Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3131 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
, residente in [...]
San Giorgio 29/A, CAP 98106, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Lenzi 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e dichiara i seguenti propri dati: c.f.:
; PIVA 01938900832; EMAIL PEC: C.F._2
; tel.-fax Email_1 CP_1 Email_2
090674991; cell. 335250743; e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni tutte di rito all'indirizzo PEC: Email_1
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Messina, Via Duca geli Abruzzi n. 3, c.f. , e C.F._3
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_3
Ragusa, via Migliorisi, 8/A, c.f.: , rappresentate e C.F._4
difese dall'Avv. Antonio Salvadore, c.f.: , fax: C.F._5
090696013 PEC: presso il cui studio Email_3
1
PARTE
CONVENUTA avente per oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 ed il 10 agosto 2024 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
e esponendo che in data Controparte_2 Controparte_3
25.10.1975 era deceduto a Messina nato a [...] Persona_1
il 17.11.1924, lasciando come eredi ab intestato la moglie Persona_2
ed i figli e che in data Parte_1 Controparte_4
12.04.2005, a Ragusa, era deceduto nato a [...] Controparte_4
il 19.01.1956, al quale erano succeduti ab intestato la figlia CP_2
ed il coniuge che in data 09.06.2015 era
[...] Controparte_3
deceduta a Messina nata a [...] il [...], Persona_2
lasciando eredi il figlio e, per rappresentazione del Parte_1
padre premorto, la nipote che sui beni facenti parte Controparte_2
dell'asse ereditario di le quote di comproprietà Persona_1
erano pari a 6/12 in capo a a 5/12 in capo a Parte_1
ed a 1/12 in capo a mentre sui Controparte_2 Controparte_3
beni che facevano parte dell'asse ereditario di le quote di Persona_2
comproprietà erano pari a 6/12 in capo a ed a 6/12 in Parte_1
capo a che, volendo sciogliere le comunioni Controparte_2
ereditarie sui beni relitti da e da Persona_1 Persona_2
egli aveva instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria nel cui ambito era stato nominato un consulente, l'ing. ; che Persona_3
sulla scorta della relazione redatta dal menzionato consulente, all'incontro del 28.07.2021 le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo;
che le parti si erano, quindi, rivolte al Notaio dott. , per la Persona_4
2 trascrizione nei registri immobiliari dell'accordo raggiunto in sede di mediazione;
che, nondimeno, non aveva inteso Controparte_2
stipulare l'atto notarile, ritenendo eccessivo il carico economico sulla stessa incombente, posto che era emerso che le spese da sostenere erano superiori ad € 2.500,00, che era la somma che, in base all'accordo di mediazione, il deducente si era impegnato a pagare per le spese del rogito notarile, rimanendo le ulteriori spese a carico delle altre condividenti;
che egli, per potere effettuare la stipula del rogito notarile, aveva sostenuto ulteriori spese, pari complessivamente ad € 2.990,08, di cui € 228,00 per oneri rilascio certificati di destinazione urbanistica, € 2.500,00 per oneri notarili ed € 262,08 a titolo di compensi spettanti al Geom. che aveva CP_5
curato la redazione dell'APE; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarato che le sottoscrizioni apposte dalle convenute sul verbale di conciliazione del 28.07.2021 erano autentiche e, per l'effetto, che fosse ordinata al Conservatore dei RR.II. la trascrizione del predetto verbale di conciliazione con esonero da responsabilità; chiedeva, inoltre, che le convenute fossero condannate al pagamento della somma di € 2.990,08 per rimborso spese da lui sostenute in funzione del rogito, ed al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 23.12.2024, si costituivano e le quali Controparte_2 Controparte_3
evidenziavano che il procedimento di mediazione era stato particolarmente complesso e che le deducenti avevano raggiunto l'accordo sullo scioglimento della comunione ereditaria al solo fine di evitare le lungaggini ed i costi di un contenzioso giudiziario, ma nel corso delle trattative esse avevano sempre posto come condizione essenziale che tutte le spese conseguenti all'accordo dovessero gravare su Parte_1
Rilevavano che, proprio a tal fine, il mediatore aveva interpellato il notaio
3 dott. al fine di conoscere l'ammontare delle spese Persona_4
e degli onorari necessari per gli adempimenti conseguenziali all'accordo ed in tale occasione il notaio aveva comunicato che il costo delle predette attività non avrebbe superato la cifra di € 2.500,00, somma che era stata poi posta nel verbale di accordo integralmente a carico di Parte_1
Rilevavano, quindi, che la mancata stipula davanti al notaio Per_4
dell'atto necessario per provvedere alla trascrizione del verbale di accordo era dipesa dal fatto che esse avevano appreso con sorpresa che in realtà le spese e gli onorari per i suddetti adempimenti conseguenziali ammontavano a circa € 10.000,00, in quanto lo scioglimento della comunione era stato realizzato mediante cessione di quote e ciò determinava l'applicazione di una tassazione più onerosa. Sottolineavano, pertanto, che la mancata stipula dell'atto notarile era la conseguenza del fatto che si era Parte_1
rifiutato di corrispondere richiesto dal notaio, ritenendo di dovere versare solamente la somma di € 2.500,00, mentre nessun inadempimento era ascrivibile alle deducenti. Dichiaravano, infine, di aderire alla richiesta avanzata dall'attore, volta alla declaratoria dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al verbale di conciliazione, ai fini della sua trascrizione, volendo procedere alla effettiva attribuzione dei beni come stabilito nell'accordo di mediazione. Chiedevano, viceversa, il rigetto della domanda risarcitoria, poiché nessuna responsabilità era a loro ascrivibile per la mancata stipula dell'atto notarile, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 06.03.2025 il Giudice interrogava liberamente le parti presenti richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tentava la conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c., che non riusciva;
ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione, senza necessità di espletare attività istruttoria, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., fissava l'udienza del 05.06.2025 per la rimessione della causa in decisione
4 e, preso atto del fatto che i procuratori delle parti avevano chiesto la fissazione dell'udienza di discussione orale, rinunciando al termine le memorie di replica, assegnava alle parti, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., esclusivamente il termine fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali. All'udienza di discussione del 05.06.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione.
Si deve premettere che, mentre il contratto di divisione relativo ai beni mobili si perfeziona in forza del solo consenso manifestato verbalmente, la divisione concernente beni immobili o beni mobili registrati deve essere fatta per atto scritto ad substantiam (art. 1350 n. 11
c.c.) e deve essere trascritta (artt. 2646 e 2685 c.c.), anche se la trascrizione non è richiesta allo scopo di stabilire un criterio di preferenza tra più acquirenti del medesimo autore, ma è necessaria solamente per rendere edotti i terzi dell'assegnazione delle porzioni ai singoli condividenti. Da ciò consegue che la mancata stipulazione dell'atto pubblico non importa l'inefficacia della divisione, perché non rappresenta una condizione per l'efficacia del negozio, mentre le formalità solenni rilevano solo ai fini della trascrizione (Cass. civ. 07.07.1988 n. 4469).
Sennonché, quando viene raggiunto un accordo di divisione in sede di mediazione obbligatoria, ai fini della trascrizione, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o accertata giudizialmente, in conformità dell'art. 2657 c.c., in quanto il mediatore si limita a certificare l'autografia, rispetto alla sottoscrizione apposta dalle parti al verbale di conciliazione, con una incombenza che costituisce evidentemente un quid minus, rispetto al controllo notarile. Ciò si desume chiaramente dal contenuto dell'art. 11,
5 commi 1, 4 e 7 del D. Lgs. N. 28 del 2010 (così come sostituito dal D. Lgs.
10.10.2022 n. 149) ove si legge che “se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo”, che “il verbale conclusivo della mediazione al quale è allegato l'eventuale accordo è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti” e che “se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Ne consegue che il verbale di mediazione non è di per sé titolo idoneo alla trascrizione, posto che il documento rimane, quanto alla forma, una semplice scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., e non una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, ai sensi dell'art. 2703 c.c., per la formazione della quale è richiesto l'intervento del notaio.
