Art. 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile .
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile .