Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1413
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Sentenza 25 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, dal Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio. La ricorrente ha contestato la revoca del beneficio previdenziale agevolato per gli anni dal 2019, sostenendo di possedere i requisiti previsti dalla legge n. 190/2014. Ha richiesto l'accertamento del suo diritto a beneficiare del regime contributivo agevolato e la rideterminazione delle somme dovute all'INPS. L'INPS, al contrario, ha difeso la legittimità della revoca, argomentando che essa fosse stata disposta a seguito di controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate.

Il Giudice ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la revoca del beneficio per il periodo dal 2019, evidenziando che la ricorrente aveva regolarmente richiesto l'adesione al regime agevolato e che non vi era stata alcuna rinuncia o passaggio al regime ordinario. Ha sottolineato che l'opzione per il regime agevolato si rinnova automaticamente e che la ricorrente aveva mantenuto i requisiti necessari. Tuttavia, per gli anni 2017 e 2018, ha stabilito che la ricorrente dovesse corrispondere all'INPS la differenza tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto. Il Giudice ha infine condannato l'INPS alla rifusione delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1413
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 1413
    Data del deposito : 25 marzo 2025

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