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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5177/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 5177/2023, avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura calce al ricorso, C.F._2 dall'Avv. Bruno Romualdo Codispoti, presso il cui studio, sito in Sant'Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ), Viale Aldo Moro n. 56, sono elettivamente domiciliati
- PARTE RICORRENTE -
e
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Annamaria Agosto e Alessandra Silipo ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, in P.zza L. Rossi, presso Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di
Catanzaro
- PARTE RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “1) in via principale: accertare e dichiarare la sospensione e/o la inoperatività del termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni postali indicati in premessa e per l'effetto, in accoglimento della richiesta di incasso che anche
pagina 1 di 12 qui si ripropone, dichiarare il diritto al rimborso dei seguenti buoni spostali fruttiferi: in favore di e di il diritto - con pari facoltà – al Parte_1 Parte_2 rimborso del buono a termine ( n. 00000006197810522) emesso in data 05.09.2001 per l'importo di euro 10.000,00 appartenente alla serie AA2 maggiorato degli interessi maturati e previsti alla data di scadenza per la serie di appartenenza;
in favore di il diritto al rimborso dei seguenti buoni: (n. 00001119907110336) Parte_1 emesso in data 07.04.2008 per l'importo di euro 2.500,00 appartenente alla serie 1F8
; ( n. 00001126006810411 ) emesso in data 07.04.2008 per l'importo di euro 5.000,00
; (n. 00001126006910481) emesso in data 07.04.2008 per l'importo di euro 5.00,00 appartenente alla serie 1F8 , tutti maggioranti degli interessi maturati e previsti alla data di scadenza per la serie di appartenenza;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare l'annullamento del contratto sorto al momento della sottoscrizione dei buoni postali e per l'effetto disporre: la restituzione in solido ai signori e Parte_1
della somma di euro 10.000,00 investita nel buono a termine Parte_2 con pari facoltà di rimborso (n. 00000006197810522) emesso in data 05.09.2001 appartenente alla serie AA2 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda e sino al soddisfo;
la restituzione al sig. della somma di euro Parte_1
2.500,00 investita nel buono (n. 00001119907110336) emesso in data 07.04.2008 serie 1F8; della somma di euro 5.000,00 investita nel buono (n. 00001126006810411) emesso in data 07.04.2008 appartenente alla serie 1F8; della somma di euro 5.00,00 investita nel buono (n. 00001126006910481) emesso in data 07.04.2008 appartenente alla serie 1F8 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo;
3) in estremo subordine, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi precontrattuali, contrattuali ed informativi posti in capo a
e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 patiti da ricorrenti nella misura corrispondente ai capitali perduti e quindi riconoscere : ai signori e in solido tra loro il diritto al Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno patito pari ad euro 10.000,00 corrispondente al capitale investito nel buono a termine con pari facoltà di rimborso (n. 00000006197810522) emesso in data 05.09.2001 appartenente alla serie AA2 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo;
al sig. il diritto al risarcimento Parte_1
pagina 2 di 12 del danno patito pari ad euro 12.500.00 corrispondente al capitale investito nei buoni
(n. 00001119907110336), (n. 00001126006810411), (n. 00001126006910481) tutti emessi in data 07.04.2008 ed appartenenti alla serie 1F8 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da riconoscersi anche ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3 del decreto legislativo
n. 28/2010, nella denegata ipotesi di integrale rigetto del ricorso, stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo di all'incontro di Controparte_1 mediazione del 23.10.2023”.
Parte resistente: “Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono nonché della spiegata azione di risarcimento per violazione dell'obbligo di informazione ed in ogni caso rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art.1227 I e
II comma c.p.c. Con vittoria delle spese e competenze di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Parte_2
Catanzaro, deducendo di aver sottoscritto, presso l'ufficio Controparte_1 postale di Badolato Marina, per un valore nominale complessivo di € 22.500,00, i seguenti buoni postali fruttiferi cartacei: 1) buono fruttifero postale a termine n.
00000006197810522, emesso in data 05.09.2001, con pari facoltà di rimborso anche in favore di , per l'importo di € 10.000,00, Parte_2 appartenente alla serie AA2; 2) buono fruttifero postale n. 00001119907110336, emesso in data 07.04.2008, per l'importo di € 2.500,00, appartenente alla serie
1F8; 3) buono fruttifero postale n. 00001126006810411, emesso in data
07.04.2008, per l'importo di € 5.000,00 appartenente alla serie 1F8; 4) buono fruttifero postale n. 00001126006910481, emesso in data 07.04.2008, per l'importo di € 5.000,00, appartenente alla serie 1F8.
I ricorrenti hanno lamentato che, in data 07.09.2023, l'ufficio postale di Badolato
Marina aveva rigettato la richiesta di incasso dei buoni sottoscritti, sostenendo che era maturata la prescrizione decennale del diritto alla riscossione.
Hanno, in particolare, dedotto: che a seguito del diniego di , essi CP_1 pagina 3 di 12 avevano instaurato il procedimento obbligatorio di mediazione presso l'organismo di mediazione “Res Aequae a.d.r.” di Davoli Marina, conclusosi tuttavia con esito negativo a causa della mancata comparizione di (cfr. all. n. 5 della CP_1 produzione di parte ricorrente); che non avrebbe osservato i Controparte_1 doveri di informazione e trasparenza previsti a tutela del cliente, non solo perché al momento della sottoscrizione dei titoli non aveva consegnato il foglio informativo e le condizioni generali dell'investimento effettuato - omettendo anche di esporli al pubblico all'interno dell'ufficio postale, per permetterne la consultazione - come prescritto dai Decreti adottati dal Ministero del Tesoro del 19.12.2000, del
29.03.2001 e del 06.10.2004 - ma anche perché in violazione dell'art. 3 del D.M. dell'08.10.1998, rubricato “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi”, i titoli erano stati emessi senza l'indicazione a tergo dei rendimenti, del periodo di prescrizione e della loro natura “ordinaria” o “ a termine”, ma solo con la stampigliatura della serie di appartenenza per i buoni della serie 1F8, nonché senza l'indicazione della serie, dei rendimenti e del periodo di prescrizione per il buono della serie AA2, il quale recava solo la dicitura “a termine”; che, pertanto, la descritta violazione dei doveri di informazione e trasparenza sulle caratteristiche proprie dei titoli emessi: integrerebbe un'ipotesi di responsabilità sia contrattuale che precontrattuale a carico di perché in contrasto con i doveri di Controparte_1 buona fede e correttezza operanti nella fase genetica ed in quella esecutiva del rapporto contrattuale;
impedirebbe la prescrizione poiché integrerebbe la causa di sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.; comporterebbe l'annullamento del contratto per vizio del consenso, ai sensi degli artt. 1427 e 1428 c.c., in quanto l'omessa informazione sulla durata dei titoli sottoscritti avrebbe indotto i ricorrenti al momento della loro emissione in errore essenziale sulla durata ventennale o illimitata dei buoni.
Parte ricorrente ha, dunque, concluso, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto e deducendo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda.
Più segnatamente, la società resistente ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione decennale dei titoli oggetto del giudizio, evidenziando: che, quanto al pagina 4 di 12 buono fruttifero sottoscritto in data 05.09.2001, appartenente alla serie AA2,
l'ultima data utile per chiederne il rimborso era quella del 07.10.2019, atteso che in virtù di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 29.03.2001, i buoni appartenenti a tale serie producevano un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto e, decorsi sette anni dall'emissione, diventavano infruttiferi, con conseguente prescrizione decorsi dieci anni dalla scadenza;
mentre per quanto riguarda i buoni emessi in data 07.04.2008, appartenenti alla serie 1F8, l'ultima data utile per chiedere il rimborso era quella del 07.10.2019, atteso che il D.M. del
06.10.2004 del Ministero del Tesoro che ha istituito tale serie, ne prevedeva l'infruttuosità alla scadenza dei diciotto mesi dall'emissione, con conseguente prescrizione del diritto al rimborso dopo dieci anni dalla scadenza.
Parte resistente ha, poi, rilevato che le caratteristiche dell'investimento erano riportate nei fogli informativi della serie di appartenenza, consegnati al momento della sottoscrizione del buono, e che, all'epoca in cui erano stati sottoscritti i buoni de quibus, non solo gli obblighi informativi erano stati validamente assolti mediante pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale e sul sito web di Cassa
Depositi e Prestiti, ma non risultava più necessario indicare sui buoni la serie, i rendimenti e la scadenza, in quanto il D.M. 08.10.1998 era stato abrogato dal successivo D.M. 19.12.2000.
Infine, ha dedotto che in ogni caso non sussisterebbe un obbligo a suo carico di fornire la prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo, in quanto, in primo luogo, la sottoscrizione del titolo comporterebbe la piena accettazione di tutte le condizioni contrattuali e, in secondo luogo, decorso il termine decennale, non sussisterebbe più un obbligo per la società di conservare la documentazione amministrativa contabile dell'operazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2220
c.c. e 119
[...] ha, dunque, evidenziato che avendo assolto agli obblighi Parte_3 informativi in conformità alla normativa ministeriale, non poteva ritenersi violato il legittimo affidamento dei ricorrenti in ordine alla durata del periodo di prescrizione e, pertanto, non poteva ravvisarsi né alcuna sospensione del suo decorso né tantomeno un'ipotesi di annullabilità del contratto per errore essenziale, considerato altresì che l'azione di annullamento si sarebbe anch'essa prescritta per lo spirare pagina 5 di 12 dell'ordinario termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 25.09.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
I sig.ri sostengono che la perdita del capitale investito e dei suoi Pt_1 Pt_2 frutti sia da imputarsi all'inadempimento di che non solo Controparte_1 non avrebbe mai consegnato i fogli informativi relativi ai buoni fruttiferi sottoscritti, ma avrebbe anche emesso i buoni senza l'indicazione completa delle informazioni che, secondo la normativa ministeriale, devono essere specificate nel tagliando apposto a tergo dei titoli, non consentendo così agli odierni ricorrenti di conoscere i termini di scadenza dei buoni e dunque di chiederne tempestivamente il rimborso.
Deducono che la condotta tenuta da avrebbe avuto l'effetto Controparte_1 di sospendere il decorso del termine prescrizionale, integrando l'ipotesi prevista dall'art. 2941, n. 8, c.c., a mente del quale, “la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
Di contro, la società resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei titoli, allegando i cc.dd. F.I.A. (Fogli Illustrativi Analitici) relativi ai Buoni Fruttiferi postali della serie “AA2” e “1F8” (cfr. all. nn. 5 e 7 della produzione di parte resistente) e deducendo di averli consegnati ai ricorrenti in sede di sottoscrizione ma di non essere tenuta a provare tale circostanza, in quanto sarebbe onere di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova della mancata consegna degli stessi, trattandosi di un fatto costitutivo del proprio diritto.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Ed invero, risulta per tabulas che, alla data in cui parte ricorrente allega di aver domandato il rimborso dei titoli (07.09.2023), fosse già maturato il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000.
Si osserva, infatti, che il buono fruttifero postale n. 00000006197810522, emesso in data 05.09.2001, con pari facoltà di rimborso anche in favore di Parte_2
pagina 6 di 12 , per l'importo di € 10.000,00, appartenente alla serie AA2, era divenuto Pt_2 infruttifero alla scadenza dei sette anni dall'emissione (cfr. all. n. 3 della produzione di parte resistente) e, pertanto, il termine di prescrizione decennale, entro il quale avrebbe dovuto essere esercitato il diritto al rimborso, era spirato in data 05.09.2018; mentre per i buoni nn. 00001119907110336 (€ 2.500,00),
00001126006810411 (€ 5.000,00) e n. 00001126006910481 (€ 5.000,00), emessi in data 07.04.2008, appartenenti alla serie 1F8, l'ultima data utile per il rimborso era quella del 07.10.2019, atteso che era prevista la scadenza dopo diciotto mesi dalla loro emissione (cfr. all. n. 7 della produzione di parte resistente).
Parte ricorrente, pur non contestando la decorrenza del termine di prescrizione, ha eccepito che la condotta omissiva realizzata da avrebbe Controparte_1 impedito il maturare della prescrizione o comunque ne avrebbe sospeso il decorso ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.
Tale tesi risulta tuttavia priva di pregio, in primo luogo, poiché l'impossibilità di far valere il diritto - cui l'art. 2935 c.c. attribuisce rilievo quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti di natura soggettiva o gli ostacoli di mero fatto.
Non può inoltre ipotizzarsi una sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c., il quale prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare del diritto, del fatto generatore del diritto stesso, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis, Cass., sez. lav., n.
10828/2015).
Infine, dalla condotta meramente omissiva tenuta dalla resistente non può desumersi, in mancanza di prova dell'elemento soggettivo richiesto, il “doloso occultamento” da cui consegue la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi,
pagina 7 di 12 quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (cfr. Cass., n. 5413/2020).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato elementi dai quali desumere un doloso occultamento del credito da parte della resistente.
Pertanto, tutto ciò considerato, la domanda di pagamento spiegata da parte ricorrente deve essere rigettata, essendo maturato il termine di prescrizione dei titoli azionati.
Deve invece ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti in via subordinata.
Giova innanzitutto rammentare che, secondo consolidato orientamento di legittimità,
i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione riconducibili alla previsione di cui all'art. 2002 c.c., come tali, non soggetti alla disciplina in materia di titoli di credito dettata dalle norme contenute nel libro IV, titolo V, del c.c.: non avendo una funzione circolatoria, ma di semplice individuazione del soggetto legittimato alla prestazione, gli stessi non sono titoli di credito, con la conseguenza che non trovano applicazione i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità
(cfr. ex multis Cass. n. 4748/2022; Cass. Sez. Un. n. 3963/2019; Cass. Sez. Un. n.
13979/2007).
I diritti spettanti ai sottoscrittori sono dettati dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrarne “ab externo” (e anche, eventualmente, in itinere) il contenuto secondo il meccanismo di integrazione contrattuale riferibile alla disposizione di cui all'articolo 1339 c.c..
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione, in forza del combinato disposto degli artt. 173 del Codice postale e 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto nascente dal buono fruttifero.
La presunzione legale di conoscenza delle condizioni di contratto derivante dalla pubblicazione dei predetti decreti ministeriali non fa venir meno l'obbligo dell'intermediario di fornire al risparmiatore le informazioni necessarie e rilevanti al fine di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto.
pagina 8 di 12 Tale obbligo di informazione, pur non trovando fondamento nella disciplina sulla trasparenza bancaria prevista dall'art. 21 T.U.F., scaturisce dal dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1337 e
1375 c.c., manifestazione del più ampio dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Costituzione.
Nell'ambito del servizio di pubblica utilità di raccolta del risparmio mediante collocamento di buoni postali fruttiferi, inoltre, il dovere generale di solidarietà si intensifica e si rafforza ed assume la forma di un obbligo di correttezza e protezione nel rapporto negoziale che nasce con la sottoscrizione del titolo, in ragione del legittimo affidamento che il risparmiatore ripone nella condotta corretta e protettiva dell'intermediario. A quest'ultimo, in quanto soggetto che esercita una funzione di rilievo pubblicistico e costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), è richiesto un grado di lealtà e trasparenza superiore a quello di una comune controparte contrattuale. Ciò implica l'adempimento di puntuali obblighi informativi, in particolare riguardo alla scadenza dei titoli, onde evitare che il risparmiatore sia tratto in errore circa la durata o la convenienza dell'investimento.
“Occorre infatti evidenziare che i buoni fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, collocati nella maggior parte dei casi presso piccoli risparmiatori, con reddito basso e con un grado di istruzione finanziaria contenuto, ove la prescrizione del buono è di fatto
l'unica causa potenziale di perdita del capitale investito. Tali caratteristiche e la natura pubblicistica del servizio, nell'esercizio del quale vengono collocati i buoni postali richiedono dunque che in fase di collocamento dei titoli, l'ente indichi la data di scadenza sul titolo e dia informazioni chiare che consentono al risparmiatore di individuare agevolmente e con precisione la data di scadenza e dunque il dies a quo del termine prescrizionale previsto dai decreti ministeriali in base alla tipologia di investimento.” (Trib. Catanzaro, sent. n. 2377/2024)
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata da parte resistente.
Si osserva, infatti, che il diritto al risarcimento del danno consegue, nel caso di specie, ad una responsabilità di natura contrattuale e, come tale, è soggetto al pagina 9 di 12 termine ordinario decennale di prescrizione. Tale termine, secondo ripetuto orientamento giurisprudenziale, decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere (cfr., ex multis, Cass., n. 9927/2000).
La prescrizione, dunque, non decorre dal momento dell'omessa informazione e della mancata consegna del foglio informativo, che rappresenta il fatto lesivo, bensì dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, che coincide con il momento in cui l'intermediario rifiuta il pagamento del dovuto comunicando l'avvenuta prescrizione.
Nel caso di specie, è a partire dalla prima richiesta di rimborso dei titoli, avanzata dai ricorrenti all' di Badolato nell'anno 2023, che decorre il termine di Controparte_2 prescrizione, in quanto è proprio da quel momento che i ricorrenti hanno realizzato definitivamente di aver perso il diritto al rimborso dei buoni che avevano sottoscritto.
Ciò posto, l'omessa indicazione da parte dell'intermediario della data di scadenza sui titoli, come risulta dalla documentazione in atti, nonché l'omessa informazione in merito alla stessa, come allegato dalla parte ricorrente, costituisce inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto posti a carico dell'intermediario postale.
Sul punto, ha dedotto di avere consegnato i fogli informativi Controparte_1 all'atto della sottoscrizione;
di avere adeguatamente adempiuto agli obblighi informativi mediante pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale e sul sito web di e Prestiti;
di non dover dare prova dell'avvenuta consegna Parte_4 del foglio informativo, in quanto, in primo luogo, la sottoscrizione del titolo comporterebbe la piena accettazione di tutte le condizioni contrattuali, in secondo luogo, decorso il termine decennale, non sussisterebbe più un obbligo per la società di conservare la documentazione amministrativa contabile dell'operazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2220 c.c. e 119 T.U.B., in terzo luogo, l'onere della prova della mancata consegna dei fogli informativi graverebbe sui ricorrenti, trattandosi di un fatto costitutivo del loro diritto.
In merito, è sufficiente osservare che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, i ricorrenti devono solo allegare l'inadempimento, mentre spettava alla pagina 10 di 12 società resistente provare o di aver adempiuto o l'inadempimento per causa a sé non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Nella specie, parte resistente non ha fornito la prova, di cui era onerata a seguito della tempestiva contestazione di parte ricorrente, di aver provveduto alla consegna del foglio analitico illustrativo, la cui consegna ai sottoscrittori dei buoni era peraltro espressamente prevista dall'art. 6 del D.M. 19/12/2000.
Dovrà, pertanto, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni spiegata da parte ricorrente, non rilevando ai fini dell'esclusione della responsabilità risarcitoria di parte resistente la conoscibilità aliunde del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, in quanto, come già osservato, l'obbligo informativo in merito alla scadenza e alla prescrizione dei BFP gravante sull'intermediario non può ritenersi assolto mediante la pubblicazione dei decreti ministeriali contenenti le condizioni economiche applicate agli stessi.
Con riguardo al quantum, i danni vanno quantificati nella misura del capitale investito.
Sul punto, si condivide quanto affermato dall'ABF di Roma con le decisioni n.
11045/2020 e n. 6903/2021, secondo cui “il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo.
Se infatti è ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)”. deve, pertanto, essere condannata al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 22.500,00, pari al capitale versato dai sig.ri PT
.
[...]
Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo.
Occorre anche precisare che della predetta somma, l'importo di € 10.000,00 deve essere corrisposto in via solidale ai sig.ri , i quali sono contitolari Pt_1 PT del buono fruttifero postale a termine n. 00000006197810522, serie AA2, emesso in data 05.09.2001, mentre la residua somma pari ad € 12.500,00 va corrisposta a pagina 11 di 12 , quale titolare esclusivo degli altri tre buoni emessi in data Parte_1
07.04.2008, serie 1F8, recanti i nn. 00001119907110336, 00001126006810411 e
00001126006910481.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (€ 22.500,00, pari a quello della domanda), la complessità (bassa) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi, in complessivi € 3.302,00 a titolo di compensi professionali
(di cui € 2.540,00 in base alle tariffe previste dal D.M. 55/2014 ed € 762,00 in forza dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4, co. 1-bis del D.M. medesimo), oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA la domanda di pagamento dei buoni fruttiferi postali;
2) ACCOGLIE la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata da
[...]
e nei confronti di Pt_1 Parte_6 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento della
[...] Controparte_1 somma di € 22.500,00, di cui € 10.000,00 in favore di e Parte_1
ed € 12.500,00 in favore di;
Parte_6 Parte_1
3) CONDANNA al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.302,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 29.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 5177/2023, avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura calce al ricorso, C.F._2 dall'Avv. Bruno Romualdo Codispoti, presso il cui studio, sito in Sant'Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ), Viale Aldo Moro n. 56, sono elettivamente domiciliati
- PARTE RICORRENTE -
e
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Annamaria Agosto e Alessandra Silipo ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, in P.zza L. Rossi, presso Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di
Catanzaro
- PARTE RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “1) in via principale: accertare e dichiarare la sospensione e/o la inoperatività del termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni postali indicati in premessa e per l'effetto, in accoglimento della richiesta di incasso che anche
pagina 1 di 12 qui si ripropone, dichiarare il diritto al rimborso dei seguenti buoni spostali fruttiferi: in favore di e di il diritto - con pari facoltà – al Parte_1 Parte_2 rimborso del buono a termine ( n. 00000006197810522) emesso in data 05.09.2001 per l'importo di euro 10.000,00 appartenente alla serie AA2 maggiorato degli interessi maturati e previsti alla data di scadenza per la serie di appartenenza;
in favore di il diritto al rimborso dei seguenti buoni: (n. 00001119907110336) Parte_1 emesso in data 07.04.2008 per l'importo di euro 2.500,00 appartenente alla serie 1F8
; ( n. 00001126006810411 ) emesso in data 07.04.2008 per l'importo di euro 5.000,00
; (n. 00001126006910481) emesso in data 07.04.2008 per l'importo di euro 5.00,00 appartenente alla serie 1F8 , tutti maggioranti degli interessi maturati e previsti alla data di scadenza per la serie di appartenenza;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare l'annullamento del contratto sorto al momento della sottoscrizione dei buoni postali e per l'effetto disporre: la restituzione in solido ai signori e Parte_1
della somma di euro 10.000,00 investita nel buono a termine Parte_2 con pari facoltà di rimborso (n. 00000006197810522) emesso in data 05.09.2001 appartenente alla serie AA2 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda e sino al soddisfo;
la restituzione al sig. della somma di euro Parte_1
2.500,00 investita nel buono (n. 00001119907110336) emesso in data 07.04.2008 serie 1F8; della somma di euro 5.000,00 investita nel buono (n. 00001126006810411) emesso in data 07.04.2008 appartenente alla serie 1F8; della somma di euro 5.00,00 investita nel buono (n. 00001126006910481) emesso in data 07.04.2008 appartenente alla serie 1F8 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo;
3) in estremo subordine, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi precontrattuali, contrattuali ed informativi posti in capo a
e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 patiti da ricorrenti nella misura corrispondente ai capitali perduti e quindi riconoscere : ai signori e in solido tra loro il diritto al Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno patito pari ad euro 10.000,00 corrispondente al capitale investito nel buono a termine con pari facoltà di rimborso (n. 00000006197810522) emesso in data 05.09.2001 appartenente alla serie AA2 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo;
al sig. il diritto al risarcimento Parte_1
pagina 2 di 12 del danno patito pari ad euro 12.500.00 corrispondente al capitale investito nei buoni
(n. 00001119907110336), (n. 00001126006810411), (n. 00001126006910481) tutti emessi in data 07.04.2008 ed appartenenti alla serie 1F8 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da riconoscersi anche ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3 del decreto legislativo
n. 28/2010, nella denegata ipotesi di integrale rigetto del ricorso, stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo di all'incontro di Controparte_1 mediazione del 23.10.2023”.
Parte resistente: “Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono nonché della spiegata azione di risarcimento per violazione dell'obbligo di informazione ed in ogni caso rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art.1227 I e
II comma c.p.c. Con vittoria delle spese e competenze di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Parte_2
Catanzaro, deducendo di aver sottoscritto, presso l'ufficio Controparte_1 postale di Badolato Marina, per un valore nominale complessivo di € 22.500,00, i seguenti buoni postali fruttiferi cartacei: 1) buono fruttifero postale a termine n.
00000006197810522, emesso in data 05.09.2001, con pari facoltà di rimborso anche in favore di , per l'importo di € 10.000,00, Parte_2 appartenente alla serie AA2; 2) buono fruttifero postale n. 00001119907110336, emesso in data 07.04.2008, per l'importo di € 2.500,00, appartenente alla serie
1F8; 3) buono fruttifero postale n. 00001126006810411, emesso in data
07.04.2008, per l'importo di € 5.000,00 appartenente alla serie 1F8; 4) buono fruttifero postale n. 00001126006910481, emesso in data 07.04.2008, per l'importo di € 5.000,00, appartenente alla serie 1F8.
I ricorrenti hanno lamentato che, in data 07.09.2023, l'ufficio postale di Badolato
Marina aveva rigettato la richiesta di incasso dei buoni sottoscritti, sostenendo che era maturata la prescrizione decennale del diritto alla riscossione.
Hanno, in particolare, dedotto: che a seguito del diniego di , essi CP_1 pagina 3 di 12 avevano instaurato il procedimento obbligatorio di mediazione presso l'organismo di mediazione “Res Aequae a.d.r.” di Davoli Marina, conclusosi tuttavia con esito negativo a causa della mancata comparizione di (cfr. all. n. 5 della CP_1 produzione di parte ricorrente); che non avrebbe osservato i Controparte_1 doveri di informazione e trasparenza previsti a tutela del cliente, non solo perché al momento della sottoscrizione dei titoli non aveva consegnato il foglio informativo e le condizioni generali dell'investimento effettuato - omettendo anche di esporli al pubblico all'interno dell'ufficio postale, per permetterne la consultazione - come prescritto dai Decreti adottati dal Ministero del Tesoro del 19.12.2000, del
29.03.2001 e del 06.10.2004 - ma anche perché in violazione dell'art. 3 del D.M. dell'08.10.1998, rubricato “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi”, i titoli erano stati emessi senza l'indicazione a tergo dei rendimenti, del periodo di prescrizione e della loro natura “ordinaria” o “ a termine”, ma solo con la stampigliatura della serie di appartenenza per i buoni della serie 1F8, nonché senza l'indicazione della serie, dei rendimenti e del periodo di prescrizione per il buono della serie AA2, il quale recava solo la dicitura “a termine”; che, pertanto, la descritta violazione dei doveri di informazione e trasparenza sulle caratteristiche proprie dei titoli emessi: integrerebbe un'ipotesi di responsabilità sia contrattuale che precontrattuale a carico di perché in contrasto con i doveri di Controparte_1 buona fede e correttezza operanti nella fase genetica ed in quella esecutiva del rapporto contrattuale;
impedirebbe la prescrizione poiché integrerebbe la causa di sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.; comporterebbe l'annullamento del contratto per vizio del consenso, ai sensi degli artt. 1427 e 1428 c.c., in quanto l'omessa informazione sulla durata dei titoli sottoscritti avrebbe indotto i ricorrenti al momento della loro emissione in errore essenziale sulla durata ventennale o illimitata dei buoni.
Parte ricorrente ha, dunque, concluso, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto e deducendo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda.
Più segnatamente, la società resistente ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione decennale dei titoli oggetto del giudizio, evidenziando: che, quanto al pagina 4 di 12 buono fruttifero sottoscritto in data 05.09.2001, appartenente alla serie AA2,
l'ultima data utile per chiederne il rimborso era quella del 07.10.2019, atteso che in virtù di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 29.03.2001, i buoni appartenenti a tale serie producevano un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto e, decorsi sette anni dall'emissione, diventavano infruttiferi, con conseguente prescrizione decorsi dieci anni dalla scadenza;
mentre per quanto riguarda i buoni emessi in data 07.04.2008, appartenenti alla serie 1F8, l'ultima data utile per chiedere il rimborso era quella del 07.10.2019, atteso che il D.M. del
06.10.2004 del Ministero del Tesoro che ha istituito tale serie, ne prevedeva l'infruttuosità alla scadenza dei diciotto mesi dall'emissione, con conseguente prescrizione del diritto al rimborso dopo dieci anni dalla scadenza.
Parte resistente ha, poi, rilevato che le caratteristiche dell'investimento erano riportate nei fogli informativi della serie di appartenenza, consegnati al momento della sottoscrizione del buono, e che, all'epoca in cui erano stati sottoscritti i buoni de quibus, non solo gli obblighi informativi erano stati validamente assolti mediante pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale e sul sito web di Cassa
Depositi e Prestiti, ma non risultava più necessario indicare sui buoni la serie, i rendimenti e la scadenza, in quanto il D.M. 08.10.1998 era stato abrogato dal successivo D.M. 19.12.2000.
Infine, ha dedotto che in ogni caso non sussisterebbe un obbligo a suo carico di fornire la prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo, in quanto, in primo luogo, la sottoscrizione del titolo comporterebbe la piena accettazione di tutte le condizioni contrattuali e, in secondo luogo, decorso il termine decennale, non sussisterebbe più un obbligo per la società di conservare la documentazione amministrativa contabile dell'operazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2220
c.c. e 119
[...] ha, dunque, evidenziato che avendo assolto agli obblighi Parte_3 informativi in conformità alla normativa ministeriale, non poteva ritenersi violato il legittimo affidamento dei ricorrenti in ordine alla durata del periodo di prescrizione e, pertanto, non poteva ravvisarsi né alcuna sospensione del suo decorso né tantomeno un'ipotesi di annullabilità del contratto per errore essenziale, considerato altresì che l'azione di annullamento si sarebbe anch'essa prescritta per lo spirare pagina 5 di 12 dell'ordinario termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 25.09.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
I sig.ri sostengono che la perdita del capitale investito e dei suoi Pt_1 Pt_2 frutti sia da imputarsi all'inadempimento di che non solo Controparte_1 non avrebbe mai consegnato i fogli informativi relativi ai buoni fruttiferi sottoscritti, ma avrebbe anche emesso i buoni senza l'indicazione completa delle informazioni che, secondo la normativa ministeriale, devono essere specificate nel tagliando apposto a tergo dei titoli, non consentendo così agli odierni ricorrenti di conoscere i termini di scadenza dei buoni e dunque di chiederne tempestivamente il rimborso.
Deducono che la condotta tenuta da avrebbe avuto l'effetto Controparte_1 di sospendere il decorso del termine prescrizionale, integrando l'ipotesi prevista dall'art. 2941, n. 8, c.c., a mente del quale, “la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
Di contro, la società resistente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei titoli, allegando i cc.dd. F.I.A. (Fogli Illustrativi Analitici) relativi ai Buoni Fruttiferi postali della serie “AA2” e “1F8” (cfr. all. nn. 5 e 7 della produzione di parte resistente) e deducendo di averli consegnati ai ricorrenti in sede di sottoscrizione ma di non essere tenuta a provare tale circostanza, in quanto sarebbe onere di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova della mancata consegna degli stessi, trattandosi di un fatto costitutivo del proprio diritto.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Ed invero, risulta per tabulas che, alla data in cui parte ricorrente allega di aver domandato il rimborso dei titoli (07.09.2023), fosse già maturato il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000.
Si osserva, infatti, che il buono fruttifero postale n. 00000006197810522, emesso in data 05.09.2001, con pari facoltà di rimborso anche in favore di Parte_2
pagina 6 di 12 , per l'importo di € 10.000,00, appartenente alla serie AA2, era divenuto Pt_2 infruttifero alla scadenza dei sette anni dall'emissione (cfr. all. n. 3 della produzione di parte resistente) e, pertanto, il termine di prescrizione decennale, entro il quale avrebbe dovuto essere esercitato il diritto al rimborso, era spirato in data 05.09.2018; mentre per i buoni nn. 00001119907110336 (€ 2.500,00),
00001126006810411 (€ 5.000,00) e n. 00001126006910481 (€ 5.000,00), emessi in data 07.04.2008, appartenenti alla serie 1F8, l'ultima data utile per il rimborso era quella del 07.10.2019, atteso che era prevista la scadenza dopo diciotto mesi dalla loro emissione (cfr. all. n. 7 della produzione di parte resistente).
Parte ricorrente, pur non contestando la decorrenza del termine di prescrizione, ha eccepito che la condotta omissiva realizzata da avrebbe Controparte_1 impedito il maturare della prescrizione o comunque ne avrebbe sospeso il decorso ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.
Tale tesi risulta tuttavia priva di pregio, in primo luogo, poiché l'impossibilità di far valere il diritto - cui l'art. 2935 c.c. attribuisce rilievo quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti di natura soggettiva o gli ostacoli di mero fatto.
Non può inoltre ipotizzarsi una sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c., il quale prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare del diritto, del fatto generatore del diritto stesso, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis, Cass., sez. lav., n.
10828/2015).
Infine, dalla condotta meramente omissiva tenuta dalla resistente non può desumersi, in mancanza di prova dell'elemento soggettivo richiesto, il “doloso occultamento” da cui consegue la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi,
pagina 7 di 12 quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (cfr. Cass., n. 5413/2020).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato elementi dai quali desumere un doloso occultamento del credito da parte della resistente.
Pertanto, tutto ciò considerato, la domanda di pagamento spiegata da parte ricorrente deve essere rigettata, essendo maturato il termine di prescrizione dei titoli azionati.
Deve invece ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti in via subordinata.
Giova innanzitutto rammentare che, secondo consolidato orientamento di legittimità,
i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione riconducibili alla previsione di cui all'art. 2002 c.c., come tali, non soggetti alla disciplina in materia di titoli di credito dettata dalle norme contenute nel libro IV, titolo V, del c.c.: non avendo una funzione circolatoria, ma di semplice individuazione del soggetto legittimato alla prestazione, gli stessi non sono titoli di credito, con la conseguenza che non trovano applicazione i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità
(cfr. ex multis Cass. n. 4748/2022; Cass. Sez. Un. n. 3963/2019; Cass. Sez. Un. n.
13979/2007).
I diritti spettanti ai sottoscrittori sono dettati dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrarne “ab externo” (e anche, eventualmente, in itinere) il contenuto secondo il meccanismo di integrazione contrattuale riferibile alla disposizione di cui all'articolo 1339 c.c..
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione, in forza del combinato disposto degli artt. 173 del Codice postale e 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto nascente dal buono fruttifero.
La presunzione legale di conoscenza delle condizioni di contratto derivante dalla pubblicazione dei predetti decreti ministeriali non fa venir meno l'obbligo dell'intermediario di fornire al risparmiatore le informazioni necessarie e rilevanti al fine di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto.
pagina 8 di 12 Tale obbligo di informazione, pur non trovando fondamento nella disciplina sulla trasparenza bancaria prevista dall'art. 21 T.U.F., scaturisce dal dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1337 e
1375 c.c., manifestazione del più ampio dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Costituzione.
Nell'ambito del servizio di pubblica utilità di raccolta del risparmio mediante collocamento di buoni postali fruttiferi, inoltre, il dovere generale di solidarietà si intensifica e si rafforza ed assume la forma di un obbligo di correttezza e protezione nel rapporto negoziale che nasce con la sottoscrizione del titolo, in ragione del legittimo affidamento che il risparmiatore ripone nella condotta corretta e protettiva dell'intermediario. A quest'ultimo, in quanto soggetto che esercita una funzione di rilievo pubblicistico e costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), è richiesto un grado di lealtà e trasparenza superiore a quello di una comune controparte contrattuale. Ciò implica l'adempimento di puntuali obblighi informativi, in particolare riguardo alla scadenza dei titoli, onde evitare che il risparmiatore sia tratto in errore circa la durata o la convenienza dell'investimento.
