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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5311/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunal e, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
IA ER PI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5311/2017 promossa da:
(CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresent ati e difesi dall'Avvocato Fabiano
[...] C.F._2
Forria, attori contro
, (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Stefano Bona, convenuto
e
(C.F.: e Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3
, (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Dani ele
[...] CodiceFiscale_5
Zega, convenuti
e
(C.F. ), rappresentata e di fesa Controparte_4 CodiceFiscale_6 dall'Avvocato LAURA CERRONI, convenuta
e
E Controparte_5 Controparte_6
convenuti contumaci
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti rassegnate con rispettive comparse conclusionali già depositate in atti ed a cui si pagina 1 di 24 sono riportati i difensori all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato (udienza in citazione indicata per il 26 febbraio 2018), gli odierni attori e adivano l'intestato Tribunale, esponendo Parte_1 Parte_2 che in data 22 giugno 2013 era deceduto in Tivoli il sig. nato a [...] il 14 Controparte_1 aprile 1919, lasciando quali eredi gli attori suoi nipoti, figli del sig. (figlio del Controparte_7 de cuius che era a lui premorto), nonché i nipoti e Controparte_1 Controparte_3 [...]
anche loro subentrati per rappresentazione al sig. (figlio del de cuius CP_2 Controparte_8 ed a lui premorto) e la figlia tutti convenuti nel presente giudizio unitamente a Controparte_4
e , figli del germano del de cuius , Controparte_6 Controparte_5 Persona_1 al quale era intestato in quote uguali il compendio immobiliare sito in loc. Carraponi.
Gli attori esponevano che il de cuius aveva redatto un testamento olografo pubblicato il 19 settembre
2006 nel quale aveva lasciato ai figli, e dunque per rappresentazione ai figli dei chiamati premorti, i seguenti beni:
a. terreno agricolo sito in Marcellina, loc. Torrita, individuato in catasto del Comune di
Marcellina al foglio mappale 13 part.284, uliveto di cl. 4, mq 1385, r.d. € 2,15, r.a. euro
1,43;
b. terreno agricolo sito in Marcellina, loc. Fonte Manvrella o Manfrella, individuato in catasto del Comune di Marcellina al foglio mappale 18 part.125, mq 4210, r.d. 36,96,
r.a. 13,05;
c. terreno agricolo sito in Marcellina, loc. Caolini o Cavolini, individuato in catasto del
Comune di Marcellina al foglio mappale 11, particelle:
i. part. 200, vigneto, cl. 2, mq 800, r.d. euro 9.50, r.a. euro 8.06;
ii. part. 201, seminativo arbor. di cl. 3, mq 2060, r.d. euro 6.92, r.a. euro 3.72;
iii. part. 456, seminativo arbor. di cl. 3, mq 2060, r.d. euro 6.92, r.a. euro 3.72; iv. part. 457, seminativo arbor. di cl. 3, mq 1320, r.d. euro 4.43, r.a. euro 2.39;
d. terreno agricolo sito in Marcellina, loc. Carraponi, individuato in catasto del Comune di Marcellina al foglio mappale 18, particelle:
i. part. 309, pascolo cl.U, mq 40, r.d. euro 0.03, r.a. euro 0.01;
ii. part. 310, seminativo di cl.2, mq 2620, r.d. euro 14.21, r.a. euro 5.41;
iii. part. 311, seminativo di cl.2, mq 5250, r.d. euro 28.47, r.a. euro 10.85; iv. part. 78, pascolo, cl. U, mq. 240, r.d. euro 0.16, r.a. euro 0.05;
v. part. 79, seminativo di cl. 2, mq.2220, r.d. euro 12.04, r.a. euro 4.59; pagina 2 di 24 e. fabbricato in Marcellina via della Stazione 40, composto di una cantina al piano interrato, un pano terra con abitazioni e locali, e primo e secondo piano con appartamenti, oltre a un corpo retrostante costituito da un ulteriore locale al piano terra, oltre corti vani e passaggi per l'accesso alle diverse unità immobiliari che lo compongono, appresso individuate:
i. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, int.1, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 2, A/2, cl.2, vani 3.5, rendita euro 361,52;
ii. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, int.2, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 3, A/2, cl.2, vani 3.5, rendita euro 361,52;
iii. locale sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, int. A, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 4, C/2, cl.2, mq. 32, rendita euro 49.58; iv. locale sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, int. B, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 5, C/2, cl.2, mq. 36, rendita euro 55.78;
v. locale deposito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 6, C/2, cl.2, mq.
10, rendita euro 15.49; vi. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano primo, int.3, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 7, A/2, cl.2, vani 3.5, rendita euro 361,52; vii. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano primo, int.4, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 8, A/2, cl.2, vani 6.5, rendita euro 671,39; viii. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano secondo, int.5, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 9, A/2, cl.2, vani 3.5, rendita euro 361,52; ix. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano secondo, int.6, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 10, A/2, cl.2, vani 6, rendita euro 619,75;
x. locale sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano S1, int. C, individuato in catasto pagina 3 di 24 fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 11, C/2, cl.2, mq.
40, rendita euro 61,97;
f. terreni sul retro del fabbricato di Marcellina, via Stazione 40, individuati in catasto terreni del Comune di Marcellina al foglio mappale 8, particelle:
i. part.685, seminativo arbor. di cl.1, mq 150, r.d. euro 1.59, r.a. euro 0.58;
ii. part.689, seminativo di cl.1, mq 465, r.d. euro 4.08, r.a. euro 1.44;
iii. part.690, seminativo di cl.1, mq 25, r.d. euro 0.22, r.a. euro 0.08; iv. part.691, soppressa e accorpata alla part. 686, corte comune del fabbricato di via della
Stazione 40, part. 687, rispetto al quale la part. 686 ex-691 forma, in parte, l'area di passaggio e transito); detta particella 686 ex-691 forma inoltre l'area di passaggio verso le partt. 685, 689 e 690, nonché verso la part. 632;
v. part. 81, di mq. 630, in ditta a fu;
CP_9 Persona_2
g. terreno in loc. Cesaspacca,non meglio identificato.
Gli attori riportavano altresì il contenuto del testamento con cui il de cuius aveva assegnato i suoi beni agli eredi, evidenziando che anche alcuni beni immobili ancora catastalmente cointestati ad altri (in particolare al germano del de cuius ) erano sempre stati posseduti uti domini dagli Persona_1 eredi di e dai loro figli, senza che mai vi fosse stato alcun possesso da parte dei Controparte_1 nipoti ex frate e , figli di e che anzi Controparte_6 Controparte_5 Persona_1 si sono sempre dichiarati estranei al possesso dei beni loro formalmente intestati;
rappresentavano poi che vi erano beni catastalmente in ditta a persone sconosciute senza trascrizione dei titoli di proprietà.
Inoltre, gli attori esponevano che con riguardo ad alcuni terreni sub f, ed attribuiti per testamento agli attori e agli eredi di , terreni siti in Marcellina sul retro del fabbricato di via della Controparte_8
Stazione n. 40, vi era la necessità di costituire rispettivamente servitù di passaggio: una pedonale sul fondo che sarebbe stato assegnato agli attori e una carrabile sul fondo da assegnare agli eredi di
[...] per una migliore valorizzazione dei terreni. CP_8
Da ultimo, gli attori esponevano di aver sostenuto spese per oltre 12 mila euro per costi correlati alla successione, senza che gli altri coeredi se ne facessero carico e lamentavano la mancata partecipazione dei convenuti alle trattative volte alla bonaria definizione della lite.
Tanto premesso, gli attori chiedevano con l'atto di citazione di: 1) dichiarare aperta la successione di
, 2) accertare la consistenza dell'asse ereditario, 3) accertare che fanno parte Controparte_1 dell'asse ereditario anche tutti i beni intestati in tutto o in parte ad altri soggetti per acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione;
4) dividere l'asse ereditario così individuato tra i coeredi del de cuius, attribuendo i cespiti ai coeredi in attuazione della volontà testamentaria, nel rispetto dei possessi pagina 4 di 24 esistenti, e in base alle rispettive quote;
5) accertare il debito degli eredi di per la Controparte_8 quota delle spese di successione gravanti sugli stessi con condanna al pagamento della relativa somma;
6) ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza;
7) con vittoria di spese legali 8) ed iscrizione della ipoteca giudiziale sui beni dei convenuti per le spese anticipate dagli attori per la massa ereditaria.
1.2 Con comparsa di costituzione depositata il 2.2.2018, si costituiva tempestivamente in giudizio
, il quale concordava con l'appartenenza all'asse ereditario delle quote di beni Controparte_1 formalmente intestati ad e e chiedeva darsi attuazione Controparte_10 Controparte_6 al dettato testamentario mediante assegnazione al medesimo della piena proprietà di beni secondo la volontà del testatore, nonché che fosse effettuata la divisione degli stessi anche con i propri fratelli e CP_3 CP_2
Il convenuto contestava la richiesta degli attori di scegliere la parte dei terreni siti sul retro del fabbricato di via della Stazione n. 40 e di poter ottenere una servitù carrabile sulla porzione di terreni da assegnare al medesimo ed ai fratelli e rappresentava inoltre la propria CP_3 CP_2 disponibilità a pagare la quota di sua spettanza delle spese successorie e rivendicava per converso il rimborso delle spese funerarie e dell'IMU pagata dallo stesso. Evidenziava, poi, che il fallimento delle trattative era dovuto al comportamento della coerede la quale aveva Controparte_4 eseguito lavori e opere abusive sul fondo di proprietà comune, provocando peraltro la caduta su alcuni calcinacci della figlia dell'esponente.
Tanto esposto, il convenuto concludeva chiedendo:
a) dividere il patrimonio ereditario secondo le volontà indicate dal de cuius nel Controparte_1 testamento pubblicato in data 14 ottobre 2013;
b) dividere i beni pervenuti per rappresentazione ai sigg.ri Controparte_1 [...]
e attribuendo a ciascuno di costoro in proprietà esclusiva, una CP_3 Controparte_2 parte di tali beni;
c) condannare gli attori e gli altri convenuti a rimborsare al sig. la quota parte Controparte_1 dovuta della somma di Euro 6.225,00 da costui spesa per il funerale del de cuius e per il pagamento dell'IMU effettuato in data 18 dicembre 2012, nella misura che sarà accertata nel corso del processo, oltre interessi, compensando quanto eventualmente sarà accertato essere dovuto per il rimborso della quota parte delle spese di successione allo stesso spettante;
d) condannare la sig.ra ad eliminare il muro di cinta eretto nella particella n. 691 Controparte_4 retrostante al fabbricato di Via della Stazione n.40 ed a ripristinare la finestra che la stessa ha sostituito con la porta finestra sulle scale di accesso a tale fabbricato;
pagina 5 di 24 e) rigettare ogni diversa domanda degli attori, ivi compresa quella di condanna al pagamento delle spese del giudizio e/o del procedimento di mediazione.
1.3 Con separata comparsa depositata l'8.2.2018, si costituivano tardivamente e congiuntamene e (germani di e figli di , i quali deducevano CP_3 Controparte_2 CP_1 Controparte_8
l'esistenza di alcune donazioni fatte in vita dal de cuius e di cui avrebbe dovuto tenersi conto nella divisione dell'asse ereditario mediante conferimento: 1) una donazione indiretta quella effettuata a favore dei genitori delle parti attrici e dal de cuius con Controparte_7 Controparte_11
l'intestazione ai suddetti del terreno particella n. 632 per il quale lo stesso ha Controparte_1 versato direttamente al venditore il corrispettivo in denaro per l'acquisto del terreno;
2) la donazione fatta ad dei terreni identificati alle particelle 634 e 636, donazione menzionata dal de cuius il CP_4 quale, nel redigere le proprie ultime volontà, testualmente affermava che “….lascio a e CP_8
perché ha ricevuto di più in precedenza….”. CP_7 CP_4
I convenuti deducevano la necessità di collazione dei beni donati in vita dallo stesso CP_1
, essendo evidente dal tenore letterale del testamento la volontà del de cuius di istituire eredi i
[...] suoi tre figli in maniera paritetica ciascuno nella propria quota di legittimario;
chiedevano pertanto una valutazione delle quote mediante CTU e per stabilire i conguagli in denaro al fine di garantire l'eguaglianza in termini di valore delle quote di tutti gli eredi secondo l'evidente intenzione del de cuius.
Inoltre, i convenuti deducevano l'esistenza di opere di carattere e natura abusiva da parte di e una recinzione che delimita riducendo quanto lasciato in eredità agli esponenti. Controparte_4
Pertanto, concludevano i convenuti e chiedendo: CP_2 Controparte_3
a) IN VIA PRELIMINARE: procedere alla collazione degli immobili indicati dalle particelle di cui al Catasto del Comune di Marcellina nn. 632, 634 e 636.
Nel merito:
b) Calcolare l'asse ereditario anche alla luce delle donazioni, dirette o indirette, effettuate dal de cuius e per l'effetto ricalcolare l'asse ereditario del Sig. e Controparte_1 provvedere ad eventuali conguagli al fine di garantire l'eguaglianza delle quote ereditarie secondo l'intenzione del de cuius.
c) Ordinare la rimozione di tutte quelle opere abusive poste sugli immobili oggetto della successione ponendo a carico di chi le ha compiute le relative spese di ripristino.
d) Rigettare l'istanza di iscrizione di ipoteca legale stante la non certezza del debito e delle spese sostenute dagli odierni attori in merito all'intera successione.
pagina 6 di 24 1.4. Con ulteriore e separata comparsa, depositata il 13 febbraio 2018, si costituiva tardivamente altresì la coerede la quale esponeva: di aver sempre collaborato per addivenire ad Controparte_4 una composizione stragiudiziale della lite;
che originariamente non era nel possesso dei locali siti al piano terra di via della Stazione n. 40 lasciateli per testamento dal de cuius poiché sino al 2016 occupati dal , al quale aveva consentito di mantenere l'allaccio del contatore Controparte_1 elettrico;
che la stessa aveva pure anticipato spese successorie;
che successivamente a causa di una grave malattia non aveva più dato impulso al procedimento.
La convenuta concludeva pertanto chiedendo: 1) dichiarare aperta la successione di CP_1
; 2) accertare la consistenza dell'asse ereditario, 3) accertare che fanno parte dell'asse
[...] ereditario anche tutti i beni intestati in tutto o in parte ad altri soggetti per acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione;
4) dividere l'asse ereditario così individuato tra i coeredi del de cuius, attribuendo i cespiti ai coeredi in attuazione della volontà testamentaria, nel rispetto dei possessi esistenti, e in base alle rispettive quote;
5) accertare il debito degli eredi di nei Controparte_8 suoi confronti per la quota delle spese di successione gravanti sugli stessi con condanna al pagamento della relativa somma;
6) ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza;
7) con vittoria di spese legali;
8) rigetto della domanda attorea di iscrizione di ipoteca legale sui beni della convenuta.
1.5 Alla prima udienza di comparizione, il Giudice Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio ed in particolare la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di e e concedeva alle parti i termini ex Controparte_6 Controparte_5 art. 183, comma 6 c.p.c..
All'esito dello scambio delle memorie istruttorie, i convenuti e CP_2 Controparte_3 rinunciavano espressamente alla domanda di collazione originariamente proposta ed insistevano affinché fossero assegnati i beni così come indicati dal de cuius con il proprio assegno divisionale, nonché per la rimozione delle opere abusive poste in essere dalla Sig.ra sulle parti Controparte_4 comuni.
Parte attrice nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. n. 1 proponeva ulteriore domanda nei seguenti termini: “dividere l'asse ereditario così individuato tra i coeredi del de cuius, attribuendo i cespiti ai coeredi in attuazione della volontà testamentaria, nel rispetto dei possessi esistenti, e base alle rispettive quote;
costituendo le necessarie servitù pedonali e/o carrabili ai fini di valorizzare al massimo ciascuno dei lotti risultanti in base alla sua natura e destinazione, con minimo aggravio per gli altri lotti;
e sciogliendo comunque gli odierni attori, rispetto ai beni in asse, da ogni comunione con i convenuti coeredi e con terzi, senza o in subordine con eventuali saldi in denaro ove necessario;
pagina 7 di 24 in subordine, dividere l'asse come per Legge, ottimizzando natura, destinazione e valore dei lotti risultanti”.
Il Giudice, all'epoca titolare del ruolo, con ordinanza del 1° luglio 2020, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; successivamente la causa subiva alcuni rinvii anche a seguito dell'assegnazione a diverso magistrato e, all'udienza del 9.5.2023, venivano fatte precisare le conclusioni con successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 31 luglio 2025, la causa veniva rimessa sul ruolo e chiamata all'udienza del 1° ottobre 2025 dinanzi allo scrivente magistrato, subentrato quale nuovo assegnatario del fascicolo in data 22.9.2025, il quale invitava nuovamente le parti a precisare le conclusioni, le stesse si riportavano ai rispettivi scritti e rinunciavano tutti espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La vicenda, nella sua complessità, impone preliminarmente di rilevare che nel caso di specie trattasi di successione testamentaria, già disciplinata dalle volontà del testatore con assegno divisionale specifico, ossia di attribuzione dei beni ai singoli eredi, e per rappresentazione ai loro aventi causa, tanto che tutte le parti hanno concordato nel chiedere dichiararsi aperta la successione del de cuius con divisione dell'asse ereditario ed attribuzione dei beni secondo la volontà testamentaria, in quanto nessuno ha contestato la validità del testamento.
Tanto premesso, nulla osta alla pronuncia dichiarativa di questo Tribunale dell'apertura della successione testamentaria del defunto con indicazione dei soggetti che hanno Controparte_1 assunto la qualità di erede anche per rappresentazione.
3. Prima di esaminare le ulteriori domande poste dalle parti, occorre evidenziare che con le comparse conclusionali gli attori hanno chiesto dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla domanda di parte attrice di cui al punto 5) delle conclusioni rassegnate nella prima memoria ai sensi dell'art. 183
c.p.c., ossia in relazione alle spese di successione sostenute dagli stessi e di cui si chiedeva il rimborso con l'atto di citazione.
Inoltre, va rilevata la tardiva costituzione dei convenuti e avvenuta in CP_2 Controparte_3 data 8.2.2018 per l'udienza indicata in citazione del 26 febbraio 2018, con la precisazione che in ogni caso gli stessi avevano rinunciato alla originaria domanda di collazione.
Parimenti tardiva la costituzione di depositata in data 13.2.2018. Controparte_4
Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili le relative domande nuove poste dai convenuti con le rispettive comparse ed in particolare la domanda di rimozione delle opere abusive svolta da CP_10
pagina 8 di 24 e e la domanda di volta ad accertare il debito degli eredi di CP_3 CP_2 Controparte_4
per la quota delle spese di successione nei suoi confronti. Controparte_8
Procedendo dunque con ordine logico-giuridico all'esame delle plurime domande residue proposte dalle parti, si osserva quanto segue.
4. Sulla domanda di usucapione.
Gli attori hanno chiesto preliminarmente accertare l'acquisto per intervenuta usucapione in relazione al possesso esercitato, dapprima dal defunto e poi dagli eredi su alcuni beni Controparte_1 cointestati pro quota con il fratello del de cuius e pervenuti ai due figli, unici eredi Persona_1 di quest'ultimo, e convenuti rimasti contumaci nel presente CP_6 Controparte_5 giudizio.
Gli attori hanno altresì chiesto l'usucapione di beni catastalmente intestati ad altri soggetti “persone sconosciute, anche vissute oltre un secolo fa in totale assenza di qualsivoglia titolo di proprietà trascritto la conservatoria dei RR II”.
L'analisi di tale domanda è logicamente prioritaria rispetto a tutte le altre, poiché incide direttamente sulla determinazione della consistenza dell'asse ereditario.
Ritiene questo Giudice che la domanda così come proposta ed articolata nelle relative istanze istruttorie sia infondata e debba essere rigettata per le seguenti ragioni.
Con riguardo ai beni cointestati in quota parte al germano del de cuius e pervenuti ai loro eredi, gli attori - ed anche i convenuti che si sono associati a tale domanda - hanno dedotto che “da molti decenni e segnatamente da più di trent'anni, sono stati goduti, coltivati e/o occupati e/o posseduti, pubblicamente, pacificamente e liberamente, inizialmente dal de cuius nato il Controparte_1
14.4.1919 e deceduto il 22.6.2013, e dopo di lui, comunque da oltre un ventennio” dai rispettivi eredi; hanno esposto che e non hanno mai avuto il possesso di tali beni CP_6 Controparte_5
e non hanno mai ingerito né preteso alcunché.
3.2. Ciò premesso, non appare superfluo evidenziare in via introduttiva che l'art. 2697
c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
Ciò significa che chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: sia quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, sia pagina 9 di 24 quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus. In merito a tale profilo, deve – altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre in via esclusiva del bene, mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza, infatti, chiarisce che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e
l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
Deve, altresì, rammentarsi che quando due o più persone sono proprietari di un medesimo bene, ciascuno di essi è titolare di una quota dell'intera parte dello stesso: in altri termini, ciascun titolare non ha la proprietà di una parte del bene, ma di una quota dell'intera parte che non viene ad identificarsi con una porzione ben precisa e specifica dell'immobile, trattandosi di quota ideale che consente ad ognuno dei comunisti di poter godere ed usare il bene nel suo complesso.
Allorquando – come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto della quota degli altri comunisti, il comproprietario usucapente deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non già uti condominus, per il tempo necessario e in maniera incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, senza che possa considerarsi sufficiente la circostanza che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso e dal godimento della cosa comune (cfr. Cass. n. 23539/2011;
Cass. n. 3238/2018). Ne consegue che il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi provato dal sol fatto che l'usucapente abbia coltivato, tenuto cura e manutenuto il bene comune o abbia provveduto al pagamento di utenze e tributi, giacché - trattandosi pagina 10 di 24 di atti di mera gestione - sono considerati dalla prevalente giurisprudenza inidonei ed insufficienti a dimostrare la sussistenza dell'animus escludendi nei confronti degli altri proprietari.
Dunque, ai fini della prova dell'acquisto della proprietà di un bene in comproprietà per usucapione, il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. non può limitarsi a dimostrare di avere un rapporto materiale con la res, giacché ciò già discende dal titolo di comproprietà che lo legittima a godere e ad usare il bene, dovendo piuttosto fornire in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo con esclusione degli altri comproprietari.
Non può, pertanto, al riguardo ritenersi dirimente la dimostrazione dell'utilizzo e della gestione del bene in comproprietà, quantunque questa si sia tradotta nella manutenzione ordinaria, coltivazione del fondo o nel pagamento di utenze e tributi, poiché tale condotta non è sufficiente a superare la presunzione che l'uso e l'amministrazione del bene comune sia avvenuta nell'interesse anche degli altri comproprietari, con il loro tacito consenso o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli stessi.
Quanto detto, trova pieno riscontro nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito;
si richiama, a tal fine, la sentenza n. 9903 del 28 aprile 2006, con la quale la Sezione
Seconda della Suprema Corte, ribadisce il seguente principio di diritto: “Il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis" in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"”.
Più di recente detti principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza di merito: “Ai fini dell'usucapione del bene in comunione il comproprietario – che è già compossessore
'animo proprio' ed a titolo di comproprietà – non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso, ta -le cioè da dimostrare
l'intenzione possedere l'intero bene, comprensivo anche del-le altre quote, in via esclusiva, per il tempo necessario ad usucapire, sicché a tale fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Tribunale Avezzano sez.
I, 11/06/2021, n.194). pagina 11 di 24 Ed ancora, “in materia di usucapione di un bene in comproprietà da parte di uno dei comproprietari, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella sua qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è veri -ficato con palese manifestazione della volontà in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota, manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene”
(Tribunale Bari sez. I, 30/07/2018, n.3356).
Ne consegue che non è, quindi, dirimente che gli attori deducano di essersi comportati come proprietari nei confronti degli altri comunisti, poiché gli stessi sono già proprietari dei beni, benché per quota indivisa, così come non rileva che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte di colui che propone domanda di usucapione (esteso, dunque, alle quote idealmente appartenenti agli altri comproprietari), sia idoneo ad escludere il possesso di questi ultimi (cfr. Cass. Civ., n. 20214/14; Cass.
Civ., sez. II, 10.11.2011 n. 23539; Cass. Civ. sez. II, 25.03.2009 n. 7221, Cass. Civ. sez. II, 20.05.2008
n. 12775).
Applicando i richiamati principi, unitamente a quelli che presiedono l'onere della prova, ne deriva che la parte che invoca l'usucapione deve espressamente allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non solo l'esclusività del possesso per tutto il tempo previsto dalla legge, ma anche che detto possesso – manifestandosi in un comportamento di opposizione alla volontà degli altri comproprietari - si traduca nella definitiva impossibilità di godimento del bene da parte di questi ultimi.
Ciò significa che tanto il compimento da parte del comproprietario di meri atti di gestione, quanto quelli volti all'adempimento di obblighi (quali il pagamento delle spese che si sono rese di volta in volta necessarie) e/o inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al godimento della cosa comune non possono essere ritenuti di per sè idonei a provare ai fini della domanda di usucapione dell'intero bene l'estensione del possesso sulle quote degli altri, trattandosi di atti che sono consentiti al comproprietario in ragione proprio di detta sua qualità e che non escludono che questi siano stati compiuti per "mera tolleranza" degli altri comproprietari, specie nel caso in cui – come quello in pagina 12 di 24 esame - questi siano legati da rapporti di parentela con chi spiega domanda di usucapione.
Ed invero, “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la mani -festazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente in-compatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24214 del 2014; Cass., Sez. 2, n. 1947820 del 20 settembre
2007).
Orbene, dovendo il compossessore che invoca l'acquisto per usucapione dell'intera proprietà supportare la propria domanda con la dimostrazione rigorosa di aver esteso l'esercizio del possesso alle quote a lui non appartenenti per il tempo necessario stabilito dalla legge, mediante comportamenti esterni che non siano soltanto manifestazione del diritto di proprietà (essendo lui stesso comproprietario), ma che siano finalizzati ad escludere gli altri proprietari dal compossesso del bene immobile, il Tribunale ritiene che la domanda promossa dagli odierni attori non possa trovare accoglimento, giacché gli eredi di non hanno dimostrato di aver posseduto i beni per cui è Controparte_1 causa nella loro interezza, attraverso un'attività incompatibile con quello altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Nel caso di specie, fermo restando che gli attori non hanno neppure offerto alcuna documentazione attestante il pagamento di eventuali tributi o utenze in relazione ai beni di cui rivendicano l'intervenuta usucapione, occorre osservare che non hanno neanche allegato il compimento di qualsivoglia atto specifico - oltre alla mera e generica utilizzazione del bene - idoneo a provare un possesso differenziato rispetto agli altri comproprietari o comunque tale da escludere questi dal godimento del bene.
Le uniche deduzioni in atti sul punto sono la dedotta coltivazione del fondo, il generico utilizzo esclusivo, la tolleranza e non ingerenza dei comproprietari contumaci, circostanze queste che non integrano i presupposti per ritenere che i deducenti abbiano avuto un possesso uti dominus piuttosto che uti condominus.
pagina 13 di 24 Né la mera contumacia dei convenuti può sopperire alle carenti allegazioni di parte su cui permane l'onere probatorio, non trovando peraltro applicazione il principio della non contestazione nei giudizi contumaciali.
In particolare, deve rilevarsi che osta all'accoglimento della domanda già la mancanza di indicazione da parte degli attori del preciso momento, a decorrere dal quale prima di loro, il defunto nonno
[...] avrebbe iniziato ad esercitare l'invocato possesso sulle altrui quote, estendendolo agli CP_1 interi immobili. Ed invero, ancorché gli attori deducano di possedere i beni da oltre trent'anni, pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente ed animo domini, non è dato evincere, né dal tenore dell'atto né dalla produzione documentale allegata, il momento a partire dal quale tali circostanze si sarebbero verificate, non essendo stato indicato – neppure genericamente – l'anno a far data dal quale detto possesso sarebbe stato esercitato in via esclusiva dal de cuius.
Considerato che il decesso del de cuius è avvenuto solo in data 22.6.2013 e che gli attori vogliono sostanzialmente sommare il loro possesso a quello del defunto, si deve concludere sull'impossibilità di ancorare ad una data certa (anche solo in via approssimativa) l'inizio dell'esercizio del possesso uti dominus e non più uti condominus che si traduce in una totale incertezza temporale, la quale è già di per sé ostativa all'accoglimento della domanda, non essendo possibile accertare (perché non specificamente dedotta) la decorrenza del tempo necessario ad usucapire.
Tale incertezza non sarebbe stata neppure colmata con la prova testimoniale, in quanto le prove orali articolate da parte attrice si sono limitate a circostanze generiche, valutative ed irrilevanti ai fini del decidere, inidonee a dimostrare sia l'elemento temporale della decorrenza del possesso da un preciso momento temporale sia l'animus escludendi nei confronti dei comproprietari dei beni, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
Infatti, occorre evidenziare che le locuzioni «Vero che i seguenti beni immobili, da molti decenni e segnatamente da più di trent'anni, sono stati goduti, coltivati e/o occupati e/o posseduti, pubblicamente, pacificamente e liberamente, inizialmente dal de cuius (cap. Controparte_1
1,2,3,4, e 5) di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. sono insufficienti sotto il profilo spaziale e temporale atteso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015;
Cass., ord., 12 ottobre 2011, n. 20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547).
Le ulteriori circostanze di coltivazione e occupazione dei beni (capitoli da 1 a 5), nonché di non ingerenza dei comproprietari (capitolo 6) non rappresentano, con specificità, precise attività pagina 14 di 24 corrispondenti al dedotto possesso, chiamando, altrimenti, il testimone non a deporre su fatti specifici, ma, nella sostanza, ad esprimere valutazioni e giudizi di valore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22720 del 24/10/2014 e nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33155 del 16/12/2019 e Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1824 del 18/02/2000) o apprezzamenti tecnico-giuridici, qual è il godimento del possesso
(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 35146 del 18/11/2021).
Va precisato che gli altri convenuti, i quali hanno tutti aderito alla domanda di usucapione, non hanno articolato richieste istruttorie utili ai fini dell'accoglimento della domanda.
Pertanto, stante l'assoluta carenza documentale e la inidoneità dei capitoli di prova come articolati dagli attori a dimostrare la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla quota dei beni che si intendono usucapire un potere corrispondente a quello del proprietario e a manifestare la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, il Tribunale ritiene di non poter accertare in capo agli eredi di
[...] una certa e piena signoria sulla quota della cosa comune appartenente ai agli attori CP_1 contrapposta all'inerzia degli altri titolari.
Tali considerazioni valgono sia con riguardo ai convenuti rimasti contumaci sia con riguardo alla domanda di usucapione dei beni intestati in tutto o in parte a soggetti sconosciuti, per cui parimenti non sono state articolate richieste istruttorie idonee a fondare la domanda.
5. Sulla domanda di divisione dell'asse ereditario.
Per ragioni di economia processuale deve essere ora esaminata la domanda di divisione dell'asse ereditario, alla quale parimenti hanno aderito tutti i convenuti, chiedendo lo scioglimento della comunione e l'attribuzione dei cespiti agli eredi secondo la volontà testamentaria del de cuius.
Al riguardo occorre osservare che dal carteggio processuale è emersa l'esistenza di irregolarità urbanistiche e catastali ed è stata dedotta l'esistenza di abusi edilizi in relazione ad alcuni beni immobili del patrimonio ereditario.
Ciò posto, merita rammentare come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia pagina 15 di 24 dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “Trattasi di affermazioni che si pongono in sostanziale linea di continuità con i principi affermati in materia di nullità negoziale, nel senso che, ove sia ancora in contestazione, in quel caso uno degli effetti del contratto, ed in questo, la possibilità di addivenire validamente alla divisione per provvedimento del giudice, al giudice è riservato il potere officioso di rilevare, anche in appello, il carattere abusivo degli immobili, in presenza di interventi realizzati senza il formale rilascio dei provvedimenti abilitativi che rendano i beni privi di quella riferibilità rispetto agli eventuali titolo emessi per la loro costruzione.”, soggiungendo che “La regolarità urbanistica degli immobili secondo le precisazioni dettate da questa
Corte, oltre che nella citata Cass. S.U. n. 25021/2019, nella quasi coeva Cass. S.U. n. 8230/2019, costituisce un fatto costituivo della pretesa allo scioglimento della comunione, la cui verifica è doverosa e, come detto, va compiuta anche ex officio e finanche in grado di appello (…)” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, ordinanza n. 10499 del 2025).
4.2. È stato dunque enunziato il seguente principio di diritto: “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.”.
Nel caso di specie, è risultata pacifica, in quanto ammessa dalla convenuta la Controparte_4 realizzazione di nuove opere come dedotte da circa la modifica apportata al Controparte_1 fabbricato sito in via della stazione n. 40 di ampliamento di una finestra in porta finestra, per la quale non è stato prodotto alcun titolo abilitativo né attestante la regolarità catastale dell'immobile.
Parimenti, nessun titolo abilitativo è stato prodotto a fronte della documentazione fotografica versata dalla convenuta in ordine alla realizzazione di un sottotetto sulla terrazza del Controparte_4 fabbricato ad opera di . Controparte_1
Ancora, i convenuti e hanno dedotto “come ad oggi risultino poste, CP_2 Controparte_3 sugli immobili oggetto della presente vicenda successoria, delle opere di carattere e natura abusiva e non autorizzata, in particolare una struttura completamente chiusa, posta in essere dalla Sig.ra
, convenuta del presente procedimento, dietro l'immobile di tre piani, suddivisi Controparte_4 dall' tra i suoi tre figli, e che si trova nella zona comune dell'immobile e quindi, Controparte_1 per l'effetto, di proprietà degli odierni attori, dei Sigg. e e della Sig.ra Controparte_3 CP_2
pagina 16 di 24 . Inoltre, nella particella di cui al Catasto del Comune di Marcellina, n. 685, Controparte_4 risulta essere stata posta una recinzione al fine di poter permettere il passaggio per la particella n.
632, ma che di fatto delimita, riducendo, una parte di quanto lasciato in eredità dal de cuius ai figli
. CP_1
Anche in relazione a tale opera, ammessa e non specificatamente contestata nella memoria 183
c.p.c. n. 2 della convenuta (cfr. “come possono i convenuti Controparte_4 Controparte_2 ed promuovere la eliminazione delle opere abusive e non autorizzate, create Controparte_3 dalla odierna convenuta e non vedere quanto di abusivo vi è nel terrazzo … quale sarebbe l'opera abusiva realizzata dalla Signora circa una copertura nella zona comune Controparte_4 dell'immobile? Nessuna descrizione viene offerta dalla difesa dei convenuti ed Controparte_3
, e pertanto è impossibile contestare nello specifico quanto asserito da Controparte_2 controparte”) né la stessa convenuta, né le altre parti in causa hanno prodotto il relativo titolo abilitativo attestante la regolarità urbanistica e catastale delle opere menzionate.
Orbene, stante i fatti emersi in ordine alle opere reciprocamente contestate dalle parti in causa sul compendio immobiliare, l'onere di dimostrare la commerciabilità e la trasferibilità dei beni oggetto della domanda incombe, secondo i principi generali, sulla parte che agisce.
Nel presente giudizio non è stata tuttavia fornita la prova della trasferibilità dei beni immobili oggetto della domanda, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione, sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del Giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (cfr. la menzionata Cass. Sez. Un., 7.10.2019, n. 25021).
Ne consegue che, onde poter procedere alla concreta divisione dei beni testamentari per cui è causa, sarebbe stato necessario produrre i titoli edilizi in sanatoria, in ciò consistendo la natura di condizione dell'azione della regolarità edilizia e urbanistica del bene.
A fronte della dedotta presenza di diverse opere qualificate come abusive su alcuni degli immobili per cui è causa, difetta la produzione del titolo edilizio, ciò che rende la domanda improcedibile.
Infatti, occorre osservare che gli atti di scioglimento della comunione, sia ordinaria che ereditaria, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, titoli che devono essere esistenti e specificamente riferibili agli immobili oggetto della comunione, ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data pagina 17 di 24 anteriore al 01.09.1967 (cfr. Cass, Sez. Un. 07.10.2019, n. 25021 e Cass. Sez. Un. 22.03.2019, n. 8230).
Il principio richiamato trova applicazione non solo alle divisioni volontarie contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, diversamente potendo i condividenti, mediante il ricorso al giudice, eludere le norme imperative citate (cfr. Cass. 28.11.2001, n. 15133, Cass. 17.01.2003, n. 630).
Ciò posto, deve ritenersi che la nullità prevista dalla disposizione normativa di cui trattasi ha carattere assoluto, risultando quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse, senza incorrere nelle preclusioni di rito.
Infatti, il richiamato regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha depositato i titoli abilitativi specificamente riferibili agli immobili oggetto di comunione, né ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la rispettiva costruzione è stata iniziata in data anteriore al 01.09.1967.
Sotto il profilo processuale, deve rilevarsi che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'immobile da dividere è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. 07.10.2019, n.
25021).
Inoltre, venendo in rilievo una condizione dell'azione, rilevante sotto il profilo esclusivamente processuale, le parti erano tenute a fornire la documentazione indicata, attestante la sussistenza della detta condizione dell'azione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante
(cfr. Cass. 29.09.2015, n. 19372, Cass. 04.03.2019, n. 6218, Cass. Sez. Un. 07.10.2019, n. 25021).
Inoltre, trova applicazione l'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122 del
2010).
In base a tale disposizione, “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane,
a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio
pagina 18 di 24 individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
La disposizione menzionata è applicabile anche alle divisioni giudiziali, sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genere degli atti pubblici, sia perché diversamente la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore.
Infatti, non è revocabile in dubbio che alle parti sia “preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, siccome illecito” (Cass. 17.01.2003, n. 630).
Inoltre, in relazione alla portata applicativa dell'indicata disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che deve “valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza
o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari […]. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo” (Cass. 28.08.2020, n. 18043, conf. Cass. 14.09.2016, n. 17990).
Conseguentemente, risulta condivisibile affermare che “l'assenza della c.d. conformità catastale oggettiva non oggetto di alcuna attestazione dalle parti o, in via sostitutiva, da un tecnico abilitato, comportando la nullità assoluta dell'atto negoziale non può non assumere rilievo anche in via processuale.
La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né comunque, un effetto che eluda le norme di legge che limitano, nella forma e nel contenuto, la loro autonomia negoziale”
(Trib. Milano, 26.08.2021, conf. Trib. Pavia, 31.01.2024).
Ciò premesso, nel caso di specie, nessuna delle parti ha attestato la conformità catastale oggettiva dei beni immobili oggetto della domanda di divisione.
Anche in relazione alla conformità catastale oggettiva, venendo in rilievo una condizione dell'azione, rilevante sotto il profilo esclusivamente processuale, le parti erano tenute a fornire la documentazione indicata, attestante la sussistenza della detta condizione dell'azione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante (cfr. Cass. 29.09.2015, n. 19372, Cass.
04.03.2019, n. 6218, Cass. Sez. Un. 07.10.2019, n. 25021).
Neppure può essere dato corso ad una divisione parziale, riguardante esclusivamente i beni non sottoposti alla disciplina in materia di nullità urbanistica e conformità catastale, in mancanza di pagina 19 di 24 puntuale domanda di divisione parziale tempestivamente proposta da alcuna delle parti, in ordine a specifici beni dalle stesse indicati.
Ciò in quanto il processo relativo alla divisione giudiziale, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario.
Il principio della universalità della divisione risulta derogabile solo quando intervenga un accordo delle parti, ovvero sia tempestivamente proposta da una delle parti specifica domanda di scioglimento parziale della comunione in relazione a beni specificamente individuati, in relazione ai quali non ricorrano profili di indivisibilità (cfr. Cass. 22.04.1964, n. 967, Cass. 05.09.1978, n. 4036, Cass.
29.11.1994, n. 10220, Cass. Sez. Un. 07.10.2019, n. 25021).
Nel caso di specie, la mancanza di accordo tra le parti e di domanda giudiziale specifica in tal senso preclude la possibilità di addivenire ad una divisione parziale.
Deve aggiungersi che, in mancanza della specifica allegazione dei titoli abilitativi indicati, la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, diretta a determinare la consistenza della massa ereditaria e il valore dei singoli beni, avrebbe avuto carattere puramente esplorativo.
La domanda di divisione deve essere dunque dichiarata improcedibile, non essendo stata dimostrata, a fronte delle deduzioni delle parti sulle opere realizzate, la commerciabilità e la trasferibilità di alcuni dei beni immobili oggetto della domanda.
6. Sulla domanda di rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi proposta da
. Controparte_1
Deve essere invece rigettata nel merito la domanda di rimozione delle opere abusive proposta da contro in relazione a “muro di cinta eretto nella particella Controparte_1 Controparte_4
n.691 retrostante al fabbricato di Via della Stazione n.40 ed a ripristinare la finestra che la stessa ha sostituito con la porta finestra”.
Al riguardo occorre osservare che parte convenuta non ha adeguatamente dedotto una violazione specifica della normativa civilistica in tema di distanze legali e ulteriore disciplina a tutela della sua proprietà privata, limitandosi a dedurre il carattere abusivo delle opere sotto il profilo urbanistico ed edilizio, che, come detto unitamente alle ulteriori deduzioni su opere illegittime, ha condotto alla dichiarazione di improcedibilità della domanda in assenza dei titoli abilitativi.
Ciò posto, si osserva che non sussiste in capo al Giudice civile il potere di accertare il carattere abusivo tout court di un'opera e disporre la correlativa demolizione e riduzione in pristino, a prescindere dalla prova della violazione della normativa civilistica in materia di distanze legali, poiché la demolizione di un abuso edilizio appartiene alla competenza del giudice amministrativo (sul punto si veda tra le altre pagina 20 di 24 sentenza del Tribunale di Pavia numero 567 pubblicata il 4 maggio 2023). Infatti, l'abusivismo edilizio involge profili di natura pubblicistica che solo il giudice amministrativo (ovvero l'autorità giudiziaria penale in caso di reato) è legittimato a sanzionare con l'ordine di demolizione nei confronti del responsabile. Una parte privata può ottenere l'ordine di demolizione dell'abuso edilizio solo se l'opera viola le regole civilistiche come quelle relative alla distanza minima tra costruzioni confinanti, ai divieti imposti dal regolamento condominiale o quando lede il decoro architettonico del fabbricato o può pregiudicare la proprietà del vicino, circostanze queste non adeguatamente dedotte né provate nel caso di specie e rispetto alle quali non è stata prodotta alcuna documentazione né articolate richieste istruttorie.
Il convenuto ha infatti allegato unicamente la sussistenza di materiali da lavori e Controparte_1 calcinacci a causa dei quali sarebbe caduta la figlia nelle parti comuni dell'immobile, ma non ha svolto alcuna deduzione specifica in tema di violazione di distanze legali e correlativo pregiudizio alla sua proprietà, né come detto ha articolato richieste istruttorie sul punto.
La domanda deve pertanto essere respinta.
7. Sulla domanda di rimborso delle spese funebri avanzata da Controparte_1
Il convenuto ha chiesto condannare gli attori e gli altri convenuti a rimborsargli la quota parte dovuta della somma di Euro 6.225,00 da costui spesa per il funerale del de cuius e per il pagamento dell'IMU effettuato in data 18 dicembre 2012 ed in particolare:
- a versargli l'importo di Euro 2.075,00 oltre interessi;
Controparte_4
- a versargli l'importo di Euro 1.037,50 oltre interessi;
Parte_1
- a versargli l'importo di Euro 1.037,50 oltre interessi;
Parte_2
- a versargli l'importo di Euro 691,66 oltre interessi;
Controparte_3
- a versargli l'importo di Euro 691,66 oltre interessi. Controparte_2
A sostegno della domanda parte convenuta ha prodotto fattura onoranze funebri a suo nome di euro
3750,00 e modello F24 di pagamento dell'IMU per le ulteriori somme.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
In materia la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che: “Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752
c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purchè essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con pagina 21 di 24 la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio” (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17938).
Nel caso di specie, gli attori e le altre parti convenute in giudizio non hanno dedotto né provato una volontà contraria alla gestione operata da con il pagamento delle suddette spese Controparte_1 funebri, ma hanno solo articolato prove orali volte a provare circostanze di natura documentale, ossia il pagamento con somme del de cuius delle suddette spese.
Invero, non sono stati prodotti estratti di conto corrente del de cuius o altra documentazione idonea a superare la presunzione che l'erede, cui è intestata la fattura delle onoranze funebri allegata alla comparsa, abbia sostenuto con denaro proprio le spese documentate in atti.
Quanto all'entità della somma, in assenza di contestazione sul quantum, non si ravvede ad avvisto di questo Tribunale una incongruità o eccessività delle somme rispetto alle tariffe praticate dalle agenzie funebri per servizi analoghi.
Pertanto, deve ritenersi provato che il coerede abbia sostenuto con denaro Controparte_1 proprio le spese funebri di cui alla fattura al medesimo intestata, con diritto ad ottenere il rimborso in quota parte dai coeredi.
Non è stato invece provato il pagamento dell'IMU con denaro proprio dell'erede, poiché il modello
F24 del 2012 risale ad epoca in cui il de cuius era ancora in vita, sicché gravava sulla parte convenuta- attrice in riconvenzionale provare di aver sostenuto tali spese con denaro proprio a mezzo prove documentali ulteriori, non fornite nel caso di specie ed essendo inammissibili sul punto le prove testimoniali.
La domanda va dunque accolta solo con riguardo al rimborso delle spese funebri di euro 3.750,00 che dovranno essere rimborsate ad dagli altri coeredi nelle seguenti misure: euro Controparte_1
1.250,00 da , euro 625,00 ciascuno da e , Controparte_4 Parte_2 Parte_1 euro 416,66 ciascuno da e . Controparte_3 Controparte_2
8. Sull' assorbimento delle altre domande.
Dalla dichiarata improcedibilità della domanda di divisione dell'asse ereditario per i motivi sopra esposti, deriva l'assorbimento di tutte le altre domande, ivi compresa quella di costituzione di servitù formulata da parte attrice nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c..
In disparte ogni considerazione sull'ammissibilità della stessa, poiché posta solo con la prima memoria istruttoria e non anche nell'atto di citazione trattandosi all'evidenza di una mutatio libelli, va osservato che in ogni caso tale domanda resta comunque assorbita dall'improcedibilità della domanda di divisione, poiché, come dedotto dagli attori l'imposizione di servitù sarebbe a favore e a carico dei pagina 22 di 24 lotti risultanti dalla divisione, alla quale non può procedersi per le ragioni sopra esposte. Nella specie trova applicazione il principio "nemini res sua servit", per cui nessuno può vantare una servitù su una cosa propria, il che significa che il fondo dominante e il fondo servente devono appartenere a proprietari diversi (cfr. Cassazione civile Sez. II, n. 7971 del 2022). Ne consegue che, stante il permanere della comunione tra i coeredi sui fondi assegnati dal testatore e posti sul retro del fabbricato di via della stazione n. 40, non è vi è alcuna differenziazione intersoggettiva dei titolari del fondo servente e di quello dominante e non ricorrono pertanto allo stato i presupposti per la richiesta pronuncia di costituzione delle servitù.
Parimenti assorbita deve dirsi la domanda di costituzione di ipoteca legale sui beni da assegnare ai convenuti, stante l'improcedibilità della domanda divisione.
9. Sulle spese di lite.
L'accoglimento della sola domanda di apertura delle successione ed individuazione degli eredi, proposta dagli attori e cui tutti i convenuti hanno aderito, in uno considerata con il rigetto della domanda di usucapione e la declaratoria di improcedibilità della divisione, cui parimenti hanno aderito tutte le parti in causa, nonché l'accoglimento solo parziale della domanda di rimborso di CP_1
e la dichiarata cessazione della materia del contendere sulle spese chieste dagli attori, sono
[...] circostanze senza dubbio idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, dovendosi ritenere tutte le parti tra loro reciprocamente soccombenti, anche tenuto conto della inammissibilità delle domande proposte nelle costituzioni tardive dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
a) dichiara aperta la successione testamentaria di in Tivoli il 22 giugno 2013; Controparte_1
b) dichiara che gli eredi sono: (succeduti per Parte_1 Parte_2 rappresentazione ad premorto al de cuius), Controparte_7 Controparte_1 [...]
(succeduti per rappresentazione ad CP_3 Controparte_2 Controparte_8 premorto al de cuius) e Controparte_4
c) rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori e dai convenuti in riconvenzionale e per l'effetto dichiara che la massa ereditaria da dividere è composta esclusivamente dai beni immobili in capo al de cuius oggetto di disposizione testamentaria con esclusione di quelli in tutto e per la parte intestati a soggetti diversi;
d) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rimborso delle spese di successione proposta dagli attori;
pagina 23 di 24 e) dichiara inammissibili in quanto tardive le domande di rimozione delle opere abusive proposte da e nonché la domanda di accertamento del debito proposta da CP_3 Controparte_2 [...]
CP_4
f) dichiara improcedibile la domanda di divisione e scioglimento della comunione ereditaria;
g) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da di rimborso Controparte_1 delle spese funebri per complessivi euro 3.750,00 e condanna le altre parti coeredi alla restituzione nei suoi confronti delle seguenti somme oltre interessi come per legge:
- per euro 1.250,00, Controparte_4
- per euro 625,00, Parte_2
- per euro 625,00, Parte_1
- per euro 416,66, Controparte_3
- per euro 416,66; Controparte_2
h) dichiara assorbite o rigettate, secondo quanto esposto in parte motiva, le altre domande proposte dalle parti;
i) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, il 28 ottobre 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
IA ER PI RI
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunal e, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
IA ER PI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5311/2017 promossa da:
(CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresent ati e difesi dall'Avvocato Fabiano
[...] C.F._2
Forria, attori contro
, (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Stefano Bona, convenuto
e
(C.F.: e Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3
, (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Dani ele
[...] CodiceFiscale_5
Zega, convenuti
e
(C.F. ), rappresentata e di fesa Controparte_4 CodiceFiscale_6 dall'Avvocato LAURA CERRONI, convenuta
e
E Controparte_5 Controparte_6
convenuti contumaci
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti rassegnate con rispettive comparse conclusionali già depositate in atti ed a cui si pagina 1 di 24 sono riportati i difensori all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato (udienza in citazione indicata per il 26 febbraio 2018), gli odierni attori e adivano l'intestato Tribunale, esponendo Parte_1 Parte_2 che in data 22 giugno 2013 era deceduto in Tivoli il sig. nato a [...] il 14 Controparte_1 aprile 1919, lasciando quali eredi gli attori suoi nipoti, figli del sig. (figlio del Controparte_7 de cuius che era a lui premorto), nonché i nipoti e Controparte_1 Controparte_3 [...]
anche loro subentrati per rappresentazione al sig. (figlio del de cuius CP_2 Controparte_8 ed a lui premorto) e la figlia tutti convenuti nel presente giudizio unitamente a Controparte_4
e , figli del germano del de cuius , Controparte_6 Controparte_5 Persona_1 al quale era intestato in quote uguali il compendio immobiliare sito in loc. Carraponi.
Gli attori esponevano che il de cuius aveva redatto un testamento olografo pubblicato il 19 settembre
2006 nel quale aveva lasciato ai figli, e dunque per rappresentazione ai figli dei chiamati premorti, i seguenti beni:
a. terreno agricolo sito in Marcellina, loc. Torrita, individuato in catasto del Comune di
Marcellina al foglio mappale 13 part.284, uliveto di cl. 4, mq 1385, r.d. € 2,15, r.a. euro
1,43;
b. terreno agricolo sito in Marcellina, loc. Fonte Manvrella o Manfrella, individuato in catasto del Comune di Marcellina al foglio mappale 18 part.125, mq 4210, r.d. 36,96,
r.a. 13,05;
c. terreno agricolo sito in Marcellina, loc. Caolini o Cavolini, individuato in catasto del
Comune di Marcellina al foglio mappale 11, particelle:
i. part. 200, vigneto, cl. 2, mq 800, r.d. euro 9.50, r.a. euro 8.06;
ii. part. 201, seminativo arbor. di cl. 3, mq 2060, r.d. euro 6.92, r.a. euro 3.72;
iii. part. 456, seminativo arbor. di cl. 3, mq 2060, r.d. euro 6.92, r.a. euro 3.72; iv. part. 457, seminativo arbor. di cl. 3, mq 1320, r.d. euro 4.43, r.a. euro 2.39;
d. terreno agricolo sito in Marcellina, loc. Carraponi, individuato in catasto del Comune di Marcellina al foglio mappale 18, particelle:
i. part. 309, pascolo cl.U, mq 40, r.d. euro 0.03, r.a. euro 0.01;
ii. part. 310, seminativo di cl.2, mq 2620, r.d. euro 14.21, r.a. euro 5.41;
iii. part. 311, seminativo di cl.2, mq 5250, r.d. euro 28.47, r.a. euro 10.85; iv. part. 78, pascolo, cl. U, mq. 240, r.d. euro 0.16, r.a. euro 0.05;
v. part. 79, seminativo di cl. 2, mq.2220, r.d. euro 12.04, r.a. euro 4.59; pagina 2 di 24 e. fabbricato in Marcellina via della Stazione 40, composto di una cantina al piano interrato, un pano terra con abitazioni e locali, e primo e secondo piano con appartamenti, oltre a un corpo retrostante costituito da un ulteriore locale al piano terra, oltre corti vani e passaggi per l'accesso alle diverse unità immobiliari che lo compongono, appresso individuate:
i. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, int.1, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 2, A/2, cl.2, vani 3.5, rendita euro 361,52;
ii. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, int.2, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 3, A/2, cl.2, vani 3.5, rendita euro 361,52;
iii. locale sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, int. A, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 4, C/2, cl.2, mq. 32, rendita euro 49.58; iv. locale sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, int. B, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 5, C/2, cl.2, mq. 36, rendita euro 55.78;
v. locale deposito in Marcellina,via della Stazione 40, piano terra, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 6, C/2, cl.2, mq.
10, rendita euro 15.49; vi. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano primo, int.3, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 7, A/2, cl.2, vani 3.5, rendita euro 361,52; vii. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano primo, int.4, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 8, A/2, cl.2, vani 6.5, rendita euro 671,39; viii. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano secondo, int.5, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 9, A/2, cl.2, vani 3.5, rendita euro 361,52; ix. appartamento sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano secondo, int.6, individuato in catasto fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 10, A/2, cl.2, vani 6, rendita euro 619,75;
x. locale sito in Marcellina,via della Stazione 40, piano S1, int. C, individuato in catasto pagina 3 di 24 fabbricati del Comune di Marcellina al foglio mappale 8 part.687 sub 11, C/2, cl.2, mq.
40, rendita euro 61,97;
f. terreni sul retro del fabbricato di Marcellina, via Stazione 40, individuati in catasto terreni del Comune di Marcellina al foglio mappale 8, particelle:
i. part.685, seminativo arbor. di cl.1, mq 150, r.d. euro 1.59, r.a. euro 0.58;
ii. part.689, seminativo di cl.1, mq 465, r.d. euro 4.08, r.a. euro 1.44;
iii. part.690, seminativo di cl.1, mq 25, r.d. euro 0.22, r.a. euro 0.08; iv. part.691, soppressa e accorpata alla part. 686, corte comune del fabbricato di via della
Stazione 40, part. 687, rispetto al quale la part. 686 ex-691 forma, in parte, l'area di passaggio e transito); detta particella 686 ex-691 forma inoltre l'area di passaggio verso le partt. 685, 689 e 690, nonché verso la part. 632;
v. part. 81, di mq. 630, in ditta a fu;
CP_9 Persona_2
g. terreno in loc. Cesaspacca,non meglio identificato.
Gli attori riportavano altresì il contenuto del testamento con cui il de cuius aveva assegnato i suoi beni agli eredi, evidenziando che anche alcuni beni immobili ancora catastalmente cointestati ad altri (in particolare al germano del de cuius ) erano sempre stati posseduti uti domini dagli Persona_1 eredi di e dai loro figli, senza che mai vi fosse stato alcun possesso da parte dei Controparte_1 nipoti ex frate e , figli di e che anzi Controparte_6 Controparte_5 Persona_1 si sono sempre dichiarati estranei al possesso dei beni loro formalmente intestati;
rappresentavano poi che vi erano beni catastalmente in ditta a persone sconosciute senza trascrizione dei titoli di proprietà.
Inoltre, gli attori esponevano che con riguardo ad alcuni terreni sub f, ed attribuiti per testamento agli attori e agli eredi di , terreni siti in Marcellina sul retro del fabbricato di via della Controparte_8
Stazione n. 40, vi era la necessità di costituire rispettivamente servitù di passaggio: una pedonale sul fondo che sarebbe stato assegnato agli attori e una carrabile sul fondo da assegnare agli eredi di
[...] per una migliore valorizzazione dei terreni. CP_8
Da ultimo, gli attori esponevano di aver sostenuto spese per oltre 12 mila euro per costi correlati alla successione, senza che gli altri coeredi se ne facessero carico e lamentavano la mancata partecipazione dei convenuti alle trattative volte alla bonaria definizione della lite.
Tanto premesso, gli attori chiedevano con l'atto di citazione di: 1) dichiarare aperta la successione di
, 2) accertare la consistenza dell'asse ereditario, 3) accertare che fanno parte Controparte_1 dell'asse ereditario anche tutti i beni intestati in tutto o in parte ad altri soggetti per acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione;
4) dividere l'asse ereditario così individuato tra i coeredi del de cuius, attribuendo i cespiti ai coeredi in attuazione della volontà testamentaria, nel rispetto dei possessi pagina 4 di 24 esistenti, e in base alle rispettive quote;
5) accertare il debito degli eredi di per la Controparte_8 quota delle spese di successione gravanti sugli stessi con condanna al pagamento della relativa somma;
6) ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza;
7) con vittoria di spese legali 8) ed iscrizione della ipoteca giudiziale sui beni dei convenuti per le spese anticipate dagli attori per la massa ereditaria.
1.2 Con comparsa di costituzione depositata il 2.2.2018, si costituiva tempestivamente in giudizio
, il quale concordava con l'appartenenza all'asse ereditario delle quote di beni Controparte_1 formalmente intestati ad e e chiedeva darsi attuazione Controparte_10 Controparte_6 al dettato testamentario mediante assegnazione al medesimo della piena proprietà di beni secondo la volontà del testatore, nonché che fosse effettuata la divisione degli stessi anche con i propri fratelli e CP_3 CP_2
Il convenuto contestava la richiesta degli attori di scegliere la parte dei terreni siti sul retro del fabbricato di via della Stazione n. 40 e di poter ottenere una servitù carrabile sulla porzione di terreni da assegnare al medesimo ed ai fratelli e rappresentava inoltre la propria CP_3 CP_2 disponibilità a pagare la quota di sua spettanza delle spese successorie e rivendicava per converso il rimborso delle spese funerarie e dell'IMU pagata dallo stesso. Evidenziava, poi, che il fallimento delle trattative era dovuto al comportamento della coerede la quale aveva Controparte_4 eseguito lavori e opere abusive sul fondo di proprietà comune, provocando peraltro la caduta su alcuni calcinacci della figlia dell'esponente.
Tanto esposto, il convenuto concludeva chiedendo:
a) dividere il patrimonio ereditario secondo le volontà indicate dal de cuius nel Controparte_1 testamento pubblicato in data 14 ottobre 2013;
b) dividere i beni pervenuti per rappresentazione ai sigg.ri Controparte_1 [...]
e attribuendo a ciascuno di costoro in proprietà esclusiva, una CP_3 Controparte_2 parte di tali beni;
c) condannare gli attori e gli altri convenuti a rimborsare al sig. la quota parte Controparte_1 dovuta della somma di Euro 6.225,00 da costui spesa per il funerale del de cuius e per il pagamento dell'IMU effettuato in data 18 dicembre 2012, nella misura che sarà accertata nel corso del processo, oltre interessi, compensando quanto eventualmente sarà accertato essere dovuto per il rimborso della quota parte delle spese di successione allo stesso spettante;
d) condannare la sig.ra ad eliminare il muro di cinta eretto nella particella n. 691 Controparte_4 retrostante al fabbricato di Via della Stazione n.40 ed a ripristinare la finestra che la stessa ha sostituito con la porta finestra sulle scale di accesso a tale fabbricato;
pagina 5 di 24 e) rigettare ogni diversa domanda degli attori, ivi compresa quella di condanna al pagamento delle spese del giudizio e/o del procedimento di mediazione.
1.3 Con separata comparsa depositata l'8.2.2018, si costituivano tardivamente e congiuntamene e (germani di e figli di , i quali deducevano CP_3 Controparte_2 CP_1 Controparte_8
l'esistenza di alcune donazioni fatte in vita dal de cuius e di cui avrebbe dovuto tenersi conto nella divisione dell'asse ereditario mediante conferimento: 1) una donazione indiretta quella effettuata a favore dei genitori delle parti attrici e dal de cuius con Controparte_7 Controparte_11
l'intestazione ai suddetti del terreno particella n. 632 per il quale lo stesso ha Controparte_1 versato direttamente al venditore il corrispettivo in denaro per l'acquisto del terreno;
2) la donazione fatta ad dei terreni identificati alle particelle 634 e 636, donazione menzionata dal de cuius il CP_4 quale, nel redigere le proprie ultime volontà, testualmente affermava che “….lascio a e CP_8
perché ha ricevuto di più in precedenza….”. CP_7 CP_4
I convenuti deducevano la necessità di collazione dei beni donati in vita dallo stesso CP_1
, essendo evidente dal tenore letterale del testamento la volontà del de cuius di istituire eredi i
[...] suoi tre figli in maniera paritetica ciascuno nella propria quota di legittimario;
chiedevano pertanto una valutazione delle quote mediante CTU e per stabilire i conguagli in denaro al fine di garantire l'eguaglianza in termini di valore delle quote di tutti gli eredi secondo l'evidente intenzione del de cuius.
Inoltre, i convenuti deducevano l'esistenza di opere di carattere e natura abusiva da parte di e una recinzione che delimita riducendo quanto lasciato in eredità agli esponenti. Controparte_4
Pertanto, concludevano i convenuti e chiedendo: CP_2 Controparte_3
a) IN VIA PRELIMINARE: procedere alla collazione degli immobili indicati dalle particelle di cui al Catasto del Comune di Marcellina nn. 632, 634 e 636.
Nel merito:
b) Calcolare l'asse ereditario anche alla luce delle donazioni, dirette o indirette, effettuate dal de cuius e per l'effetto ricalcolare l'asse ereditario del Sig. e Controparte_1 provvedere ad eventuali conguagli al fine di garantire l'eguaglianza delle quote ereditarie secondo l'intenzione del de cuius.
c) Ordinare la rimozione di tutte quelle opere abusive poste sugli immobili oggetto della successione ponendo a carico di chi le ha compiute le relative spese di ripristino.
d) Rigettare l'istanza di iscrizione di ipoteca legale stante la non certezza del debito e delle spese sostenute dagli odierni attori in merito all'intera successione.
pagina 6 di 24 1.4. Con ulteriore e separata comparsa, depositata il 13 febbraio 2018, si costituiva tardivamente altresì la coerede la quale esponeva: di aver sempre collaborato per addivenire ad Controparte_4 una composizione stragiudiziale della lite;
che originariamente non era nel possesso dei locali siti al piano terra di via della Stazione n. 40 lasciateli per testamento dal de cuius poiché sino al 2016 occupati dal , al quale aveva consentito di mantenere l'allaccio del contatore Controparte_1 elettrico;
che la stessa aveva pure anticipato spese successorie;
che successivamente a causa di una grave malattia non aveva più dato impulso al procedimento.
La convenuta concludeva pertanto chiedendo: 1) dichiarare aperta la successione di CP_1
; 2) accertare la consistenza dell'asse ereditario, 3) accertare che fanno parte dell'asse
[...] ereditario anche tutti i beni intestati in tutto o in parte ad altri soggetti per acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione;
4) dividere l'asse ereditario così individuato tra i coeredi del de cuius, attribuendo i cespiti ai coeredi in attuazione della volontà testamentaria, nel rispetto dei possessi esistenti, e in base alle rispettive quote;
5) accertare il debito degli eredi di nei Controparte_8 suoi confronti per la quota delle spese di successione gravanti sugli stessi con condanna al pagamento della relativa somma;
6) ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza;
7) con vittoria di spese legali;
8) rigetto della domanda attorea di iscrizione di ipoteca legale sui beni della convenuta.
1.5 Alla prima udienza di comparizione, il Giudice Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio ed in particolare la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di e e concedeva alle parti i termini ex Controparte_6 Controparte_5 art. 183, comma 6 c.p.c..
All'esito dello scambio delle memorie istruttorie, i convenuti e CP_2 Controparte_3 rinunciavano espressamente alla domanda di collazione originariamente proposta ed insistevano affinché fossero assegnati i beni così come indicati dal de cuius con il proprio assegno divisionale, nonché per la rimozione delle opere abusive poste in essere dalla Sig.ra sulle parti Controparte_4 comuni.
Parte attrice nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. n. 1 proponeva ulteriore domanda nei seguenti termini: “dividere l'asse ereditario così individuato tra i coeredi del de cuius, attribuendo i cespiti ai coeredi in attuazione della volontà testamentaria, nel rispetto dei possessi esistenti, e base alle rispettive quote;
costituendo le necessarie servitù pedonali e/o carrabili ai fini di valorizzare al massimo ciascuno dei lotti risultanti in base alla sua natura e destinazione, con minimo aggravio per gli altri lotti;
e sciogliendo comunque gli odierni attori, rispetto ai beni in asse, da ogni comunione con i convenuti coeredi e con terzi, senza o in subordine con eventuali saldi in denaro ove necessario;
pagina 7 di 24 in subordine, dividere l'asse come per Legge, ottimizzando natura, destinazione e valore dei lotti risultanti”.
Il Giudice, all'epoca titolare del ruolo, con ordinanza del 1° luglio 2020, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; successivamente la causa subiva alcuni rinvii anche a seguito dell'assegnazione a diverso magistrato e, all'udienza del 9.5.2023, venivano fatte precisare le conclusioni con successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 31 luglio 2025, la causa veniva rimessa sul ruolo e chiamata all'udienza del 1° ottobre 2025 dinanzi allo scrivente magistrato, subentrato quale nuovo assegnatario del fascicolo in data 22.9.2025, il quale invitava nuovamente le parti a precisare le conclusioni, le stesse si riportavano ai rispettivi scritti e rinunciavano tutti espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La vicenda, nella sua complessità, impone preliminarmente di rilevare che nel caso di specie trattasi di successione testamentaria, già disciplinata dalle volontà del testatore con assegno divisionale specifico, ossia di attribuzione dei beni ai singoli eredi, e per rappresentazione ai loro aventi causa, tanto che tutte le parti hanno concordato nel chiedere dichiararsi aperta la successione del de cuius con divisione dell'asse ereditario ed attribuzione dei beni secondo la volontà testamentaria, in quanto nessuno ha contestato la validità del testamento.
Tanto premesso, nulla osta alla pronuncia dichiarativa di questo Tribunale dell'apertura della successione testamentaria del defunto con indicazione dei soggetti che hanno Controparte_1 assunto la qualità di erede anche per rappresentazione.
3. Prima di esaminare le ulteriori domande poste dalle parti, occorre evidenziare che con le comparse conclusionali gli attori hanno chiesto dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla domanda di parte attrice di cui al punto 5) delle conclusioni rassegnate nella prima memoria ai sensi dell'art. 183
c.p.c., ossia in relazione alle spese di successione sostenute dagli stessi e di cui si chiedeva il rimborso con l'atto di citazione.
Inoltre, va rilevata la tardiva costituzione dei convenuti e avvenuta in CP_2 Controparte_3 data 8.2.2018 per l'udienza indicata in citazione del 26 febbraio 2018, con la precisazione che in ogni caso gli stessi avevano rinunciato alla originaria domanda di collazione.
Parimenti tardiva la costituzione di depositata in data 13.2.2018. Controparte_4
Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili le relative domande nuove poste dai convenuti con le rispettive comparse ed in particolare la domanda di rimozione delle opere abusive svolta da CP_10
pagina 8 di 24 e e la domanda di volta ad accertare il debito degli eredi di CP_3 CP_2 Controparte_4
per la quota delle spese di successione nei suoi confronti. Controparte_8
Procedendo dunque con ordine logico-giuridico all'esame delle plurime domande residue proposte dalle parti, si osserva quanto segue.
4. Sulla domanda di usucapione.
Gli attori hanno chiesto preliminarmente accertare l'acquisto per intervenuta usucapione in relazione al possesso esercitato, dapprima dal defunto e poi dagli eredi su alcuni beni Controparte_1 cointestati pro quota con il fratello del de cuius e pervenuti ai due figli, unici eredi Persona_1 di quest'ultimo, e convenuti rimasti contumaci nel presente CP_6 Controparte_5 giudizio.
Gli attori hanno altresì chiesto l'usucapione di beni catastalmente intestati ad altri soggetti “persone sconosciute, anche vissute oltre un secolo fa in totale assenza di qualsivoglia titolo di proprietà trascritto la conservatoria dei RR II”.
L'analisi di tale domanda è logicamente prioritaria rispetto a tutte le altre, poiché incide direttamente sulla determinazione della consistenza dell'asse ereditario.
Ritiene questo Giudice che la domanda così come proposta ed articolata nelle relative istanze istruttorie sia infondata e debba essere rigettata per le seguenti ragioni.
Con riguardo ai beni cointestati in quota parte al germano del de cuius e pervenuti ai loro eredi, gli attori - ed anche i convenuti che si sono associati a tale domanda - hanno dedotto che “da molti decenni e segnatamente da più di trent'anni, sono stati goduti, coltivati e/o occupati e/o posseduti, pubblicamente, pacificamente e liberamente, inizialmente dal de cuius nato il Controparte_1
14.4.1919 e deceduto il 22.6.2013, e dopo di lui, comunque da oltre un ventennio” dai rispettivi eredi; hanno esposto che e non hanno mai avuto il possesso di tali beni CP_6 Controparte_5
e non hanno mai ingerito né preteso alcunché.
3.2. Ciò premesso, non appare superfluo evidenziare in via introduttiva che l'art. 2697
c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
Ciò significa che chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: sia quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, sia pagina 9 di 24 quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus. In merito a tale profilo, deve – altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre in via esclusiva del bene, mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza, infatti, chiarisce che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e
l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
Deve, altresì, rammentarsi che quando due o più persone sono proprietari di un medesimo bene, ciascuno di essi è titolare di una quota dell'intera parte dello stesso: in altri termini, ciascun titolare non ha la proprietà di una parte del bene, ma di una quota dell'intera parte che non viene ad identificarsi con una porzione ben precisa e specifica dell'immobile, trattandosi di quota ideale che consente ad ognuno dei comunisti di poter godere ed usare il bene nel suo complesso.
Allorquando – come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto della quota degli altri comunisti, il comproprietario usucapente deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non già uti condominus, per il tempo necessario e in maniera incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, senza che possa considerarsi sufficiente la circostanza che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso e dal godimento della cosa comune (cfr. Cass. n. 23539/2011;
Cass. n. 3238/2018). Ne consegue che il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi provato dal sol fatto che l'usucapente abbia coltivato, tenuto cura e manutenuto il bene comune o abbia provveduto al pagamento di utenze e tributi, giacché - trattandosi pagina 10 di 24 di atti di mera gestione - sono considerati dalla prevalente giurisprudenza inidonei ed insufficienti a dimostrare la sussistenza dell'animus escludendi nei confronti degli altri proprietari.
Dunque, ai fini della prova dell'acquisto della proprietà di un bene in comproprietà per usucapione, il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. non può limitarsi a dimostrare di avere un rapporto materiale con la res, giacché ciò già discende dal titolo di comproprietà che lo legittima a godere e ad usare il bene, dovendo piuttosto fornire in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo con esclusione degli altri comproprietari.
Non può, pertanto, al riguardo ritenersi dirimente la dimostrazione dell'utilizzo e della gestione del bene in comproprietà, quantunque questa si sia tradotta nella manutenzione ordinaria, coltivazione del fondo o nel pagamento di utenze e tributi, poiché tale condotta non è sufficiente a superare la presunzione che l'uso e l'amministrazione del bene comune sia avvenuta nell'interesse anche degli altri comproprietari, con il loro tacito consenso o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli stessi.
Quanto detto, trova pieno riscontro nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito;
si richiama, a tal fine, la sentenza n. 9903 del 28 aprile 2006, con la quale la Sezione
Seconda della Suprema Corte, ribadisce il seguente principio di diritto: “Il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis" in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"”.
Più di recente detti principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza di merito: “Ai fini dell'usucapione del bene in comunione il comproprietario – che è già compossessore
'animo proprio' ed a titolo di comproprietà – non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso, ta -le cioè da dimostrare
l'intenzione possedere l'intero bene, comprensivo anche del-le altre quote, in via esclusiva, per il tempo necessario ad usucapire, sicché a tale fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Tribunale Avezzano sez.
I, 11/06/2021, n.194). pagina 11 di 24 Ed ancora, “in materia di usucapione di un bene in comproprietà da parte di uno dei comproprietari, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella sua qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è veri -ficato con palese manifestazione della volontà in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota, manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene”
(Tribunale Bari sez. I, 30/07/2018, n.3356).
Ne consegue che non è, quindi, dirimente che gli attori deducano di essersi comportati come proprietari nei confronti degli altri comunisti, poiché gli stessi sono già proprietari dei beni, benché per quota indivisa, così come non rileva che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte di colui che propone domanda di usucapione (esteso, dunque, alle quote idealmente appartenenti agli altri comproprietari), sia idoneo ad escludere il possesso di questi ultimi (cfr. Cass. Civ., n. 20214/14; Cass.
Civ., sez. II, 10.11.2011 n. 23539; Cass. Civ. sez. II, 25.03.2009 n. 7221, Cass. Civ. sez. II, 20.05.2008
n. 12775).
Applicando i richiamati principi, unitamente a quelli che presiedono l'onere della prova, ne deriva che la parte che invoca l'usucapione deve espressamente allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non solo l'esclusività del possesso per tutto il tempo previsto dalla legge, ma anche che detto possesso – manifestandosi in un comportamento di opposizione alla volontà degli altri comproprietari - si traduca nella definitiva impossibilità di godimento del bene da parte di questi ultimi.
