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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4429 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Parte_1
Zenobj, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
in persona del Sindaco in carica, rappresentato Parte_2
e difeso dall'avv. Rosa Ferraro, con studio in ed Parte_2
elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dal proprio Ufficio Affari Legali, in persona degli avv.ti Silvia Barbera e Ilaria Cianci, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale CONVENUTA E CHIAMANTE IN CAUSA
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese
Controparte_3 Controparte_4
– – Controparte_5 Controparte_6
(ora ) –
[...] Controparte_7 [...]
nonché (già CP_8 Controparte_7 [...]
), in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, quale mandante della medesima CP_9
entrambe rappresentate e difesa dall'avv. Francesco Daconto, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliate all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CHIAMATA IN CAUSA (la prima) e INTERVENTRICE VOLONTARIA E CHIAMANTE
IN CAUSA (la seconda)
, in persona di suo procuratore Controparte_10 CP_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Papagni, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come definitivamente rassegnate dalla Controparte_11
con la memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. l'11.2.2022
e come precisate dalle altre parti con le note di trattazione scritta rispettivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. dall'attrice il
13.10.2024 e dalle altre parti ancora (fatta esclusione per la
) il 14.10.2024. Controparte_11
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal 26.11.2024
dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
1°.10.2020, la ha quivi convenuto il e Parte_1 Parte_2
Cont l (d'ora innanzi , deducendo quanto segue. Controparte_1
Essa è < alla Via Bovio, Parte_2
346, censito in CU del Comune di al Fg.2, p.lla 2035, sub Parte_2
3, 5 e 7 … [di cui] il subalterno 3 è costituito da un vano al piano interrato ad uso di autorimessa mentre il subalterno 5 è costituito dall'abitazione in cui l'attrice risiede e si sviluppa su tre piani:
interrato, piano terra e primo piano>> (il subalterno 7 corrisponde al lastrico solare). Nelle prime ore del 12.11.2019 si è verificata
<
Cont di , [manutenuta] dall' che ha causato il traboccamento Parte_2
di acque putride nella proprietà dell'attrice e specificamente ai piani interrato e primo piano, al cui interno il disastroso spargimento di liquami ha gravemente danneggiato sia le murature che gli arredi presenti>>; e lo stesso è nuovamente accaduto nel corso della giornata del 14.11.2019. Entrambe le volte lo sversamento di liquami nella proprietà dell'attrice si è arrestato soltanto a seguito
Cont dell'intervento del personale dell , che ha provveduto a disostruire il tronco fognario pubblico. In conseguenza di tali episodi, l'attrice ha innanzitutto dovuto sostenere la spesa di €
3 630,00 per far provvedere alla <
prodottisi>> e alla <
interessati>>; ha poi subito un danno stimato in € 5.000,00 per la necessità di ripristinare le parti murarie deterioratesi e in €
3.782,00 per la necessità di sostituire <> divenute inservibili, oltre ad € 460,00 spese per riparare una stufa parimenti deterioratasi;
ulteriore danno è venuto alla dalla Parte_1
<… [sua] e … [dei] suoi familiari di utilizzare parte della casa>>, quantificabile, alla stregua del <
locazione per la superficie interessata della casa e per il tempo trascorso>>, in € 948,00; v'è infine il danno esistenziale che l'attrice ha patito <
trascorso dal Novembre 2019 … con acque provenienti dalla fogna cittadina, anche durante le festività, in ambienti costantemente maleodoranti e umidi>>, con pregiudizio delle sue abitudini di vita,
anche nella esplicazione delle relazioni sociali, equitativamente determinabile nella somma di € 5.000,00. La responsabilità di tali danni fa concorrentemente carico, ex art. 2051 c.c., al Parte_2
quale <> e all'AQP quale
[...]
<>, ovvero al ex art. Pt_2
2043 c.c., <r omesso il necessario controllo dell>ed idoneità del servizio di manutenzione da parte dell'AQP>>. Le
plurime richieste di risarcimento previamente avanzate in via
Cont stragiudiziale nei confronti del e dell non hanno dato Pt_2
esito.
La chiede qui pertanto condannarsi i convenuti in solido, o Parte_1
in subordine il solo a pagare in suo favore, per risarcimento Pt_2
dei predetti danni, la complessiva somma di € 15.820,00, o la diversa
4 somma a ritenersi di giustizia, <
interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro al soddisfo>>.
I convenuti resistono con le separate comparse di risposta con cui si sono tempestivamente costituiti in giudizio, entrambi eccependo preliminarmente in rito la propria <
passiva>>, oltre a contestare comunque anche nel merito l'avversa pretesa risarcitoria, sia per l'an, declinando ogni propria
Cont responsabilità, sia per il quantum, l altresì preliminarmente chiedendo, e ottenendo, di chiamare in causa l capeggiata dalla CP_9
cooperativa quale terza responsabile, per essere Controparte_2
l'<
Cont
] di verifica, ispezione, manutenzione e sanificazione dei tronchi
Cont idrici e fognari ricadenti nell'ambito territoriale dell'Ambito ,
nel quale è compreso il Comune di Parte_2
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, eseguita il
16.4.2021 nei confronti della capofila dell'a.t.i., cooperativa
, questa si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_2
in rappresentanza dell'a.t.i. con comparsa di risposta depositata il
14.6.2021 ed unitamente ad essa, con la medesima comparsa, è altresì
volontariamente intervenuta nella causa anche l'associata
[...]
che < Controparte_6
occupa[va] della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrico-fognaria nel Comune di entrambe declinando esse Parte_2
pure ogni propria responsabilità e chiedendo comunque, e ottenendo,
di chiamare in causa in garanzia la , con cui Controparte_10
la aveva stipulato polizza di < Controparte_6
assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile e
5 garanzia di manutenzione>>.
La Compagnia, ritualmente evocata con atto di chiamata notificato il il 12.7.2021, si è infine tempestivamente costituita in giudizio anch'essa con comparsa di risposta depositata l'11.11.2021,
preliminarmente eccependo in rito essa pure la propria <
legittimazione passiva>>, per inoperatività nel caso di specie della polizza invocata dalle chiamanti, e comunque nel merito aderendo alle loro difese e contestando la pretesa attorea per l'an e per il quantum,
opponendo infine scoperto e franchigia previsti in polizza.
Va in primo luogo liberato il campo dalla eccezione di carenza di legittimazione passiva preliminarmente sollevata in rito dai convenuti
Cont e e dalla terza chiamata Parte_2
[...]
. CP_10
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte (v., ex plurimis,
Cass. 14.6.2006 n. 13756), la legittimazione processuale, condizione dell'azione e di ammissibilità della domanda con cui essa è esercitata,
quale diritto dell'attore o ricorrente o chiamante in causa di conseguire una decisione sul merito della domanda proposta, si sostanzia nella coincidenza, dal lato attivo, fra la persona, fisica o giuridica, dell'attore o ricorrente o chiamante e la persona di chi
è dall'attore o ricorrente o chiamante affermato titolare del diritto dedotto in giudizio, astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere, e, dal lato passivo, fra la persona, fisica o giuridica, del convenuto o terzo chiamato e la persona di chi è dallo stesso attore o ricorrente o chiamante affermato come colui nei cui confronti il diritto da esso dedotto in giudizio va riconosciuto ed è
astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto, secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente o chiamante e a
6 prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa nel merito, al quale afferisce invece la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo e dal lato passivo.
Ebbene, a tenore come sopra così dell'atto di citazione, quanto al
Cont e all , come della chiamata in causa che Parte_2
l'a.t.i. capeggiata dalla cooperativa e la Controparte_2 [...]
hanno chiesto autorizzarsi, quanto all'Assicurazione, Controparte_6
la predetta coincidenza incontrovertibilmente ricorre nel caso di specie nei confronti di tutti e tre i soggetti in parola, donde l'infondatezza per tutti e tre della eccezione, rilevando sul diverso piano del merito se: il sia o meno effettivamente partecipe Pt_2
della custodia della rete fognaria pubblica predicata dall'attrice in
Cont capo all ovvero si sia o meno reso effettivamente responsabile
Cont della omessa vigilanza sul relativo operato dell altresì
imputatogli dall'attrice; l'AQP abbia ragioni che possano valere a sollevarla dalla responsabilità da custodia della rete fognaria pubblica invocata dall'attrice nei suoi confronti;
sia o meno effettivamente operante la garanzia assicurativa invocata dall
[...]
dalla e dalla CP_14 Controparte_2 Controparte_6
nei confronti della o inoperante come da Controparte_10
questa assunto.
Nel merito, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio disposta al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
<
che interessava l'immobile di proprietà dell'attrice, dell'eventuale ostruzione del tronco fognario e la percentuale di responsabilità di ciascuno (in caso di individuazione di più responsabili); … verificare e quantificare i danni patiti dall'immobile di proprietà di parte
7 attrice e, in particolare, i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, tenuto conto dell'eventuale vetustà e del complessivo stato di manutenzione dell'immobile, oltre ad indicare il tempo necessario ad eseguire le opere di ripristino dell'immobile;
accertare eventuali danni ad altri beni presenti nell'immobile ed a quantificarne l'entità>>.
Hanno avanzato richiesta di prove orali dirette soltanto l'attrice da una parte (prova testimoniale) e l' capeggiata dalla cooperativa CP_9
e la dall'altra parte Controparte_2 Controparte_6
(interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale); nessuna di tali prove è stata tuttavia ammessa, da cui la inammissibilità di prova contraria, in quanto, differita in un primo momento la valutazione della loro ammissibilità e rilevanza all'espletamento della predetta c.t.u., all'esito di questa i capitoli a tal fine articolati sono risultati tutti superflui, anche per ciò che già non lo erano in precedenza, per avere ad oggetto circostanze tutte documentate e/o incontroverse.
È documentato e/o incontroverso che:
- il tronco fognario pubblico al quale è collegato l'immobile di proprietà della oggetto di causa è venuto ad essere ostruito Parte_1
nei giorni del 12.11.2019, in concomitanza con una consistente precipitazione piovosa, e del 14.11.2019, con la conseguenza dello sversamento di liquami all'interno di detto immobile e precisamente a piano interrato o seminterrato, costituto dal box auto e dalla tavernetta dell'abitazione, in collegamento mediante una porta, e dal piano terra dell'abitazione, risaliti dallo scarico della fogna nera e traboccati dai due sanitari posti l'uno nella tavernetta e l'altro a piano terra;
8 - l'occlusione è stata prontamente rimossa dalle maestranze della
Cont
portatesi in loco a chiamata dell' a Controparte_6
cui il marito dell'attrice aveva immediatamente denunciato l'accaduto,
le quali allega la che hanno trovato detto Controparte_6
tronco fognario abusivamente occupato da <
lavori edili, quale cemento, sabbia, residui di sorta>>, ivi presumibilmente accumulatosi in occasione della edificazione all'epoca in corso di un grande supermercato, correlativamente alla quale sull'area sovrastante la rete fognaria di cui si tratta è stato realizzato un marciapiede prima inesistente, per cui è stato necessario lavorare anche ai pozzetti fognari, per portarne l'imboccatura dal livello della strada a cui in precedenza si trovava al più alto livello del piano di calpestio del marciapiede.
Attraverso la diretta ispezione della proprietà attrice, la consulente d'ufficio ha positivamente riscontrato la persistenza del deterioramento di parti murarie e di quattro porte interne all'immobile quale descritto nella relativa perizia di parte offerta in comunicazione con l'atto di citazione e rappresentato nelle fotografie ad esso allegate, riconoscendone però la riconducibilità
soltanto parziale ad effetto dei predetti fenomeni di sversamento di liquami, in concorso con l'azione di un diverso fenomeno di <
di risalita>>, strutturalmente proprio dell'immobile medesimo, che aveva generato la <>.
A tale stregua, l'arch. , le cui conclusioni sul punto, Per_1
correttamente ed esaurientemente motivate, questo giudicante condivide e fa proprie, ha quantificato nella complessiva somma di € 4.680,00
la spesa occorrente per porre rimedio alle conseguenze dello sversamento di liquami prodottesi in pregiudizio dell'immobile della
9 determinando in una – due settimane il tempo necessario per Parte_1
l'esecuzione dei relativi lavori.
