Sentenza 18 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05030/2025REG.PROV.COLL.
N. 08702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8702 del 2024, proposto da:
NI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Antonini e Giulia Turetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. 16327/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Francesco Cocomile;
Per le parti nessun difensore è presente;
Vista l’istanza di passaggio in decisione dei difensori di NI s.r.l. e del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - In data 23 settembre 2017 l’odierna appellante NI s.r.l. presentava al GSE la RVC-s identificata con il codice 0442475026517R006 afferente alla scheda tecnica n. 7T - Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW.
In particolare con la RVC l’operatore rendicontava i risparmi derivanti dall’installazione di 6 impianti fotovoltaici eseguiti, secondo quanto dichiarato nella scheda riassuntiva, presso il Caseificio AI nel Comune di San Biagio e presso i sig.ri AN VA nel Comune di San Michele al Tagliamento, BE OV nel Comune di Jesolo, NC IZ nel Comune di Cordenons, LE GA nel Comune di TT VE e IT AP nel Comune di Mogliano Veneto (clienti partecipanti).
Nel corso del 2017 il GSE svolgeva una serie di approfondimenti in merito alla scheda tecnica 7T diretti a verificare per l’impianto fotovoltaico rendicontato quale fosse la potenza installata per adempiere alla quota d’obbligo e quale la potenza eccedente, al fine di verificare che quest’ultima fosse coerente con la potenza indicata nel file di rendicontazione dei risparmi 7T.
Con nota del 9 febbraio 2018 il GSE invitava il soggetto titolare ad integrare la documentazione presentata a corredo della richiesta di verifica e certificazione, al fine di individuare correttamente gli interventi realizzati e la metodologia sottesa alla quantificazione dei risparmi conseguibili, chiedendo tra l’altro di fornire “ adeguata documentazione ” per tutti gli impianti rendicontati “ che consenta di escludere che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dagli interventi oggetto della rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti secondo quanto stabilito dall’art. 11 e dall’allegato 3 del D.Lgs 28/2011 ”.
La società NI presentava in data 7 marzo 2018 le integrazioni richieste e, quanto alla richiesta sopra indicata, produceva le visure catastali storiche e attuali dei clienti partecipanti, precisando nella nota di accompagnamento che dalla loro lettura “… è possibile dedurre l’esclusione che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dagli interventi oggetto della rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti secondo quanto stabilito dall’art 11 e dall’All. 3 del D.Lgs 28/2011” … ” (cfr. doc. 4 della produzione di primo grado della ditta NI).
A seguito dell’integrazione richiesta il GSE, con provvedimento n. GSE/P20180028801 del 5 aprile 2018, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della RVC sul presupposto che per l’intervento OV BE “ sulla base delle visure catastali storiche allegate per gli interventi rendicontati aggiornate alla data di presentazione della RVC-S emerge che per il POD n. IT001E34415359_OV BE i dati catastali e la situazione dell’unità immobiliare in esame siano disponibili a partire dal 2016. Pertanto non è presente documentazione per tale intervento (ad es. titolo edilizio, ecc) che consenta di escludere che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dall’intervento stesso oggetto di rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” secondo quanto stabilito dall’art. 11 e dall’allegato 3 del D.Lgs n. 28/2011 ”.
Con osservazioni del 13 aprile 2018 al preavviso di rigetto NI comunicava che dalle verifiche ed interviste “… non sono emersi documentazioni/attestazioni tali da poter evincere la certa riconduzione dell’intervento in discussione tra quelli soggetti agli obblighi del disposto richiamato in rubrica; valendo la sottoscrizione della presente anche quale attestazione confermativa di quanto qui rappresentato ex art 47 DPR 445/2000 ” ed allegava il frontespizio del permesso di costruire edilizio ospitante l’impianto del cliente partecipante BE OV.
Con provvedimento n. GSE/P20180044550 del 23 maggio 2018 il GSE comunicava alla ditta NI il rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione, atteso che dai dati catastali e dal permesso di costruire (prodotto in modo incompleto [ i.e. solo frontespizio] e peraltro riferito a “ lavori di nuova costruzione fabbricato residenziale bifamiliare destinato a ERP ” su mappali che non trovano riscontro nella visure catastali), “… non risulta possibile escludere che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dall’intervento stesso oggetto di rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti secondo quanto stabilito dall’art. 11 e dall’allegato 3 del D.Lgs n. 28/2011 ”.
2. - Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.a.r. Lazio la ditta NI s.r.l. domandava l’annullamento dei seguenti atti:
«- nota di G.S.E. S.p.A. prot. n. GSE/P20180044550 del 23 maggio 2018, comunicata a mezzo p.e.c. nella stessa data, recante il rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0442475026517R006 presentata da NI S.r.l. il 23 settembre 2017, nonché, per quanto occorrer possa, della nota di G.S.E. S.p.A. prot. n. GSE/P20180028801 del 5 aprile 2018, recante il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 – bis legge n. 241/1990 e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non noto ».
Invocava, inoltre, la condanna del GSE al risarcimento dei danni patiti.
Deduceva le seguenti doglianze:
« 1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 10 - bis legge n. 241/1990 e dell’art. 2 D. Lgs. n. 126/2016. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Eccesso di potere per carente motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi del giusto procedimento, del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di leale collaborazione tra privati e Pubblica Amministrazione.
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di presupposto ».
3. - Nelle more della definizione nel merito del giudizio di primo grado la ditta NI con istanza del 27 agosto 2020 chiedeva al GSE l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego prot. GSE/P20180044550 del 23 maggio 2018 e contestualmente il riesame della RVC per cui è causa, rilevando tra l’altro che “… a seguito accertamento approfondito eseguito presso il comune di Jesolo, contrariamente a quanto originariamente evidenziatoci, su preciso quesito è stato definitivamente dichiarato dallo stesso in data 08/10/2019 l’assoggettamento dell’edificio in parola (sig. BE OV) agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 11 e allegato 3 al D.Lgs n. 28/2011 (cfr. Doc.4_Chiarimenti com_JESOLO PDC T_2015_5134 intestato al Sig. OV BE allegato), affermando in particolare che lo stesso non è stato oggetto di deroga alla normativa testè richiamata … ” e producendo la nota del Comune.
Con nota dell’8 settembre 2023 il GSE richiedeva a NI un’integrazione documentale, chiedendo in particolare:
- ulteriore documentazione che consenta la verifica, ad esempio mediante la relazione progettuale asseverata redatta da un tecnico abilitato, del coefficiente k1, funzione dell’angolo di inclinazione dei moduli rispetto all’orizzontale denominato beta, ai fini della corretta determinazione del risparmio specifico lordo (RSL);
- idonea documentazione necessaria ai controlli antimafia relativamente al soggetto proponente.
4. - Con motivi aggiunti la NI impugnava la citata nota dell’8 settembre 2023 limitatamente alle parti in cui il GSE ribadiva che la documentazione a corredo della Richiesta di Verifica e Certificazione n. 442475026517R006 presentata da NI S.r.l. il 23 settembre 2017 sarebbe stata carente e che dunque tale Richiesta di Verifica e Certificazione non sarebbe stata accoglibile, nonché laddove venivano contestate ulteriori pretese carenze nella documentazione allegata alla Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0442475026517R006 presentata da NI s.r.l. il 23 settembre 2017 con conseguente richiesta di integrazione documentale.
Articolava a tal fine le seguenti censure:
« 1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2 D. Lgs n. 126/2016. Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento del fatto. Eccesso di potere per carente motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi del giusto procedimento, del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di leale collaborazione tra privati e Pubblica Amministrazione.
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 co. 3 lettera f) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».
La società rinnovava inoltre la domanda risarcitoria.
5. - Con provvedimento prot. n. GSE/P20230052721 dell’11 dicembre 2023 il GSE, a definizione del procedimento di riesame, annullava il proprio precedente provvedimento prot. GSE/P20180044550 del 23 maggio 2018 e, contestualmente, disponeva l’esito positivo del procedimento relativo alla RVC n. 0442475026517R006_rev1, modificando la potenza incentivabile dell’impianto fotovoltaico installato presso il cliente partecipante BE OV e riconoscendo pertanto un “Numero totale di TEE di cui si richiede il rilascio nell’ambito della prima richiesta di verifica e certificazione ” pari a 18 TEE/semestre ed un “ Numero totale di TEE che verranno assegnati automaticamente nei trimestri successivi ” pari a 9 TEE/trimestre e autorizzando “ il Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. (di seguito GME) a emettere a Vostro favore titoli di efficienza energetica (TEE), ognuno di valore pari a 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), pari a n. 180 titoli relativi alle emissioni semestrali e trimestrali già trascorse ”.
Tale ultimo provvedimento non veniva impugnato.
6. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato GSE e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la sentenza segnata in epigrafe, dichiarava il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, in parte improcedibile stante la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda demolitoria (in considerazione del sopraggiunto provvedimento favorevole dell’11 dicembre 2023) e in parte infondato per quanto concerne la domanda risarcitoria.
7. - Con rituale atto di appello la società NI s.r.l. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Illogicità ed erroneità della motivazione della Sentenza. Nullità della stessa per omessa pronuncia su un punto decisivo. Difetto di presupposto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2 D. Lgs n. 126/2016. Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento del fatto. Eccesso di potere per carente motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi del giusto procedimento, del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di leale collaborazione tra privati e Pubblica Amministrazione.
II. Illogicità ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Difetto di presupposto. Violazione dell’art. 34 c.p.a. Ingiustizia manifesta.
III. Riproposizione dei motivi, non esaminati, sulla quantificazione del danno ».
8. - Resisteva al gravame il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., chiedendone il rigetto.
9. - All’udienza pubblica del 27 maggio 2025 la causa passava in decisione.
10. - L’appello è infondato.
Preliminarmente va rilevato che - come ha rimarcato dalla NI a pag. 5 dell’atto di appello - l’oggetto del presente appello, stante l’intervenuto esercizio del potere di annullamento in autotutela da parte del GSE, è circoscritto ai profili risarcitori, essendo appunto sopravvenuto, nelle more del giudizio di primo grado, l’annullamento in autotutela dell’originario provvedimento di rigetto dell’istanza di RVC, in considerazione del fatto che “… il ritiro di tale provvedimento negativo ha evidentemente eliso l’interesse di NI all’ottenimento di una pronuncia demolitoria dello stesso e degli ulteriori atti (ed infatti la declaratoria di cessazione della materia del contendere non è oggetto di impugnazione), ma non invece l’interesse al risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza dell’illegittimità del provvedimento di diniego e del conseguente differimento nel tempo dell’ottenimento del bene della vita (i TEE) a cui NI legittimamente aspirava con la presentazione della RVC …”.
In sostanza la società appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo statuito la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda impugnatoria stante la sopraggiunta determinazione favorevole satisfattiva delle pretese della parte ricorrente, ha invece escluso la fondatezza della domanda risarcitoria.
10.1. - Con il primo motivo di appello NI, sull’assunto che il contenuto del provvedimento di accoglimento della RVC disposto nel 2023 dimostrerebbe l’illegittimità dell’iniziale diniego opposto nel 2018 e, quindi, la sussistenza della responsabilità risarcitoria del GSE sul piano sia soggettivo, sia oggettivo, lamenta l’erroneità della sentenza appellata, che non si sarebbe pronunciata esplicitamente in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti e pertanto ripropone i motivi di censura.
Sostanzialmente la società appellante ritiene che il GSE sin dall’inizio disponesse della documentazione sufficiente ( i.e. visura catastale e frontespizio permesso edilizio) ad accogliere, come poi ha fatto nel 2023, la RVC presentata da NI, non essendo necessaria, né prevista da alcuna disposizione la produzione del titolo in versione integrale o di altra documentazione.
Detto argomento non può essere condiviso.
Invero, l’impresa appellante non considera che in sede di integrazione documentale del 7 marzo 2018, producendo le sole visure catastali, ha affermato che dalla loro lettura “ è possibile dedurre l’esclusione che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dagli interventi oggetto della rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti secondo quanto stabilito dall’art 11 e dall’allegato 3 del D.Lgs 28/2011 ” e poi anche con le osservazioni del 13 aprile 2018 al preavviso di rigetto e con la produzione del solo frontespizio del permesso di costruire ha, comunque, affermato che “ non sono emersi documentazioni/attestazioni tali da poter evincere la certa riconduzione dell’intervento in discussione tra quelli soggetti agli obblighi del disposto richiamato in rubrica; valendo la sottoscrizione della presente anche quale attestazione confermativa di quanto qui rappresentato ex art 47 DPR 445/2000 ”.
Di fronte ad una simile situazione di incertezza il GSE con il provvedimento del 23 maggio 2023 ha correttamente rigettato la RVC, stante l’impossibilità - alla luce di quanto prodotto e del loro contenuto - di “ escludere che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dall’intervento stesso oggetto di rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti secondo quanto stabilito dall’art 11 e dall’allegato 3 del D.Lgs 28/2011 ”.