“Occorre infatti evidenziare che i buoni fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, collocati nella maggior parte dei casi presso piccoli risparmiatori, con reddito basso e con un grado di istruzione finanziaria contenuto, ove la prescrizione del buono è di fatto
l'unica causa potenziale di perdita del capitale investito. Tali caratteristiche e la natura pubblicistica del servizio, nell'esercizio del quale vengono collocati i buoni postali richiedono dunque che in fase di collocamento dei titoli, l'ente indichi la data di scadenza sul titolo e dia informazioni chiare che consentono al risparmiatore di individuare agevolmente e con precisione la data di scadenza e dunque il dies a quo del termine prescrizionale previsto dai decreti ministeriali in base alla tipologia di investimento.” (Trib. Catanzaro, sent. n. 2377/2024)
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata da parte resistente.
Si osserva, infatti, che il diritto al risarcimento del danno consegue, nel caso di specie, ad una responsabilità di natura contrattuale e, come tale, è soggetto al pagina 9 di 12 termine ordinario decennale di prescrizione. Tale termine, secondo ripetuto orientamento giurisprudenziale, decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere (cfr., ex multis, Cass., n. 9927/2000).
La prescrizione, dunque, non decorre dal momento dell'omessa informazione e della mancata consegna del foglio informativo, che rappresenta il fatto lesivo, bensì dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, che coincide con il momento in cui l'intermediario rifiuta il pagamento del dovuto comunicando l'avvenuta prescrizione.
Nel caso di specie, è a partire dalla prima richiesta di rimborso dei titoli, avanzata dai ricorrenti all' di Badolato nell'anno 2023, che decorre il termine di Controparte_2 prescrizione, in quanto è proprio da quel momento che i ricorrenti hanno realizzato definitivamente di aver perso il diritto al rimborso dei buoni che avevano sottoscritto.
Ciò posto, l'omessa indicazione da parte dell'intermediario della data di scadenza sui titoli, come risulta dalla documentazione in atti, nonché l'omessa informazione in merito alla stessa, come allegato dalla parte ricorrente, costituisce inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto posti a carico dell'intermediario postale.
Sul punto, ha dedotto di avere consegnato i fogli informativi Controparte_1 all'atto della sottoscrizione;
di avere adeguatamente adempiuto agli obblighi informativi mediante pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale e sul sito web di e Prestiti;
di non dover dare prova dell'avvenuta consegna Parte_4 del foglio informativo, in quanto, in primo luogo, la sottoscrizione del titolo comporterebbe la piena accettazione di tutte le condizioni contrattuali, in secondo luogo, decorso il termine decennale, non sussisterebbe più un obbligo per la società di conservare la documentazione amministrativa contabile dell'operazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2220 c.c. e 119 T.U.B., in terzo luogo, l'onere della prova della mancata consegna dei fogli informativi graverebbe sui ricorrenti, trattandosi di un fatto costitutivo del loro diritto.
In merito, è sufficiente osservare che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, i ricorrenti devono solo allegare l'inadempimento, mentre spettava alla pagina 10 di 12 società resistente provare o di aver adempiuto o l'inadempimento per causa a sé non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Nella specie, parte resistente non ha fornito la prova, di cui era onerata a seguito della tempestiva contestazione di parte ricorrente, di aver provveduto alla consegna del foglio analitico illustrativo, la cui consegna ai sottoscrittori dei buoni era peraltro espressamente prevista dall'art. 6 del D.M. 19/12/2000.
Dovrà, pertanto, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni spiegata da parte ricorrente, non rilevando ai fini dell'esclusione della responsabilità risarcitoria di parte resistente la conoscibilità aliunde del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, in quanto, come già osservato, l'obbligo informativo in merito alla scadenza e alla prescrizione dei BFP gravante sull'intermediario non può ritenersi assolto mediante la pubblicazione dei decreti ministeriali contenenti le condizioni economiche applicate agli stessi.
Con riguardo al quantum, i danni vanno quantificati nella misura del capitale investito.
Sul punto, si condivide quanto affermato dall'ABF di Roma con le decisioni n.
11045/2020 e n. 6903/2021, secondo cui “il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo.
Se infatti è ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)”. deve, pertanto, essere condannata al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 22.500,00, pari al capitale versato dai sig.ri PT
.
[...]
Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo.
Occorre anche precisare che della predetta somma, l'importo di € 10.000,00 deve essere corrisposto in via solidale ai sig.ri , i quali sono contitolari Pt_1 PT del buono fruttifero postale a termine n. 00000006197810522, serie AA2, emesso in data 05.09.2001, mentre la residua somma pari ad € 12.500,00 va corrisposta a pagina 11 di 12 , quale titolare esclusivo degli altri tre buoni emessi in data Parte_1
07.04.2008, serie 1F8, recanti i nn. 00001119907110336, 00001126006810411 e
00001126006910481.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (€ 22.500,00, pari a quello della domanda), la complessità (bassa) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi, in complessivi € 3.302,00 a titolo di compensi professionali
(di cui € 2.540,00 in base alle tariffe previste dal D.M. 55/2014 ed € 762,00 in forza dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4, co. 1-bis del D.M. medesimo), oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA la domanda di pagamento dei buoni fruttiferi postali;
2) ACCOGLIE la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata da
[...]
e nei confronti di Pt_1 Parte_6 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento della
[...] Controparte_1 somma di € 22.500,00, di cui € 10.000,00 in favore di e Parte_1
ed € 12.500,00 in favore di;
Parte_6 Parte_1
3) CONDANNA al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.302,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 29.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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