Null'altro può essere allora riconosciuto a risarcimento in favore dell'attrice, considerato che:
- le fatture che essa si è limitata a depositare al fine di attestare le spese sostenute per la <
prodottisi>>, la < degli ambienti domestici interessati>> e la riparazione di una stufa danneggiata dall'allagamento, in disparte ogni considerazione sul valore meramente indiziario di tali documenti, darebbero al più dimostrazione di esborsi sostenuti dal marito, al quale le fatture sono intestate, né
è allegata l'esistenza di alcun titolo che legittimerebbe la Parte_3
a richiederne essa il ristoro;
- la limitazione del godimento dell'immobile lamentata con la relativa perizia di parte altresì offerta in comunicazione con l'atto di citazione afferisce al solo box auto, il solo parziale pregiudizio della cui utilizzabilità per non più di due settimane, essendo l'attrice onerata di provvedere al tempestivo ripristino della sua proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 2, c.c., non
è suscettibile di integrare un danno risarcibile, né sul piano patrimoniale né, ancor più, sul piano non patrimoniale, esulando dalla sfera della violazione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, in relazione alla quale soltanto è ammesso dalla giurisprudenza di legittimità il risarcimento di danni non patrimoniali che non sia espressamente contemplato da apposite disposizioni di legge, a mente dell'art. 2059 c.c.
Va a questo punto esaminato a chi, fra convenuti e terzi chiamati,
faccia carico l'obbligo di pagare in favore dell'attrice la suddetta
10 somma di € 4.680,00.
Cont In forza del d.l.vo n. 141/1999, che ha confermato in capo all' le medesime competenze già poste a carico del soppresso
[...]
dal r.d.l. n. 1464/1938 e dalla l. n. 319/1976, e Controparte_15
della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato
stipulata con la il 30.9.2002, l'AQP è tenuta, nei CP_16
comuni serviti dall'acquedotto, fra cui pacificamente è il Parte_2
, a provvedere di propria iniziativa a tutti i lavori di
[...]
riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria pubblica che siano necessari ad assicurarne il perfetto funzionamento.
Di modo che, indipendentemente dalla conservazione in capo ai comuni della mera proprietà di detta rete, questa deve senz'altro reputarsi nella piena ed esclusiva custodia dell'AQP, donde l'applicazione nei
Cont confronti dell medesima della responsabilità oggettiva sancita in capo al custode dall'art. 2051 c.c., per tutti i danni che possano derivare ai terzi dalle condizioni delle relative condutture, salva soltanto la riconducibilità dell'evento dannoso a caso fortuito, in senso lato, e la non configurabilità in capo ai comuni di una qualsivoglia corresponsabilità, non solo a titolo dell'art. 2051 c.c.,
ma anche a titolo dell'art. 2043 c.c., non gravando sui comuni obblighi di vigilanza sull'operato dell'AQP (v. da ultimo Cass. 13 maggio 2020
n. 8888).
Secondo il più recente approdo della Suprema Corte, <
responsabilità ex articolo 2051 Cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode
- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito [in senso stretto] (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
11 intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale … alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del Cc (bastando la colpa del leso) o,
indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole>> (Cass. 14.12.2024
n. 32544).
Nel caso del presente giudizio, non è dato ravvisare causa esimente
Cont della responsabilità oggettiva dell' : né, quanto al primo episodio,
nella circostanza che quel giorno avesse piovuto, sia pure in misura consistente, non assurgendo comunque la precipitazione verificatasi al rango di evento eccezionale, tant'è che l'occlusione si è del pari prodotta due giorni dopo, pure in assenza di pioggia;
né, sia quanto al primo sia quanto al secondo episodio, nella circostanza della esecuzione dei lavori relativi al marciapiede sovrastante il tronco fognario pubblico di cui si tratta, che saranno necessariamente durati un certo, non brevissimo lasso di tempo, durante il quale l'AQP,
direttamente o per il tramite di chi da essa incaricato, sarebbe dovuto intervenire ad assicurarsi che non ne derivassero pregiudizi per il perfetto funzionamento del tronco fognario interessato, da cui l'insussistenza dei requisiti della imprevedibilità e della non prevenibilità del fatto dei terzi nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa.
Cont Ferma peraltro la responsabilità risarcitoria dell nei confronti dell'attrice ex art. 2051 c.c., è documentato e incontroverso che essa aveva all'epoca delegato i suoi compiti all capeggiata dalla CP_9
cooperativa che nel territorio del Comune di Controparte_2
12 li svolgeva attraverso l'operato della associata Parte_2 CP_6 [...]
: tanto, con contratto di appalto di cui è versata in Controparte_6
atti una copia priva di data, ma si ricava da altri documenti agli atti di causa essere stato stipulato il 25.1.2018, in forza del quale erano affidati all la < CP_9
compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie>> quali prestazioni principali e, quali prestazioni accessorie, la <> e la
<>, con l'assunzione dell'obbligo di rispondere essa <
la Stazione Appaltante quanto verso terzi, per qualsiasi danno cagionato a persone, animali e/o cose in relazione alle prestazioni oggetto del … contratto>>.
Cont Discende che, per conto dell , avrebbe l sua appaltatrice e CP_9
specificamente la nello svolgimento Controparte_6
dell'attività di <
l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie>> in via principale demandatale con riferimento al Comune di Parte_2
rilevare il rischio delle occlusioni concretamente occorse e adoperarsi per impedirne l'avveramento, tanto più in presenza della esecuzione dei lavori relativi al marciapiede, di cui la
[...]
avrebbe essa dovuto acquisire conoscenza nello Controparte_6
svolgimento della predetta attività di vigilanza, a prescindere dalla segnalazione di terzi.
Insegna il Supremo Collegio che, <
in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita
13 istanza>> (Cass. 20.3.2023 n. 7930).
