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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/08/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 27/2021 R.G., avverso la sentenza n. 612/2020 pronunciata l'11.12.2020 dal Tribunale di Campobasso (proc. n. 2389/2017 R.G.), avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
, titolare dell'omonima impresa edile ( ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Michele
Barisciano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe Menichella, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO E
CP_2
Controparte_3
Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: accogliere l'appello proposto per tutte le ragioni argomentate in atti;
in riforma dell'appellata sentenza reputare fondati i motivi di impugnazione, rigettare la promossa opposizione, confermando l'emesso decreto ingiuntivo;
condannare, comunque, il sig. al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 dell'importo di € 29.000,00 o in subordine di € 28.500,00 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo;
condannare il sig. alla refusione delle spese e competenze sia del primo CP_1 grado di giudizio che di quello di appello, maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma II, DM
55/14, per l'esistenza di altre tre parti processuali e ciò in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo. Per l'appellato costituito:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Campobasso, contrariis reiectis
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall
[...]
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Parte_2
2) nel merito, respingere l'appello proposto dall perché Parte_2 infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
3) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre spese e oneri accessori, con distrazione.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 612 dell'11.12.2020, ha accolto l'opposizione, proposta da avverso il decreto n. 479 del 9.9.2017, con cui CP_1 gli era stato ingiunto, il pagamento della somma di € 29.000,00, maggiorata di interessi legali e spese, in favore di , titolare dell'omonima impresa edile, a titolo Parte_1 di pagamento del prezzo di vendita dell'autovettura Jeep Cherokee targata FD813AA.
Con l'opposizione il aveva dedotto l'integrale pagamento del prezzo, avvenuta CP_1 mediante versamento della somma di € 500,00 in contanti al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto in favore dei di € 14.000,00, quale CP_2 valore di permuta di una propria auto, trasferita in proprietà a e di € Controparte_3
14.500,00, quale finanziamento acceso preso la Deutsche Bank ed erogato a
[...]
in seguito era intervenuto regolare passaggio di proprietà con la dichiarazione CP_4 di vendita sottoscritta dallo;
aveva quindi chiesto l'autorizzazione alla chiamata Pt_1 in causa di ed CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Autorizzata la chiamata in causa, il tribunale, all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, ha attribuito efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal ai sensi CP_1 dell'art. 1189 comma 1 c.c., sulla base dei seguenti rilievi: 1) il prezzo convenuto era stato integralmente pagato, con le modalità sopra evidenziate;
2) il pagamento diversificato in favore di diverse società era stato eseguito su indicazione dell'addetto alla vendita, trattandosi di società facenti capo agli stessi soggetti;
3) le trattative si erano svolte integralmente presso i locali di in Campobasso, Via Duca d'Aosta, CP_2
2 alla presenza dell'addetto alla vendita IO Felice, che aveva quietanzato il prezzo ricevuto;
4) l'auto venduta, consegnata da alla concessionaria in conto vendita, Pt_1
a seguito del perfezionamento del passaggio di proprietà, era stata consegnata al CP_1
5) aveva sottoscritto il trasferimento di proprietà eseguito dall'agenzia di Pt_1 pratiche auto, dichiarando di aver venduto al l'autovettura per il prezzo di € CP_1
29.000,00. 2. Avverso la sentenza, notificata il 14.1.2021, ha proposto appello , Parte_1 nella qualità di titolare della omonima impresa edile, con atto di citazione notificato il
21.1.2021, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito in giudizio insistendo nella declaratoria di inammissibilità CP_1 dell'impugnazione e, comunque, nel suo rigetto nel merito. Non si sono costituite in giudizio, sebbene ritualmente citate, le società CP_2 ed già contumaci in primo grado. Controparte_3 Controparte_4
Disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 25.10.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Non essendosi provveduto nel corso del giudizio, deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di ed CP_2 Controparte_3 Controparte_4
2. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
3. Con unico articolato motivo, la sentenza è censurata sotto diversi profili. L'appellante deduce l'errata applicazione dell'art. 1189 c.c. in ordine all'efficacia liberatoria del pagamento a soggetto apparentemente legittimato, evidenziando che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, ai fini dell'operatività del principio dell'apparenza del diritto non è necessaria soltanto la buona fede del terzo ma anche la ragionevolezza del suo affidamento, nel caso di specie esclusa dalla circostanza che dopo il pagamento della caparra di € 500,00 in favore di CP_2 che aveva inserito l'annuncio su internet e con cui era stato stipulato il preliminare di
3 vendita, i pagamenti della restante parte erano stati effettuati in favore di due diverse società.
Aggiunge che: il era stato reso edotto della circostanza che l'autovettura era di CP_1 proprietà di e che i pagamenti dovevano essere eseguiti sul conto Parte_1 corrente di questo;
l'errore del solvens può giustificare l'effetto liberatorio del pagamento solo se esso è determinato dalla condotta colposa del creditore effettivo, mentre la sentenza impugnata ha attribuito rilievo esclusivamente alla condotta di IO Felice;
i locali presso cui aveva portato l'autovettura per prova erano di e, Pt_1 CP_2 quindi, al limite, l'apparenza poteva operare per il pagamento della caparra a tale società, non certo per i pagamenti, ben più consistenti, effettuati alle altre due società; il trasferimento di proprietà dell'auto sottoscritto dallo non è rilevante quale Pt_1 condotta determinante dell'errore del solvens, risalendo i pagamenti a un periodo di tempo precedente;
neppure può attribuirsi a tale atto il valore di quietenza o ratifica, peraltro mai dedotto dall'appellato.
L'appello è infondato.
4. Assume rilievo decisivo, già di per sé sufficiente a giustificare la decisione di attribuire efficacia liberatoria ai pagamenti eseguiti dal la circostanza, risultante CP_1 documentalmente, esplicitamente ammessa dallo e valorizzata dal giudice di Pt_1 prime cure, che l'appellante ha sottoscritto il trasferimento di proprietà al ell'auto CP_1
Jeep Cherokee oggetto di causa ai fini della trascrizione al p.r.a., trasferimento eseguito in data 16.9.2016 dall'Agenzia Iacovantuono.
4.1. L'art. 1188 c.c. indica in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere l'adempimento dell'obbligazione, vale a dire il creditore o un suo rappresentante, o l'adiectus solutionis causa, cioè la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, con la conseguenza che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, fatto salvo il caso, previsto dal comma 2 della predetta disposizione, che quest'ultimo lo ratifichi o ne approfitti (Cass., n. 17742/2005; Cass., n. 2093/1997).
È corretta la qualificazione, data dal tribunale (v. pagg.
7-8 della sentenza impugnata:
“… sottoscrivendo il passaggio di proprietà ha di fatto ratificato tutte le operazioni fino a quella data poste in essere dalla concessionaria mandataria compresi i pagamenti effettuati in precedenza dal debitore secondo le modalità impartite dall'apparente rappresentante …”), della sottoscrizione del passaggio di proprietà da parte dell'appellante in termini di ratifica del pagamento già avvenuto secondo le modalità prima riassunte, a maggior ragione se si considera che a tale condotta si è aggiunta la consegna dell'auto all'acquirente, il quale pacificamente ne è entrato in possesso.
La sottoscrizione del passaggio di proprietà ai fini della trascrizione presso il p.r.a. da un lato documenta l'intervenuta compravendita del veicolo, quindi l'accordo tra le parti in ordine al prezzo, dall'altro indirettamente dimostra il versamento del prezzo convenuto e il riconoscimento dell'efficacia delle modalità con cui questo è avvenuto.
Nell'ordinario svolgimento di rapporti commerciali, il soggetto mediamente avveduto che vende una propria auto, o in proprio o affidandosi a un concessionario, non formalizza il
4 passaggio di proprietà se non dopo il versamento del prezzo pattuito, esponendosi altrimenti al rischio dell'inadempimento del compratore a tale obbligo;
tali considerazioni circa l'id quod prelumque accidit in vicende commerciali del tipo di quella oggetto di causa valgono, a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, il venditore svolge l'attività di imprenditore ed è, quindi, normalmente impegnato in rapporti commerciali con altri soggetti, tali da renderlo particolarmente prudente nella conclusione di affari con i terzi.
4.2. Si deve, quindi, ritenere che , perfezionato l'acquisto dell'auto per il prezzo Pt_1 di € 29.000,00, abbia acconsentito alla sottoscrizione del passaggio di proprietà solo dopo aver ottenuto assicurazioni sul pagamento del prezzo da parte del il fatto CP_1 che non abbia direttamente ricevuto il prezzo della vendita implica che l'appellante abbia appreso dell'intervenuto pagamento da parte del compratore alla concessionaria incaricata (l'appellante espressamente riconosce che la sottoscrizione del passaggio del proprietà è successiva al pagamento), con la conseguente approvazione e, quindi, ratifica, di tale modalità di pagamento.
Diversamente dovrebbe ipotizzarsi, contro ogni logica commerciale, che , senza Pt_1 aver ricevuto il pagamento del prezzo e senza essersi informato circa tale pagamento alla concessionaria, abbia non solo consentito al passaggio di proprietà, ma anche provveduto alla consegna dell'auto.
La condotta descritta, pertanto, implica necessariamente la ratifica dei pagamenti intervenuti secondo le modalità indicate e la sua conseguente efficacia estintiva dell'obbligazione gravante sul compratore, ai sensi dell'art. 1188 comma 2 c.c.
4.3. All'affermazione di intervenuta ratifica dei pagamenti non osta la deduzione secondo cui essa si sostanzierebbe in un rilievo d'ufficio, in mancanza di deduzione da parte dell'appellato.
Al contrario, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il ha dedotto CP_1
l'intervenuta approvazione delle modalità di pagamento da parte dello (“… Pt_1 doveva essere certamente a conoscenza del perfezionamento dell'acquisto della sua autovettura, dell'acconto ricevuto e della modalità di pagamento, se è vero come è vero
(lo ammette nel ricorso monitorio) che si recava presso l'agenzia di disbrigo pratiche auto di fiducia di quella concessionaria titolare STA CB1074) Controparte_5 per sottoscrivere il passaggio di proprietà della stessa in favore dell'opponente”).
La deduzione di fatti tali da integrare il riconoscimento e la ratifica dei pagamenti consentiva al giudice di accertarne la sussistenza e il conseguente effetto liberatorio.
4.4. In forza delle considerazioni che precedono deve essere confermata la decisione impugnata di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, restando assorbite le ulteriori questioni sollevate con l'appello, che riguardano la parte della motivazione della sentenza che ha argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1189 c.c. circa il pagamento a soggetto apparentemente legittimato.
5. Vanno, in ogni caso, integralmente richiamate le argomentazioni svolte dal primo giudice, con le integrazioni che seguono, anche in risposta alla doglianza con cui parte appellante esclude che nel caso in esame l'erroneo convincimento del compratore circa
5 la situazione apparente sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, tale da ingenerare in chi adempie in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi di chi riceve l'adempimento.
Al contrario, la circostanza, allegata dall'appellante (v. comparsa di risposta in primo grado), di aver consegnato al concessionario la propria auto in conto vendita costituisce comportamento tale da determinare nel compratore un legittimo affidamento sul fatto che il concessionario fosse incaricato dello svolgimento di tutte le operazioni collegate alla vendita dell'auto, non solo le trattative ma anche la ricezione del prezzo.
5.1. Il conto vendita presuppone, infatti, che chi vende l'auto è il concessionario, che ne riscuote il prezzo, per poi trasferirlo, detratto il compenso per l'attività svolta, al proprietario;
si tratta, nella sostanza, di un contratto estimatorio (artt. 1556 e ss. c.c.), per effetto del quale “una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”.
Tale tipologia di contratto comporta il vantaggio di evitare il trasferimento della proprietà della merce data in conto vendita, che viene semplicemente consegnata dal tradens all'accipiens (rivenditore) e determina l'obbligo di quest'ultimo di pagare il prezzo della merce solo in caso di rivendita entro un certo termine (la cui fissazione non è essenziale: Cass., n. 5987/2023; Cass., n. 25606/2015).
Il rivenditore, pur non essendogli stata trasferita la proprietà, può disporre della merce che gli è stata consegnata (art. 1558 comma 1 c.c.: “Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose”), mentre il tradens non può disporne fino al momento della restituzione (art. 1558 comma 2 c.c.: “Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite”)
Dalla disciplina sopra riassunta si ricava che il fatto stesso di incaricare un concessionario della vendita dell'autovettura con le modalità del conto vendita (o contratto estimatorio) determina nel compratore l'affidamento in ordine alla legittimazione del concessionario a disporre del bene e, quindi, a ricevere il pagamento (e, quindi, a indicare gli intestatari dei singoli pagamenti, come avvenuto nel caso di specie, in cui destinatarie dell'acconto, del finanziamento e del prezzo residuo sono tre società diverse, facenti capo allo stesso centro di interessi, indicate dal rivenditore nell'esercizio del proprio diritto di disporre del bene ricevuto in conto vendita).
Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza che l'indicazione da parte dell'addetto alle vendite della concessionaria di diversi destinatari dei pagamenti non costituiva circostanza tale da rendere necessaria alcuna cautela da parte del compratore: potendo il rivenditore disporre della merce ricevuta in consegna in conto vendita, le indicazioni sulle modalità di pagamento sono pienamente legittime.
Va infine osservato che l'utilizzo della modalità del conto vendita (o contratto estimatorio), oltre a essere espressamente dedotta dall'appellante, trova conferma nella normalità delle vicende del commercio di autoveicoli usati, in cui è appunto il concessionario incaricato a ricevere e accettare la proposta di acquisto, differentemente da quanto avviene nella compravendita immobiliare, in cui l'incarico all'agente ha ad oggetto la semplice intermediazione (nel caso in esame mai dedotta dall'appellante),
6 tanto che la proposta viene indirizzata al proprietario per il tramite dell'agente; del resto il contratto estimatorio può avere ad oggetto esclusivamente beni mobili.
4. L'appellante, totalmente soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellato costituito delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri di cui al d. m. n. 55/2014 e ss. mm., secondo parametri intermedi tra minimi e medi relativi allo scaglione applicabile in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 612/2020 pronunciata l'11.12.2020 dal Tribunale di Campobasso, proposto da , titolare Parte_1 dell'omonima impresa edile, con citazione notificata il 21.1.2021, nei confronti di CP_1 nella contumacia di ed così
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge forte;
con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Menichella;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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