Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 832
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Sentenza 27 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Mauro Mollo del Tribunale Ordinario di Torino, riguarda una controversia tra un docente a tempo determinato e la controparte, relativa al pagamento delle ferie non godute. La parte ricorrente ha richiesto il pagamento integrale delle ferie maturate, sostenendo di non averle mai fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni. Tuttavia, il Giudice ha rilevato che, secondo la normativa vigente (art. 1, comma 54, legge 228/2012), i docenti sono considerati in ferie durante tali periodi, e pertanto non possono richiedere indennità sostitutive per giorni in cui, per legge, hanno già goduto delle ferie.

Il Giudice ha argomentato che l'onere della prova spetta al lavoratore, il quale deve dimostrare di aver prestato attività lavorativa nei giorni di sospensione, ma la parte ricorrente non ha fornito evidenze sufficienti a tal riguardo. Inoltre, le recenti pronunce della Cassazione e della Corte di Giustizia Europea citate dalla parte ricorrente sono state ritenute inconferenti, poiché non si applicano al caso specifico dei docenti a tempo determinato. Pertanto, il Giudice ha accolto parzialmente la domanda, condannando la controparte al pagamento di un importo limitato ai giorni di ferie non godute che eccedono quelli di sospensione, stabilendo così un'importante distinzione tra ferie legali e indennità sostitutive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 832
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 832
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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