Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2023, proposto da LV RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agropoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione prot. n. 037972, racc. n. 13/2022, del 2.12.2022, successivamente notificata, del Comune di Agropoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. NG TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È contestata, con il ricorso, la legittimità dell’ordinanza prot. n. 037972 del 2 dicembre 2022, con la quale il Comune di Agropoli ha disposto la demolizione e la rimessione in ripristino delle opere di sistemazione del terrazzo eseguite dalla ricorrente sul fabbricato di sua proprietà sito in via del Castello, contraddistinto in catasto al foglio 14, particella 111, sub 11.
2.- Espone la ricorrente che a distanza di quattro anni dal deposito della S.C.I.A. (del 21.06.2018 prot. n. 15523/10007) con la quale ha comunicato che avrebbe compiuto opere di sistemazione del lastrico solare di pertinenza del citato fabbricato, il Responsabile comunale, con nota prot. n. 31347 del 6 ottobre 2022, le comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione di provvedimenti sanzionatori; questi ultimi si concretizzavano nell’impugnata ordinanza demolitoria nella quale, richiamata la “ realizzazione abusiva di una struttura intelaiata in ferro, a sostegno di una pedana in legno, accessibile tramite una piccola scala in ferro e protetta da una ringhiera su due lati ”, si sostiene che, “ essendo la zona paesaggisticamente vincolata gli interventi realizzati dovevano essere soggetti a provvedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del DPR 31/2017 ”.
3.- In diritto viene dedotto, nel ricorso, che:
- l’operato dell’amministrazione sarebbe “ palesemente illegittimo ” avendo il comune disposto la demolizione delle opere eseguite ben oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. senza fare previo ricorso all’adozione di poteri di autotutela (motivo sub I);
- anche a voler qualificare l’ordinanza di demolizione come manifestazione del potere di autotutela, la stessa sarebbe illegittima “ per evidente difetto delle condizioni di cui al richiamato art. 21 nonies, l. cit. ”, atteso il superamento del limite temprale e l’insufficiente sforzo motivazionale in punto di prevalenza dell’interesse pubblico alla demolizione (motivo sub II);
- sarebbe erroneo l’assunto del comune secondo il quale l’intervento necessitava dell’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all’allegato B del D.P.R. n. 31/2017 (motivo sub III).
4.- Il comune di Agropoli non si è costituito in giudizio.
5.- All’udienza pubblica straordinaria del 2 marzo 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6.- È fondata e va accolta, assumendo rilevanza assorbente ai fini del decidere, la censura sub III, dovendo convenirsi con la tesi di parte ricorrente secondo cui le opere contestate nell’ordine di demolizione sono suscettibili di essere ricomprese nel catalogo degli interventi – di cui all’Allegato “A” del D.P.R. 31/2017 – non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
6.1.- L’intervento per cui è controversia è consistito nella sistemazione del terrazzo pertinenziale di proprietà della ricorrente mediante: a) l’apposizione, a mo’ di pavimentazione, di una pedana in legno con intelaiatura in ferro, accessibile - dato il minimale innalzamento di quota - mediante una scaletta in ferro di pochi gradini; b) la predisposizione di parapetti; c) il posizionamento di una fioriera. La struttura è amovibile e non ancorata al solaio sottostante e non vi è aumento di superficie, perché l’utilizzo della pedana esclude la fruibilità del terrazzo sottostante.
6.2.- Trattasi, in sostanza, di opere di modesta entità e realizzate con materiali non impattanti che, ad avviso del Collegio, possono ritenersi ricomprese nel catalogo degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato “A” del D.P.R. 31/2017, risultando inquadrabili nel punto A.2 – che esonera dalla richiesta di autorizzazione gli “ interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne […]” – e, inoltre, riconducibili al punto A.12 ove, tra gli altri, sono esclusi da preventiva autorizzazione paesaggistica gli interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno.
6.3.- Emergono, del resto, dagli elaborati a corredo della S.C.I.A., nonché dalla relazione di consulenza tecnica di parte depositata in giudizio, le esigue caratteristiche delle strutture posate in opera, di fatto costituite da elementi mobili o comunque facilmente amovibili, di modeste dimensioni e complessivamente poco impattanti (trattasi, si ribadisce, di una piccola pedana in legno a guisa di pavimentazione del solaio di calpestio preesistente, accessibile mediante pochi gradini in ferro, di una fioriera e due parapetti), elementi che inducono a ritenere sufficiente la S.C.I.A. presentata dalla ricorrente e a escludere, di contro, la necessità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.
7.- Da qui la fondatezza del motivo sub III e, con esso, del ricorso, che va pertanto accolto.
8.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza del comune di Agropoli prot. n. 037972, racc. n. 13/2022, del 2.12.2022.
Condanna l’intimato comune di Agropoli alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
NG TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO