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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 9206/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dall'avv. FRANCESCO DI NATALE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. DOMENICO LONGO;
CP_1
RESISTENTE oggetto: accertamento requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23/10/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la pensione di inabilità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite con distrazione.
CP_ 1.2. Integrato il contraddittorio, l ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. Quindi, la causa, istruita con CT medico legale in relazione alla nuova documentazione medica prodotta, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 In particolare, il CT, il dott. tenuto conto del contenuto della precedente relazione Persona_1
e della nuova documentazione medica prodotta ha evidenziato che:
“Purtroppo non è possibile condividere le contestazioni mossemi in quanto non sostenute da sufficiente obiettività valutativa laddove anche la nuova documentazione medica depositata in Atti non mostra sostanziali aggravamenti rispetto a quanto precedentemente documentato e risultano compatibili con l'obiettività da me già rilevata in sede di CT . Ciò sia per quanto riguarda la patologia oncologica attualmente in follow -up ma – allo stato - senza evidenza di evolutività così come testimoniato dalle risultanze clinico -strumentali durante il ricovero in Amb Day Service del 5 -11 -24 presso la S.S.D. di Dermatologia della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG), in cui veniva rilevato: “diagnosi: Pregresso melanoma della regione toracica sinistra, dello spessore di 1.75 mm … Esami strumentali: Dermatoscopia e relative foto: nevi nevocitici del tronco, senza atipie dermatoscopiche, immodifìcati. Controllo tra 6 mesi. Si programma asportazione chirurgica di nevo regione sottoscapolare dx, in day Service. ETG -addome -completo -collo - ascelle -inguini: adenopatia sclero -reattiva in sede latero -cervicale … Cicatrice chirurgica in ordine”; dalla visita oncologica effettuata il 2 -12 -24 dal dr. di Marano di Napoli (NA) che rilevava: Persona_2
“Alla visita odierna il paziente esibisce i seguenti esami strumentali: ETG collo, addome completo, cute e sottocute (05.11.2024): nella norma. E.O.: assenza di linfoadenopatia palpabili nelle stazioni linfoghiandolari superficiali esplorate …” e dalla visita neurochirurgica effettuata il 12 -11 -24 presso il di Controparte_2
che rilevava: “… Storia clinica di lombalgia episodica e cervicobrachialgia sn senza una chiara CP_3 distribuzione radicolare esordita da un anno circa (da novembre 2023 circa). In corso follow up oncologico, l'ultima ETG documenta una adenopatia sclero -reattiva in sede latero -cervicale e un nodulo alla prostata in corso di valutazione urologica. Obiettività neurologica: cervicobrachialgia sn senza una chiara distribuzione radicolare;
dolorabilità in sede toracica sn, sede della pregressa asportazione di melanoma. ROT: normoevocabili e simmetrici ai quattro arti. Non deficit di sensibilità nè di forza ai quattro arti. Si visiona rm cervicale del mese di luglio us: protrusione discale C5 -C6 sn. Conclusioni: la sintomatologia descritta potrebbe essere anche ascrivibile o esacerbata dalla zona sottoposta ad asportazione di melanoma nel mese di settembre 2023 (melanoma toracico sn). Il paziente ha in programma, per il momento, uno stretto follow up oncologico. La rm cervicale documenta una piccola protrusione discale. Al momento, non si pongono indicazioni chirurgiche …”. Sia per quanto riguarda l'obiettività cervico -lombare che risultò ridotta globalmente di circa ¼ del normale, quadro compatibile con le risultanze degli esami strumentali effettuati sia precedentemente che successivamente alla visita di CT. Ed infine anche per quanto riguarda il disturbo ansioso depressivo che fu da me diagnosticato pur in assenza di certificazioni specialistiche all'epoca della visita di CT.”.
Il CT ha, quindi, evidenziato: “In conclusione a fronte delle contestazioni mossemi, ritengo opportuno esplicitare il percorso logico seguito per formulare il giudizio espresso nella mia CT del 19-8-24, evidentemente troppo condensato nella formula “Trattasi di affezioni sostanzialmente esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (8-9-23) e della successiva visita da parte della preposta Commissione per la valutazione dell'Invalidità Civile (2-11-23) che per la loro natura ed entità non comportavano allora e non comportano allo stato il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità …” dovuta al fatto che mi era stato formulato il solo quesito sulla sussistenza o meno di una totale inabilità. Ritengo quindi utile – come peraltro espressamente richiestomi – fornire una valutazione globale ed analitica delle singole patologie riscontrate, con i relativi codici di riferimento utilizzati, anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita. Il grado di invalidità può essere calcolato globalmente con l'85% (85,42%). A tale percentuale si era giunti e si può tuttora giungere applicando la formula a scalare di RD alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie come da seguente schema: -Esiti di exeresi di melanoma IV livello di Clark emitorace sx con linfoadenopatie ascellari ed inguinali in osservazione (follow-up a 6 mesi): 70% (con rif. e per analogia a cod.9323); -esiti di lesione del n. Radiale superficiale dx: 10% (con rif. e per analogia a cod.7320); -spondilo-discopatie multiple cervicali e lombari con funzionale globale di circa ¼ del normale: 40% (con riferimento e per analogia a cod.7002 e 7010); -modico stato ansioso-depressivo reattivo: 10% (con rif. e per analogia a cod.2204)”. In sostanza le minorazioni riscontrate nel paziente all'atto della visita – ed alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita - non risultavano e non risultano tali da renderlo totalmente inabile.”.
L'ausiliario del Tribunale ha altresì precisato non essere stata necessaria un'ulteriore visita del ricorrente attese le risultanze della ulteriore documentazione sanitaria dettagliatamente esaminata.
Orbene, quanto innanzi evidenziato al c.t.u., si basa su precisi e concreti dati obiettivi e sorretto da esauriente motivazione logica e tecnica, e può senz'altro essere condiviso e fatto proprio dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trova piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
Le contestazioni di parte ricorrente alle conclusioni del CT, pertanto, risultano infondate anche con riguardo ai diversi codici ritenuti applicabili dalla parte rispetto alle precise e pertinenti valutazioni medico legali svolte dal CT come innanzi riportate, risolvendosi, quindi, dette contestazioni in un mero dissenso diagnostico - tenuto conto della specificità della relazione con riguardo alla valutazione della documentazione e dei referti medici prodotti - come tale, inidoneo a chiarire le ragioni secondo cui le patologie accertate dall'ausiliario dovrebbero indurre a ritenere la sussistenza della invalidità.
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011) o un nuovo esame obiettivo del ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate in atti - sia per il presente procedimento che per il giudizio ATP rgl 11472/2023 - CP_ vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9206/2024, proposto da
, nei confronti dell' , disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il GL
Dott.ssa Monica Sgarro