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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 320/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NI RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 320/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. AGOSTINI GIOVANNI ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA SILVIO PELLICO, 44 00195 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTA ANDREA ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
CESARE BECCARIA29 00196 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 465 del 20 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma , l'ingegner chiedeva accertare l'illegittimità della Parte_1 pretesa dell' al pagamento del contributo relativamente all'anno 2013 ; rappresentava , infatti, CP_1
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e nel merito , In ogni caso , LA sua iscrizione a
SS , ente al quale egli aveva già richiesto la rateizzazione della contribuzione per l'anno
2013 , tramite l'agenzia dele entrate e riscossione.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso negando che fosse maturata la prescrizione . Rappresentava
,nel merito , che rientrano nel novero dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la gestione separata tutti coloro che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione in albi Professionali , salvo , ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 281 dal 96 , i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria presso diversa cassa.
Difettando la prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione previdenziale presso NA,
l'ingegnere era conseguentemente condannato a procedere al pagamento della contribuzione Pt_1 alla gestione separata. Il tribunale rilevava ulteriormente che nessun rilievo poteva avere l'allegazione secondo la quale l'ingegnere si sarebbe determinato a versare la contribuzione per l'anno 2013 Pt_1 nel corso del 2020 poiché tale circostanze era rimasta sprovvista di prova nonostante il rinvio concesso per produrre documentazione attestante il pagamento rateale .
Avverso detta sentenza proponeva appello l'ingegnere rilevando l'errata interpretazione delle Pt_1 risultanze istruttorie e delle prove offerte in relazione alla avvenuta richiesta di rateizzazione , da parte sua, presso NA. AM , in particolare , che il tribunale non avesse consentito il deposito di documentazione attestante la rateizzazione presso l'agenzia delle entrate e riscossioni con riferimento alla posizione contributiva relativa agli anni 2012, 2013 , 2014 , nonostante si trattasse di documento decisivo e rilevante per la risoluzione della controversia
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni ed eccependo l'inammissibilità di una CP_1 produzione tardiva di documentazione;
rappresentava che , al momento dell'iscrizione alla gestione separata , non risultavano comunque versati i contributi alla , con la conseguenza che la Pt_2 iscrizione alla gestione separata era stata correttamente disposta . Reiterava le proprie difese in relazione alle sanzioni comminate e al mancato perfezionamento della prescrizione in ragione di atti interruttivi notificati ritualmente. Va premesso che l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 3 superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».
Questa Corte, conformemente a plurime pronunce di legittimità, al riguardo, ha già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010). Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi
(ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché
l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne è conferma l'art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria». E' in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, k
4 ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato CP_1 all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che - come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994). Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn.
509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno 5 un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass.
S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)
L'iscrizione alla gestione separata costituisce dunque una iscrizione obbligatoria ma a carattere residuale in difetto di iscrizioni del professionista presso altre casse di previdenza per i redditi dichiarati.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'ingegnere , dopo aver eccepito la prescrizione della Pt_1
CP_ pretesa avanzata dall' eccezione non reiterata nel credo in grado di appello in esito al suo rigetto in primo grado, su cui si è formato il giudicato , deduceva di aver mantenuto aperta la partita iva dall'
1 maggio 2010 al 18 Marzo 2016 e di aver provveduto a richiedere la rateizzazione a SS degli importi dovuti a titolo di contribuzione per i redditi prodotti nell'anno 2013.
Nella documentazione allegata al ricorso originario era in effetti rinvenibile una attestazione dell'agenzia delle entrate - servizio telematico che dava atto della dell'esistenza del numero di partita iva con ditta individuale intestata a con decorrenza 1 maggio 2010 e cessazione 18 Parte_1
Marzo 2016 per un periodo dunque che comprendeva l'annualità cui si riferiva la pretesa contributiva azionata dall' . Era pure in atti una stampa di informazioni rilevate dall'anagrafe tributaria che CP_1 riportava la contribuzione minima per l'annualità 2013 a carico di NA a titolo di contribuzione soggettiva di euro 2250. Non si trattava invero della richiesta di rateizzazione per importi richiesti a titolo di contribuzione per l'anno 2013 , come impropriamente dedotto nel ricorso , ma di una documentazione che, ad ogni modo, riportava il reddito professionale conseguito nell'anno 2016 e le percentuali di calcolo contributivo per gli anni dal 2013 al 2019
In occasione del deposito delle note il ricorrente ebbe a produrre una documentazione contenente una nuova missiva di SS al professionista;
con tale comunicazione SS rappresentava di non aver potuto procedere al rilascio del certificato di regolarità contributiva perché non risultavano pervenuti i pagamenti relative agli anni 2010 2011,2013, 2014 , 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 . Per l'effetto SS formulava la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 67.935,34. Nella medesima comunicazione SS faceva presente che l'ulteriore debito rilevato nella posizione contributiva per euro 12.898,70 relativo agli anni 2012 ,
2013 e 2014 non era contestualmente richiesto perché oggetto di piano di rateizzazione concordato con l' , e che siffatto accordo non era ostativo al rilascio del certificato Controparte_2 di regolarità contributiva ( diversamente dagli altri pagamenti omessi)
Tanto premesso, il Tribunale rilevava che il ricorrente avesse omesso di produrre documentazione attestante il pagamento rateale in corso di contributi per l'anno 2013 in favore di SS;
trattasi di circostanza veritiera posto che il ricorrente non ha prodotto , con documentazione attestanti i bonifici di versamento concordati con l' , prova dei pagamenti . Tuttavia dal Controparte_2 documento SS prodotto congiuntamente alle note, la circostanza dell'accordo di rateizzazione per il pagamento della contribuzione relativa agli anni 2012 , 2013 e 2014 trova riconoscimento : SS nella comunicazione del settembre 2021 reputa come l'accordo di rateizzazione raggiunto dal professionista con l' non fosse Controparte_3 ostativo al rilascio del certificato di regolarità contributiva , diversamente dall'omesso pagamento di ulteriori somme indicate nel medesimo prospetto . SS dà dunque atto dell'esistenza di un accordo di rateizzazione per il versamento della contribuzione a SS per l'anno 2013, nonché di ulteriori contributi soggettivi e integrativi dovuti per la medesima annualità, contestualmente richiesti. E' dunque accertato che il professionista avesse presso SS , per il medesimo anno 2013 , una posizione contributiva aperta ed attiva.
CP_ L'l' tuttavia contesta la tardività del deposito della nota 16 settembre 2021 operata solo con le note defensionali . Devesi tuttavia rilevare che il ricorso è stato iscritto a ruolo il 17 dicembre 2020, che nel ricorso il professionista dava atto di aver richiesto la rateizzazione a SS della contribuzione per gli anni 2013 , che sussisteva una pista probatoria rappresentata dal certificato dell'agenzia delle entrate di attribuzione del numero di partita iva per il periodo dal 1 maggio 2010 fino al 18 Marzo 2016, che la stampata delle informazioni relative all'anagrafe tributaria riportavano la partita iva e la contribuzione minima richiesta in percentuale negli anni di riferimento comprensiva del contributo soggettivo del contributo integrativo e del contributo di maternità. Ne consegue che la comunicazione del 16 settembre 2021 sopravvenuta rispetto alla data di deposito del ricorso si poneva sul solco di produzioni già in atti e confortava ulteriormente le allegazioni defensionali formulate nell'atto introduttivo .
Trattandosi di documentazione formatasi successivamente al deposito del ricorso introduttivo la stessa poteva essere ammessa anche ex art. 421 cpc perché decisiva. Risulta invece totalmente irrilevante l'inadempimento – ivi documentato - degli obblighi contributivi del al fine di Pt_1
CP_ legittimare la pretesa contributiva dell' . La pretesa contributiva dell' trova fondamento CP_1 esclusivamente nella assenza di una posizione contributiva alternativa presso la Cassa di appartenenza, non già nell'inadempimento degli obblighi contributivi del professionista rispetto alla
, che ha autonome modalità di soddisfazione del proprio credito. Pt_2
In allegato all'atto di appello infatti il ricorrente ha prodotto comunicazione dell' Controparte_2 relativa a cartella di pagamento numero 09720190188357152000 contenente la comunicazione del dettaglio delle somme che SS aveva incaricato l'agenzia delle entrate di riscuotere e cioè la somma di euro 14.248,97 relativa a contributi per gli anni 2012 , 2013 e 2014 , oltre gli oneri di riscossione a favore dell' . Controparte_2
E' pure allegata la comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateizzazione per l'importo sopraindicato del 17 ottobre 2019 con la suddivisione del pagamento in 72 rate mensili
Trattandosi di documentazioni decisiva ai fini della corretta definizione della procedura giudiziale, perché attesta definitivamente l'esistenza di una posizione contributiva presso SS proprio in relazione all'anno 2013 (per il quale l' rivendicava il pagamento di contributi ), tale CP_1 documentazione può essere ulteriormente acquisita ex art. 437 cpc Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice d'appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
L'appello deve essere dunque accolto e in riforma dell'impugnata sentenza dichiarata l'infondatezza della pretesa contributiva dell' relativamente all'anno 2013 e non dovuto il contributo richiesto CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma per il resto dichiara non dovuto il contributo richiesto dall' pe l'anno 2013. Condanna l'appellata al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 1900,00 e per il presente grado in complessivi euro 2000,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
IA NI RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NI RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 320/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. AGOSTINI GIOVANNI ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA SILVIO PELLICO, 44 00195 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTA ANDREA ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
CESARE BECCARIA29 00196 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 465 del 20 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma , l'ingegner chiedeva accertare l'illegittimità della Parte_1 pretesa dell' al pagamento del contributo relativamente all'anno 2013 ; rappresentava , infatti, CP_1
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e nel merito , In ogni caso , LA sua iscrizione a
SS , ente al quale egli aveva già richiesto la rateizzazione della contribuzione per l'anno
2013 , tramite l'agenzia dele entrate e riscossione.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso negando che fosse maturata la prescrizione . Rappresentava
,nel merito , che rientrano nel novero dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la gestione separata tutti coloro che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione in albi Professionali , salvo , ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 281 dal 96 , i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria presso diversa cassa.
Difettando la prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione previdenziale presso NA,
l'ingegnere era conseguentemente condannato a procedere al pagamento della contribuzione Pt_1 alla gestione separata. Il tribunale rilevava ulteriormente che nessun rilievo poteva avere l'allegazione secondo la quale l'ingegnere si sarebbe determinato a versare la contribuzione per l'anno 2013 Pt_1 nel corso del 2020 poiché tale circostanze era rimasta sprovvista di prova nonostante il rinvio concesso per produrre documentazione attestante il pagamento rateale .
Avverso detta sentenza proponeva appello l'ingegnere rilevando l'errata interpretazione delle Pt_1 risultanze istruttorie e delle prove offerte in relazione alla avvenuta richiesta di rateizzazione , da parte sua, presso NA. AM , in particolare , che il tribunale non avesse consentito il deposito di documentazione attestante la rateizzazione presso l'agenzia delle entrate e riscossioni con riferimento alla posizione contributiva relativa agli anni 2012, 2013 , 2014 , nonostante si trattasse di documento decisivo e rilevante per la risoluzione della controversia
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni ed eccependo l'inammissibilità di una CP_1 produzione tardiva di documentazione;
rappresentava che , al momento dell'iscrizione alla gestione separata , non risultavano comunque versati i contributi alla , con la conseguenza che la Pt_2 iscrizione alla gestione separata era stata correttamente disposta . Reiterava le proprie difese in relazione alle sanzioni comminate e al mancato perfezionamento della prescrizione in ragione di atti interruttivi notificati ritualmente. Va premesso che l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 3 superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».
Questa Corte, conformemente a plurime pronunce di legittimità, al riguardo, ha già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010). Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi
(ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché
l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne è conferma l'art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria». E' in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, k
4 ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato CP_1 all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che - come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994). Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn.
509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno 5 un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass.
S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)
L'iscrizione alla gestione separata costituisce dunque una iscrizione obbligatoria ma a carattere residuale in difetto di iscrizioni del professionista presso altre casse di previdenza per i redditi dichiarati.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'ingegnere , dopo aver eccepito la prescrizione della Pt_1
CP_ pretesa avanzata dall' eccezione non reiterata nel credo in grado di appello in esito al suo rigetto in primo grado, su cui si è formato il giudicato , deduceva di aver mantenuto aperta la partita iva dall'
1 maggio 2010 al 18 Marzo 2016 e di aver provveduto a richiedere la rateizzazione a SS degli importi dovuti a titolo di contribuzione per i redditi prodotti nell'anno 2013.
Nella documentazione allegata al ricorso originario era in effetti rinvenibile una attestazione dell'agenzia delle entrate - servizio telematico che dava atto della dell'esistenza del numero di partita iva con ditta individuale intestata a con decorrenza 1 maggio 2010 e cessazione 18 Parte_1
Marzo 2016 per un periodo dunque che comprendeva l'annualità cui si riferiva la pretesa contributiva azionata dall' . Era pure in atti una stampa di informazioni rilevate dall'anagrafe tributaria che CP_1 riportava la contribuzione minima per l'annualità 2013 a carico di NA a titolo di contribuzione soggettiva di euro 2250. Non si trattava invero della richiesta di rateizzazione per importi richiesti a titolo di contribuzione per l'anno 2013 , come impropriamente dedotto nel ricorso , ma di una documentazione che, ad ogni modo, riportava il reddito professionale conseguito nell'anno 2016 e le percentuali di calcolo contributivo per gli anni dal 2013 al 2019
In occasione del deposito delle note il ricorrente ebbe a produrre una documentazione contenente una nuova missiva di SS al professionista;
con tale comunicazione SS rappresentava di non aver potuto procedere al rilascio del certificato di regolarità contributiva perché non risultavano pervenuti i pagamenti relative agli anni 2010 2011,2013, 2014 , 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 . Per l'effetto SS formulava la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 67.935,34. Nella medesima comunicazione SS faceva presente che l'ulteriore debito rilevato nella posizione contributiva per euro 12.898,70 relativo agli anni 2012 ,
2013 e 2014 non era contestualmente richiesto perché oggetto di piano di rateizzazione concordato con l' , e che siffatto accordo non era ostativo al rilascio del certificato Controparte_2 di regolarità contributiva ( diversamente dagli altri pagamenti omessi)
Tanto premesso, il Tribunale rilevava che il ricorrente avesse omesso di produrre documentazione attestante il pagamento rateale in corso di contributi per l'anno 2013 in favore di SS;
trattasi di circostanza veritiera posto che il ricorrente non ha prodotto , con documentazione attestanti i bonifici di versamento concordati con l' , prova dei pagamenti . Tuttavia dal Controparte_2 documento SS prodotto congiuntamente alle note, la circostanza dell'accordo di rateizzazione per il pagamento della contribuzione relativa agli anni 2012 , 2013 e 2014 trova riconoscimento : SS nella comunicazione del settembre 2021 reputa come l'accordo di rateizzazione raggiunto dal professionista con l' non fosse Controparte_3 ostativo al rilascio del certificato di regolarità contributiva , diversamente dall'omesso pagamento di ulteriori somme indicate nel medesimo prospetto . SS dà dunque atto dell'esistenza di un accordo di rateizzazione per il versamento della contribuzione a SS per l'anno 2013, nonché di ulteriori contributi soggettivi e integrativi dovuti per la medesima annualità, contestualmente richiesti. E' dunque accertato che il professionista avesse presso SS , per il medesimo anno 2013 , una posizione contributiva aperta ed attiva.
CP_ L'l' tuttavia contesta la tardività del deposito della nota 16 settembre 2021 operata solo con le note defensionali . Devesi tuttavia rilevare che il ricorso è stato iscritto a ruolo il 17 dicembre 2020, che nel ricorso il professionista dava atto di aver richiesto la rateizzazione a SS della contribuzione per gli anni 2013 , che sussisteva una pista probatoria rappresentata dal certificato dell'agenzia delle entrate di attribuzione del numero di partita iva per il periodo dal 1 maggio 2010 fino al 18 Marzo 2016, che la stampata delle informazioni relative all'anagrafe tributaria riportavano la partita iva e la contribuzione minima richiesta in percentuale negli anni di riferimento comprensiva del contributo soggettivo del contributo integrativo e del contributo di maternità. Ne consegue che la comunicazione del 16 settembre 2021 sopravvenuta rispetto alla data di deposito del ricorso si poneva sul solco di produzioni già in atti e confortava ulteriormente le allegazioni defensionali formulate nell'atto introduttivo .
Trattandosi di documentazione formatasi successivamente al deposito del ricorso introduttivo la stessa poteva essere ammessa anche ex art. 421 cpc perché decisiva. Risulta invece totalmente irrilevante l'inadempimento – ivi documentato - degli obblighi contributivi del al fine di Pt_1
CP_ legittimare la pretesa contributiva dell' . La pretesa contributiva dell' trova fondamento CP_1 esclusivamente nella assenza di una posizione contributiva alternativa presso la Cassa di appartenenza, non già nell'inadempimento degli obblighi contributivi del professionista rispetto alla
, che ha autonome modalità di soddisfazione del proprio credito. Pt_2
In allegato all'atto di appello infatti il ricorrente ha prodotto comunicazione dell' Controparte_2 relativa a cartella di pagamento numero 09720190188357152000 contenente la comunicazione del dettaglio delle somme che SS aveva incaricato l'agenzia delle entrate di riscuotere e cioè la somma di euro 14.248,97 relativa a contributi per gli anni 2012 , 2013 e 2014 , oltre gli oneri di riscossione a favore dell' . Controparte_2
E' pure allegata la comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateizzazione per l'importo sopraindicato del 17 ottobre 2019 con la suddivisione del pagamento in 72 rate mensili
Trattandosi di documentazioni decisiva ai fini della corretta definizione della procedura giudiziale, perché attesta definitivamente l'esistenza di una posizione contributiva presso SS proprio in relazione all'anno 2013 (per il quale l' rivendicava il pagamento di contributi ), tale CP_1 documentazione può essere ulteriormente acquisita ex art. 437 cpc Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice d'appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
L'appello deve essere dunque accolto e in riforma dell'impugnata sentenza dichiarata l'infondatezza della pretesa contributiva dell' relativamente all'anno 2013 e non dovuto il contributo richiesto CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma per il resto dichiara non dovuto il contributo richiesto dall' pe l'anno 2013. Condanna l'appellata al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 1900,00 e per il presente grado in complessivi euro 2000,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
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