Deriva la responsabilità solidale, nei confronti dell'attrice,
Cont dell e dell' alla quale, pur in assenza di domanda CP_9
dell'attrice, la domanda da questa proposta nei confronti dei convenuti si estende automaticamente, per effetto della chiamata in causa quale terza responsabile proposta nei confronti dell' CP_9
Cont dall questa peraltro, nel rapporto interno, ha diritto di essere indennizzata dall di tutto ciò che fosse chiamata a pagare in CP_9
favore della . Parte_1
Non sono invece proposte da parte di alcuno domande nei confronti della , intervenuta volontariamente. Controparte_6
Rimane da esaminare il profilo della garanzia assicurativa invocata dall capeggiata dalla cooperativa e dalla CP_9 Controparte_2
nei confronti della Controparte_6 CP_10
Nel costituirsi in giudizio, la , allegando Controparte_6
di essere assicurata con la ha prodotto in Controparte_10
giudizio copia di una polizza stipulata con la Controparte_17
il 16.10.2009, avente validità dalla data della
[...]
stipula fino al 16.10.2010, che non ha di per sé alcuna attinenza con il rapporto assicurativo dedotto in giudizio e di cui nulla è detto di come possa eventualmente averla.
Copia di polizza suscettibile di afferire alla vicenda di causa è
stata invece depositata dalla in allegato alla Controparte_10
sua comparsa di costituzione, della quale non è contestata la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712
c.c., benché non rechi sottoscrizione dell'assicurato.
Da questa risulta che non la ma l Controparte_6 CP_9
capeggiata dalla cooperativa , ad essa associata fra Controparte_2
14 le altre imprese anche la , ha stipulato con Controparte_6
la in data 25.1.2018, polizza per la Controparte_10
copertura di "danni di esecuzione", "responsabilità civile verso terzi" e "garanzia di manutenzione" in relazione all'attività a svolgersi dall in esecuzione del suddetto contratto di appalto CP_9
Cont stipulato in pari data con l per il periodo dal 1°.
2.2018 al
1°.2.2023.
Ebbene, in disparte ogni considerazione sulla operatività o meno della garanzia, a copertura dei danni oggetto del presente giudizio, v'è che in ogni caso l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi,
di cui qui si tratta, è prestata con detta polizza con lo scoperto minimo di € 10.000,00, cosicché rimane a carico degli assicurati,
ovvero a carico dell'a.t.i. nei confronti della , il minore Parte_1
ammontare del risarcimento che è nella specie riconosciuto.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
<
costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante)
da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006
n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o
15 sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n.
5234).
Nella specie, la somma di € 4.680,00 riconosciuta per risarcimento è
liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
Tale somma va maggiorata degli interessi compensativi: e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
dalla data del 14.11.2019, in cui il danno si è compiuto, fino alla data della presente sentenza, sulla media fra l'importo di € 4.680,00
e lo stesso importo devalutato fino alla predetta data del 14.11.2019.
A richiesta dell'attrice, in forza dell'art. 1224 c.c., sulla somma di € 4.680,00 vanno poi riconosciuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In definitiva, pertanto, la domanda dell'attrice va accolta per quanto
Cont di ragione, in misura della complessiva somma di € 4.680,00, che l e l'a.t.i. capeggiata dalla cooperativa vanno in Controparte_2
solido condannate a pagare in suo favore, oltre agli interessi come innanzi;
la domanda dell'attrice va rigettata nei confronti del Comune
di va rigettata la domanda di garanzia proposta nei Parte_2
confronti della nulla va disposto nei Controparte_10
confronti della , nei cui confronti non sono Controparte_6
proposte domande, salvo che per le spese di causa, che essa è venuta ad assumere su di sé con l'intervento volontariamente spiegato.
La spesa di c.t.u. va posta a definitivo carico dell capeggiata CP_9
dalla cooperativa CONSORZIO INTEGRA e della Controparte_6
per il suo intero ammontare.
16 Le spese di patrocinio seguono la soccombenza e pertanto: gravano sull'attrice nei confronti del nella misura Parte_2
liquidata in dispositivo;
vanno compensate per due terzi, attesa la parziale soccombenza reciproca, nel rapporto fra l'attrice da una parte e l'AQP e l'a.t.i. capeggiata dalla cooperativa CP_2
dall'altra parte, le quali vanno condannate a pagare in favore
[...]
dell'attrice il residuo terzo, nella misura, così ridotta, liquidata in dispositivo;
gravano sull'a.t.i. e sulla Controparte_6
nei confronti della nella misura liquidata Controparte_10
in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposta da Parte_1
nei confronti del in persona del Sindaco in Parte_2
carica, e dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, da quest'ultima nei confronti dell
[...]
Controparte_18 Controparte_19
– – ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
(ora ) – Controparte_6 Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante por tempore, con CP_8
l'intervento volontario della in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, e la chiamata in causa della in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto condanna l e l Controparte_1 Controparte_20
[...] [...]
[...]
[...]
mandataria a pagare in solido in favore dell'attrice la
[...]
somma di € 4.680,00, oltre agli interessi come in motivazione;
- condanna l mandataria a rivalere Controparte_18
l di tutto ciò che questa dovesse essere Controparte_1
chiamata a pagare in favore dell'attrice in forza della presente sentenza;
- rigetta la domanda attorea nei confronti del Comune di Parte_2
- rigetta la domanda di garanzia proposta nei confronti della
[...]
; Controparte_11
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell' Controparte_18
mandataria e della
[...] Controparte_7
per il suo intero ammontare;
- condanna l'attrice a pagare le spese di patrocinio in favore del che si liquidano nella complessiva somma di € Parte_2
2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- nel rapporto fra l'attrice da una parte e l' Controparte_1
e l mandataria dall'altra
[...] Controparte_18
parte, dichiara le spese di patrocinio compensate per due terzi e condanna l e l Controparte_1 Controparte_18
mandataria a pagarne in favore dell'attrice il residuo
[...]
terzo, che, nella misura, così ridotta, liquida nella complessiva somma di € 938,66, di cui € 88,00 per esborsi ed € 850,66 per compenso,
oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna l mandataria e la Controparte_18 [...]
a pagare le spese di patrocinio in favore Controparte_7
della che si liquidano nella Controparte_11
18 complessiva somma di € 2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 28.5.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4429 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Parte_1
Zenobj, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
in persona del Sindaco in carica, rappresentato Parte_2
e difeso dall'avv. Rosa Ferraro, con studio in ed Parte_2
elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dal proprio Ufficio Affari Legali, in persona degli avv.ti Silvia Barbera e Ilaria Cianci, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale CONVENUTA E CHIAMANTE IN CAUSA
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese
Controparte_3 Controparte_4
– – Controparte_5 Controparte_6
(ora ) –
[...] Controparte_7 [...]
nonché (già CP_8 Controparte_7 [...]
), in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, quale mandante della medesima CP_9
entrambe rappresentate e difesa dall'avv. Francesco Daconto, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliate all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CHIAMATA IN CAUSA (la prima) e INTERVENTRICE VOLONTARIA E CHIAMANTE
IN CAUSA (la seconda)
, in persona di suo procuratore Controparte_10 CP_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Papagni, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come definitivamente rassegnate dalla Controparte_11
con la memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. l'11.2.2022
e come precisate dalle altre parti con le note di trattazione scritta rispettivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. dall'attrice il
13.10.2024 e dalle altre parti ancora (fatta esclusione per la
) il 14.10.2024. Controparte_11
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal 26.11.2024
dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
1°.10.2020, la ha quivi convenuto il e Parte_1 Parte_2
Cont l (d'ora innanzi , deducendo quanto segue. Controparte_1
Essa è < alla Via Bovio, Parte_2
346, censito in CU del Comune di al Fg.2, p.lla 2035, sub Parte_2
3, 5 e 7 … [di cui] il subalterno 3 è costituito da un vano al piano interrato ad uso di autorimessa mentre il subalterno 5 è costituito dall'abitazione in cui l'attrice risiede e si sviluppa su tre piani:
interrato, piano terra e primo piano>> (il subalterno 7 corrisponde al lastrico solare). Nelle prime ore del 12.11.2019 si è verificata
<
Cont di , [manutenuta] dall' che ha causato il traboccamento Parte_2
di acque putride nella proprietà dell'attrice e specificamente ai piani interrato e primo piano, al cui interno il disastroso spargimento di liquami ha gravemente danneggiato sia le murature che gli arredi presenti>>; e lo stesso è nuovamente accaduto nel corso della giornata del 14.11.2019. Entrambe le volte lo sversamento di liquami nella proprietà dell'attrice si è arrestato soltanto a seguito
Cont dell'intervento del personale dell , che ha provveduto a disostruire il tronco fognario pubblico. In conseguenza di tali episodi, l'attrice ha innanzitutto dovuto sostenere la spesa di €
3 630,00 per far provvedere alla <
prodottisi>> e alla <
interessati>>; ha poi subito un danno stimato in € 5.000,00 per la necessità di ripristinare le parti murarie deterioratesi e in €
3.782,00 per la necessità di sostituire <> divenute inservibili, oltre ad € 460,00 spese per riparare una stufa parimenti deterioratasi;
ulteriore danno è venuto alla dalla Parte_1
<… [sua] e … [dei] suoi familiari di utilizzare parte della casa>>, quantificabile, alla stregua del <
locazione per la superficie interessata della casa e per il tempo trascorso>>, in € 948,00; v'è infine il danno esistenziale che l'attrice ha patito <
trascorso dal Novembre 2019 … con acque provenienti dalla fogna cittadina, anche durante le festività, in ambienti costantemente maleodoranti e umidi>>, con pregiudizio delle sue abitudini di vita,
anche nella esplicazione delle relazioni sociali, equitativamente determinabile nella somma di € 5.000,00. La responsabilità di tali danni fa concorrentemente carico, ex art. 2051 c.c., al Parte_2
quale <> e all'AQP quale
[...]
<>, ovvero al ex art. Pt_2
2043 c.c., <r omesso il necessario controllo dell>ed idoneità del servizio di manutenzione da parte dell'AQP>>. Le
plurime richieste di risarcimento previamente avanzate in via
Cont stragiudiziale nei confronti del e dell non hanno dato Pt_2
esito.
La chiede qui pertanto condannarsi i convenuti in solido, o Parte_1
in subordine il solo a pagare in suo favore, per risarcimento Pt_2
dei predetti danni, la complessiva somma di € 15.820,00, o la diversa
4 somma a ritenersi di giustizia, <
interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro al soddisfo>>.
I convenuti resistono con le separate comparse di risposta con cui si sono tempestivamente costituiti in giudizio, entrambi eccependo preliminarmente in rito la propria <
passiva>>, oltre a contestare comunque anche nel merito l'avversa pretesa risarcitoria, sia per l'an, declinando ogni propria
Cont responsabilità, sia per il quantum, l altresì preliminarmente chiedendo, e ottenendo, di chiamare in causa l capeggiata dalla CP_9
cooperativa quale terza responsabile, per essere Controparte_2
l'<
Cont
] di verifica, ispezione, manutenzione e sanificazione dei tronchi
Cont idrici e fognari ricadenti nell'ambito territoriale dell'Ambito ,
nel quale è compreso il Comune di Parte_2
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, eseguita il
16.4.2021 nei confronti della capofila dell'a.t.i., cooperativa
, questa si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_2
in rappresentanza dell'a.t.i. con comparsa di risposta depositata il
14.6.2021 ed unitamente ad essa, con la medesima comparsa, è altresì
volontariamente intervenuta nella causa anche l'associata
[...]
che < Controparte_6
occupa[va] della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrico-fognaria nel Comune di entrambe declinando esse Parte_2
pure ogni propria responsabilità e chiedendo comunque, e ottenendo,
di chiamare in causa in garanzia la , con cui Controparte_10
la aveva stipulato polizza di < Controparte_6
assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile e
5 garanzia di manutenzione>>.
La Compagnia, ritualmente evocata con atto di chiamata notificato il il 12.7.2021, si è infine tempestivamente costituita in giudizio anch'essa con comparsa di risposta depositata l'11.11.2021,
preliminarmente eccependo in rito essa pure la propria <
legittimazione passiva>>, per inoperatività nel caso di specie della polizza invocata dalle chiamanti, e comunque nel merito aderendo alle loro difese e contestando la pretesa attorea per l'an e per il quantum,
opponendo infine scoperto e franchigia previsti in polizza.
Va in primo luogo liberato il campo dalla eccezione di carenza di legittimazione passiva preliminarmente sollevata in rito dai convenuti
Cont e e dalla terza chiamata Parte_2
[...]
. CP_10
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte (v., ex plurimis,
Cass. 14.6.2006 n. 13756), la legittimazione processuale, condizione dell'azione e di ammissibilità della domanda con cui essa è esercitata,
quale diritto dell'attore o ricorrente o chiamante in causa di conseguire una decisione sul merito della domanda proposta, si sostanzia nella coincidenza, dal lato attivo, fra la persona, fisica o giuridica, dell'attore o ricorrente o chiamante e la persona di chi
è dall'attore o ricorrente o chiamante affermato titolare del diritto dedotto in giudizio, astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere, e, dal lato passivo, fra la persona, fisica o giuridica, del convenuto o terzo chiamato e la persona di chi è dallo stesso attore o ricorrente o chiamante affermato come colui nei cui confronti il diritto da esso dedotto in giudizio va riconosciuto ed è
astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto, secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente o chiamante e a
6 prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa nel merito, al quale afferisce invece la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo e dal lato passivo.
Ebbene, a tenore come sopra così dell'atto di citazione, quanto al
Cont e all , come della chiamata in causa che Parte_2
l'a.t.i. capeggiata dalla cooperativa e la Controparte_2 [...]
hanno chiesto autorizzarsi, quanto all'Assicurazione, Controparte_6
la predetta coincidenza incontrovertibilmente ricorre nel caso di specie nei confronti di tutti e tre i soggetti in parola, donde l'infondatezza per tutti e tre della eccezione, rilevando sul diverso piano del merito se: il sia o meno effettivamente partecipe Pt_2
della custodia della rete fognaria pubblica predicata dall'attrice in
Cont capo all ovvero si sia o meno reso effettivamente responsabile
Cont della omessa vigilanza sul relativo operato dell altresì
imputatogli dall'attrice; l'AQP abbia ragioni che possano valere a sollevarla dalla responsabilità da custodia della rete fognaria pubblica invocata dall'attrice nei suoi confronti;
sia o meno effettivamente operante la garanzia assicurativa invocata dall
[...]
dalla e dalla CP_14 Controparte_2 Controparte_6
nei confronti della o inoperante come da Controparte_10
questa assunto.
Nel merito, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio disposta al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
<
che interessava l'immobile di proprietà dell'attrice, dell'eventuale ostruzione del tronco fognario e la percentuale di responsabilità di ciascuno (in caso di individuazione di più responsabili); … verificare e quantificare i danni patiti dall'immobile di proprietà di parte
7 attrice e, in particolare, i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, tenuto conto dell'eventuale vetustà e del complessivo stato di manutenzione dell'immobile, oltre ad indicare il tempo necessario ad eseguire le opere di ripristino dell'immobile;
accertare eventuali danni ad altri beni presenti nell'immobile ed a quantificarne l'entità>>.
Hanno avanzato richiesta di prove orali dirette soltanto l'attrice da una parte (prova testimoniale) e l' capeggiata dalla cooperativa CP_9
e la dall'altra parte Controparte_2 Controparte_6
(interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale); nessuna di tali prove è stata tuttavia ammessa, da cui la inammissibilità di prova contraria, in quanto, differita in un primo momento la valutazione della loro ammissibilità e rilevanza all'espletamento della predetta c.t.u., all'esito di questa i capitoli a tal fine articolati sono risultati tutti superflui, anche per ciò che già non lo erano in precedenza, per avere ad oggetto circostanze tutte documentate e/o incontroverse.
È documentato e/o incontroverso che:
- il tronco fognario pubblico al quale è collegato l'immobile di proprietà della oggetto di causa è venuto ad essere ostruito Parte_1
nei giorni del 12.11.2019, in concomitanza con una consistente precipitazione piovosa, e del 14.11.2019, con la conseguenza dello sversamento di liquami all'interno di detto immobile e precisamente a piano interrato o seminterrato, costituto dal box auto e dalla tavernetta dell'abitazione, in collegamento mediante una porta, e dal piano terra dell'abitazione, risaliti dallo scarico della fogna nera e traboccati dai due sanitari posti l'uno nella tavernetta e l'altro a piano terra;
8 - l'occlusione è stata prontamente rimossa dalle maestranze della
Cont
portatesi in loco a chiamata dell' a Controparte_6
cui il marito dell'attrice aveva immediatamente denunciato l'accaduto,
le quali allega la che hanno trovato detto Controparte_6
tronco fognario abusivamente occupato da <
lavori edili, quale cemento, sabbia, residui di sorta>>, ivi presumibilmente accumulatosi in occasione della edificazione all'epoca in corso di un grande supermercato, correlativamente alla quale sull'area sovrastante la rete fognaria di cui si tratta è stato realizzato un marciapiede prima inesistente, per cui è stato necessario lavorare anche ai pozzetti fognari, per portarne l'imboccatura dal livello della strada a cui in precedenza si trovava al più alto livello del piano di calpestio del marciapiede.
Attraverso la diretta ispezione della proprietà attrice, la consulente d'ufficio ha positivamente riscontrato la persistenza del deterioramento di parti murarie e di quattro porte interne all'immobile quale descritto nella relativa perizia di parte offerta in comunicazione con l'atto di citazione e rappresentato nelle fotografie ad esso allegate, riconoscendone però la riconducibilità
soltanto parziale ad effetto dei predetti fenomeni di sversamento di liquami, in concorso con l'azione di un diverso fenomeno di <
di risalita>>, strutturalmente proprio dell'immobile medesimo, che aveva generato la <>.
A tale stregua, l'arch. , le cui conclusioni sul punto, Per_1
correttamente ed esaurientemente motivate, questo giudicante condivide e fa proprie, ha quantificato nella complessiva somma di € 4.680,00
la spesa occorrente per porre rimedio alle conseguenze dello sversamento di liquami prodottesi in pregiudizio dell'immobile della
9 determinando in una – due settimane il tempo necessario per Parte_1
l'esecuzione dei relativi lavori.
Null'altro può essere allora riconosciuto a risarcimento in favore dell'attrice, considerato che:
- le fatture che essa si è limitata a depositare al fine di attestare le spese sostenute per la <
prodottisi>>, la < degli ambienti domestici interessati>> e la riparazione di una stufa danneggiata dall'allagamento, in disparte ogni considerazione sul valore meramente indiziario di tali documenti, darebbero al più dimostrazione di esborsi sostenuti dal marito, al quale le fatture sono intestate, né
è allegata l'esistenza di alcun titolo che legittimerebbe la Parte_3
a richiederne essa il ristoro;
- la limitazione del godimento dell'immobile lamentata con la relativa perizia di parte altresì offerta in comunicazione con l'atto di citazione afferisce al solo box auto, il solo parziale pregiudizio della cui utilizzabilità per non più di due settimane, essendo l'attrice onerata di provvedere al tempestivo ripristino della sua proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 2, c.c., non
è suscettibile di integrare un danno risarcibile, né sul piano patrimoniale né, ancor più, sul piano non patrimoniale, esulando dalla sfera della violazione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, in relazione alla quale soltanto è ammesso dalla giurisprudenza di legittimità il risarcimento di danni non patrimoniali che non sia espressamente contemplato da apposite disposizioni di legge, a mente dell'art. 2059 c.c.
Va a questo punto esaminato a chi, fra convenuti e terzi chiamati,
faccia carico l'obbligo di pagare in favore dell'attrice la suddetta
10 somma di € 4.680,00.
Cont In forza del d.l.vo n. 141/1999, che ha confermato in capo all' le medesime competenze già poste a carico del soppresso
[...]
dal r.d.l. n. 1464/1938 e dalla l. n. 319/1976, e Controparte_15
della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato
stipulata con la il 30.9.2002, l'AQP è tenuta, nei CP_16
comuni serviti dall'acquedotto, fra cui pacificamente è il Parte_2
, a provvedere di propria iniziativa a tutti i lavori di
[...]
riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria pubblica che siano necessari ad assicurarne il perfetto funzionamento.
Di modo che, indipendentemente dalla conservazione in capo ai comuni della mera proprietà di detta rete, questa deve senz'altro reputarsi nella piena ed esclusiva custodia dell'AQP, donde l'applicazione nei
Cont confronti dell medesima della responsabilità oggettiva sancita in capo al custode dall'art. 2051 c.c., per tutti i danni che possano derivare ai terzi dalle condizioni delle relative condutture, salva soltanto la riconducibilità dell'evento dannoso a caso fortuito, in senso lato, e la non configurabilità in capo ai comuni di una qualsivoglia corresponsabilità, non solo a titolo dell'art. 2051 c.c.,
ma anche a titolo dell'art. 2043 c.c., non gravando sui comuni obblighi di vigilanza sull'operato dell'AQP (v. da ultimo Cass. 13 maggio 2020
n. 8888).
Secondo il più recente approdo della Suprema Corte, <
responsabilità ex articolo 2051 Cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode
- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito [in senso stretto] (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
11 intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale … alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del Cc (bastando la colpa del leso) o,
indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole>> (Cass. 14.12.2024
n. 32544).
Nel caso del presente giudizio, non è dato ravvisare causa esimente
Cont della responsabilità oggettiva dell' : né, quanto al primo episodio,
nella circostanza che quel giorno avesse piovuto, sia pure in misura consistente, non assurgendo comunque la precipitazione verificatasi al rango di evento eccezionale, tant'è che l'occlusione si è del pari prodotta due giorni dopo, pure in assenza di pioggia;
né, sia quanto al primo sia quanto al secondo episodio, nella circostanza della esecuzione dei lavori relativi al marciapiede sovrastante il tronco fognario pubblico di cui si tratta, che saranno necessariamente durati un certo, non brevissimo lasso di tempo, durante il quale l'AQP,
direttamente o per il tramite di chi da essa incaricato, sarebbe dovuto intervenire ad assicurarsi che non ne derivassero pregiudizi per il perfetto funzionamento del tronco fognario interessato, da cui l'insussistenza dei requisiti della imprevedibilità e della non prevenibilità del fatto dei terzi nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa.
Cont Ferma peraltro la responsabilità risarcitoria dell nei confronti dell'attrice ex art. 2051 c.c., è documentato e incontroverso che essa aveva all'epoca delegato i suoi compiti all capeggiata dalla CP_9
cooperativa che nel territorio del Comune di Controparte_2
12 li svolgeva attraverso l'operato della associata Parte_2 CP_6 [...]
: tanto, con contratto di appalto di cui è versata in Controparte_6
atti una copia priva di data, ma si ricava da altri documenti agli atti di causa essere stato stipulato il 25.1.2018, in forza del quale erano affidati all la < CP_9
compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie>> quali prestazioni principali e, quali prestazioni accessorie, la <> e la
<>, con l'assunzione dell'obbligo di rispondere essa <
la Stazione Appaltante quanto verso terzi, per qualsiasi danno cagionato a persone, animali e/o cose in relazione alle prestazioni oggetto del … contratto>>.
Cont Discende che, per conto dell , avrebbe l sua appaltatrice e CP_9
specificamente la nello svolgimento Controparte_6
dell'attività di <
l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie>> in via principale demandatale con riferimento al Comune di Parte_2
rilevare il rischio delle occlusioni concretamente occorse e adoperarsi per impedirne l'avveramento, tanto più in presenza della esecuzione dei lavori relativi al marciapiede, di cui la
[...]
avrebbe essa dovuto acquisire conoscenza nello Controparte_6
svolgimento della predetta attività di vigilanza, a prescindere dalla segnalazione di terzi.
Insegna il Supremo Collegio che, <
in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita
13 istanza>> (Cass. 20.3.2023 n. 7930).
Deriva la responsabilità solidale, nei confronti dell'attrice,
Cont dell e dell' alla quale, pur in assenza di domanda CP_9
dell'attrice, la domanda da questa proposta nei confronti dei convenuti si estende automaticamente, per effetto della chiamata in causa quale terza responsabile proposta nei confronti dell' CP_9
Cont dall questa peraltro, nel rapporto interno, ha diritto di essere indennizzata dall di tutto ciò che fosse chiamata a pagare in CP_9
favore della . Parte_1
Non sono invece proposte da parte di alcuno domande nei confronti della , intervenuta volontariamente. Controparte_6
Rimane da esaminare il profilo della garanzia assicurativa invocata dall capeggiata dalla cooperativa e dalla CP_9 Controparte_2
nei confronti della Controparte_6 CP_10
Nel costituirsi in giudizio, la , allegando Controparte_6
di essere assicurata con la ha prodotto in Controparte_10
giudizio copia di una polizza stipulata con la Controparte_17
il 16.10.2009, avente validità dalla data della
[...]
stipula fino al 16.10.2010, che non ha di per sé alcuna attinenza con il rapporto assicurativo dedotto in giudizio e di cui nulla è detto di come possa eventualmente averla.
Copia di polizza suscettibile di afferire alla vicenda di causa è
stata invece depositata dalla in allegato alla Controparte_10
sua comparsa di costituzione, della quale non è contestata la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712
c.c., benché non rechi sottoscrizione dell'assicurato.
Da questa risulta che non la ma l Controparte_6 CP_9
capeggiata dalla cooperativa , ad essa associata fra Controparte_2
14 le altre imprese anche la , ha stipulato con Controparte_6
la in data 25.1.2018, polizza per la Controparte_10
copertura di "danni di esecuzione", "responsabilità civile verso terzi" e "garanzia di manutenzione" in relazione all'attività a svolgersi dall in esecuzione del suddetto contratto di appalto CP_9
Cont stipulato in pari data con l per il periodo dal 1°.
2.2018 al
1°.2.2023.
Ebbene, in disparte ogni considerazione sulla operatività o meno della garanzia, a copertura dei danni oggetto del presente giudizio, v'è che in ogni caso l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi,
di cui qui si tratta, è prestata con detta polizza con lo scoperto minimo di € 10.000,00, cosicché rimane a carico degli assicurati,
ovvero a carico dell'a.t.i. nei confronti della , il minore Parte_1
ammontare del risarcimento che è nella specie riconosciuto.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
<
costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante)
da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006
n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o
15 sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n.
5234).
Nella specie, la somma di € 4.680,00 riconosciuta per risarcimento è
liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
Tale somma va maggiorata degli interessi compensativi: e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
dalla data del 14.11.2019, in cui il danno si è compiuto, fino alla data della presente sentenza, sulla media fra l'importo di € 4.680,00
e lo stesso importo devalutato fino alla predetta data del 14.11.2019.
A richiesta dell'attrice, in forza dell'art. 1224 c.c., sulla somma di € 4.680,00 vanno poi riconosciuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In definitiva, pertanto, la domanda dell'attrice va accolta per quanto
Cont di ragione, in misura della complessiva somma di € 4.680,00, che l e l'a.t.i. capeggiata dalla cooperativa vanno in Controparte_2
solido condannate a pagare in suo favore, oltre agli interessi come innanzi;
la domanda dell'attrice va rigettata nei confronti del Comune
di va rigettata la domanda di garanzia proposta nei Parte_2
confronti della nulla va disposto nei Controparte_10
confronti della , nei cui confronti non sono Controparte_6
proposte domande, salvo che per le spese di causa, che essa è venuta ad assumere su di sé con l'intervento volontariamente spiegato.
La spesa di c.t.u. va posta a definitivo carico dell capeggiata CP_9
dalla cooperativa CONSORZIO INTEGRA e della Controparte_6
per il suo intero ammontare.
16 Le spese di patrocinio seguono la soccombenza e pertanto: gravano sull'attrice nei confronti del nella misura Parte_2
liquidata in dispositivo;
vanno compensate per due terzi, attesa la parziale soccombenza reciproca, nel rapporto fra l'attrice da una parte e l'AQP e l'a.t.i. capeggiata dalla cooperativa CP_2
dall'altra parte, le quali vanno condannate a pagare in favore
[...]
dell'attrice il residuo terzo, nella misura, così ridotta, liquidata in dispositivo;
gravano sull'a.t.i. e sulla Controparte_6
nei confronti della nella misura liquidata Controparte_10
in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposta da Parte_1
nei confronti del in persona del Sindaco in Parte_2
carica, e dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, da quest'ultima nei confronti dell
[...]
Controparte_18 Controparte_19
– – ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
(ora ) – Controparte_6 Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante por tempore, con CP_8
l'intervento volontario della in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, e la chiamata in causa della in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto condanna l e l Controparte_1 Controparte_20
[...] [...]
[...]
[...]
mandataria a pagare in solido in favore dell'attrice la
[...]
somma di € 4.680,00, oltre agli interessi come in motivazione;
- condanna l mandataria a rivalere Controparte_18
l di tutto ciò che questa dovesse essere Controparte_1
chiamata a pagare in favore dell'attrice in forza della presente sentenza;
- rigetta la domanda attorea nei confronti del Comune di Parte_2
- rigetta la domanda di garanzia proposta nei confronti della
[...]
; Controparte_11
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell' Controparte_18
mandataria e della
[...] Controparte_7
per il suo intero ammontare;
- condanna l'attrice a pagare le spese di patrocinio in favore del che si liquidano nella complessiva somma di € Parte_2
2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- nel rapporto fra l'attrice da una parte e l' Controparte_1
e l mandataria dall'altra
[...] Controparte_18
parte, dichiara le spese di patrocinio compensate per due terzi e condanna l e l Controparte_1 Controparte_18
mandataria a pagarne in favore dell'attrice il residuo
[...]
terzo, che, nella misura, così ridotta, liquida nella complessiva somma di € 938,66, di cui € 88,00 per esborsi ed € 850,66 per compenso,
oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna l mandataria e la Controparte_18 [...]
a pagare le spese di patrocinio in favore Controparte_7
della che si liquidano nella Controparte_11
18 complessiva somma di € 2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 28.5.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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