Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/03/2025, n. 8123
CASS
Ordinanza 27 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di accoglimento del ricorso avverso il diniego del rimborso di un credito iva, di cui non era stata fornita la prova mediante la produzione di documentazione contabile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/03/2025, n. 8123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8123
    Data del deposito : 27 marzo 2025

    Testo completo