Sulla base di tali premesse l'attore ha chiesto, anzitutto, che fosse accertata l'avvenuta divisione di alcuni beni immobili di proprietà comune con le convenute, che erano pervenuti ai condividenti per successione ereditaria.
A sostegno di tale domanda l'attore ha prodotto copia fotostatica del verbale di mediazione del 28.07.2021 contenente l'accordo di divisione raggiunto dalle parti. Quanto al valore probatorio della copia fotostatica del predetto documento, va rilevato che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta. Tale norma va, invero, interpretata alla luce degli artt. 214 e 215 c.p.c., i quali
6 stabiliscono che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intenda disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, mentre la scrittura si ha per riconosciuta se la parte alla quale la stessa è attribuita o contro la quale è prodotta resti contumace. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. è applicabile non solo all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, ma anche all'ipotesi di disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, che preclude l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c., non ammessa per le copie (Cass. civ. 13.06.1997 n. 5346; Cass.
1.02.2000 n.
1089; Cass. civ.
2.04.2002 n. 4661).
Di conseguenza, nel caso di specie, non avendo parte convenuta mai disconosciuto la copia del predetto verbale di mediazione ed anzi ha aderito sul punto alla domanda svolta dall'attore, può affermarsi che detta scrittura
è non solo conforme all'originale ma è anche autentica nelle sottoscrizioni.
L'accordo contenuto in detta scrittura appare, pertanto, idoneo a produrre gli effetti indicati dall'attore, tenuto conto che, a norma dell'art. 1350 n. 11 c.c., l'unico requisito di forma previsto dal legislatore per la validità dell'atto di divisione è la sua stipulazione mediante scrittura privata e, conseguentemente va accolta anche l'ulteriore domanda, diretta ad ottenere la trascrizione della menzionata scrittura privata.
In proposito occorre osservare che la sentenza che accoglie la domanda diretta ad accertare l'avvenuta divisione di alcuni beni in proprietà comune a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone logicamente che il Giudice accerti, con efficacia di giudicato,
7 l'autenticità della sottoscrizione della scrittura, anche a prescindere da una specifica domanda in tal senso. Di conseguenza, tale sentenza, pur non potendo essere trascritta, perché non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge ed a quelle, in particolare, di cui all'art. 2643 n. 14 c.c., che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo, ma non anche alle sentenze di mero accertamento, consente, tuttavia, la trascrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2657 c.c. e dell'art. 2685 c.c. (Cass. civ. 21.10.1993 n. 10434; Cass. civ. 12.05.1999 n.
4716).
Di conseguenza, va ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione dell'accordo di divisione contenuto nel verbale di mediazione intercorso tra le parti in data 28.07.2021, prodotto agli atti di causa, con esonero da ogni responsabilità.
Appare, poi, fondata anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
In base all'art. 8 dell'accordo “le parti si obbligano ai sensi dell'art. 2643 cc a confermare con successivo verbale di deposito, dinanzi al Notaio
Dott.ssa e comunque entro il mese di settembre c.a., Persona_4
la manifestata volontà negoziale secondo le forme previste dalla vigente normativa, e dichiarano, ciascuno per i relativi diritti, di volersi avvalere dei benefici fiscali del D.Lvo 28/2010 e degli altri eventuali se previsti dalla legge, se trattasi di acquisto di prima casa”.
Orbene, è pacifico che le convenute non hanno inteso stipulare l'atto notarile necessario per la trascrizione dell'accordo raggiunto, ma hanno sostenuto che tale comportamento non costituisse un inadempimento di detto accordo, in quanto l'attore non aveva inteso pagare la quota su di lui gravante delle spese necessarie per il verbale di deposito, per la trascrizione
8 del verbale di mediazione, per la registrazione dell'atto di divisione e per l'onorario del notaio, che era pari complessivamente ad € 5.200,00 (mentre la quota gravante sulle convenute e Controparte_2 [...]
era pari complessivamente ad € 4.000,00), ed aveva dichiarato di CP_3
essere disponibile al pagamento esclusivamente della minore somma di €
2.500,00.
Quanto venga proposta, come nel caso in esame, una eccezione inadimplenti non est adimplendum, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il giudice è chiamato a procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico sociale del contratto (Cassazione civile sez. III, 18 aprile 2001, n. 5682; sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nondimeno, occorre previamente verificare se si sia al cospetto di inadempimenti reciproci, atteso che il principio che sorregge l'eccezione inadimpleti contractus, e che trova la sua consacrazione nella formulazione dell'art. 1460 c.c., trae fondamento dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito di un rapporto sinallagmatico. A tal fine occorre, allora, verificare il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti con l'accordo negoziale e, nella individuazione della disciplina convenzionale, occorre indagare, come afferma l'art. 1362 c.c. “quale sia stata la comune intenzione delle parti” da ricostruire in base alle espressioni usate dai contraenti ed attraverso il collegamento logico delle varie clausole negoziali (art. 1363 c.c.), mentre solo ove residuino ambiguità e dubbi, si può fare ricorso ai criteri sussidiari consistenti nel complessivo comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto (art. 1362 comma 2 c.c.) e nelle diverse regole di
9 interpretazione oggettiva, tra le quali assumono particolare importanza quella secondo cui il contratto “deve essere interpretato secondo buona fede” (art. 1366 c.c.) e quella secondo cui (art. 1367 c.c.), ove vi sia qualche dubbio in ordine alla reale portata dell'accordo, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno
(Cass. civ. 23.12.2004 n. 23936).
Orbene, nel caso in esame nell'articolo 10 del regolamento contrattuale si legge che “tutte le spese necessarie” restavano a carico di
“fino alla concorrenza di € 2.500,00 restando a carico Parte_1
delle Sigg.re e ogni eventuale Controparte_2 Controparte_3
eccedenza”. Risulta, allora, evidente, dal tenore letterale dell'accordo, che si è obbligato a pagare le spese necessarie solo entro il Parte_1
limite di € 2.500,00 e lo stesso non può, pertanto, essere considerato inadempiente per il fatto di essersi rifiutato di corrispondere una somma superiore. Le convenute hanno sostenuto che esse non avrebbero mai stipulato l'accordo se avessero saputo che parte delle spese sarebbero gravate su di loro, ma tale affermazione contrasta con il tenore letterale dell'accordo, ove le parti hanno espressamente previsto la possibilità di una
“eventuale eccedenza” rispetto alla somma di € 2.500,00 stabilendo che essa sarebbe rimasta a carico delle convenute.
Non vale, infine, osservare che “presupposto” dell'accordo era che le spese fossero contenute in € 2.500,00, come comunicato dal notaio nella fase delle trattative. Per_4
Secondo l'orientamento maggiormente condiviso, la presupposizione, figura di costruzione dottrinale e giurisprudenziale, ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura,
10 purché indipendente dall'attività e dalla volontà delle parti, sia stata tenuta presente da queste ultime nella formazione del loro consenso quale presupposto determinante ai fini dell'esistenza o del permanere in vita del vincolo contrattuale. Si tratta, dunque, di un elemento accidentale che si avvicina al concetto di condizione, da cui tuttavia si distingue in quanto non espressamente enunciato e per la mancanza di esplicito riferimento.
Qualora la circostanza presupposta non esistesse al tempo della conclusione del contratto oppure, siccome futura, non si sia verificata, si determina, secondo l'orientamento della Suprema Corte, rispettivamente l'invalidità del contratto o la possibilità di sua risoluzione ex art. 1467 c.c.. Sennonché, nel caso in esame, non può venire in rilievo alcuna “presupposizione”, poiché nell'accordo manca qualsiasi riferimento espresso o implicito alla circostanza che le spese conseguenti all'accordo dovessero essere contenute in una somma corrispondente a quella di € 2.500,00, al cui pagamento si era obbligato l'attore, ed anzi, come si è detto, le parti hanno espressamente previsto una “eventuale eccedenza”.
Assorbente appare, poi, il rilievo che le convenute hanno formulato le suddette argomentazioni difensive al solo fine di escludere un loro inadempimento, ma non hanno proposto in via riconvenzionale alcuna domanda volta alla declaratoria della invalidità dell'accordo o alla sua risoluzione ed anzi hanno dichiarato di volere eseguire l'accordo raggiunto sulla divisione, sicché l'istituto della “presupposizione” non può neppure in astratto venire in considerazione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla deduzione difensiva, secondo cui le convenute sarebbero cadute in errore a seguito della comunicazione del notaio che, interpellato durante le Per_4
trattative che avevano preceduto l'accordo di mediazione, aveva comunicato che le spese non sarebbero state superiori ad € 2.500,00. Infatti,
11 le convenute non hanno proposto alcuna domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, in relazione all'errore in cui sarebbero cadute e, d'altro canto, risulta assai difficile rinvenire i requisiti previsti dalla legge, all'art. 1428 c.c., perché l'errore possa assumere rilevanza, vale a dire l'essenzialità dell'errore e, soprattutto, la sua riconoscibilità, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1431 c.c. “l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”, mentre nella specie non vi è alcun elemento in base al quale potere affermare che l'attore avrebbe potuto rendersi conto dell'errore delle convenute, alla luce della previsione espressa contenuta nell'accordo che le spese avrebbero potuto eccedere la somma di € 2.500,00.
Si deve, pertanto, concludere che il rifiuto delle convenute di stipulare l'atto notarile necessario per la trascrizione della divisione abbia violato l'obbligazione dalle stesse assunta con l'accordo raggiunto in sede di mediazione e da ciò consegue che le convenute vanno condannate a risarcire all'attore i danni derivati da tale inadempimento. Tali danni consistono nelle spese inutilmente sostenute dall'attore per la stipula dell'atto pubblico, pari alla somma di € 2.500,00 versata al notaio incaricato della stipula dell'atto a titolo di corrispettivo, in quanto è evidente che l'invito alle convenute di presentarsi davanti al notaio per la stipula dell'atto pubblico costituiva una manifestazione concreta da parte dell'attore di volere dare esecuzione all'accordo di mediazione, necessaria per escludere che lo stesso attore potesse essere considerato a sua volta in mora, sicché dette spese costituiscono ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Non appaiono, invece, risarcibili né le spese sostenute per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, né quelle per i compensi corrisposti al tecnico
12 incaricato di redigere l'APE. Va, infatti, osservato che il controllo notarile di legalità, a seguito della modifica dell'art. 28 L.N. effettuata con legge
28.11.2005 n. 246, deve ritenersi esteso anche all'attività di autenticazione della scrittura privata e, poiché il giudice, nell'accertare l'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, compie un'attività sostitutiva di quella del notaio, è evidente che l'acquisizione dei certificati di destinazione urbanistica era un'attività necessaria anche per ottenere la presente pronuncia giurisdizionale e le relative spese non possono, conseguentemente, integrare un danno. Parimenti l'attestato di prestazione energetica (APE) è una certificazione che accerta le caratteristiche energetiche di un immobile, obbligatoria “nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari”. Si deve, pertanto, concludere che l'APE era necessaria anche per la stipula dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, a prescindere dall'inadempimento delle convenute, in quanto tale certificazione è pacificamente richiesta quando si sia al cospetto, come nel caso in esame, di una divisione a masse plurime che ha in realtà natura di permuta.
Alla stregua delle superiori considerazioni, le convenute vanno condannate al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.500,00 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte convenuta. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 545,00 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
13 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con atto di citazione notificato il 9 ed il 10 agosto 2024 da nei Parte_1
confronti di e sentiti i procuratori Controparte_2 Controparte_3
delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara che l'accordo contenuto nel verbale di mediazione del 28.07.2021, prodotto agli atti di causa, è autentico nelle sottoscrizioni;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione del predetto accordo con esonero da ogni responsabilità; 3) condanna le convenute al pagamento in favore dell'attore, per la causale di cui in motivazione, della somma di € 2.500,00 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
4) condanna le convenute al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in complessivi € 545,00 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui €
851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, il 16.06.2025.
Il Giudice dott. Corrado Bonanzinga
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