CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2024, n. 26160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26160 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IL AN, nato a [...], il [...], EN ON, nata a [...] il [...], nella qualità di terza interessata, IL AO, nata a [...] il [...], nella qualità di terza interessata, avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Brescia in data 16/10/2023; visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dei difensori di fiducia di ON EN, avv.to GR Viscomi ed avv.to AN Calabrese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 26160 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 12/03/2024 • RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Brescia confermava il provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia il 20/02/2013, con cui era stata disposta la sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno nel comune di Viadana, nei confronti di AN IL, nonché il sequestro, nei confronti del predetto e delle terze interessate AO IL ed ON EN, rispettivamente figlia e moglie del proposto, dei rapporti finanziari intestati ai predetti e delle quote del capitale sociale di alcune società. 2. AN IL ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Luigi Antonio Comberiati ed avv.to Gianni Russano, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., difettando i presupposti della pericolosità generica e qualificata e l'attualità della stessa, in quanto il IL, dopo una condanna con pena sospesa nel 1990 per tentato furto, era stato destinatario di un avviso orale, senza commettere alcun reato fino al 1998, essendo state archiviate tutte le denunce a suo carico in tale arco temporale, ovvero essendosi concluse con assoluzioni i processi a suo carico;
in ogni caso, tali vicende sono state fatte oggetto di valutazione dell'avviso orale intervenuto nel luglio 1998, non potendo più essere rivalutate in applicazione del principio del ne bis in idem;
inoltre, il IL dal 1999 si era trasferito in Lombardia, dove aveva avviato un'attività lavorativa, senza mai violare la misura di prevenzione a lui già applicata, né egli ha riportato sentenza di condanna per i fatti di falso e truffa aggravata, contestatigli dal 1996 al 2000; solo nel 2019, quindi, risulta condannato per fatti commessi tra il 2012 ed il 2014, oltre dodici anni dopo il trasferimento in Lombardia, non comprendendosi su quali dati la Corte di merito basi l'insorgere della pericolosità sociale tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, anche considerato che il IL è stato condannato nell'aprile 2009 per reati commessi con armi che, pertanto, non ineriscono a fattispecie lucrogenetiche, su cui si basa la pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b), d. Igs. 159/2011. Né sussistono elementi per la pericolosità qualificata tra il 1999 ed il 2012, posto che il IL è stato sottoposto ad indagini preliminari nell'ambito del processo "Aemilia", posizione poi archiviata e, comunque, relativa allo stesso periodo, compreso tra il 2011 ed il 2012, in cui si collocano anche le vicende del procedimento "Gemelli", elemento su cui la Corte di merito è rimasta silente. In ogni caso, quindi, la pericolosità del IL è insussistente fino al 2012, anno in cui egli ha riportato condanna con sentenza, definitiva nel 2020, per reati in tema di armi e stupefacenti, per i quali è ininterrottamente detenuto dal 2017, il che avrebbe imposto una valutazione della persistenza della pericolosità sociale, 2 sia alla luce della pronuncia della Corte costituzionale con la sentenza n. 291 del 2013, che in virtù della legge n. 161 del 2017; sul punto, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile la proposta, laddove la pericolosità viene ritenuta sussistente per effetto della misura cautelare applicata al IL nell'ambito delle indagini a carico della cosca DE AR, in cui sarebbe coinvolta la IL s.r.I., sebbene non si dia atto della perimetrazione temporale di tali vicende;
quanto alle presunte condotte illecite commesse nel periodo di detenzione, per i fatti relativi agli anni 2007 e 2019 vi è stata archiviazione per infondatezza della notizia di reato, circostanza non menzionata dalla Corte di merito;
in sostanza, quindi, manca la manifestazione nell'arco temporale considerato della pericolosità sociale del IL, nonché il suo accrescimento nel corso del tempo ed, infine, la sua attualità. La Corte di merito, inoltre, non ha risposto ai motivi di appello circa l'attendibilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia - analizzate in ricorso - quanto ai legami del IL con la 'ndrangheta anche dopo il suo trasferimento in Lombardia, non apparendo affatto univoche le emergenze che depongono per la sussistenza di un gruppo criminale che ruota intorno alle figure di AN e SQ IL, in Vladana, che rappresenterebbe l'evoluzione locale del clan di Isola Capo Rizzuto, finalizzato al riciclaggio dei proventi illeciti in nord Italia;
né univoche sono le intercettazioni tra il IL, mentre era detenuto, ed i suoi congiunti, nel senso di dimostrare che il ricorrente ebbe ad impartire direttive specifiche al nipote IE ed ad altri congiunti per la gestione delle società poi sottoposte a misura di prevenzione, essendosi il IL limitato a dare consigli ai suoi familiari;
ancora, la Corte di merito omette del tutto di considerare l'archiviazione della posizione del IL nell'ambito del procedimento "Aemilia", laddove la valutazione di pericolosità sociale del predetto si fonda unicamente su di una serie di informazioni assunte dalla banca dati delle Forze di polizia, senza neanche individuare i procedimento penali che ne sono scaturiti;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 1 e 4 d. Igs. 159/2011 e 125 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo del tutto omessa la motivazione circa l'attualità della pericolosità del IL, quanto alla pericolosità generica in riferimento all'arco temporale dal 1990 all'attualità, senza alcuna analisi delle contraddizioni emerse in riferimento al narrato dei collaboratori di giustizia;
anche con riferimento alla pericolosità qualificata, si tace dell'archiviazione della posizione del ricorrente nell'ambito del procedimento "Aemilia", e nulla si dice sull'attualità di tale pericolosità sociale qualificata;
inoltre, il provvedimento impugnato interviene a distanza di tre anni dalla presentazione della proposta di applicazione e, nondimeno, il proposto risulta ininterrottamente detenuto dal 2017, con insussistenza della motivazione della Corte di merito quanto all'attualità della pericolosità sociale;
3 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 24 d. Igs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo da rivisitare, per le ragioni in precedenza indicate, anche l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, in riferimento alla confisca della IL s.r.l. e del compendio immobiliare di proprietà della stessa, posto che la società era stata costituita nel 2007, ossia all'interno di un arco temporale in cui non si può ritenere il proposto soggetto socialmente pericoloso, non emergendo elementi per ritenere una gestione illecita della società. 3. ON EN e AO IL, terze interessate ricorrono, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Luigi Viltirilli e GR Viscomi, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti ' di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: .1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., difettando i presupposti dell'interposizione fittizia;
in riferimento alla Viadana Immobiliare s.r.I., di cui in ricorso si ricostruiscono le vicende, non risulta in alcun modo che detta società abbia avuto disponibilità economiche di origine illecita, come emerge dalla consulenza del dott. Domenico DE, che ha messo in luce come il pagamento delle rate del mutuo non sia mai avvenuto con somme provenienti dalla famiglia IL, ma con i proventi derivanti dall'attività dell'impresa individuale EN, prima, e dall'attività della Viadana Immobiliare s.r.I., dopo, elementi non analizzati;
quanto alla P.R. Trasporti s.r.I., parimenti non sono emersi elementi dimostrativi dell'ingerenza del proposto, né della riconducibilità allo stesso della società, né collegamenti con attività illecite, come dimostrato dalle vicende societarie descritte in ricorso;
quanto alla confisca del saldo attivo dei rapporti di conto corrente bancario, si richiama il contenuto della relazione del dott. Domenico DE, dimostrativa della liceità delle somme transitate su detti conti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi AN IL, ON EN e AO IL di sono inammissibili. 1.Va premesso che, come noto, in tema di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge, ivi inclusa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. Ciò significa che nel giudizio di legittimità non possono in alcun modo essere dedotti vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità dell'apparato argomentativo, ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, come valutati dai giudici di merito;
per cui, la violazione di legge non può mai estendersi ai difetti motivazionali, quali la contraddittorietà, l'insufficienza, 4 né integra motivazione apparente l'omesso esame di punti decisivi, giacché il controllo del provvedimento consiste solo nella disamina della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure, e vincolanti, dovendosi considerare implicitamente disattese le censure incompatibili con l'impianto e la struttura della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi del provvedimento medesimo;
ovvero quando le stesse risultino assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, poiché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene stata ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, P.G. c. Noviello Cristina, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). 2. Quanto al primo motivo del ricorso di AN IL, va ricordato come i giudici di merito abbiano valorizzato - quanto alla pericolosità sociale ed alla prognosi di attualità della stessa - la iniziale condizione di pericolosità generica, che ha qualificato il periodo compreso tra il 1990 ed il 1998, e la successiva pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d. 1gs. 159/2011, le cui prime manifestazioni risalgono al 1998, anno in cui fu disposta la misura di prevenzione dell'avviso orale nei confronti del IL;
sono state, altresì, evidenziate le frequentazioni abituali del proposto con esponenti della cosca DE AR e della cosca Arena, rapporti poi rafforzatisi con il trasferimento in provincia di Mantova, allorquando il IL aveva assunto un ruolo di vertice all'interno del sodalizio calabrese, come emerso dall'esito delle indagini nel procedimento "Gemelli", per il delitto associativo, ed alla successiva condanna definitiva per violazioni alla normativa sulle armi, utilizzate per la commissione di reati di matrice violenta, oltre che dal successivo e stabile inserimento in un'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione della Corte di merito appare logicamente e congruamente fondata sulle intervenute sentenze di condanna, anche per associazione mafiosa, oltre che sugli acclarati e stabili rapporti del proposto con esponenti delle cosche di Isola Capo Rizzuto;
essa risulta priva di ogni automatismo ed analiticamente fondata su specifici indicatori, concludenti anche quanto alla perinnetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto, che ha investito un ampio e significativo periodo della sua vita. Manifestamente infondato appare anche il richiamo al principio del ne bis in idem con riguardo all'applicazione della misura dell'avviso orale nel luglio 1998, posto che tale principio opera, nel procedimento di prevenzione, rebus sic stantibus, e, quindi, non impedisce affatto la rivalutazione della pericolosità ai 5 fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura di prevenzione, in caso di acquisizione di elementi ulteriori, precedenti o successivi al giudicato, purché non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità e di inadeguatezza della misura di prevenzione precedentemente adottata (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245176). Quanto alla valutazione della pericolosità qualificata, l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato appare del tutto in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite Gattuso, secondo cui, "ove sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto ad un sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità." (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 04/0.1/2018, Gattuso, Rv. 271511, 271512). Inoltre, è stato precisato che il giudizio prognostico in ordine all'attualità delle pericolosità deve essere effettuato valutando: "a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto di 'vertice' rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;
b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova 'attrazione' del soggetto nel circuito relazionale c) l'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise" (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104). La necessità di verificare l'attualità della pericolosità sociale anche in caso di pericolosità "qualificata", deve essere contemperata, quindi, con il principio secondo il quale il sopravvenuto stato detentivo non implica la necessaria ed automatica cessazione del vincolo di appartenenza al sodalizio criminoso, atteso che la struttura della compagine stessa "accetta il rischio" di tali periodi di detenzione, proprio in ragione della durata del programma criminoso e dei forti legami tra i sodali;
il che vale soprattutto per i soggetti apicali, per i quali, anche attraverso i contatti, possibili in pendenza della detenzione, non viene impedita totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività, non facendo, quindi, venire meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo una volta cessata la detenzione (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso ed altri, Rv. 272880; Sez. 1, n. 46103 6 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 6, n. 1705 del 20/11/2007, dep. 14/01/2008, Di Giacomo, Rv.238358). Inoltre, la permanenza del vincolo durante il periodo di detenzione trova conforto anche nelle massime di esperienza enucleate in tema di "mafie storiche" (Sez. 6, n. 1705 del 20/11/2007, dep.14/01/2008, Di Giacomo, Rv. 238358). Senza alcun dubbio, quindi, la riconducibilità del proposto ad una "mafia storica" implica una presunzione semplice di pericolosità, che deve essere validata da ulteriori elementi che ne confermino la persistenza e l'attualità. Nel caso in esame la Corte di merito, nel valutare la condizione del IL, detenuto ininterrottamente dal 2007, ha rimarcato lo stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti e le numerose segnalazioni a suo carico per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ma anche le conversazioni captate all'interno del carcere di Pavia, nel corso delle quali il proposto impartiva ai congiunti una serie di specifiche indicazioni relative alla gestione di società intestate a prestanomi, alla gestione di somme illecite ed all'organizzazione di ulteriori reati, elementi indicativi del protrarsi della sua appartenenza e dell'attualità della pericolosità qualificata. Inoltre, il provvedimento impugnato ha considerato, in relazione all'attualità della pericolosità, anche l'applicazione al IL della misura della custodia cautelare in carcere, con ordinanza di 04/10/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, confermata in sede di riesame, con riferimento ad un'associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare la cosca DE AR di Cutro e la cosca Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto. 3. Quanto alle doglianze difensive che investono la confisca, formulate sia dal proposto - in riferimento al 50% delle quote della IL s.r.l. - che dalle terze interessate, ON EN, coniuge del proposto - in riferimento alle quote ed ai beni della Viadana Immobiliare s.r.l. - e ON IL, figlia del proposto - in riferimento alla S.G. Trasporto s.r.I., ai veicoli ed al saldo attivo dei rapporti finanziari - esse presentano profili di genericità, nella misura in cui riproducono le medesime doglianze già analizzate in sede di gravame, omettendo un serio confronto con il provvedimento impugnato In caso di sproporzione tra il reddito dichiarato dall'intestatario del bene o i proventi dell'attività economica ed il valore economico dei beni da sottoporre ad ablazione, qualora non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle 7 attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226491 e successiva giurisprudenza conforme delle sezioni semplici). Inoltre, in tema di confisca di prevenzione, si è chiarito che, ai fini della sproporzione tra i redditi dichiarati ed il valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT, che forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo Damiano, Rv. 282361); peraltro, la giustificazione credibile deve riguardare la positiva liceità della provenienza, non potendosi risolvere nella prova negativa della non provenienza da reato, il che significa che per gli acquisti che hanno un titolo negoziale occorre un'esauriente spiegazione in termini economici, e non solo giuridico-formali, circa la derivazione del bene da attività consentite dall'ordinamento, che deve essere valutata in base al principio del libero convincimento (Sez. U, n. 920, Montella, citata, in motivazione, e successiva giurisprudenza conforme delle sezioni semplici). Nel caso in esame la Corte di merito ha richiamato l'ampiezza del periodo temporale nel corso del quale si è manifestata la pericolosità sociale del proposto e la riconducibilità del compendio societario ed immobiliare oggetto di ablazione al periodo in cui essa era già emersa, illustrando analiticamente l'intreccio tar le varie società, tutte riferibili al proposto, costituite in seguito alle interdittive antimafia che avevano colpito dapprima la IL s.r.l. e, quindi, la P.R. Trasporti s.r.l. E' stata adeguatamente valutata l'esiguità del reddito dell'intero nucleo familiare, a livello di semplice sussistenza, in riferimento alla sproporzione, anche alla luce della consulenza di parte, analizzata approfonditamente e ritenuta non idonea a superare la sproporzione significativa tra l'entità delle somme confluite sul conto della società S.G. Transport s.r.l. ed i proventi derivanti dal tipo di attività svolta e, soprattutto, a giustificare l'origine della provvista relativa al cospicuo aumento di capitale sociale nel 2020, alla luce dell'assenza di risorse adeguate riconducibili all'amministratrice, AO IL. Analogamente, ed in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto la stipula di un ingente mutuo ipotecario, da parte di ON EN, non incidente sul giudizio di sproporzione, dal momento che esso aveva comportato l'assunzione di gravosi oneri finanziari senza che siano 8 Il Consigliere estensore Il Pr state documentate dalla EN le disponibilità economiche sufficienti per ripianarlo. Va, in ogni modo, ricordato come la motivazione del provvedimento impugnato sia coerente con l'indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di confisca e sequestro di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi, costituisce, pur al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art.
2-ter, comma 13, legge 575/1965 - ora art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011 - circostanza di fatto significativa della natura fittizia delle intestazioni dei beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente e titolare dei cespiti è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, RI e altri, Rv. 271222; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi e altri, Rv. 259608). Nel caso di specie, quindi, la Corte di merito ha fornito ampia e puntuale dimostrazione, in base a convergenti e significativi elementi fattuali, del carattere puramente formale delle intestazioni e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto. In tal senso, quindi, le censure formulate nell'interesse del proposto e delle terze interessate si svolgono esclusivamente sul piano del merito, in quanto evidentemente dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze operate dal giudice una diversa valutazione del materiale, per pervenire a diverse conclusioni, esondando del tutto dal descritto perimetro del giudizio di legittimità. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/03/2024 1
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dei difensori di fiducia di ON EN, avv.to GR Viscomi ed avv.to AN Calabrese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 26160 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 12/03/2024 • RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Brescia confermava il provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia il 20/02/2013, con cui era stata disposta la sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno nel comune di Viadana, nei confronti di AN IL, nonché il sequestro, nei confronti del predetto e delle terze interessate AO IL ed ON EN, rispettivamente figlia e moglie del proposto, dei rapporti finanziari intestati ai predetti e delle quote del capitale sociale di alcune società. 2. AN IL ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Luigi Antonio Comberiati ed avv.to Gianni Russano, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., difettando i presupposti della pericolosità generica e qualificata e l'attualità della stessa, in quanto il IL, dopo una condanna con pena sospesa nel 1990 per tentato furto, era stato destinatario di un avviso orale, senza commettere alcun reato fino al 1998, essendo state archiviate tutte le denunce a suo carico in tale arco temporale, ovvero essendosi concluse con assoluzioni i processi a suo carico;
in ogni caso, tali vicende sono state fatte oggetto di valutazione dell'avviso orale intervenuto nel luglio 1998, non potendo più essere rivalutate in applicazione del principio del ne bis in idem;
inoltre, il IL dal 1999 si era trasferito in Lombardia, dove aveva avviato un'attività lavorativa, senza mai violare la misura di prevenzione a lui già applicata, né egli ha riportato sentenza di condanna per i fatti di falso e truffa aggravata, contestatigli dal 1996 al 2000; solo nel 2019, quindi, risulta condannato per fatti commessi tra il 2012 ed il 2014, oltre dodici anni dopo il trasferimento in Lombardia, non comprendendosi su quali dati la Corte di merito basi l'insorgere della pericolosità sociale tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, anche considerato che il IL è stato condannato nell'aprile 2009 per reati commessi con armi che, pertanto, non ineriscono a fattispecie lucrogenetiche, su cui si basa la pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b), d. Igs. 159/2011. Né sussistono elementi per la pericolosità qualificata tra il 1999 ed il 2012, posto che il IL è stato sottoposto ad indagini preliminari nell'ambito del processo "Aemilia", posizione poi archiviata e, comunque, relativa allo stesso periodo, compreso tra il 2011 ed il 2012, in cui si collocano anche le vicende del procedimento "Gemelli", elemento su cui la Corte di merito è rimasta silente. In ogni caso, quindi, la pericolosità del IL è insussistente fino al 2012, anno in cui egli ha riportato condanna con sentenza, definitiva nel 2020, per reati in tema di armi e stupefacenti, per i quali è ininterrottamente detenuto dal 2017, il che avrebbe imposto una valutazione della persistenza della pericolosità sociale, 2 sia alla luce della pronuncia della Corte costituzionale con la sentenza n. 291 del 2013, che in virtù della legge n. 161 del 2017; sul punto, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile la proposta, laddove la pericolosità viene ritenuta sussistente per effetto della misura cautelare applicata al IL nell'ambito delle indagini a carico della cosca DE AR, in cui sarebbe coinvolta la IL s.r.I., sebbene non si dia atto della perimetrazione temporale di tali vicende;
quanto alle presunte condotte illecite commesse nel periodo di detenzione, per i fatti relativi agli anni 2007 e 2019 vi è stata archiviazione per infondatezza della notizia di reato, circostanza non menzionata dalla Corte di merito;
in sostanza, quindi, manca la manifestazione nell'arco temporale considerato della pericolosità sociale del IL, nonché il suo accrescimento nel corso del tempo ed, infine, la sua attualità. La Corte di merito, inoltre, non ha risposto ai motivi di appello circa l'attendibilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia - analizzate in ricorso - quanto ai legami del IL con la 'ndrangheta anche dopo il suo trasferimento in Lombardia, non apparendo affatto univoche le emergenze che depongono per la sussistenza di un gruppo criminale che ruota intorno alle figure di AN e SQ IL, in Vladana, che rappresenterebbe l'evoluzione locale del clan di Isola Capo Rizzuto, finalizzato al riciclaggio dei proventi illeciti in nord Italia;