A tal riguardo si richiama Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2024 n. 7086 secondo cui «… il Gestore non poteva verificare in modo certo che, al momento della presentazione della domanda degli incentivi, l’edificio oggetto di intervento non fosse soggetto agli obblighi di legge di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011, sicché il rigetto della richiesta di verifica e certificazione è stato un esito necessitato. In proposito va sottolineato che, in caso di contestazione, l’unica documentazione idonea a certificare che gli interventi energetici siano stati eseguiti non in ottemperanza ad un obbligo di legge è il titolo autorizzatorio edilizio oppure, ove mancante (come sostenuto nel caso di specie dalla Ande s.r.l.), da un atto proveniente dall’amministrazione comunale, la quale invero è l’unico soggetto istituzionale competente ad attestare la realizzazione oppure la mancata realizzazione di interventi edilizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011. Tuttavia una simile certificazione non è stata prodotta dall’interessata, sulla quale grava l’onere di dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti normativi, il che, come ampiamente illustrato, non è avvenuto nella vicenda in esame . …».
Peraltro, come pure univocamente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2023, n. 5095; Cons. Stato, Sez. II, 11 dicembre 2024, n. 9976 e Cons. Stato, Sez. II, 28 marzo 2025, n. 2593) occorre ribadire che “… “risulta … onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza 27 aprile 2020, n. 2682, per la quale “al regime di incentivazione … è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (ex multis, in tal senso, Cons. Stato, IV, 24 dicembre 2019, n. 8808; Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019, n. 6583)”. … ”.
Ne consegue l’irrilevanza del fatto che solo successivamente con una prima istanza di autotutela presentata nel 2018 si fosse allegato il titolo autorizzativo completo, non solo perché l’atto andava presentato nel procedimento definito con il rigetto, ma anche perché non vi è alcun obbligo in capo al GSE di esaminare le istanze di autotutela.
In ogni caso è dirimente osservare che lo stesso permesso di costruire non era di per sé idoneo a dimostrare con certezza quanto necessario ai fini dell’accesso ai certificati bianchi.
Del resto nella stessa richiesta di chiarimenti al Comune di Jesolo (cfr. mail del 24 settembre 2019 - doc. n. 4 chiarimenti Comune prodotto dalla ricorrente come doc. n. 16.2 allegato ai motivi aggiunti del 19 novembre 2023) si afferma che “ Nel corso dell’istruttoria con il GSE, emergeva la necessità di comprendere se il suddetto impianto fotovoltaico fosse stato realizzato anche in ottemperanza dell’obbligo di integrazione minima di impianti da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione di cui all’art. 11 e Allegato 3 del D.Lgs. 28/11, giacché dai documenti in possesso della scrivente tale fatto non appariva inequivocabilmente ”.
Soltanto con la dichiarazione del Comune di Jesolo allegata alla successiva istanza di autotutela del 2020 si è chiarita con certezza la situazione dell’immobile del cliente OV, peraltro in senso opposto a quello che si era dichiarato inizialmente nella RVC una volta che si dà atto che non erano stato richieste deroghe agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 28/2011.
Né può ritenersi illegittimo il diniego del 23 maggio 2018 sol perché il GSE avrebbe potuto o meglio dovuto non tener conto dell’impianto del cliente OV, visto che detto impianto non era rilevante per il raggiungimento della dimensione minima del progetto complessivo.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “… La RVC deve ritenersi unitaria e, ai fini del suo accoglimento, tutti gli impianti facenti parte della medesima richiesta devono integrare i requisiti di legge, risultando il GSE obbligato a rigettare per intero la RVC ove tali requisiti non risultino integrati anche solo per singoli impianti . …”. (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 dicembre 2024, n. 9976).
Peraltro, nella memoria finale del 6 maggio 2025 NI rileva che la stessa “… nelle controdeduzioni al preavviso di rigetto presentate per il tramite del portale del GSE il 14 aprile 2018 (doc. 7 fascicolo I grado) e dunque in un momento antecedente la conclusione del procedimento, aveva espresso la volontà di procedere alla riduzione delle quote di risparmio agevolabili in misura pari alle sole quote eccedenti il minimo di legge …” (cfr. pag. 6) e che “… ha inequivocabilmente manifestato la volontà di stralciare le quote corrispondenti all’intervento del signor OV (doc. 7 fascicolo I grado), come poi in effetti fatto dal GSE nel 2023 …” (cfr. pag. 7).
In tutto ciò non si ravvisa la sussistenza di alcuna condotta inescusabile da parte del GSE, avendo la società NI preteso che la certificazione venisse rilasciata in relazione a cinque interventi senza considerare il sesto ( i.e. quello del sig. OV), ovvero che il GSE autonomamente riducesse le quote agevolabili dell’intervento contestato.
