Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Piscitelli e dall’Avvocato Francesco Di Via, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- della scheda valutativa n. d’ordine 3 per il periodo dal 10 dicembre 2013 al 9 dicembre 2014, rilasciata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto in data 15 aprile 2021, scheda valutativa ricompilata a seguito dell’annullamento d’ufficio della precedente scheda valutativa n. d'ordine 11 del 9 dicembre 2013, con la quale il rendimento della ricorrente era stato declinato dal giudizio finale “ eccellente ” di al giudizio finale “ superiore alla media ”;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa NA LU, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
La sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente, -OMISSIS- del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio presso la Capitaneria di Porto di RA, agisce in giudizio per ottenere l’annullamento della scheda valutativa n. d’ordine 3, per il periodo dal 10 dicembre 2013 al 9 dicembre 2014, rilasciata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto in data 15 aprile 2021, scheda valutativa ricompilata a seguito dell’annullamento d’ufficio della precedente scheda valutativa n. d'ordine 11 del 9 dicembre 2013, con la quale il rendimento della ricorrente era stato declinato dal giudizio finale “ eccellente ” a quello “ superiore alla media ”.
La ricorrente espone:
- di aver sempre adempiuto agli obblighi di servizio con rigore, dedizione e con il massimo rendimento, sì da meritarsi ininterrottamente, sin dall’arruolamento, il giudizio caratteristico « eccellente », valutazione che compete al militare « che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare gli altri che parimenti emergono »;
- che con la scheda valutativa n. d’ordine 11 del 9 dicembre 2013, relativa al periodo dal 10 dicembre 2013 al 9 dicembre 2014, il giudizio sul suo rendimento era stato ingiustamente ed immotivatamente declinato da « eccellente » a « superiore alla media »;
- che avverso tale valutazione illegittima, ella proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, iscritto al numero R.G. 11136/2015;
- che con provvedimento del 25 novembre 2015 (depositato agli atti del giudizio n. R.G. 11136/2015 solo in data 2 aprile 2021) la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa annullava d’ufficio la scheda valutativa n. d'ordine 11, e, pertanto, con sentenza n. 9298 del 5 agosto 2021, il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio n. R.G. 11136/2015;
- che non solo nelle valutazioni immediatamente precedenti a quella impugnata, ma anche in tutti i documenti caratteristici successivi, ella aveva conseguito la qualifica « eccellente »;
- che, ciononostante, con scheda valutativa n. d’ordine 3 ricompilata a seguito dell’annullamento d’ufficio della precedente scheda valutativa n. d'ordine 11, ella veniva giudicata con la qualifica finale declinata da « eccellente » a « superiore alla media ».
La ricorrente ritiene ingiustificata tale diminuzione del giudizio finale, strettamente correlata ad una degradazione di alcune valutazioni caratteristiche relative a qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche, sino a quel momento valutate nella misura massima.
Chiede, pertanto, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero della Difesa.
Alla udienza straordinaria di smaltimento del contenzioso arretrato del giorno 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Dopo aver premesso alcune considerazioni in punto di diritto in ordine alla competenza di questo Tribunale, con un primo ordine di censure, la ricorrente lamenta la carenza di armonia tra il giudizio interno sul rendimento “ ottimo ” e la qualifica finale attribuita, che avrebbe dovuto essere “ eccellente ” e non “ superiore alla media ”. Rapporto di armonia che è richiesto anche da alcune circolari ministeriali in materia, di cui riporta alcuni passaggi salienti.
Precisa che anche l’originaria scheda valutativa n. 11 d’ordine risultava priva di tale rapporto di armonia, ragion per cui era stata annullata d’ufficio dalla stessa amministrazione; ma che, dopo tale annullamento, il giudizio espresso dai superiori nei suoi confronti sarebbe drasticamente cambiato rispetto al precedente, passando da valutazioni intermedie attestate sul livello “ ottimo ” a valutazioni intermedie riconosciute al livello inferiore “ buono ”.
In definitiva, secondo la ricorrente, anziché adeguare il giudizio finale ai giudizi intermedi e giungere ad una valutazione finale di “ eccellente ”, con la scheda n. 3 d’ordine sarebbero stati adeguati i giudizi intermedi a quello finale.
Richiama, poi, alcune sentenze amministrative in tema di coerenza tra le valutazioni caratteristiche intermedie e il giudizio finale.
Con un secondo ordine di censure, la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe omesso l’indicazione e la valutazione di un secondo incarico, risultando registrato nel documento caratteristico solo quello di « Addetto 1^ Sezione Ufficio Relazioni Esterne » e non anche quello di « Addetto al Comitato di redazione », di cui offre prova allegando la nota di servizio n. 19/2013, recante l’« Organigramma Ufficio Relazioni Esterne ed assegnazioni incarichi ».
Con un terzo ordine di censure, la ricorrente ritiene illegittima la degradazione della valutazione per difetto di motivazione, anche in ragione del fatto che ella non è stata destinataria di sanzioni penali o disciplinari, né tantomeno di c.d. “riservate personali”, cui si aggiunge la circostanza che nella valutazione immediatamente successiva a quella gravata è stato riconfermato il giudizio di « eccellente ».
Con un ulteriore ordine di censure, la ricorrente contesta anche i giudizi relativi alle singole qualità, attribuiti nella scheda valutativa impugnata, ritenendo non motivata la diminuzione di gran parte di essi.
Contesta, in particolare, la diminuzione del giudizio relativo alla « propensione all'aggiornamento culturale », in quanto immotivata, avendo ella collaborato con il Comitato di redazione e scritto diversi articoli per il Notiziario Marina, essendo stata coautrice dell'Almanacco del Corpo, pubblicato in occasione del 150° anniversario, e avendo, nel periodo di interesse, conseguito la laurea magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie presso l'Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-RA, con il voto di 110 e lode.
In conclusione, chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
A giudizio del Collegio, il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui il Collegio aderisce, in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, il giudizio formulato dai superiori gerarchici con la scheda valutativa di cui all'articolo 1025 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) è congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna delle voci delle qualità considerate; il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabiliti dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Regolamento attuativo del codice dell'ordinamento militare) è, per ciò solo, adeguatamente motivato a mente dell'art. 1022, comma 2, c.m.; invero, la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relativi alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4572).
Indubbia in giurisprudenza, inoltre, è la natura discrezionale delle schede di valutazione e dei rapporti informativi, tesi a focalizzare il rendimento complessivo del militare riguardo ad un dato periodo di riferimento, sicché le valutazioni periodiche ad essi sottese sono autonome e indipendenti le une dalle altre, dovendo limitarsi a riscontrare il livello del servizio in un determinato arco temporale; a tale proposito, si è in giurisprudenza affermato che le doti di un militare ben possono subire un appannamento nel corso del tempo, in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall'interessato, lungo il corso degli anni, possono chiaramente subire variazioni, anche dipendenti dalla specificità delle funzioni che possono variare o dalla complessità, ripetitività, difficoltà delle mansioni affidate (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4572)..
Sotto altro profilo, viene costantemente affermato in giurisprudenza che il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare, formulato dai superiori gerarchici nei documenti valutativi, ha comunque natura soggettiva e ampiamente opinabile, in quanto affidato a giudizi di valore, apprezzamenti personali, come tali legittimamente soggettivi, che possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale solo in caso di palese esistenza di elementi sintomatici dell'eccesso di potere, laddove cioè ricorrano, ictu oculi , evidente contraddittorietà o illogicità della scheda valutativa, contrasto con fatti oggettivi, manifesta abnormità, palese arbitrarietà e illogicità ovvero macroscopico travisamento dei presupposti di fatto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4572).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, osserva il Collegio che alla censura della dedotta irragionevolezza della flessione valutativa, in tesi disancorata dalla realtà materiale, è chiaramente sottesa una logica “sostitutiva” delle prerogative decisionali della P.A., pretendendo la ricorrente di sovrapporre il suo giudizio a quello dell'Organo investito della relativa competenza, che è da ritenersi inammissibile sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza a mente del quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica che concerne le capacità e le attitudini proprie della vita militare e che, come tali, impingono nel merito dell'azione amministrativa, soggiacendo al sindacato del giudice amministrativo negli stretti limiti dell'arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che invero non risultano sussistenti nel caso di specie (cfr. T.A.R., Roma, sez. I, 27 ottobre 2023, n. 15993).
Ebbene, se la scheda valutativa n. 11 d’ordine è stata annullata d’ufficio dall’Amministrazione, sulla scorta della rilevata disarmonia tra i giudizi intermedi e il giudizio finale, nella scheda valutativa n. 3 d’ordine tale armonia risulta ripristinata, in ragione della simmetria tra i giudizi intermedi formulati dal compilatore e quello finale di “ superiore alla media ”, che rende quindi una coerente motivazione del provvedimento finale. Di talchè, non rinvenendosi nella fattispecie alcun elemento sintomatico di contraddittorietà ed irragionevolezza, il sindacato di questo giudice deve arrestarsi, non potendosi sostituire nel merito alle valutazioni dell’Amministrazione, financo a quelle che hanno inteso non attribuire rilevanza determinante nel giudizio intermedio e finale alla circostanza che la ricorrente sia stata, per il periodo di interesse, “ Addetto al Comitato di redazione ”, e agli altri profili curriculari fatti valere nel ricorso.
Né può ritenersi fondato il difetto di motivazione evocato da parte ricorrente, in ragione del fatto che, come già accennato, la scheda valutativa, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, con la conseguenza che, diversamente da quanto preteso da parte ricorrente, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2025, n. 2218).
Nello specifico, quindi, le censure formulate in ricorso che si appuntano sul vizio della motivazione e sull'eccesso di potere per contraddittorietà non sono favorevolmente scrutinabili in conformità proprio al succitato costante orientamento giurisprudenziale.
Quanto al rapporto con le valutazioni pregresse, giova precisare che la valutazione dei militari è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato; di qui la totale autonomia di ogni giudizio rispetto a quello espresso per i periodi precedenti, senza che possa dunque configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica conseguita (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 giugno 2025, n. 1103).
L'attribuzione di determinati giudizi non fa sorgere in capo al valutando, in sostanza, alcun “diritto” a mantenere gli stessi giudizi nel corso della sua carriera, posto che, in caso contrario, verrebbe vanificata e snaturata la ratio della periodicità della valutazione, nonché l'autonomia di giudizio dei valutatori (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 giugno 2025, n. 1103).
Ne deriva che non può ragionevolmente desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente, e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 12 novembre 2019, n. 12974).
Tanto sopra premesso e considerato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA VA, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
NA LU, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NA LU | RI RA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.