Ciò significa che tanto il compimento da parte del comproprietario di meri atti di gestione, quanto quelli volti all'adempimento di obblighi (quali il pagamento delle spese che si sono rese di volta in volta necessarie) e/o inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al godimento della cosa comune non possono essere ritenuti di per sè idonei a provare ai fini della domanda di usucapione dell'intero bene l'estensione del possesso sulle quote degli altri, trattandosi di atti che sono consentiti al comproprietario in ragione proprio di detta sua qualità e che non escludono che questi siano stati compiuti per "mera tolleranza" degli altri comproprietari, specie nel caso in cui – come quello in pagina 12 di 24 esame - questi siano legati da rapporti di parentela con chi spiega domanda di usucapione.
Ed invero, “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la mani -festazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente in-compatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24214 del 2014; Cass., Sez. 2, n. 1947820 del 20 settembre
2007).
Orbene, dovendo il compossessore che invoca l'acquisto per usucapione dell'intera proprietà supportare la propria domanda con la dimostrazione rigorosa di aver esteso l'esercizio del possesso alle quote a lui non appartenenti per il tempo necessario stabilito dalla legge, mediante comportamenti esterni che non siano soltanto manifestazione del diritto di proprietà (essendo lui stesso comproprietario), ma che siano finalizzati ad escludere gli altri proprietari dal compossesso del bene immobile, il Tribunale ritiene che la domanda promossa dagli odierni attori non possa trovare accoglimento, giacché gli eredi di non hanno dimostrato di aver posseduto i beni per cui è Controparte_1 causa nella loro interezza, attraverso un'attività incompatibile con quello altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Nel caso di specie, fermo restando che gli attori non hanno neppure offerto alcuna documentazione attestante il pagamento di eventuali tributi o utenze in relazione ai beni di cui rivendicano l'intervenuta usucapione, occorre osservare che non hanno neanche allegato il compimento di qualsivoglia atto specifico - oltre alla mera e generica utilizzazione del bene - idoneo a provare un possesso differenziato rispetto agli altri comproprietari o comunque tale da escludere questi dal godimento del bene.
Le uniche deduzioni in atti sul punto sono la dedotta coltivazione del fondo, il generico utilizzo esclusivo, la tolleranza e non ingerenza dei comproprietari contumaci, circostanze queste che non integrano i presupposti per ritenere che i deducenti abbiano avuto un possesso uti dominus piuttosto che uti condominus.
pagina 13 di 24 Né la mera contumacia dei convenuti può sopperire alle carenti allegazioni di parte su cui permane l'onere probatorio, non trovando peraltro applicazione il principio della non contestazione nei giudizi contumaciali.
In particolare, deve rilevarsi che osta all'accoglimento della domanda già la mancanza di indicazione da parte degli attori del preciso momento, a decorrere dal quale prima di loro, il defunto nonno
[...] avrebbe iniziato ad esercitare l'invocato possesso sulle altrui quote, estendendolo agli CP_1 interi immobili. Ed invero, ancorché gli attori deducano di possedere i beni da oltre trent'anni, pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente ed animo domini, non è dato evincere, né dal tenore dell'atto né dalla produzione documentale allegata, il momento a partire dal quale tali circostanze si sarebbero verificate, non essendo stato indicato – neppure genericamente – l'anno a far data dal quale detto possesso sarebbe stato esercitato in via esclusiva dal de cuius.
Considerato che il decesso del de cuius è avvenuto solo in data 22.6.2013 e che gli attori vogliono sostanzialmente sommare il loro possesso a quello del defunto, si deve concludere sull'impossibilità di ancorare ad una data certa (anche solo in via approssimativa) l'inizio dell'esercizio del possesso uti dominus e non più uti condominus che si traduce in una totale incertezza temporale, la quale è già di per sé ostativa all'accoglimento della domanda, non essendo possibile accertare (perché non specificamente dedotta) la decorrenza del tempo necessario ad usucapire.
Tale incertezza non sarebbe stata neppure colmata con la prova testimoniale, in quanto le prove orali articolate da parte attrice si sono limitate a circostanze generiche, valutative ed irrilevanti ai fini del decidere, inidonee a dimostrare sia l'elemento temporale della decorrenza del possesso da un preciso momento temporale sia l'animus escludendi nei confronti dei comproprietari dei beni, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
Infatti, occorre evidenziare che le locuzioni «Vero che i seguenti beni immobili, da molti decenni e segnatamente da più di trent'anni, sono stati goduti, coltivati e/o occupati e/o posseduti, pubblicamente, pacificamente e liberamente, inizialmente dal de cuius (cap. Controparte_1
1,2,3,4, e 5) di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. sono insufficienti sotto il profilo spaziale e temporale atteso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015;
Cass., ord., 12 ottobre 2011, n. 20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547).
Le ulteriori circostanze di coltivazione e occupazione dei beni (capitoli da 1 a 5), nonché di non ingerenza dei comproprietari (capitolo 6) non rappresentano, con specificità, precise attività pagina 14 di 24 corrispondenti al dedotto possesso, chiamando, altrimenti, il testimone non a deporre su fatti specifici, ma, nella sostanza, ad esprimere valutazioni e giudizi di valore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22720 del 24/10/2014 e nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33155 del 16/12/2019 e Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1824 del 18/02/2000) o apprezzamenti tecnico-giuridici, qual è il godimento del possesso
(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 35146 del 18/11/2021).
Va precisato che gli altri convenuti, i quali hanno tutti aderito alla domanda di usucapione, non hanno articolato richieste istruttorie utili ai fini dell'accoglimento della domanda.
Pertanto, stante l'assoluta carenza documentale e la inidoneità dei capitoli di prova come articolati dagli attori a dimostrare la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla quota dei beni che si intendono usucapire un potere corrispondente a quello del proprietario e a manifestare la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, il Tribunale ritiene di non poter accertare in capo agli eredi di
[...] una certa e piena signoria sulla quota della cosa comune appartenente ai agli attori CP_1 contrapposta all'inerzia degli altri titolari.
Tali considerazioni valgono sia con riguardo ai convenuti rimasti contumaci sia con riguardo alla domanda di usucapione dei beni intestati in tutto o in parte a soggetti sconosciuti, per cui parimenti non sono state articolate richieste istruttorie idonee a fondare la domanda.
5. Sulla domanda di divisione dell'asse ereditario.
Per ragioni di economia processuale deve essere ora esaminata la domanda di divisione dell'asse ereditario, alla quale parimenti hanno aderito tutti i convenuti, chiedendo lo scioglimento della comunione e l'attribuzione dei cespiti agli eredi secondo la volontà testamentaria del de cuius.
Al riguardo occorre osservare che dal carteggio processuale è emersa l'esistenza di irregolarità urbanistiche e catastali ed è stata dedotta l'esistenza di abusi edilizi in relazione ad alcuni beni immobili del patrimonio ereditario.
Ciò posto, merita rammentare come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia pagina 15 di 24 dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “Trattasi di affermazioni che si pongono in sostanziale linea di continuità con i principi affermati in materia di nullità negoziale, nel senso che, ove sia ancora in contestazione, in quel caso uno degli effetti del contratto, ed in questo, la possibilità di addivenire validamente alla divisione per provvedimento del giudice, al giudice è riservato il potere officioso di rilevare, anche in appello, il carattere abusivo degli immobili, in presenza di interventi realizzati senza il formale rilascio dei provvedimenti abilitativi che rendano i beni privi di quella riferibilità rispetto agli eventuali titolo emessi per la loro costruzione.”, soggiungendo che “La regolarità urbanistica degli immobili secondo le precisazioni dettate da questa
Corte, oltre che nella citata Cass. S.U. n. 25021/2019, nella quasi coeva Cass. S.U. n. 8230/2019, costituisce un fatto costituivo della pretesa allo scioglimento della comunione, la cui verifica è doverosa e, come detto, va compiuta anche ex officio e finanche in grado di appello (…)” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, ordinanza n. 10499 del 2025).
4.2. È stato dunque enunziato il seguente principio di diritto: “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.”.
Nel caso di specie, è risultata pacifica, in quanto ammessa dalla convenuta la Controparte_4 realizzazione di nuove opere come dedotte da circa la modifica apportata al Controparte_1 fabbricato sito in via della stazione n. 40 di ampliamento di una finestra in porta finestra, per la quale non è stato prodotto alcun titolo abilitativo né attestante la regolarità catastale dell'immobile.
Parimenti, nessun titolo abilitativo è stato prodotto a fronte della documentazione fotografica versata dalla convenuta in ordine alla realizzazione di un sottotetto sulla terrazza del Controparte_4 fabbricato ad opera di . Controparte_1
Ancora, i convenuti e hanno dedotto “come ad oggi risultino poste, CP_2 Controparte_3 sugli immobili oggetto della presente vicenda successoria, delle opere di carattere e natura abusiva e non autorizzata, in particolare una struttura completamente chiusa, posta in essere dalla Sig.ra
, convenuta del presente procedimento, dietro l'immobile di tre piani, suddivisi Controparte_4 dall' tra i suoi tre figli, e che si trova nella zona comune dell'immobile e quindi, Controparte_1 per l'effetto, di proprietà degli odierni attori, dei Sigg. e e della Sig.ra Controparte_3 CP_2
pagina 16 di 24 . Inoltre, nella particella di cui al Catasto del Comune di Marcellina, n. 685, Controparte_4 risulta essere stata posta una recinzione al fine di poter permettere il passaggio per la particella n.
632, ma che di fatto delimita, riducendo, una parte di quanto lasciato in eredità dal de cuius ai figli
. CP_1
Anche in relazione a tale opera, ammessa e non specificatamente contestata nella memoria 183
c.p.c. n. 2 della convenuta (cfr. “come possono i convenuti Controparte_4 Controparte_2 ed promuovere la eliminazione delle opere abusive e non autorizzate, create Controparte_3 dalla odierna convenuta e non vedere quanto di abusivo vi è nel terrazzo … quale sarebbe l'opera abusiva realizzata dalla Signora circa una copertura nella zona comune Controparte_4 dell'immobile? Nessuna descrizione viene offerta dalla difesa dei convenuti ed Controparte_3
, e pertanto è impossibile contestare nello specifico quanto asserito da Controparte_2 controparte”) né la stessa convenuta, né le altre parti in causa hanno prodotto il relativo titolo abilitativo attestante la regolarità urbanistica e catastale delle opere menzionate.
Orbene, stante i fatti emersi in ordine alle opere reciprocamente contestate dalle parti in causa sul compendio immobiliare, l'onere di dimostrare la commerciabilità e la trasferibilità dei beni oggetto della domanda incombe, secondo i principi generali, sulla parte che agisce.
Nel presente giudizio non è stata tuttavia fornita la prova della trasferibilità dei beni immobili oggetto della domanda, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione, sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del Giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (cfr. la menzionata Cass. Sez. Un., 7.10.2019, n. 25021).
Ne consegue che, onde poter procedere alla concreta divisione dei beni testamentari per cui è causa, sarebbe stato necessario produrre i titoli edilizi in sanatoria, in ciò consistendo la natura di condizione dell'azione della regolarità edilizia e urbanistica del bene.
A fronte della dedotta presenza di diverse opere qualificate come abusive su alcuni degli immobili per cui è causa, difetta la produzione del titolo edilizio, ciò che rende la domanda improcedibile.
Infatti, occorre osservare che gli atti di scioglimento della comunione, sia ordinaria che ereditaria, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, titoli che devono essere esistenti e specificamente riferibili agli immobili oggetto della comunione, ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data pagina 17 di 24 anteriore al 01.09.1967 (cfr. Cass, Sez. Un. 07.10.2019, n. 25021 e Cass. Sez. Un. 22.03.2019, n. 8230).
Il principio richiamato trova applicazione non solo alle divisioni volontarie contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, diversamente potendo i condividenti, mediante il ricorso al giudice, eludere le norme imperative citate (cfr. Cass. 28.11.2001, n. 15133, Cass. 17.01.2003, n. 630).
Ciò posto, deve ritenersi che la nullità prevista dalla disposizione normativa di cui trattasi ha carattere assoluto, risultando quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse, senza incorrere nelle preclusioni di rito.
Infatti, il richiamato regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha depositato i titoli abilitativi specificamente riferibili agli immobili oggetto di comunione, né ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la rispettiva costruzione è stata iniziata in data anteriore al 01.09.1967.
Sotto il profilo processuale, deve rilevarsi che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'immobile da dividere è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. 07.10.2019, n.
25021).
Inoltre, venendo in rilievo una condizione dell'azione, rilevante sotto il profilo esclusivamente processuale, le parti erano tenute a fornire la documentazione indicata, attestante la sussistenza della detta condizione dell'azione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante
(cfr. Cass. 29.09.2015, n. 19372, Cass. 04.03.2019, n. 6218, Cass. Sez. Un. 07.10.2019, n. 25021).
Inoltre, trova applicazione l'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122 del
2010).
In base a tale disposizione, “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane,
a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio
pagina 18 di 24 individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
La disposizione menzionata è applicabile anche alle divisioni giudiziali, sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genere degli atti pubblici, sia perché diversamente la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore.
Infatti, non è revocabile in dubbio che alle parti sia “preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, siccome illecito” (Cass. 17.01.2003, n. 630).
Inoltre, in relazione alla portata applicativa dell'indicata disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che deve “valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza
o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari […]. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo” (Cass. 28.08.2020, n. 18043, conf. Cass. 14.09.2016, n. 17990).
Conseguentemente, risulta condivisibile affermare che “l'assenza della c.d. conformità catastale oggettiva non oggetto di alcuna attestazione dalle parti o, in via sostitutiva, da un tecnico abilitato, comportando la nullità assoluta dell'atto negoziale non può non assumere rilievo anche in via processuale.
La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né comunque, un effetto che eluda le norme di legge che limitano, nella forma e nel contenuto, la loro autonomia negoziale”
(Trib. Milano, 26.08.2021, conf. Trib. Pavia, 31.01.2024).
Ciò premesso, nel caso di specie, nessuna delle parti ha attestato la conformità catastale oggettiva dei beni immobili oggetto della domanda di divisione.
Anche in relazione alla conformità catastale oggettiva, venendo in rilievo una condizione dell'azione, rilevante sotto il profilo esclusivamente processuale, le parti erano tenute a fornire la documentazione indicata, attestante la sussistenza della detta condizione dell'azione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante (cfr. Cass. 29.09.2015, n. 19372, Cass.
04.03.2019, n. 6218, Cass. Sez. Un. 07.10.2019, n. 25021).
Neppure può essere dato corso ad una divisione parziale, riguardante esclusivamente i beni non sottoposti alla disciplina in materia di nullità urbanistica e conformità catastale, in mancanza di pagina 19 di 24 puntuale domanda di divisione parziale tempestivamente proposta da alcuna delle parti, in ordine a specifici beni dalle stesse indicati.
Ciò in quanto il processo relativo alla divisione giudiziale, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario.
Il principio della universalità della divisione risulta derogabile solo quando intervenga un accordo delle parti, ovvero sia tempestivamente proposta da una delle parti specifica domanda di scioglimento parziale della comunione in relazione a beni specificamente individuati, in relazione ai quali non ricorrano profili di indivisibilità (cfr. Cass. 22.04.1964, n. 967, Cass. 05.09.1978, n. 4036, Cass.
29.11.1994, n. 10220, Cass. Sez. Un. 07.10.2019, n. 25021).
Nel caso di specie, la mancanza di accordo tra le parti e di domanda giudiziale specifica in tal senso preclude la possibilità di addivenire ad una divisione parziale.
Deve aggiungersi che, in mancanza della specifica allegazione dei titoli abilitativi indicati, la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, diretta a determinare la consistenza della massa ereditaria e il valore dei singoli beni, avrebbe avuto carattere puramente esplorativo.
La domanda di divisione deve essere dunque dichiarata improcedibile, non essendo stata dimostrata, a fronte delle deduzioni delle parti sulle opere realizzate, la commerciabilità e la trasferibilità di alcuni dei beni immobili oggetto della domanda.
6. Sulla domanda di rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi proposta da
. Controparte_1
Deve essere invece rigettata nel merito la domanda di rimozione delle opere abusive proposta da contro in relazione a “muro di cinta eretto nella particella Controparte_1 Controparte_4
n.691 retrostante al fabbricato di Via della Stazione n.40 ed a ripristinare la finestra che la stessa ha sostituito con la porta finestra”.
Al riguardo occorre osservare che parte convenuta non ha adeguatamente dedotto una violazione specifica della normativa civilistica in tema di distanze legali e ulteriore disciplina a tutela della sua proprietà privata, limitandosi a dedurre il carattere abusivo delle opere sotto il profilo urbanistico ed edilizio, che, come detto unitamente alle ulteriori deduzioni su opere illegittime, ha condotto alla dichiarazione di improcedibilità della domanda in assenza dei titoli abilitativi.
Ciò posto, si osserva che non sussiste in capo al Giudice civile il potere di accertare il carattere abusivo tout court di un'opera e disporre la correlativa demolizione e riduzione in pristino, a prescindere dalla prova della violazione della normativa civilistica in materia di distanze legali, poiché la demolizione di un abuso edilizio appartiene alla competenza del giudice amministrativo (sul punto si veda tra le altre pagina 20 di 24 sentenza del Tribunale di Pavia numero 567 pubblicata il 4 maggio 2023). Infatti, l'abusivismo edilizio involge profili di natura pubblicistica che solo il giudice amministrativo (ovvero l'autorità giudiziaria penale in caso di reato) è legittimato a sanzionare con l'ordine di demolizione nei confronti del responsabile. Una parte privata può ottenere l'ordine di demolizione dell'abuso edilizio solo se l'opera viola le regole civilistiche come quelle relative alla distanza minima tra costruzioni confinanti, ai divieti imposti dal regolamento condominiale o quando lede il decoro architettonico del fabbricato o può pregiudicare la proprietà del vicino, circostanze queste non adeguatamente dedotte né provate nel caso di specie e rispetto alle quali non è stata prodotta alcuna documentazione né articolate richieste istruttorie.
Il convenuto ha infatti allegato unicamente la sussistenza di materiali da lavori e Controparte_1 calcinacci a causa dei quali sarebbe caduta la figlia nelle parti comuni dell'immobile, ma non ha svolto alcuna deduzione specifica in tema di violazione di distanze legali e correlativo pregiudizio alla sua proprietà, né come detto ha articolato richieste istruttorie sul punto.
La domanda deve pertanto essere respinta.
7. Sulla domanda di rimborso delle spese funebri avanzata da Controparte_1
Il convenuto ha chiesto condannare gli attori e gli altri convenuti a rimborsargli la quota parte dovuta della somma di Euro 6.225,00 da costui spesa per il funerale del de cuius e per il pagamento dell'IMU effettuato in data 18 dicembre 2012 ed in particolare:
- a versargli l'importo di Euro 2.075,00 oltre interessi;
Controparte_4
- a versargli l'importo di Euro 1.037,50 oltre interessi;
Parte_1
- a versargli l'importo di Euro 1.037,50 oltre interessi;
Parte_2
- a versargli l'importo di Euro 691,66 oltre interessi;
Controparte_3
- a versargli l'importo di Euro 691,66 oltre interessi. Controparte_2
A sostegno della domanda parte convenuta ha prodotto fattura onoranze funebri a suo nome di euro
3750,00 e modello F24 di pagamento dell'IMU per le ulteriori somme.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
In materia la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che: “Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752
c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purchè essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con pagina 21 di 24 la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio” (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17938).
Nel caso di specie, gli attori e le altre parti convenute in giudizio non hanno dedotto né provato una volontà contraria alla gestione operata da con il pagamento delle suddette spese Controparte_1 funebri, ma hanno solo articolato prove orali volte a provare circostanze di natura documentale, ossia il pagamento con somme del de cuius delle suddette spese.
Invero, non sono stati prodotti estratti di conto corrente del de cuius o altra documentazione idonea a superare la presunzione che l'erede, cui è intestata la fattura delle onoranze funebri allegata alla comparsa, abbia sostenuto con denaro proprio le spese documentate in atti.
Quanto all'entità della somma, in assenza di contestazione sul quantum, non si ravvede ad avvisto di questo Tribunale una incongruità o eccessività delle somme rispetto alle tariffe praticate dalle agenzie funebri per servizi analoghi.
Pertanto, deve ritenersi provato che il coerede abbia sostenuto con denaro Controparte_1 proprio le spese funebri di cui alla fattura al medesimo intestata, con diritto ad ottenere il rimborso in quota parte dai coeredi.
Non è stato invece provato il pagamento dell'IMU con denaro proprio dell'erede, poiché il modello
F24 del 2012 risale ad epoca in cui il de cuius era ancora in vita, sicché gravava sulla parte convenuta- attrice in riconvenzionale provare di aver sostenuto tali spese con denaro proprio a mezzo prove documentali ulteriori, non fornite nel caso di specie ed essendo inammissibili sul punto le prove testimoniali.
La domanda va dunque accolta solo con riguardo al rimborso delle spese funebri di euro 3.750,00 che dovranno essere rimborsate ad dagli altri coeredi nelle seguenti misure: euro Controparte_1
1.250,00 da , euro 625,00 ciascuno da e , Controparte_4 Parte_2 Parte_1 euro 416,66 ciascuno da e . Controparte_3 Controparte_2
8. Sull' assorbimento delle altre domande.
Dalla dichiarata improcedibilità della domanda di divisione dell'asse ereditario per i motivi sopra esposti, deriva l'assorbimento di tutte le altre domande, ivi compresa quella di costituzione di servitù formulata da parte attrice nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c..
In disparte ogni considerazione sull'ammissibilità della stessa, poiché posta solo con la prima memoria istruttoria e non anche nell'atto di citazione trattandosi all'evidenza di una mutatio libelli, va osservato che in ogni caso tale domanda resta comunque assorbita dall'improcedibilità della domanda di divisione, poiché, come dedotto dagli attori l'imposizione di servitù sarebbe a favore e a carico dei pagina 22 di 24 lotti risultanti dalla divisione, alla quale non può procedersi per le ragioni sopra esposte. Nella specie trova applicazione il principio "nemini res sua servit", per cui nessuno può vantare una servitù su una cosa propria, il che significa che il fondo dominante e il fondo servente devono appartenere a proprietari diversi (cfr. Cassazione civile Sez. II, n. 7971 del 2022). Ne consegue che, stante il permanere della comunione tra i coeredi sui fondi assegnati dal testatore e posti sul retro del fabbricato di via della stazione n. 40, non è vi è alcuna differenziazione intersoggettiva dei titolari del fondo servente e di quello dominante e non ricorrono pertanto allo stato i presupposti per la richiesta pronuncia di costituzione delle servitù.
Parimenti assorbita deve dirsi la domanda di costituzione di ipoteca legale sui beni da assegnare ai convenuti, stante l'improcedibilità della domanda divisione.
9. Sulle spese di lite.
L'accoglimento della sola domanda di apertura delle successione ed individuazione degli eredi, proposta dagli attori e cui tutti i convenuti hanno aderito, in uno considerata con il rigetto della domanda di usucapione e la declaratoria di improcedibilità della divisione, cui parimenti hanno aderito tutte le parti in causa, nonché l'accoglimento solo parziale della domanda di rimborso di CP_1
e la dichiarata cessazione della materia del contendere sulle spese chieste dagli attori, sono
[...] circostanze senza dubbio idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, dovendosi ritenere tutte le parti tra loro reciprocamente soccombenti, anche tenuto conto della inammissibilità delle domande proposte nelle costituzioni tardive dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
a) dichiara aperta la successione testamentaria di in Tivoli il 22 giugno 2013; Controparte_1
b) dichiara che gli eredi sono: (succeduti per Parte_1 Parte_2 rappresentazione ad premorto al de cuius), Controparte_7 Controparte_1 [...]
(succeduti per rappresentazione ad CP_3 Controparte_2 Controparte_8 premorto al de cuius) e Controparte_4
c) rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori e dai convenuti in riconvenzionale e per l'effetto dichiara che la massa ereditaria da dividere è composta esclusivamente dai beni immobili in capo al de cuius oggetto di disposizione testamentaria con esclusione di quelli in tutto e per la parte intestati a soggetti diversi;
d) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rimborso delle spese di successione proposta dagli attori;
pagina 23 di 24 e) dichiara inammissibili in quanto tardive le domande di rimozione delle opere abusive proposte da e nonché la domanda di accertamento del debito proposta da CP_3 Controparte_2 [...]
CP_4
f) dichiara improcedibile la domanda di divisione e scioglimento della comunione ereditaria;
g) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da di rimborso Controparte_1 delle spese funebri per complessivi euro 3.750,00 e condanna le altre parti coeredi alla restituzione nei suoi confronti delle seguenti somme oltre interessi come per legge:
- per euro 1.250,00, Controparte_4
- per euro 625,00, Parte_2
- per euro 625,00, Parte_1
- per euro 416,66, Controparte_3
- per euro 416,66; Controparte_2
h) dichiara assorbite o rigettate, secondo quanto esposto in parte motiva, le altre domande proposte dalle parti;
i) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, il 28 ottobre 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
IA ER PI RI
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