Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8735/2023 R.G.L., promossa,
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Buttà con studio in
Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54, giusta procura agli atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore , CP_1 con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino in forza della procura generale alle liti conferita con atto del
Notaio , rep.n. 37590, raccolta n . 7131 del Persona_1
23.01.2023;
- resistente-
All'esito dell'udienza del 14.01.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, esaminate le note, ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento di revoca per gli anni dal 2019 riconoscendo il diritto della ricorrente a beneficiare, dal 2019, del regime contributivo agevolato di cui all'arti 1, co. 76-84 L. 190/2014, sussistendone i requisiti.
Dichiara che per gli anni 2017 e 2018 la ricorrente è tenuta a corrispondere all' la differenza tra l'importo CP_1 effettivamente dovuto e quanto pagato per avere usufruito del regime agevolato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.07.2023 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione CP_1 avverso la revoca del beneficio previdenziale agevolato nonché avverso l'invito a regolarizzare datato 12.05.2023 e chiedendo “accertare e dichiarare che in capo alla ricorrente, in relazione agli anni di imposta dal 2019, sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 54, della l. n. 190/2014; - accertare e dichiarare che in relazione agli anni di imposta dal 2019 la sig.ra ha Pt_1 diritto a beneficiare del regime contributivo agevolato di cui all'art.
1, commi 76-84, della l. n. 190/2014; accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dalla stessa all' e, in ogni caso, rideterminare e CP_2 ricalcolare le somme dovute per i titoli e le causali indicate nel provvedimento del 3 febbraio 2022 e per quelle risultanti dal
Cassetto previdenziale Art-Comm – Sezione dati del Mod. F24 dell' e dall'Invito a regolarizzare del 12 maggio 2023, ivi CP_1 comprese le sanzioni”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio l' si CP_1 costituiva, contestando il ricorso ed evidenziando che la revoca del regime agevolato sarebbe stata disposta in esito ai controlli incrociati con gli archivi dell'Agenzia delle Entrate, a seguito del completamento dell'analisi dei dati fiscali relativi alle posizioni assicurative dei soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione prevista dalla l.190/2014, come modificata dalla l. 208/2015, per l'anno 2018. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, disposta la trattazione scritta, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questi i fatti.
La ricorrente è titolare di impresa artigiana e, come documentato, dal 2017 al 2018 ha goduto del regime fiscale dei minimi (all. n. 2 del ricorso introduttivo).
Infatti, in data 28.02.2016, la ricorrente inoltrava istanza comunicando di volere aderire al regime previdenziale agevolato ex lege n. 190 del 23.12.2014.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015, con l'art. 1, commi da 76 a 84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 e seguenti. Si tratta, in particolare dei “contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni” che applicano “il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo
60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986”. Si rappresenta che il limite di €
85.000,00 è quello attualmente vigente, in virtù di quanto da ultimo disposto dall'articolo 1, comma 692, lettera b), della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sino a tutto il 2019, tale importo ammontava a € 65.000,00. In sintesi, le persone fisiche che esercitano attività d'impresa che applicano il regime fiscale forfettario hanno diritto a beneficiare, sotto il profilo contributivo, di un regime agevolato, in virtù del quale la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Dalla documentazione agli atti è emerso che la ricorrente ha fatto domanda di adesione al regime agevolato in data
26.02.2016.
Per gli anni 2017 e 2018 la ricorrente ha compilato il quadro relativo all'adozione del regime fiscale dei minimi ex lege
98/2011 compilando la relativa sezione della dichiarazione dei redditi ( quadro LM, sezione I, regime di vantaggio) avendo interesse ad adottare il regime fiscale dei contribuenti minimi ex lege 98/2011. Successivamente e precisamente dal
01.01.2019 avendone i requisiti, e non dovendo fare più domanda perché già fatta (26.02.2016), compilava la sezione II del quadro LM della dichiarazione dei redditi nonché la casella n. 7 del quadro RR con causale C (regime forfetario).
Quindi la ricorrente operava nel pieno rispetto delle previsioni di legge. Mai, contrariamente a quanto asserisce l' per il periodo in CP_1 contestazione vi è stato il passaggio al regime ordinario né tantomeno vi è stata una espressa rinuncia da parte della contribuente, come dalla stessa documentato.
Sul punto occorre fare una breve precisazione.
Il presupposto per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali. Quindi nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario oppure involontariamente per la perdita dei requisiti di accesso), anche l'agevolazione contributiva viene meno.
A ben vedere una corretta interpretazione del combinato disposto del comma 82 con i commi 54 e 57 della legge
190/2014 autorizza il contribuente ad applicare il regime forfetario dal momento che sussistono i requisiti, formali e sostanziali, previsti.
Nel caso de quo se è vero che la ricorrente non ha potuto usufruire del regime agevolato per gli anni 2017 e 2018, è pur vero che non è stata effettuata alcuna rinuncia né accesso al regime ordinario volontariamente.
Non vi sono dubbi, infatti, che la ricorrente abbia fatto regolare domanda per aderire al regime dei minimi in data
26.02.2016 e che detta domanda deve valere per i periodi in cui i requisiti devono ritenersi sussistenti.
L'opzione per la riduzione dei contributi non scade, ma, CP_1 come è dato di leggere nella circolare (n. 22 del CP_1
31.01.2017), viene rinnovata ogni anno automaticamente e come prevede lo stesso istituto l'agevolazione si perde in due precisi casi – perdita dei requisiti fiscali e l'avere presentato espressa rinuncia e, pertanto, in mancanza dei suddetti presupposti, non può dirsi decaduta dal regime agevolato.
In ogni caso dal 2019 non vi è motivo alcuno per negare alla ricorrente i benefici previsti e per gli anni 2017 e 2018 va precisato che la ricorrente è tenuta al pagamento delle differenze tra i pagamenti effettuati ed i contributi effettivamente dovuti.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 14.01.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio