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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15635/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CALVI LUCIA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. VERGALLITO CONCETTA presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 05.03.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Controparte_1 Parte_1 rito concordatario in Rivoli il 05/02/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n.1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8.11.2011 e il 24.01.2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del14.04.2021, omologata dal Tribunale di Torino in data 19.04.2021.
Con ricorso depositato il 08/09/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne, assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
All'udienza del 25.03.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
All'udienza del 15.04.2024 il Giudice ritenuta la necessità di acquisire relazioni aggiornate sulla situazione del nucleo, al fine di verificare la possibilità per il Collegio di accogliere le condizioni di cui al ricorso congiunto, mandava ai Servizi sociali e psicologici aventi in carico il nucleo di depositare relazioni aggiornata al Tribunale e assegnava alle parti termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Nei termini prescritti i Servizi sociali e psicologici depositavano le relazioni richieste;
All'udienza del 3.02.2025 il Giudice Delegato concedeva alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 05.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti gli eventuali accordi congiunti raggiunti dalle parti disponendo altresì che i Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva territorialmente competenti proseguano con la presa in carico del nucleo e dei minori;
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e iscrizione i cui Controparte_1 Parte_1 estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che conferma la rinuncia alla casa familiare, già espressa anche in sede Controparte_1 di separazione, che resterà nell'esclusiva disponibilità di . Parte_1
AFFIDA i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali abiteranno Per_1 Per_2 principalmente con il padre presso la casa familiare in Rivoli Via Tirasegno n. 20.
DISPONE che la madre si obblighi a corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 la fine di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge nonché il 50% delle spese straordinarie.
DA' ATTO che i genitori accettano le indicazioni dei Servizi Sociali che hanno suggerito di mettersi in contatto ogni sera di domenica per concordare i momenti d'incontro della madre con i figli, compatibilmente con gli orari di lavoro della sig.ra , la quale potrà vedere e stare con i figli CP_1 almeno due pomeriggi a settimana e un weekend al mese, a sua scelta. Anche nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali ed estive) i genitori concorderanno il periodo per stare con i figli e la madre avrà diritto di portare con sé i figli almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15635/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CALVI LUCIA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. VERGALLITO CONCETTA presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 05.03.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Controparte_1 Parte_1 rito concordatario in Rivoli il 05/02/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n.1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8.11.2011 e il 24.01.2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del14.04.2021, omologata dal Tribunale di Torino in data 19.04.2021.
Con ricorso depositato il 08/09/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne, assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
All'udienza del 25.03.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
All'udienza del 15.04.2024 il Giudice ritenuta la necessità di acquisire relazioni aggiornate sulla situazione del nucleo, al fine di verificare la possibilità per il Collegio di accogliere le condizioni di cui al ricorso congiunto, mandava ai Servizi sociali e psicologici aventi in carico il nucleo di depositare relazioni aggiornata al Tribunale e assegnava alle parti termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Nei termini prescritti i Servizi sociali e psicologici depositavano le relazioni richieste;
All'udienza del 3.02.2025 il Giudice Delegato concedeva alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 05.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti gli eventuali accordi congiunti raggiunti dalle parti disponendo altresì che i Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva territorialmente competenti proseguano con la presa in carico del nucleo e dei minori;
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e iscrizione i cui Controparte_1 Parte_1 estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che conferma la rinuncia alla casa familiare, già espressa anche in sede Controparte_1 di separazione, che resterà nell'esclusiva disponibilità di . Parte_1
AFFIDA i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali abiteranno Per_1 Per_2 principalmente con il padre presso la casa familiare in Rivoli Via Tirasegno n. 20.
DISPONE che la madre si obblighi a corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 la fine di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge nonché il 50% delle spese straordinarie.
DA' ATTO che i genitori accettano le indicazioni dei Servizi Sociali che hanno suggerito di mettersi in contatto ogni sera di domenica per concordare i momenti d'incontro della madre con i figli, compatibilmente con gli orari di lavoro della sig.ra , la quale potrà vedere e stare con i figli CP_1 almeno due pomeriggi a settimana e un weekend al mese, a sua scelta. Anche nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali ed estive) i genitori concorderanno il periodo per stare con i figli e la madre avrà diritto di portare con sé i figli almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.