né univoche sono le intercettazioni tra il IL, mentre era detenuto, ed i suoi congiunti, nel senso di dimostrare che il ricorrente ebbe ad impartire direttive specifiche al nipote IE ed ad altri congiunti per la gestione delle società poi sottoposte a misura di prevenzione, essendosi il IL limitato a dare consigli ai suoi familiari;
ancora, la Corte di merito omette del tutto di considerare l'archiviazione della posizione del IL nell'ambito del procedimento "Aemilia", laddove la valutazione di pericolosità sociale del predetto si fonda unicamente su di una serie di informazioni assunte dalla banca dati delle Forze di polizia, senza neanche individuare i procedimento penali che ne sono scaturiti;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 1 e 4 d. Igs. 159/2011 e 125 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo del tutto omessa la motivazione circa l'attualità della pericolosità del IL, quanto alla pericolosità generica in riferimento all'arco temporale dal 1990 all'attualità, senza alcuna analisi delle contraddizioni emerse in riferimento al narrato dei collaboratori di giustizia;
anche con riferimento alla pericolosità qualificata, si tace dell'archiviazione della posizione del ricorrente nell'ambito del procedimento "Aemilia", e nulla si dice sull'attualità di tale pericolosità sociale qualificata;
inoltre, il provvedimento impugnato interviene a distanza di tre anni dalla presentazione della proposta di applicazione e, nondimeno, il proposto risulta ininterrottamente detenuto dal 2017, con insussistenza della motivazione della Corte di merito quanto all'attualità della pericolosità sociale;
3 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 24 d. Igs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo da rivisitare, per le ragioni in precedenza indicate, anche l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, in riferimento alla confisca della IL s.r.l. e del compendio immobiliare di proprietà della stessa, posto che la società era stata costituita nel 2007, ossia all'interno di un arco temporale in cui non si può ritenere il proposto soggetto socialmente pericoloso, non emergendo elementi per ritenere una gestione illecita della società. 3. ON EN e AO IL, terze interessate ricorrono, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Luigi Viltirilli e GR Viscomi, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti ' di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: .1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., difettando i presupposti dell'interposizione fittizia;
in riferimento alla Viadana Immobiliare s.r.I., di cui in ricorso si ricostruiscono le vicende, non risulta in alcun modo che detta società abbia avuto disponibilità economiche di origine illecita, come emerge dalla consulenza del dott. Domenico DE, che ha messo in luce come il pagamento delle rate del mutuo non sia mai avvenuto con somme provenienti dalla famiglia IL, ma con i proventi derivanti dall'attività dell'impresa individuale EN, prima, e dall'attività della Viadana Immobiliare s.r.I., dopo, elementi non analizzati;
quanto alla P.R. Trasporti s.r.I., parimenti non sono emersi elementi dimostrativi dell'ingerenza del proposto, né della riconducibilità allo stesso della società, né collegamenti con attività illecite, come dimostrato dalle vicende societarie descritte in ricorso;
quanto alla confisca del saldo attivo dei rapporti di conto corrente bancario, si richiama il contenuto della relazione del dott. Domenico DE, dimostrativa della liceità delle somme transitate su detti conti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi AN IL, ON EN e AO IL di sono inammissibili. 1.Va premesso che, come noto, in tema di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge, ivi inclusa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. Ciò significa che nel giudizio di legittimità non possono in alcun modo essere dedotti vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità dell'apparato argomentativo, ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, come valutati dai giudici di merito;
per cui, la violazione di legge non può mai estendersi ai difetti motivazionali, quali la contraddittorietà, l'insufficienza, 4 né integra motivazione apparente l'omesso esame di punti decisivi, giacché il controllo del provvedimento consiste solo nella disamina della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure, e vincolanti, dovendosi considerare implicitamente disattese le censure incompatibili con l'impianto e la struttura della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi del provvedimento medesimo;
ovvero quando le stesse risultino assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, poiché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene stata ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, P.G. c. Noviello Cristina, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). 2. Quanto al primo motivo del ricorso di AN IL, va ricordato come i giudici di merito abbiano valorizzato - quanto alla pericolosità sociale ed alla prognosi di attualità della stessa - la iniziale condizione di pericolosità generica, che ha qualificato il periodo compreso tra il 1990 ed il 1998, e la successiva pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d. 1gs. 159/2011, le cui prime manifestazioni risalgono al 1998, anno in cui fu disposta la misura di prevenzione dell'avviso orale nei confronti del IL;
sono state, altresì, evidenziate le frequentazioni abituali del proposto con esponenti della cosca DE AR e della cosca Arena, rapporti poi rafforzatisi con il trasferimento in provincia di Mantova, allorquando il IL aveva assunto un ruolo di vertice all'interno del sodalizio calabrese, come emerso dall'esito delle indagini nel procedimento "Gemelli", per il delitto associativo, ed alla successiva condanna definitiva per violazioni alla normativa sulle armi, utilizzate per la commissione di reati di matrice violenta, oltre che dal successivo e stabile inserimento in un'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione della Corte di merito appare logicamente e congruamente fondata sulle intervenute sentenze di condanna, anche per associazione mafiosa, oltre che sugli acclarati e stabili rapporti del proposto con esponenti delle cosche di Isola Capo Rizzuto;
essa risulta priva di ogni automatismo ed analiticamente fondata su specifici indicatori, concludenti anche quanto alla perinnetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto, che ha investito un ampio e significativo periodo della sua vita. Manifestamente infondato appare anche il richiamo al principio del ne bis in idem con riguardo all'applicazione della misura dell'avviso orale nel luglio 1998, posto che tale principio opera, nel procedimento di prevenzione, rebus sic stantibus, e, quindi, non impedisce affatto la rivalutazione della pericolosità ai 5 fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura di prevenzione, in caso di acquisizione di elementi ulteriori, precedenti o successivi al giudicato, purché non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità e di inadeguatezza della misura di prevenzione precedentemente adottata (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245176). Quanto alla valutazione della pericolosità qualificata, l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato appare del tutto in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite Gattuso, secondo cui, "ove sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto ad un sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità." (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 04/0.1/2018, Gattuso, Rv. 271511, 271512). Inoltre, è stato precisato che il giudizio prognostico in ordine all'attualità delle pericolosità deve essere effettuato valutando: "a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto di 'vertice' rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;
b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova 'attrazione' del soggetto nel circuito relazionale c) l'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise" (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104). La necessità di verificare l'attualità della pericolosità sociale anche in caso di pericolosità "qualificata", deve essere contemperata, quindi, con il principio secondo il quale il sopravvenuto stato detentivo non implica la necessaria ed automatica cessazione del vincolo di appartenenza al sodalizio criminoso, atteso che la struttura della compagine stessa "accetta il rischio" di tali periodi di detenzione, proprio in ragione della durata del programma criminoso e dei forti legami tra i sodali;
il che vale soprattutto per i soggetti apicali, per i quali, anche attraverso i contatti, possibili in pendenza della detenzione, non viene impedita totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività, non facendo, quindi, venire meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo una volta cessata la detenzione (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso ed altri, Rv. 272880; Sez. 1, n. 46103 6 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 6, n. 1705 del 20/11/2007, dep. 14/01/2008, Di Giacomo, Rv.238358). Inoltre, la permanenza del vincolo durante il periodo di detenzione trova conforto anche nelle massime di esperienza enucleate in tema di "mafie storiche" (Sez. 6, n. 1705 del 20/11/2007, dep.14/01/2008, Di Giacomo, Rv. 238358). Senza alcun dubbio, quindi, la riconducibilità del proposto ad una "mafia storica" implica una presunzione semplice di pericolosità, che deve essere validata da ulteriori elementi che ne confermino la persistenza e l'attualità. Nel caso in esame la Corte di merito, nel valutare la condizione del IL, detenuto ininterrottamente dal 2007, ha rimarcato lo stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti e le numerose segnalazioni a suo carico per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ma anche le conversazioni captate all'interno del carcere di Pavia, nel corso delle quali il proposto impartiva ai congiunti una serie di specifiche indicazioni relative alla gestione di società intestate a prestanomi, alla gestione di somme illecite ed all'organizzazione di ulteriori reati, elementi indicativi del protrarsi della sua appartenenza e dell'attualità della pericolosità qualificata. Inoltre, il provvedimento impugnato ha considerato, in relazione all'attualità della pericolosità, anche l'applicazione al IL della misura della custodia cautelare in carcere, con ordinanza di 04/10/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, confermata in sede di riesame, con riferimento ad un'associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare la cosca DE AR di Cutro e la cosca Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto. 3. Quanto alle doglianze difensive che investono la confisca, formulate sia dal proposto - in riferimento al 50% delle quote della IL s.r.l. - che dalle terze interessate, ON EN, coniuge del proposto - in riferimento alle quote ed ai beni della Viadana Immobiliare s.r.l. - e ON IL, figlia del proposto - in riferimento alla S.G. Trasporto s.r.I., ai veicoli ed al saldo attivo dei rapporti finanziari - esse presentano profili di genericità, nella misura in cui riproducono le medesime doglianze già analizzate in sede di gravame, omettendo un serio confronto con il provvedimento impugnato In caso di sproporzione tra il reddito dichiarato dall'intestatario del bene o i proventi dell'attività economica ed il valore economico dei beni da sottoporre ad ablazione, qualora non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle 7 attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226491 e successiva giurisprudenza conforme delle sezioni semplici). Inoltre, in tema di confisca di prevenzione, si è chiarito che, ai fini della sproporzione tra i redditi dichiarati ed il valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT, che forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo Damiano, Rv. 282361); peraltro, la giustificazione credibile deve riguardare la positiva liceità della provenienza, non potendosi risolvere nella prova negativa della non provenienza da reato, il che significa che per gli acquisti che hanno un titolo negoziale occorre un'esauriente spiegazione in termini economici, e non solo giuridico-formali, circa la derivazione del bene da attività consentite dall'ordinamento, che deve essere valutata in base al principio del libero convincimento (Sez. U, n. 920, Montella, citata, in motivazione, e successiva giurisprudenza conforme delle sezioni semplici). Nel caso in esame la Corte di merito ha richiamato l'ampiezza del periodo temporale nel corso del quale si è manifestata la pericolosità sociale del proposto e la riconducibilità del compendio societario ed immobiliare oggetto di ablazione al periodo in cui essa era già emersa, illustrando analiticamente l'intreccio tar le varie società, tutte riferibili al proposto, costituite in seguito alle interdittive antimafia che avevano colpito dapprima la IL s.r.l. e, quindi, la P.R. Trasporti s.r.l. E' stata adeguatamente valutata l'esiguità del reddito dell'intero nucleo familiare, a livello di semplice sussistenza, in riferimento alla sproporzione, anche alla luce della consulenza di parte, analizzata approfonditamente e ritenuta non idonea a superare la sproporzione significativa tra l'entità delle somme confluite sul conto della società S.G. Transport s.r.l. ed i proventi derivanti dal tipo di attività svolta e, soprattutto, a giustificare l'origine della provvista relativa al cospicuo aumento di capitale sociale nel 2020, alla luce dell'assenza di risorse adeguate riconducibili all'amministratrice, AO IL. Analogamente, ed in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto la stipula di un ingente mutuo ipotecario, da parte di ON EN, non incidente sul giudizio di sproporzione, dal momento che esso aveva comportato l'assunzione di gravosi oneri finanziari senza che siano 8 Il Consigliere estensore Il Pr state documentate dalla EN le disponibilità economiche sufficienti per ripianarlo. Va, in ogni modo, ricordato come la motivazione del provvedimento impugnato sia coerente con l'indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di confisca e sequestro di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi, costituisce, pur al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art.
2-ter, comma 13, legge 575/1965 - ora art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011 - circostanza di fatto significativa della natura fittizia delle intestazioni dei beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente e titolare dei cespiti è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, RI e altri, Rv. 271222; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi e altri, Rv. 259608). Nel caso di specie, quindi, la Corte di merito ha fornito ampia e puntuale dimostrazione, in base a convergenti e significativi elementi fattuali, del carattere puramente formale delle intestazioni e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto. In tal senso, quindi, le censure formulate nell'interesse del proposto e delle terze interessate si svolgono esclusivamente sul piano del merito, in quanto evidentemente dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze operate dal giudice una diversa valutazione del materiale, per pervenire a diverse conclusioni, esondando del tutto dal descritto perimetro del giudizio di legittimità. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/03/2024 1