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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/07/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3791 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Leo Condemi e Giuseppe Parisi, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Villini Norvegesi n. 4.
ricorrente contro
TT IV (C.F. Controparte_1
– p. iva. ), in persona del legale C.F._2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Lupis, con il quale è elettivamente domiciliata in Grotteria (RC), Corso Gramsci n.
62. resistente 2
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG 3791/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del licenziamento oralmente intimato al sig. dalla Parte_1
TT IV Controparte_1
- Per l'effetto, ordina alla TT IV in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la reintegrazione del lavoratore nello stesso posto di lavoro occupato prima del licenziamento, con le stesse mansioni e con lo stesso inquadramento;
- Condanna la TT IV in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, quantificato nella misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- Condanna la TT IV in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4629,00, oltre spese generali IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Locri, 01/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3791 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Leo Condemi e Giuseppe Parisi, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Villini Norvegesi n. 4.
ricorrente contro
TT IV (C.F. Controparte_1
– p. iva. ), in persona del legale C.F._2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Lupis, con il quale è elettivamente domiciliata in Grotteria (RC), Corso Gramsci n.
62. resistente 2
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG 3791/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del licenziamento oralmente intimato al sig. dalla Parte_1
TT IV Controparte_1
- Per l'effetto, ordina alla TT IV in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la reintegrazione del lavoratore nello stesso posto di lavoro occupato prima del licenziamento, con le stesse mansioni e con lo stesso inquadramento;
- Condanna la TT IV in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, quantificato nella misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- Condanna la TT IV in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4629,00, oltre spese generali IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Locri, 01/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci