale cifra sarà maggiorata ogni anno secondo la intervenuta svalutazione come risulterà dagli indici ISTAT.
I coniugi si obbligano reciprocamente a concorrere per il 50% ciascuno alle spese mediche e farmaceutiche non a carico del SSN, nonché alle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore, sempre preventivamente concordate.
Nell'ambito del predetto giudizio di separazione, allo scopo di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente stabile la crisi coniugale (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 2111 del 3 febbraio2016) quale elemento funzionale ed indispensabile proprio per una risoluzione non contenziosa della crisi coniugale e per il raggiungimento dell'accordo stesso essi coniugi hanno convenuto, tra l'altro, che il IG.r si obbliga a trasferire in favore della IG.ra Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , che accetta, l'intero Parte_1 CodiceFiscale_3 diritto di proprietà spettante ad egli IG.r rispetto all'immobile sito in Napoli al Parte_2
Largo Donnaregina 19, pari al 50% dell'intero diritto di proprietà, avendo acquistato detto immobile, i coniugi, in comproprietà indivisa in parti uguali (50% ciascuno), e precisamente: - Unità abitativa al piano terra della consistenza catastale di vani due, confinante con Largo Donnaregina, con proprietà o aventi causa, proprietà o aventi causa, nel NCEU Persona_3 Persona_4 del comune di Napoli, alla Sez. Vic. Foglio 12, P.lla 593, sub 11, Largo Donnaregina 19, P.T., Z.C.
8 cat. A/4, cl. 7, consistenza vani 2, R.C. euro 108,46. Che di tale unità immobiliare il IG.r Pt_2
è divenuto comproprietario per al quota pari ad ½ dell'intero in uno al coniuge
[...] Pt_1
, a seguito di atto di compravendita per TA del 18.01.2018, rep.
[...] Persona_5
137049, racc. 47025, registrato a Napoli il 01.02.2018 al n. 2796/2168, e successivo Atto di
Avveramento, sempre per TA , del 05.04.2018, rep. 137386, racc. 47257. Persona_5
Parte cedente, da atto che l'immobile oggetto di trasferimento dei diritti sopra Parte_2 descritti, è stato realizzato ante 1966, e che sullo stesso non sono state compiute opere in abuso alla vigente normativa edilizia ed urbanistica di cui alla legge 47/85 e successivo DPR 380/2001, dichiarando le parti che lo stato dei luoghi è conforme alla pianta planimetrica catastale. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento in favore del figlio minore , e Persona_1 delle specifiche pattuizioni nello stesso senso raggiunte con la IG.ra , come previste e Parte_1 concordate ai precedenti punti, si è tenuto ovviamente conto del valore economico e patrimoniale corrisposto dal IG.r in virtù della cessione a titolo gratuito dei diritti immobiliari Parte_2 ad egli spettanti, come precisati al precedente punto i), volendo riconoscere a tale specifico
4 trasferimento di diritti reali chiaro ed evidente contenuto economico, pur in assenza di qualsiasi dazione di denaro a tale titolo corrisposto o a corrispondersi in favore del IG.r Parte_2
Sempre per specifico patto tra i coniugi, tutte le attività necessarie per adempiere agli obblighi di trasferimento dei diritti reali descritti al precedente capo, dovrà compiersi a decorrere dal provvedimento di questo On.le Tribunale, restando tale attività, seppur preventivamente compiuta, parte integrante ed essenziale dell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi con il presente atto.
Oltre quanto sopra concordato e precisato, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione, tra loro, dei beni mobili di ciascuno.
Sin da questo momento entrambi i coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei passaporti loro e del figlio minore.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.57 , parte II , S. A Sez. J reg. Atti Matrimonio anno 2011 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
5 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6649 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANZI MASSIMO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio a Napoli il 29.10.2011, che dalla loro unione era nato un figlio:
, il 25.07.2012 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Persona_1 situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate ad integrare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.10.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e successivamente rimodulate.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, nei domicili e residenze da loro reciprocamente già fissate, o comunque in quelle che andranno a fissare, la IG.ra a Parte_1
Napoli al Largo Donnaregina 25 ed il IG.r a Senerchia (AV) alla Traversa Parte_2
Garibaldi snc, con obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni.
Le parti dichiarano e concordano che il IG. potrà richiedere di occupare, a mero Parte_2 titolo gratuito e per il periodo massimo di n. 12 mesi, l'immobile sito in Napoli al Largo Donnaregina
19 nella proprietà, oggi ancora condivisa ed al netto di quanto ulteriormente appresso concordato, con particolare riferimento al trasferimento della quota parte di proprietà di tale immobile del IG. in favore della IG.ra .A tale proposito le parti, sempre liberamente, Parte_2 Parte_1 concordano che l'eventuale scelta di abitare il predetto immobile in favore del IG. Pt_2 dovrà essere da egli comunicata entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente
[...] atto, e dal suo conseguente deposito presso il Tribunale di Napoli, trascorso il quale termine egli,
non potrà più esercitare tale specifica scelta alcun diritto potendo vantare in tal Parte_2 senso.
2 In ogni caso viene, altresì, concordato che laddove il IG. decida di occupare il Parte_2 predetto cespite comunicandone l'interesse entro il termine di sei mesi, e laddove egli dovesse omettere di rilasciare l'immobile entro il successivo termine di 12 mesi, decorrenti dall'inizio della predetta occupazione, per il periodo di occupazione eccedente tali 12 mesi egli sarà tenuto a corrispondere in favore della IG.ra , fermo tutto quanto appresso ulteriormente Parte_3 concordato, la somma di Euro 500,00 mensili a titolo di indennità di occupazione, e sino alla materiale liberazione del predetto immobile.
La casa coniugale resta assegnata alla IG.ra . Parte_1
Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido Persona_2 condiviso, conservando la residenza e il domicilio preferenziale presso la madre nel Parte_1 loro attuale domicilio al Largo Donnaregina 25, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con se per l'intero fine settimana, a settimane alterne, potendo ulteriormente vederlo e tenerlo con se durante i giorni settimanali del martedì e giovedì, dalle ore 16,00, all'uscita da scuola del minore, sino alle ore 07,45 del mattino successivo (mercoledì e venerdì), con pernottamento ed accompagnamento a scuola ad opera del padre. Il tutto salvo migliore e diverso accordo tra coniugi.
Le vacanze Natalizie e Pasquali verranno trascorse dal figlio minore alternativamente ogni anno con il papà o con la madre e viceversa. Più precisamente per il primo anno il giovane Persona_2
trascorrerà il periodo delle festività natalizie con la madre dal giorno 23 al giorno 28 del
[...] mese di dicembre e con il padre dal giorno 29 del mese di Dicembre al giorno 3 del mese di Gennaio,
e successivamente per gli anni a venire alternando tali date per ciascun anno. Il tutto, ovviamente, fatto salvo un migliore e diverso accordo tra i coniugi.
Per le festività Pasquali queste verranno trascorse per il primo anno con la madre, e successivamente per gli anni a venire alternativamente con ciascun genitore.
Durante il periodo delle ferie estive resta nel diritto del padre di tenere con se il figlio per quindici giorni consecutivi nel mese di Agosto, compatibilmente con le eventuali ferie lavorative e sempre salvo miglior accordo tra i coniugi.
I coniugi, avendo ciascuno una propria indipendenza economica, ed anche alla luce delle disposizioni patrimoniali immobiliari che seguiranno, nulla convengono in ordine all'eventuale mantenimento dell'uno in favore dell'altro, restando ciascuno economicamente autonomo, mentre il
IG. riconosce in favore della IG.ra , per contributo al Parte_2 Parte_1
3 mantenimento del figlio minore , l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) mensili da Persona_1 corrispondersi anticipatamente al giorno 4 del mese di maturazione dell'importo. Tale cifra sarà maggiorata ogni anno secondo la intervenuta svalutazione come risulterà dagli indici ISTAT.
I coniugi si obbligano reciprocamente a concorrere per il 50% ciascuno alle spese mediche e farmaceutiche non a carico del SSN, nonché alle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore, sempre preventivamente concordate.
Nell'ambito del predetto giudizio di separazione, allo scopo di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente stabile la crisi coniugale (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 2111 del 3 febbraio2016) quale elemento funzionale ed indispensabile proprio per una risoluzione non contenziosa della crisi coniugale e per il raggiungimento dell'accordo stesso essi coniugi hanno convenuto, tra l'altro, che il IG.r si obbliga a trasferire in favore della IG.ra Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , che accetta, l'intero Parte_1 CodiceFiscale_3 diritto di proprietà spettante ad egli IG.r rispetto all'immobile sito in Napoli al Parte_2
Largo Donnaregina 19, pari al 50% dell'intero diritto di proprietà, avendo acquistato detto immobile, i coniugi, in comproprietà indivisa in parti uguali (50% ciascuno), e precisamente: - Unità abitativa al piano terra della consistenza catastale di vani due, confinante con Largo Donnaregina, con proprietà o aventi causa, proprietà o aventi causa, nel NCEU Persona_3 Persona_4 del comune di Napoli, alla Sez. Vic. Foglio 12, P.lla 593, sub 11, Largo Donnaregina 19, P.T., Z.C.
8 cat. A/4, cl. 7, consistenza vani 2, R.C. euro 108,46. Che di tale unità immobiliare il IG.r Pt_2
è divenuto comproprietario per al quota pari ad ½ dell'intero in uno al coniuge
[...] Pt_1
, a seguito di atto di compravendita per TA del 18.01.2018, rep.
[...] Persona_5
137049, racc. 47025, registrato a Napoli il 01.02.2018 al n. 2796/2168, e successivo Atto di
Avveramento, sempre per TA , del 05.04.2018, rep. 137386, racc. 47257. Persona_5
Parte cedente, da atto che l'immobile oggetto di trasferimento dei diritti sopra Parte_2 descritti, è stato realizzato ante 1966, e che sullo stesso non sono state compiute opere in abuso alla vigente normativa edilizia ed urbanistica di cui alla legge 47/85 e successivo DPR 380/2001, dichiarando le parti che lo stato dei luoghi è conforme alla pianta planimetrica catastale. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento in favore del figlio minore , e Persona_1 delle specifiche pattuizioni nello stesso senso raggiunte con la IG.ra , come previste e Parte_1 concordate ai precedenti punti, si è tenuto ovviamente conto del valore economico e patrimoniale corrisposto dal IG.r in virtù della cessione a titolo gratuito dei diritti immobiliari Parte_2 ad egli spettanti, come precisati al precedente punto i), volendo riconoscere a tale specifico
4 trasferimento di diritti reali chiaro ed evidente contenuto economico, pur in assenza di qualsiasi dazione di denaro a tale titolo corrisposto o a corrispondersi in favore del IG.r Parte_2
Sempre per specifico patto tra i coniugi, tutte le attività necessarie per adempiere agli obblighi di trasferimento dei diritti reali descritti al precedente capo, dovrà compiersi a decorrere dal provvedimento di questo On.le Tribunale, restando tale attività, seppur preventivamente compiuta, parte integrante ed essenziale dell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi con il presente atto.
Oltre quanto sopra concordato e precisato, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione, tra loro, dei beni mobili di ciascuno.
Sin da questo momento entrambi i coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei passaporti loro e del figlio minore.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.57 , parte II , S. A Sez. J reg. Atti Matrimonio anno 2011 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
5 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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