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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28668/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SARDO ANDREA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Controparte_1 CP_2 rito religioso in ORBASSANO il 03/06/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO
(atto n. 21 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/12/2011 e il 1303/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/03/2023. Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Controparte_1 CP_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengano affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Persona_3
i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre , in Controparte_1
Beinasco (TO) Strada Torino, 5/1 e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. DISPONE che i coniugi concordano che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17.00 in periodi non scolastici) sino alla domenica con riaccompagnamento presso la casa materna alle h.
19.00;
ii) durante la settimana, il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 15.00 in periodi non scolastici) con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 17.00 in periodi non scolastici) sino a dopo cena con riaccompagnamento a casa alle h. 21.00;
iii) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv) durante le vacanze pasquali, in deroga ai punti i) e ii), negli anni pari il giorno di Pasqua
e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
v) durante le ferie estive, in deroga ai punti i) e ii) per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni dispari le prime due settimane di agosto e, negli anni pari, le ultime due settimane di agosto;
vi) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti iii), iv) e v), il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno dei figli;
vii) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti da iii) a iv) durante i giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a collaborare per l'accudimento e la serena educazione dei figli, evitando contrasti e dissidi alla presenza degli stessi, manifestandosi reciproca disponibilità ad alternarsi, ove dovesse occorrere, nella loro cura. Si impegnano inoltre a concordare le principali decisioni in campo educativo, religioso, sanitario, di istruzione e di ogni altra questione che dovesse riguardare i figli.
DISPONE che il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al CP_2 mantenimento dei figli e , entro il giorno 20 di ciascun mese, per ciascun figlio Per_1 Persona_3
l'importo di euro 200,00 (duecento/00) e dunque complessivamente l'importo di € 400,00
(quattrocento/00), a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente. L'importo sopra indicato deve intendersi a titolo di mantenimento ordinario comprendente spese alimentari, di igiene personale, vestiario, nonché quelle per regali ed acquisti ludici.
DISPONE che saranno altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie qualificate come spese non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita della famiglia secondo le capacità economiche dei genitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali straordinarie le seguenti spese: mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
scolastiche (libri scolastici, attività didattiche, dopo scuola, gite di istruzione e corsi extrascolastici, abbonamento urbano trasporti pubblici) sportive: comprensive di quote, abbigliamento sportivo, trasferte e soggiorni. Le spese sportive di supporto dovranno essere concordate. Le spese di cui al presente punto dovranno essere documentate mediante esibizione di scontrini fiscali – ricevute fiscali e/o fatture.
DISPONE che la casa già coniugale, sita in Beinasco (TO) Strada Torino 5/1, in comproprietà indivisa di entrambi i coniugi, con tutto quanto in essa contenuto, viene assegnata in uso esclusivo e gratuito alla Sig.ra Fin tanto che permarrà la comproprietà dell'immobile in parola, CP_1 il Sig. si impegna a continuare a contribuire al pagamento del 50% delle rate del CP_2 mutuo ed a sostenere, sempre nella misura del 50%, le spese di carattere straordinario afferenti alla conduzione e conservazione dell'immobile. Al momento dell'effettivo rilascio, il Sig.
[...]
potrà asportare i propri effetti personali. Il Sig. riconosce che i beni CP_2 CP_2 contenuti nella casa già coniugale (esclusi i propri effetti personali) diverranno di esclusiva proprietà della Sig.ra rinunciando alla comunione sugli stessi. Controparte_1
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al proprio mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio e prestano reciprocamente il loro assenso al rilascio del passaporto in favore dei figli minori.
DÀ ATTO che i coniugi prevedono che eventuali nuovi compagni/e verranno introdotti nella vita dei figli minori in modo graduale e comunque solo allorquando dette relazioni avranno assunto il carattere di stabilità e continuatività, così da evitare disorientamento dei minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/10/2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28668/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SARDO ANDREA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Controparte_1 CP_2 rito religioso in ORBASSANO il 03/06/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO
(atto n. 21 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/12/2011 e il 1303/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/03/2023. Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Controparte_1 CP_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengano affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Persona_3
i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre , in Controparte_1
Beinasco (TO) Strada Torino, 5/1 e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. DISPONE che i coniugi concordano che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17.00 in periodi non scolastici) sino alla domenica con riaccompagnamento presso la casa materna alle h.
19.00;
ii) durante la settimana, il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 15.00 in periodi non scolastici) con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 17.00 in periodi non scolastici) sino a dopo cena con riaccompagnamento a casa alle h. 21.00;
iii) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv) durante le vacanze pasquali, in deroga ai punti i) e ii), negli anni pari il giorno di Pasqua
e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
v) durante le ferie estive, in deroga ai punti i) e ii) per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni dispari le prime due settimane di agosto e, negli anni pari, le ultime due settimane di agosto;
vi) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti iii), iv) e v), il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno dei figli;
vii) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti da iii) a iv) durante i giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a collaborare per l'accudimento e la serena educazione dei figli, evitando contrasti e dissidi alla presenza degli stessi, manifestandosi reciproca disponibilità ad alternarsi, ove dovesse occorrere, nella loro cura. Si impegnano inoltre a concordare le principali decisioni in campo educativo, religioso, sanitario, di istruzione e di ogni altra questione che dovesse riguardare i figli.
DISPONE che il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al CP_2 mantenimento dei figli e , entro il giorno 20 di ciascun mese, per ciascun figlio Per_1 Persona_3
l'importo di euro 200,00 (duecento/00) e dunque complessivamente l'importo di € 400,00
(quattrocento/00), a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente. L'importo sopra indicato deve intendersi a titolo di mantenimento ordinario comprendente spese alimentari, di igiene personale, vestiario, nonché quelle per regali ed acquisti ludici.
DISPONE che saranno altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie qualificate come spese non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita della famiglia secondo le capacità economiche dei genitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali straordinarie le seguenti spese: mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
scolastiche (libri scolastici, attività didattiche, dopo scuola, gite di istruzione e corsi extrascolastici, abbonamento urbano trasporti pubblici) sportive: comprensive di quote, abbigliamento sportivo, trasferte e soggiorni. Le spese sportive di supporto dovranno essere concordate. Le spese di cui al presente punto dovranno essere documentate mediante esibizione di scontrini fiscali – ricevute fiscali e/o fatture.
DISPONE che la casa già coniugale, sita in Beinasco (TO) Strada Torino 5/1, in comproprietà indivisa di entrambi i coniugi, con tutto quanto in essa contenuto, viene assegnata in uso esclusivo e gratuito alla Sig.ra Fin tanto che permarrà la comproprietà dell'immobile in parola, CP_1 il Sig. si impegna a continuare a contribuire al pagamento del 50% delle rate del CP_2 mutuo ed a sostenere, sempre nella misura del 50%, le spese di carattere straordinario afferenti alla conduzione e conservazione dell'immobile. Al momento dell'effettivo rilascio, il Sig.
[...]
potrà asportare i propri effetti personali. Il Sig. riconosce che i beni CP_2 CP_2 contenuti nella casa già coniugale (esclusi i propri effetti personali) diverranno di esclusiva proprietà della Sig.ra rinunciando alla comunione sugli stessi. Controparte_1
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al proprio mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio e prestano reciprocamente il loro assenso al rilascio del passaporto in favore dei figli minori.
DÀ ATTO che i coniugi prevedono che eventuali nuovi compagni/e verranno introdotti nella vita dei figli minori in modo graduale e comunque solo allorquando dette relazioni avranno assunto il carattere di stabilità e continuatività, così da evitare disorientamento dei minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/10/2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.