Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15990 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentan- Parte_1 P.IVA_1 te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bonalume Paolo, Giovanni
Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- P.IVA_2 tata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui CP_1 uffici siti in via V. Villareale n. 6 domicilia ex lege;
– parte convenuta –
OGGETTO: Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/11/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, (d'ora in Parte_1
Parte avanti, per semplicità ha convenuto in giudizio l'
[...]
(d'ora in avanti ) al fine di Controparte_1 CP_1
Parte ottenere la sua condanna al pagamento dei seguenti crediti dei quali da dedotto di essere divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto:
1
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pa- gamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
iv. € 35.554,02 a titolo di ulteriori interessi di mora rispetto a quelli indi- cati al precedente punto ii, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i, fattu- rati mediante “Note Debito Interessi” (sub doc. 3 riepilogate nell'elenco sub doc. 4);
v. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica della citazio- ne, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
vi. € 20.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepi- logate nell'elenco sub doc. 6. Parte ha dedotto che i crediti per sorte capitale erano portati dalle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2, emesse nei confronti dell'Ente dalle società fornitrici ivi indicate, a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di for- Parte niture erogate in favore dell'Ente e cedute dalle società a mediante i contratti di cessione dei crediti, aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia cre-
2 diti futuri (cosiddette “cessioni LIR”) – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente (prodotti sub doc. 7).
L'attrice ha precisato che i contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Parte In via subordinata, ha formulato domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchi- mento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 1.964.519,39, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, avendo l'Ente pacifica- mente usufruito dei servizi e delle forniture erogati dalle società fornitrici.
L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «IN VIA PRINCIPA-
LE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti cre- Parte_1 diti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
I. € 1.964.519,39 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate Parte_1 nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del ter- mine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scaden- za riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 19 novembre 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 32.097,69; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interes- si moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : − nel- la misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 35.554,02 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nel-
3 le presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo paga- mento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c. : − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dal- la data di notifica del presente atto;
VI. € 20.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fattu- re prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc.
6. IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare
[...]
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Parte_1 fosse ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi mora- Parte_1 tori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scaden- za del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici pro- dotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− in- teressi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; IN ULTERIORMENTE
4 SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamen- to in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovu- Parte_1 ta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal do- Parte_1 vuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimbor- so forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive».
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il e innanzitutto ha CP_1 rappresentato di avere, nelle more del giudizio, soddisfatto larga parte del credito della cessionaria, saldando l'importo di € 1.543.144,47 (mandati di pagamento, allegati 9-20).
Il convenuto ha dedotto che alcune fatture erano state rifiutate, per un importo pari a € 16.209,36 (allegati 3-8), sicché il debito residuo non salda- to, al netto delle somme di cui sopra era pari a € 421.374,92 come da tabella in formato Excel riepilogativa (allegato 2).
Il ha contestato la ricezione delle fatture depositate e la spet- CP_1 tanza delle somme dovute, deducendo che controparte non aveva prodotto elementi documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito, nonché la debenza degli interessi di mora, trattandosi di obbligazioni pecuniarie del- la Pubblica Amministrazione, querable per legge, per le quali non poteva ope- rare la mora automatica, in difetto di un formale atto di costituzione in mo- ra, non allegato, né provato dall'attrice.
In ogni caso, l'Ente convenuto ha dedotto che il D.lgs. 231/2002 concede- va alla Pubblica Amministrazione un termine di 30 giorni dalla ricezione, non rilevando dunque la data di emissione o di scadenza della fattura ma so- lo il momento della sua ricezione, neppure indicato da controparte, della fat- tura per il pagamento, sicchè un corretto conteggio degli interessi dovuti avrebbe dovuto prendere avvio dal trentunesimo giorno successivo alla rice- zione della fattura da parte dell'Amministrazione, circostanza che contropar-
5 te non aveva né allegato, né provato.
In ultimo, il ha contestato la fondatezza della pretesa di paga- CP_1 mento dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura, essendo il quantum con- siderato nella normativa in oggetto riferito alla singola azione legale di recu- pero del credito, indipendentemente dal numero di fatture che attraverso quella determinata azione legale si fosse inteso recuperare ed ha contestato che la avesse documentato e provato un “maggior danno” effettiva- CP_2 mente patito al fine di ottenere un risarcimento superiore all'importo di €
40,00 normativamente previsto.
Parte convenuta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Accertare il parziale pagamento avvenuto in corso di causa, rigettando per il resto le av- verse domande;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». Parte In seno alle note di trattazione scritta dell'01/12/2023 ha precisato,
a fronte dei pagamenti effettuati da controparte in relazione alla sorte capita- le, che i crediti per i quali intende proseguire il giudizio sono:
I. € 35.977,07 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che prodotto sub All. A;
II. gli interessi di mora, maturati e maturandi, sia sulla predetta sorte ca- pitale insoluta, sia sulla sorte capitale azionata con la citazione e pagata in ritardo dall' , nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 CP_1 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fattu- re, sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati, sia sulla sorte capitale insoluta, sia sulla sorte capitale azionata con l'atto di ci- tazione, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica della citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 35.554,02 a titolo di ulteriori interessi di mora rispetto a quelli ma-
6 turati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e già fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco di cui all'allegato sub B;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica della citazio- ne, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12., con de- correnza dalla data di notifica della citazione;
VI. € 20.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub All. C, oltre interessi su ciascun importo di euro 40,00 con de- correnza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui manca- to puntuale pagamento ha generato il predetto importo.
Con note scritte depositate in data 11/12/2023 e 07/11/2024 il CP_3
[...
ha dato atto della pendenza innanzi a questo Tribunale del giudizio R.G.
2160/2022 promosso dalla al fine di richiedere Parte_2 il saldo di altre fatture non oggetto del presente giudizio.
Parte convenuta ha dedotto che in quella sede era stata disposta una
C.T.U. all'esito della quale era stata accertata la mancanza di un contratto sottoscritto tra le parti volto a disciplinare il rapporto contrattuale e, alla lu- ce di ciò, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che nessuna somma riconducibile alla poteva consi- Parte_3 derarsi dovuta a stante l'assenza del titolo originario posto Parte_1
a fondamento delle avverse pretese di credito.
Istruita mediante acquisizione documentale, la causa è stata posta in de- cisione all'udienza cartolare del 19/11/2024 previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto ed in ordine allo svolgimento del processo, deve osservarsi, in via preliminare che, nel corso del giudizio, parte attrice ha mo-
7 dificato la somma richiesta a titolo di sorte capitale, riducendo la propria pretesa da € 1.964.519,39 ad € 35.977,07 per sorte capitale, quale credito scaturente dall'elenco aggiornato delle fatture allegato alle note di trattazione scritta già citate (all. A) e mantenendo inalterate le somme richieste ad altro titolo, ad eccezione di quelle richieste, per la prima volta, a titolo di «interessi su ciascun importo di euro 40,00 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo».
Tale domanda, invero, va dichiarata inammissibile per tardività, in quanto del tutto nuova perché formulata in seno alle note di trattazione scritta del
01/12/2023.
Tornando al merito, va a questo punto osservato che il Policlinico ha con- testato la ricezione delle fatture depositate e la spettanza delle somme dovute e dedotto che controparte non avrebbe prodotto elementi documentali suffi- cienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Osserva il Tribunale che l'attrice ha dato prova tanto della cessione dei crediti in proprio favore, quanto della comunicazione al debitore ceduto delle avvenute cessioni, mediante deposito sia degli atti di cessioni che della prova della notificazione dei medesimi al (cfr. doc (all. sub doc. 7 della CP_1 citazione e alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
n. 1).
L'Ente, dal canto suo, non ha contestato la effettuazione delle forniture.
Tuttavia, come sopra accennato, il Policlinico ha dato atto che, in seno al giudizio iscritto al n. R.G. 2160/2022 pendente innanzi a questo Tribunale e promosso dalla al fine di richiedere il saldo di Parte_2 altre fatture non oggetto del presente giudizio, sulla scorta della C.T.U. ivi espletata, è emersa la mancanza di un contratto sottoscritto tra le parti volto a disciplinare il rapporto contrattuale ed, alla luce di ciò, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di dichiarare che nessuna somma riconducibile alla So- cietà può considerarsi dovuta a Parte_2 Parte_4
[...
[...] stante l'assenza del titolo originario posto a fondamento delle avverse
[...] pretese di credito.
Orbene, gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 stabiliscono espressa- mente che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, debbano rivestire la forma scritta a pena di nullità.
Del resto, la Suprema Corte, anche di recente, si è espressa nel senso di ritenere che i contratti della Pubblica Amministrazione, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, debbano rivestire la forma scritta ad substantiam, come stabilito dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923
(Cass. civ. n. 8574/2023; Cass. civ. n. 11465/2020; Cass. civ. n.
27910/2018).
La conclusione del contratto in forma scritta non può ritenersi provata dal pagamento delle fatture oggetto di causa posto che, nei rapporti con la P.A., sono irrilevanti i comportamenti concludenti.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, per la formazione del contratto pubblico non rileva un mero comportamento con- cludente delle parti, anche se protrattosi per anni (ex multis, Cass. civ.
22994/2015; Cass. civ. n. 26026/2023).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1421 c.c., la nullità strutturale di un contratto per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, qualora il giudizio da cui emerge verta sull'esecuzione di prestazioni scaturenti da tale contratto nullo.
Si ritiene, inoltre, che l'onere probatorio relativo alla provenienza dei credi- ti debba essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo a parte attri- ce, trattandosi di dimostrare fatti principali posti a fondamento della propria pretesa e contestati dalla controparte, con relativo onere in capo a chi li in- voca.
Tuttavia, parte attrice, a seguito dell'eccezione sollevata dalla convenuta, non ha prodotto alcun documento in grado di confutare tale nullità.
9 Di conseguenza, non è stata fornita la prova del titolo, sia quanto alla sor- te capitale, sia quanto agli interessi richiesti in ordine al credito riconducibi- le alla pari ad € 31,867.07, risultando Parte_3 agli atti esclusivamente la delibera di aggiudicazione n. 122 del 06/12/2012.
Ne consegue che il convenuto è obbligato esclusivamente al pagamento della residua fattura di euro 4,110,00 (fattura n. 21059529 emessa in data
11/05/2021, con scadenza il 10/07/2021, di cui all'atto di cessione del
12/03/2020 notificato il successivo 13/03/2020).
Alla predetta somma devono aggiungersi gli interessi moratori di cui al
D.lgs. n.231/2002 e succ. mod., ricorrendo tutti i presupposti per l'applicazione della normativa predetta (transazioni commerciali tra un'impresa e una pubblica amministrazione, notifica della cessione delle fat- ture).
Trattandosi di fattura ancora da scadere alla data di notifica della cessio- ne, gli interessi decorreranno dal giorno successivo alla scadenza fino al soddisfo.
Nella stessa misura, vanno, altresì, riconosciuti gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla data di notifi- ca dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Va, a questo punto, osservato che la società attrice, dopo avere ridotto la propria pretesa per sorte capitale, ha insistito per il riconoscimento delle somme richieste in atto di citazione ad altro titolo. Parte Segnatamente, ha chiesto gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno suc- cessivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture riportata nell'elenco prodotto sub All. A sino al saldo, nonchè gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori così maturati, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Deve osservarsi, tuttavia, che parte attrice ha del tutto omesso di docu-
10 mentare le date in cui il avrebbe effettuato i pagamenti dei saldi CP_1 delle fatture azionate, limitandosi – nel corso del giudizio – a ridurre sempre di più la somma richiesta.
Tale carenza documentale, in particolare, in quanto impedisce in radice di individuare il dies ad quem di decorrenza dei chiesti interessi, costituente un dato fondamentale per poter determinare i giorni di ritardo nel pagamento e, conseguentemente, per accertare gli interessi moratori dovuti.
È pacifico, del resto, che l'individuazione del dies ad quem – fondamentale, come si è detto, per l'accertamento degli interessi moratori effettivamente do- vuti – rientrava nell'onere probatorio incombente ex art. 2697 c.c. sulla parte creditrice, la quale avrebbe dovuto fornire tutti gli elementi necessari al fine di mettere il giudicante in condizione di procedere al calcolo dei suddetti in- teressi (cfr. C.A. Milano nr. 2775/2022).
Sennonché, detto onere non è stato assolto, non avendo parte attrice for- nito - neppure in punto di allegazione, ancor prima che di prova - gli elemen- ti indispensabili per il calcolo di quanto spettante a tale titolo.
In ragione di quanto precede, gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.lgs. n.
231/2002 non possono essere riconosciuti e per l'effetto, va correlativamente respinta anche la domanda volta al pagamento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., da ritenersi assorbita. Parte ha poi chiesto la condanna del al pagamento di € CP_1
35.554,02 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e già fattu- rati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco sub All. B, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
Ancora una volta deve rilevarsi la carenza di prova quanto alla debenza di tali somme.
Invero, difettano, in atti, le fatture cui dovrebbe riferirsi il presunto ritardo nel pagamento. ha, infatti, fondato la propria richiesta unicamen- Parte_1
11 te sulle note di debito emesse con l'indicazione dei soli importi dovuti a titolo di interessi di mora, senza, però, dare prova delle fatture dal cui tardivo pa- gamento, gli stessi, sarebbero originati.
Tanto basta, dunque, per ritenere non dovuta la corresponsione di tali ul- teriori interessi di mora e, per l'effetto, va correlativamente respinta anche la domanda volta al pagamento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., da ritenersi assorbita.
Infine, l'attrice ha chiesto il riconoscimento dell'importo di € 20.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, per le fatture di cui all'elenco prodotto sub all. C, pari all'importo di
€ 40,00 moltiplicato per le fatture ivi indicate, oltre interessi su ciascun im- porto di euro 40,00 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura.
Come chiarito nelle decisioni della CGUE richiamate dall'attrice, l'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo for- fettario di EUR 40,00 quale risarcimento per i costi di recupero. Inoltre, il para- grafo 2 di tale articolo 6 impone agli Stati membri di provvedere affinché tale importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sol- lecito al debitore, e che tale importo sia inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti.
Per la Corte di Giustizia, dunque, la direttiva 2011/7 stabilisce un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'articolo 6,paragrafo 1, e ogni tran- sazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento. Infatti, come enunciato dal conside- rando 18 di tale direttiva, le fatture determinano richieste di pagamento e co- stituiscono pertanto documenti importanti nella catena delle transazioni com- merciali, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento.
Alla luce delle chiare considerazioni esposte nella sentenza in esame,
12 l'articolo 6 della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che
l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per
i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale.
Orbene, l'elenco prodotto sub all. C contiene solo l'indicazione di n. 4 fat- ture per “Spese recupero crediti”, ma non le fatture cui tali spese si riferisco- no.
L'elenco di cui al doc. 2 allegato all'atto di citazione contiene, tuttavia,
l'indicazione di n. 185 fatture. Di queste n. 34 sono riconducibili alla
[...]
in relazione alle quali, per le ragioni già espo- Parte_3 ste, non può essere riconosciuta alcuna somma.
La domanda, dunque, può trovare accoglimento limitatamente a n. 151 fatture, sicché l'importo a tale titolo spettante alla attrice ammonta ad CP_2
€ 6.040,00.
Parte attrice ha chiesto, in via ulteriormente subordinata, di condannare il Parte Policlinico al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ri- tenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
L'azione è inammissibile, in ragione della natura sussidiaria della stessa, nel caso in cui il rimedio contrattuale esistente e prospettabile sia nel merito rigettato, come avviene nel caso di specie (tra le altre, vedi Cass. civ. n.
13203/2023; Cass. civ. n. 14944/2022): infatti, la domanda ex art. 2041 c.c. può essere utilmente esperita solo nel caso di assenza in astratto di altro ri- medio giurisdizionale, non potendo supplire a difetti di allegazione o di pro- va.
In base al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e, ai fini della relativa liquidazione, i parametri fis- sati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012),
13 nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
condanna l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_1 somma di euro 10.150,00 di cui 4,110,00 per sorte capitale residua, oltre in- teressi moratori di cui al D.lgs. n.231/2002 e succ. mod. sulla detta sorte capitale dal giorno successivo alla scadenza fino al soddisfo e oltre gli inte- ressi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora determinati nella stessa misura, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di cita- zione sino al soddisfo;
condanna l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore delle Parte_1 spese del giudizio, liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi
5.077,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu- ta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 12/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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