Tuttavia, sul punto va evidenziato che non spettava al GSE valutare se l’immobile relativo ad uno degli interventi (inserito nel progetto complessivo di cui alla RVC presentata) fosse assoggettato agli obblighi di integrazione e, conseguentemente, considerarlo solo nei limiti ammissibili, riducendo le quote agevolabili.
Come evidenziato nell’impugnato diniego del 23 maggio 2018, non essendo possibile escludere con certezza “… che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dall’intervento stesso oggetto di rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti secondo quanto stabilito dall’art. 11 e dall’allegato 3 del D.lgs. n. 28/2011 …”, il GSE non era tenuto ad assumere valutazioni riduttive di quote, né ad accogliere parzialmente la RVC.
10.1.1. - Vanno, altresì, disattese le censure mosse da NI avverso l’atto endoprocedimentale dell’8 settembre 2023 (impugnato con i motivi aggiunti nell’ambito del giudizio di primo grado) con cui il GSE - a seguito dell’istanza di autotutela corredata dalla dichiarazione del Comune di Jesolo - chiedeva la produzione di ulteriore documentazione per la verifica del coefficiente k1 ai fini della corretta determinazione del risparmio specifico lordo.
Oltre all’evidente assenza di lesività di tale atto, la ditta appellante non ricaverebbe alcuna utilità da una pronuncia di annullamento, una volta che l’istanza di autotutela è stata accolta.
In ogni caso è evidente che “ il Gestore è munito del potere di verificare in qualsiasi momento la conformità del progetto alla disposizione di legge, avendo dunque la possibilità di richiedere tutte le informazioni e la documentazione - anche ulteriore rispetto la scheda tecnica - necessarie alla predetta verifica senza decadenze temporali, a salvaguardia del preminente interesse pubblico perseguito ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2024, n. 7087).
Le censure di cui al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti riproposti in appello sono, quindi, infondate. Ne discende l’insussistenza dell’elemento oggettivo necessario ai fini della configurabilità di una responsabilità aquiliana del GSE nei termini indicati nel ricorso introduttivo.
10.2. - Con il secondo motivo di appello la ditta NI, nel censurare la decisione del T.a.r. di escludere una responsabilità del GSE, muove da un’affermazione che non trova riscontro nella stessa sentenza.
Non può, infatti, fondatamente ritenersi che il Giudice di primo grado abbia ritenuto che l’atto di diniego originariamente opposto dal GSE e successivamente annullato in autotutela fosse illegittimo.
Al contrario, il T.a.r., nell’escludere l’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano contestato al GSE, ha comunque evidenziato che l’istanza di riesame è stata accolta in ragione dei documenti depositati nel corso del procedimento di riesame.
Secondo la prospettazione della ditta ricorrente il diniego nella specie dovrebbe considerarsi manifestamente abnorme e sproporzionato per le stesse ragioni addotte a sostegno dell’asserita sussistenza dell’elemento oggettivo.
Si possono sul punto richiamare le argomentazioni in precedenza esposte in ordine all’insufficienza della documentazione offerta ai fini dell’accoglimento della RVC nel 2018 e all’impossibilità per il GSE, anche per carenza dei presupposti, di un accoglimento parziale, ovvero totale ma con riduzione di quote agevolabili già nel 2018.
Pertanto, la colpa del GSE ai fini risarcitori non può riconnettersi, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, ad un asserito non corretto esercizio dell’attività istruttoria ovvero ad un ritardo nell’esame dell’istanza di autotutela.
All’opposto, non solo il GSE ha fatto corretto uso dei propri poteri di accertamento e verifica, ma quel che è certo è che alcun rilievo può assumere, ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo della colpa, il ritardo con cui ha esaminato l’istanza di autotutela, una volta che è emerso che, a fronte di istanze di parte volte a richiedere l’esercizio del potere di autotutela, non sussiste in capo al Gestore alcun obbligo di esercitare tale potere, essendo l’avvio del procedimento di secondo grado rimesso alla più ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
Infine, va osservato che del tutto sfornita di prova è rimasta la quantificazione del danno preteso.
10.3. - Con il motivo di appello sub III (rubricato: “ Riproposizione dei motivi, non esaminati, sulla quantificazione del danno ”) la ditta NI si limita ad evidenziare quali sarebbero le voci di danno risarcibile.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi che escludono l’elemento oggettivo e soggettivo dell’illecito aquiliano addebitato al GSE, non vi è alcuna utilità nel procedere all’esame di detto profilo.
11. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
12. - Stante la complessità in fatto e in diritto della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO