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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 868/2025 promossa da:
(P.IVA – C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n. 16, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Fedi (C.F.
e AN OR (C.F. , elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso il loro studio, in Varese (VA), viale Aguggiari n. 8
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), contumaci C.F._4
- parti resistenti -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accertato che avuto riguardo ai seguenti beni immobili siti in Comune di Gavirate, Catasto
Fabbricati, Sez. Urb. OL,
FG. 4 mappale 1931 sub 502 via AC Leopardi 6, P. S1, cat. C/6, MQ. 67
FG. 4 mappale 1931 sub 503 via AC Leopardi 6, P. S1-T-1, cat. C/6, MQ. 13
FG. 4 mappale 1931 sub 504 via AC Leopardi 6, P. T, cat. C/6, MQ. 18
FG. 4 mappale 1931 sub 505 via AC Leopardi 6, P. S1-T-1, cat. A/7, vani 13
pagina 1 di 6 FG. 4 mappale 1931 sub 506 via AC Leopardi 6, P. T, cat. A/7, vani 4
FG. 4 mappale 1931 sub 501 ente comune, beni non censibili;
di proprietà di:
- quanto a , (C.F. ) nata a [...] in data [...] e CP_2 C.F._4
residente in [...]I,
• per la quota di 2/18 di diritto di proprietà, in forza della successione legittima a Persona_1
[...
, nata il [...] e deceduta il 20.11.2008, in ordine a cui risulta l'inerente denuncia di successione trascritta in data 23.11.2011 ai nn. 20768/13065 (devoluzione al coniuge, due figli e due nipoti, questi ultimi per rappresentazione di , figlio rinunciante con atto del CP_1
12.05.2010 avanti al dr. Notaio in Varese, rep. n.53329/20062, registrato a Persona_2
Varese il 13.05.2010 al n.4086 serie 1T);
• per la quota di 2/9 di diritto di proprietà, in forza della successione legittima a , Persona_3 nato il [...] e deceduto il 23.01.2015, in ordine a cui risulta l'inerente denuncia di successione trascritta in data 22.06.2016 ai nn. 10038/6974 (devoluzione ai tre figli);
- quanto a , (C.F. nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...],
• per la quota di 2/9 di diritto di proprietà, in forza della successione legittima a , Persona_3 nato il [...] e deceduto il 23.01.2015, in ordine a cui risulta l'inerente denuncia di successione trascritta in data 22.06.2016 ai nn. 10038/6974 (devoluzione ai tre figli); la sig.ra , mantenendo ivi la propria residenza, risulta immessa nel possesso dei CP_2 beni ereditati pro quota, così avendo dato corso all'accettazione tacita delle anzidette quote di comproprietà per il possesso di beni ereditari, protratto per tre mesi dall'apertura della successione ed in assenza di inventario, ex art. 485 c.c.;
- accertato che avuto riguardo agli immobili descritti in premessa, la sig.ra e il sig. CP_2
risultano avere presentato idonea voltura catastale come documentato in atti e CP_1
pertanto risultano avere accettato le quote di proprietà ereditate in forza della successione ai genitori sig.ri e;
Persona_3 Persona_1
- dichiarare che la sig.ra e il sig. risultano essere eredi dei defunti CP_2 CP_1
sig.ri e ad ogni utile effetto e qui in particolare in conformità Persona_3 Persona_1
al principio della continuità delle trascrizioni;
pagina 2 di 6 - ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei Registri Immobiliari con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
IN OGNI CASO: Vittoria di compensi e spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso ex art. 281-undicies c.p.c depositato in data 16/04/2025 e regolarmente notificato alle parti, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
al fine di far accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di
[...] Persona_1
(nata il [...] e deceduta il 20/11/2008) da parte di nonché l'accettazione CP_2 tacita dell'eredità di (nato il [...] e deceduto il 23/01/2015) da parte di Persona_3
e in qualità di figli dei de cuius. CP_1 CP_2
Parte ricorrente ha dedotto di avere uno specifico interesse a tale accertamento in quanto i predetti resistenti risultano obbligati in solido, in qualità di garanti di Multi Parte_2
al pagamento della somma di euro 295.133,40 (oltre spese liquidate nella fase monitoria) in
[...]
favore dell'odierna ricorrente, in virtù del decreto ingiuntivo n. 66/2024 emesso dal Tribunale di
Varese in data 06/02/2024.
In forza del suddetto titolo esecutivo è stata iscritta ipoteca giudiziale per la quota di proprietà di
5/18 in capo a e per la quota di proprietà di 7/18 in capo a a favore CP_1 Parte_3 dell'odierna ricorrente sui seguenti beni immobili siti in Gavirate (VA), Via AC Leopardi n.
6 - identificati al catasto fabbricati, sez. Urb. OL, del medesimo comune al FG. 4 mappale 1931 sub 502 via AC Leopardi 6, P. S1, cat. C/6, MQ. 67 FG. 4 mappale 1931 sub 503 via
AC Leopardi 6, P. S1-T-1, cat. C/6, MQ.13; FG. 4 mappale 1931 sub 504 via AC
Leopardi 6, P. T, cat. C/6, MQ. 18; FG. 4 mappale 1931 sub 505 via AC Leopardi 6, P. S1-
T-1, cat. A/7, vani13; FG. 4 mappale 1931 sub 506 via AC Leopardi 6, P. T, cat. A/7, vani
4 FG. 4 mappale 1931 sub 501 ente comune, beni non censibili.
Le suddette quote di proprietà risulterebbero pervenute: a - per la quota di 2/18 - CP_2
per successione legittima di (trascritta il 23/11/2011 ai numeri 20768/13605 a Persona_1
cura del Notaio Dr. al Rep. n.53329/20062, registrata a Varese il 13/05/2010 al Persona_2
pagina 3 di 6 n. 4086 serie 1T) (sub doc. 4 fasc. ricorrente) e per la quota di 2/9 per successione legittima di trascritta il 22/06/2016 ai numeri 10038/6974 (sub doc. 5 fasc. ricorrente); a Persona_3
per la quota di 2/9 per successione legittima di trascritta il CP_1 Persona_3
22/06/2016 ai numeri 10038/6974 (sub doc. 5 fasc. ricorrente).
Le parti resistenti, ritualmente evocate in giudizio non si sono costituita e sono state dichiarate contumaci all'udienza del 21/10/2025.
2. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
2.1. In relazione alla resistente parte ricorrente ha provato il verificarsi dei CP_2 presupposti di cui all'art. 485 c.c. a norma del quale “il chiamato, quando a qualunque titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi” con la conseguenza che l'omessa redazione dell'inventario dei beni, nel termine prescritto, comporta ex lege l'accettazione pura e semplice dell'eredità.
Parte ricorrente ha provato, mediante produzione del certificato di residenza di CP_2
che la predetta risulta abitare stabilmente nell'immobile ereditario di Gavirate, via Leopardi n. 6
(sub doc. 7 fasc. ricorrente), bene rientrante nell'asse ereditario di entrambe le successioni delle quali si discute.
Da tale circostanza fattuale si può desumere che la resistente fosse nel possesso dei beni ereditari al momento di apertura di entrambe le successioni dei due de cuius indicati e, in mancanza di prova contraria che avrebbe dovuto fornire la parte resistente interessata, non risulta che questa si sia prontamente attivata nel termine trimestrale di cui si è detto, per la redazione dei relativi inventari.
In particolare, il termine di tre mesi è decorso rispettivamente, per l'eredità di , Persona_1 il 20/02/2009 e, per l'eredità di il 23/04/2015. Persona_3
A tali date, non era più chiamata all'eredità, bensì già erede. CP_2
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 485, comma 2, c.c., la resistente deve CP_2
considerarsi erede puro e semplice dei de cuius e . Persona_1 Persona_3
2.2. In relazione al resistente chiamato all'eredità di parte CP_1 Persona_3
pagina 4 di 6 ricorrente non ha provato il possesso dei beni ereditari al momento di apertura di detta successione, sicché non risulta applicabile la disposizione appena invocata per CP_2
Parte ricorrente ha invocato invero l'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità, ma non ha dedotto alcuna circostanza fattuale idonea ad integrare la predetta fattispecie.
L'art. 476 c.c. così dispone: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ai fini dell'accertamento dell'accettazione tacita è quindi necessario anzitutto allegare e poi fornire prova di un atto posto in essere dal chiamato che sia significativo della volontà di accettare l'eredità, in quanto soltanto la qualità di erede legittimerebbe al suo compimento.
A tal fine non sono utilmente valutabili gli atti che rivestono natura prettamente fiscale, come la presentazione della dichiarazione di successione, ma possono esserlo quelli che hanno al contempo natura fiscale e civile, dai quali è quindi possibile accertare la titolarità del diritto di proprietà, come ad esempio la voltura catastale (in tal senso, da ultimo v. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
In questo caso, tuttavia, qualora vi siano una pluralità di coeredi e la voltura sia stata effettuata a favore di ciascuno di questi, la manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità può riferirsi soltanto al soggetto o ai soggetti che materialmente abbiano presentato la richiesta di voltura, non potendo desumersi l'intenzione del chiamato di accettare l'eredità da un comportamento materialmente posto in essere da terzi, anche se coeredi (v. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 8980 del 06/04/2017).
Sul punto deve osservarsi che parte ricorrente non ha fornito la prova che la voltura dei beni immobili dell'asse ereditario di sia stata materialmente presentata dal chiamato Persona_3
o da un soggetto da questo delegato, così che, in presenza di una pluralità di CP_1 chiamati all'eredità, la modifica catastale degli intestatari dei predetti beni non può inequivocabilmente ricondursi ad un atto di volontà del chiamato del quale si chiede accertare l'accettazione tacita dell'eredità stessa.
Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti del resistente CP_1
3. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate.
pagina 5 di 6
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che (C.F. ) è erede puro e semplice di CP_2 C.F._4
(C.F. ) deceduta in data 20/11/2008 e di Persona_1 C.F._5 [...]
(CF. ) deceduto in data 23/01/2015; Per_3 C.F._6
2) rigetta le domande proposte nei confronti di (C.F. ; CP_1 C.F._3
3) compensa integralmente le spese di causa.
Varese, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 868/2025 promossa da:
(P.IVA – C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n. 16, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Fedi (C.F.
e AN OR (C.F. , elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso il loro studio, in Varese (VA), viale Aguggiari n. 8
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), contumaci C.F._4
- parti resistenti -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accertato che avuto riguardo ai seguenti beni immobili siti in Comune di Gavirate, Catasto
Fabbricati, Sez. Urb. OL,
FG. 4 mappale 1931 sub 502 via AC Leopardi 6, P. S1, cat. C/6, MQ. 67
FG. 4 mappale 1931 sub 503 via AC Leopardi 6, P. S1-T-1, cat. C/6, MQ. 13
FG. 4 mappale 1931 sub 504 via AC Leopardi 6, P. T, cat. C/6, MQ. 18
FG. 4 mappale 1931 sub 505 via AC Leopardi 6, P. S1-T-1, cat. A/7, vani 13
pagina 1 di 6 FG. 4 mappale 1931 sub 506 via AC Leopardi 6, P. T, cat. A/7, vani 4
FG. 4 mappale 1931 sub 501 ente comune, beni non censibili;
di proprietà di:
- quanto a , (C.F. ) nata a [...] in data [...] e CP_2 C.F._4
residente in [...]I,
• per la quota di 2/18 di diritto di proprietà, in forza della successione legittima a Persona_1
[...
, nata il [...] e deceduta il 20.11.2008, in ordine a cui risulta l'inerente denuncia di successione trascritta in data 23.11.2011 ai nn. 20768/13065 (devoluzione al coniuge, due figli e due nipoti, questi ultimi per rappresentazione di , figlio rinunciante con atto del CP_1
12.05.2010 avanti al dr. Notaio in Varese, rep. n.53329/20062, registrato a Persona_2
Varese il 13.05.2010 al n.4086 serie 1T);
• per la quota di 2/9 di diritto di proprietà, in forza della successione legittima a , Persona_3 nato il [...] e deceduto il 23.01.2015, in ordine a cui risulta l'inerente denuncia di successione trascritta in data 22.06.2016 ai nn. 10038/6974 (devoluzione ai tre figli);
- quanto a , (C.F. nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...],
• per la quota di 2/9 di diritto di proprietà, in forza della successione legittima a , Persona_3 nato il [...] e deceduto il 23.01.2015, in ordine a cui risulta l'inerente denuncia di successione trascritta in data 22.06.2016 ai nn. 10038/6974 (devoluzione ai tre figli); la sig.ra , mantenendo ivi la propria residenza, risulta immessa nel possesso dei CP_2 beni ereditati pro quota, così avendo dato corso all'accettazione tacita delle anzidette quote di comproprietà per il possesso di beni ereditari, protratto per tre mesi dall'apertura della successione ed in assenza di inventario, ex art. 485 c.c.;
- accertato che avuto riguardo agli immobili descritti in premessa, la sig.ra e il sig. CP_2
risultano avere presentato idonea voltura catastale come documentato in atti e CP_1
pertanto risultano avere accettato le quote di proprietà ereditate in forza della successione ai genitori sig.ri e;
Persona_3 Persona_1
- dichiarare che la sig.ra e il sig. risultano essere eredi dei defunti CP_2 CP_1
sig.ri e ad ogni utile effetto e qui in particolare in conformità Persona_3 Persona_1
al principio della continuità delle trascrizioni;
pagina 2 di 6 - ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei Registri Immobiliari con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
IN OGNI CASO: Vittoria di compensi e spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso ex art. 281-undicies c.p.c depositato in data 16/04/2025 e regolarmente notificato alle parti, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
al fine di far accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di
[...] Persona_1
(nata il [...] e deceduta il 20/11/2008) da parte di nonché l'accettazione CP_2 tacita dell'eredità di (nato il [...] e deceduto il 23/01/2015) da parte di Persona_3
e in qualità di figli dei de cuius. CP_1 CP_2
Parte ricorrente ha dedotto di avere uno specifico interesse a tale accertamento in quanto i predetti resistenti risultano obbligati in solido, in qualità di garanti di Multi Parte_2
al pagamento della somma di euro 295.133,40 (oltre spese liquidate nella fase monitoria) in
[...]
favore dell'odierna ricorrente, in virtù del decreto ingiuntivo n. 66/2024 emesso dal Tribunale di
Varese in data 06/02/2024.
In forza del suddetto titolo esecutivo è stata iscritta ipoteca giudiziale per la quota di proprietà di
5/18 in capo a e per la quota di proprietà di 7/18 in capo a a favore CP_1 Parte_3 dell'odierna ricorrente sui seguenti beni immobili siti in Gavirate (VA), Via AC Leopardi n.
6 - identificati al catasto fabbricati, sez. Urb. OL, del medesimo comune al FG. 4 mappale 1931 sub 502 via AC Leopardi 6, P. S1, cat. C/6, MQ. 67 FG. 4 mappale 1931 sub 503 via
AC Leopardi 6, P. S1-T-1, cat. C/6, MQ.13; FG. 4 mappale 1931 sub 504 via AC
Leopardi 6, P. T, cat. C/6, MQ. 18; FG. 4 mappale 1931 sub 505 via AC Leopardi 6, P. S1-
T-1, cat. A/7, vani13; FG. 4 mappale 1931 sub 506 via AC Leopardi 6, P. T, cat. A/7, vani
4 FG. 4 mappale 1931 sub 501 ente comune, beni non censibili.
Le suddette quote di proprietà risulterebbero pervenute: a - per la quota di 2/18 - CP_2
per successione legittima di (trascritta il 23/11/2011 ai numeri 20768/13605 a Persona_1
cura del Notaio Dr. al Rep. n.53329/20062, registrata a Varese il 13/05/2010 al Persona_2
pagina 3 di 6 n. 4086 serie 1T) (sub doc. 4 fasc. ricorrente) e per la quota di 2/9 per successione legittima di trascritta il 22/06/2016 ai numeri 10038/6974 (sub doc. 5 fasc. ricorrente); a Persona_3
per la quota di 2/9 per successione legittima di trascritta il CP_1 Persona_3
22/06/2016 ai numeri 10038/6974 (sub doc. 5 fasc. ricorrente).
Le parti resistenti, ritualmente evocate in giudizio non si sono costituita e sono state dichiarate contumaci all'udienza del 21/10/2025.
2. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
2.1. In relazione alla resistente parte ricorrente ha provato il verificarsi dei CP_2 presupposti di cui all'art. 485 c.c. a norma del quale “il chiamato, quando a qualunque titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi” con la conseguenza che l'omessa redazione dell'inventario dei beni, nel termine prescritto, comporta ex lege l'accettazione pura e semplice dell'eredità.
Parte ricorrente ha provato, mediante produzione del certificato di residenza di CP_2
che la predetta risulta abitare stabilmente nell'immobile ereditario di Gavirate, via Leopardi n. 6
(sub doc. 7 fasc. ricorrente), bene rientrante nell'asse ereditario di entrambe le successioni delle quali si discute.
Da tale circostanza fattuale si può desumere che la resistente fosse nel possesso dei beni ereditari al momento di apertura di entrambe le successioni dei due de cuius indicati e, in mancanza di prova contraria che avrebbe dovuto fornire la parte resistente interessata, non risulta che questa si sia prontamente attivata nel termine trimestrale di cui si è detto, per la redazione dei relativi inventari.
In particolare, il termine di tre mesi è decorso rispettivamente, per l'eredità di , Persona_1 il 20/02/2009 e, per l'eredità di il 23/04/2015. Persona_3
A tali date, non era più chiamata all'eredità, bensì già erede. CP_2
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 485, comma 2, c.c., la resistente deve CP_2
considerarsi erede puro e semplice dei de cuius e . Persona_1 Persona_3
2.2. In relazione al resistente chiamato all'eredità di parte CP_1 Persona_3
pagina 4 di 6 ricorrente non ha provato il possesso dei beni ereditari al momento di apertura di detta successione, sicché non risulta applicabile la disposizione appena invocata per CP_2
Parte ricorrente ha invocato invero l'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità, ma non ha dedotto alcuna circostanza fattuale idonea ad integrare la predetta fattispecie.
L'art. 476 c.c. così dispone: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ai fini dell'accertamento dell'accettazione tacita è quindi necessario anzitutto allegare e poi fornire prova di un atto posto in essere dal chiamato che sia significativo della volontà di accettare l'eredità, in quanto soltanto la qualità di erede legittimerebbe al suo compimento.
A tal fine non sono utilmente valutabili gli atti che rivestono natura prettamente fiscale, come la presentazione della dichiarazione di successione, ma possono esserlo quelli che hanno al contempo natura fiscale e civile, dai quali è quindi possibile accertare la titolarità del diritto di proprietà, come ad esempio la voltura catastale (in tal senso, da ultimo v. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
In questo caso, tuttavia, qualora vi siano una pluralità di coeredi e la voltura sia stata effettuata a favore di ciascuno di questi, la manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità può riferirsi soltanto al soggetto o ai soggetti che materialmente abbiano presentato la richiesta di voltura, non potendo desumersi l'intenzione del chiamato di accettare l'eredità da un comportamento materialmente posto in essere da terzi, anche se coeredi (v. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 8980 del 06/04/2017).
Sul punto deve osservarsi che parte ricorrente non ha fornito la prova che la voltura dei beni immobili dell'asse ereditario di sia stata materialmente presentata dal chiamato Persona_3
o da un soggetto da questo delegato, così che, in presenza di una pluralità di CP_1 chiamati all'eredità, la modifica catastale degli intestatari dei predetti beni non può inequivocabilmente ricondursi ad un atto di volontà del chiamato del quale si chiede accertare l'accettazione tacita dell'eredità stessa.
Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti del resistente CP_1
3. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate.
pagina 5 di 6
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che (C.F. ) è erede puro e semplice di CP_2 C.F._4
(C.F. ) deceduta in data 20/11/2008 e di Persona_1 C.F._5 [...]
(CF. ) deceduto in data 23/01/2015; Per_3 C.F._6
2) rigetta le domande proposte nei confronti di (C.F. ; CP_1 C.F._3
3) compensa integralmente le spese di causa.
Varese, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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