Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2026, proposto da
RA NI, AU NI e UC NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Turri e Francesco CE, con domicilio eletto presso lo studio Francesco CE in Verona, via del Pontiere 23;
contro
Comune di Bardolino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della delibera di giunta comunale del Comune di Bardolino n. 270 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo riguardante la progettazione e la realizzazione di un intervento di riqualificazione e acquisizione del parcheggio pubblico ubicato in piazzale Aldo Moro” , pubblicata dal 28 ottobre 2025 al 12 novembre 2025;
nonché, per quanto occorrer possa
- della nota del Comune di Bardolino, prot. n. 25121 del 22 ottobre 2025, notificata ai ricorrenti in data 4 novembre 2025;
- di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardolino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. DR IZ e uditi per le parti i difensori CE e Baciga;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un’area ubicata nel Comune di Bardolino – catastalmente identificata al foglio 7, mappale 896, ed avente una superficie di 1.092 mq – in parte adibita a parcheggio a raso ed utilizzata per la sosta di autoveicoli, in parte lasciata incolta.
Tale area è stata oggetto di un lungo contenzioso dinanzi al Giudice civile che si è concluso con l’estinzione del giudizio ed il riconoscimento della proprietà privata dei ricorrenti da parte del legale rappresentante del Comune.
In passato, gli stessi proprietari, con l’intento di valorizzare l’area, avevano proposto un progetto per la realizzazione di un parcheggio, ottenendo l’autorizzazione paesaggistica n. 253/08/00 del 1° ottobre 2008.
In detta prospettiva, con nota comunale prot. n. 17299 del 12 dicembre 2008, era stato comunicato alla proprietà che l’istanza di rilascio di permesso di costruire avrebbe potuto essere accolta rispettando una serie di prescrizioni.
Nonostante il rilascio del nulla osta da parte di Veneto Strade S.p.A, l’iniziativa non si era però concretizzata, a detta dei ricorrenti, per la volontà del Comune di non finalizzare la convenzione ed acquisire per altra via la proprietà dell’area attraverso la compravendita ovvero l’usucapione.
L’esito infruttuoso delle azioni poste in essere dal Comune avrebbe indotto lo stesso a intraprendere la strada dell’esproprio, adottando la delibera di giunta 25 settembre 2025, n. 270, con la quale, tra l’altro, si è dato forma all’“ atto di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di un intervento di riqualificazione e acquisizione del parcheggio pubblico ” in argomento.
La medesima amministrazione ha quindi inviato ai ricorrenti la nota prot. 25121, recante data 22 ottobre 2025, con cui è stato comunicato l’avvio del “ procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ” per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione e acquisizione del parcheggio pubblico, precisando, con riferimento alla parte del fondo su cui “ è stato realizzato in passato [...] un parcheggio di uso pubblico ”, che sarebbe stato “ necessario applicare il procedimento di acquisizione di cui all’art 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ”.
2. Ritenendo, illegittimi e gravemente lesivi gli atti amministrativi succitati, i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo di gravame così rubricato: “ Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 834 cod. civ. e 42 Cost.; violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifeste illogicità ed irragionevolezza ”.
In particolare, ad avviso dei ricorrenti, il Comune avrebbe avviato la procedura di esproprio sulla base di errati presupposti: (i) l’abbandono e il degrado dell’area da riqualificare; (ii) la rispondenza dell’intervento all’interesse pubblico; (iii) la soluzione definitiva di un annoso contenzioso.
Il terreno di proprietà dei ricorrenti non sarebbe affatto abbandonato né, per esso, si renderebbe indispensabile procedere con celerità ad una sua riqualificazione convertendola in un parcheggio, in quanto sarebbe sufficiente che il Comune riscontrasse le plurime iniziative private.
Quanto alle necessità di porre fine al contenzioso e di perseguire l’interesse pubblico alla disponibilità di nuovi parcheggi, la prima origina dalle iniziative giudiziarie del Comune stesso mentre la seconda potrebbe essere soddisfatta favorendo il progetto dei ricorrenti.
Nel caso in esame, pertanto, emergerebbe lo sviamento di potere determinato dal fatto che, il Comune, vistesi precluse le strade dell’acquisizione sia per compravendita sia per usucapione, avrebbe intrapreso la strada dell’esproprio non per realizzare l’opera pubblica ma per appropriarsi di un’area già presa di mira da tempo.
3. Il Comune si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28 gennaio 2026 contraddicendo le censure formulate ai fini della reiezione del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, prima della quale i ricorrenti hanno depositato le loro memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del gravame.
Quest’ultima si desume agevolmente dal dato letterale della deliberazione di giunta oggetto di impugnazione, la quale, nelle sue premesse, indica con chiarezza l’obiettivo perseguito dal Comune: “ il miglioramento e la valorizzazione delle aree urbane ubicate nel centro del capoluogo ”.
Il fatto che ciò avvenga “ attraverso interventi sia di riqualificazione delle aree degradate che di incremento delle aree pubbliche ad uso parcheggio ” è da intendersi come un aspetto secondario in quanto è una specificazione delle modalità secondo cui l’amministrazione si ripromette di agire.
In altri termini, l’ente locale ha precisato che il miglioramento e la valorizzazione di determinati spazi può aversi guardando sia a contesti degradati sia ad altri che tali non sono ma che possono ugualmente dare luogo ad incrementi di posteggi da destinare a veicoli “ per i residenti e per i turisti, stante l’elevata richiesta di parcheggi nel centro abitato ”.
Nell’ambito della cornice di riferimento, le ulteriori puntualizzazioni non sono idonee a scalfire il fine dichiarato ovvero a inficiare la motivazione del decisore pubblico. Poco rileva se l’area in questione sia in stato di abbandono ovvero degradata; ancora meno rileva che l’esito della procedura espropriativa possa porre termine a un pregresso contenzioso sorto in altra sede. Ciò che conta è il corretto esercizio del potere pubblico per il soddisfacimento di un effettivo bisogno della collettività, che non solo non è messo in dubbio dai ricorrenti ma è da loro stessi confermato nel momento in cui rimarcano come fosse loro intendimento realizzare un parcheggio privato.
Ne consegue che se, da un lato, non può essere messa in discussione la sussistenza dell’interesse pubblico, dall’altro, non può certamente ritenersi che l’ente locale sia vincolato a favorire iniziative di stampo privatistico.
Nella fattispecie concreta, pertanto, l’amministrazione ha operato una scelta tra quelle possibili preferendo assumere in prima persona l’onere della realizzazione di un parcheggio pubblico anziché demandare al privato tale tipologia di intervento.
Sul punto, si osserva che la scelta in parola risulta financo logica tenuto conto del fatto che una parte dell’area di proprietà dei ricorrenti è già destinata ad uso pubblico da oltre quarant’anni; l’acquisizione della parte restante, dunque, si sostanzia essenzialmente in un ampliamento del parcheggio esistente, diretto a tradursi in una maggiore offerta riservata ai medesimi fruitori secondo modalità uguali a quelle già in essere.
In definitiva, nel caso in esame, in applicazione di consolidati principi di diritto, si è avuto riguardo all’interesse pubblico, il quale, oltre ad essere attuale e sussistente, è risultato, all’evidenza, preminente su quello privato che, a tutto concedere, avrebbe potuto identificarsi nello svolgimento di una futura attività d’impresa di là da venire su una porzione di terreno di estensione molto contenuta già utilizzata in parte dalla collettività secondo le regole definite dall’amministrazione.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto.
7. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA LA, Presidente
EN GA, Primo Referendario
DR IZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR IZ | IA LA |
IL SEGRETARIO