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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10461/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 10461/2025
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Il 25/7/2025, alle ore 10.30, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. LAURA CUCCHI;
per parte resistente nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 10461/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (C. F. ) Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C. F. ) Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliati in Monza, via Eraclito n. 1, con gli Avv.ti GUIDO R. CORTI e LAURA CUCCHI
RICORRENTI
contro
, nato a [...] il [...] (C. F. ) CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...] (C. F. Controparte_1
) C.F._4
domiciliati a Milano, Viale Rodi n. 91
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Dichiarare legittimo e tempestivo, relativamente all'immobile sopra descritto, il diniego di rinnovo del contratto scaduto in data 15/10/2024 ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lettera a), della L. 431/98, di cui alle raccomandate a/r del 20/9/2023 e del 29/2 – 5/3/2024, per i motivi in esse indicati. Ordinare definitivamente ai conduttori l'immediato rilascio dell'immobile sopra descritto fissandone, ove ritenuto, la data per l'esecuzione. Si chiede altresì, conseguentemente, in caso di opposizione, ovvero di comparizione e di non opposizione, pronunciare ordinanza 2 interinale immediatamente esecutiva di rilascio dell'immobile sopra descritto. In via subordinata: dichiarare risolto il contratto in considerazione del grave inadempimento relativo al mancato pagamento delle mensilità a far data dalla scadenza del mese di ottobre 2024. Ingiungere, in ogni caso, ai Signori e , con decreto immediatamente esecutivo, CP_1 Controparte_1 il pagamento delle mensilità e delle spese condominiali maturate ad oggi pari ad € 7.055, 66, ovvero nell'altra che si riterrà di giustizia, salvo gravame, e quelle a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre agli interessi dalle scadenze sino al saldo, ed alle relative spese legali. Condannare i conduttori al pagamento dei danni derivanti dal ritardo nella riconsegna dell'immobile e di quelli di immagine e di lesione del decoro personale dei Signori – Pt_1 Pt_1 da quantificarsi in via equitativa. Condannare i conduttori al pagamento delle anticipazioni, dei compensi di lite del procedimento di mediazione esperito e del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge con la maggiorazione prevista per la redazione degli atti muniti di collegamento ipertestuale ex DM n. 37/2018. Condannare i conduttori al pagamento di quanto previsto dall'art. 12bis 2° e 3° comma del D. Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione”
Parte resistente: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, e Parte_1 Pt_1 adivano questo Tribunale chiedendo che venisse pronunciata la cessazione del contratto
[...] stipulato il 15/10/2020 con e per finita locazione o, in CP_1 Controparte_1 subordine, la risoluzione per morosità, avendo comunicato con raccomandata del 20/9/2023 il diniego di rinnovo del contratto per destinare l'immobile al figlio (art. 3, comma 1°, lett. a) L. 431/1998) alla scadenza del 15/10/2024 senza ottenere il rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Rodi n. 91 (quarto piano), dai locatori, che dal luglio 2024 non hanno più corrisposto il canone di locazione, maturando una morosità di € 7.055, 66 alla data del 17/3/2025.
Parte convenuta non partecipava alla procedura di mediazione e, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e va pertanto dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, la parte costituita veniva invitata alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha dimostrato ex art. 2697 c. c. il proprio diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile locato per cessazione degli effetti del contratto a seguito di valida disdetta titolata (ex art. 3, co. 1°, lett. a) L. 431/1998), mentre parte convenuta, rimanendo contumace, ha rinunciato a provare fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'avversa pretesa.
Parte conventa deve pertanto essere condannata al rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Rodi n. 91 (quarto piano).
Per consentire a parte convenuta di reperire una nuova sistemazione abitativa, l'esecuzione dello sfratto può essere fissata il 25/8/2025.
Parte convenuta va altresì condannata al pagamento dei canoni ed oneri accessori scaduti sino ad
3 oggi, pari ad € 9.822, 99, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Non possono essere riconosciuti gli ulteriori canoni che andranno a maturare sino al rilascio, trattandosi di inammissibile condanna in futuro, essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 664 c. p. c., norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella riconsegna dell'immobile e di quelli di immagine e di lesione del decoro personale dei Signori
– per assenza totale di prova. Pt_1 Pt_1
La mancata costituzione dei convenuti non consente neppure l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 12bis 2° e 3° comma del D. Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Le spese di lite – comprensive della fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 10461/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra e Parte_1
(locatori) e e (conduttori) in data Parte_1 CP_1 Controparte_1
15/10/2020 relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, Viale Rodi n. 91 (quarto piano), ha cessato i propri effetti il 15/10/2024 per effetto di valida disdetta;
2) condanna e a rilasciare in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1
e l'unità immobiliare sita in Milano, Viale Rodi n. 91 (quarto piano),
[...] Parte_1 libera da persone e cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 25/8/2025;
4) condanna e a corrispondere a CP_1 Controparte_1 Parte_1
e la somma di € 9.822, 99 (euro novemilaottocentoventidue/99) a titolo
[...] Parte_1 di canoni di locazione ed oneri accessori scaduti sino ad oggi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna e alla refusione in favore di CP_1 Controparte_1 [...]
e delle spese di lite, che si liquidano in € 302, 90 (euro Parte_1 Parte_1 trecentodue/90) per esborsi ed in € 3.400 (euro duemilatrecentosedici/00) per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre € 287, 92 (euro duecentottantasette/92) per la fase di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alla parte presente del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 25/7/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 10461/2025
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Il 25/7/2025, alle ore 10.30, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. LAURA CUCCHI;
per parte resistente nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 10461/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (C. F. ) Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C. F. ) Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliati in Monza, via Eraclito n. 1, con gli Avv.ti GUIDO R. CORTI e LAURA CUCCHI
RICORRENTI
contro
, nato a [...] il [...] (C. F. ) CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...] (C. F. Controparte_1
) C.F._4
domiciliati a Milano, Viale Rodi n. 91
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Dichiarare legittimo e tempestivo, relativamente all'immobile sopra descritto, il diniego di rinnovo del contratto scaduto in data 15/10/2024 ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lettera a), della L. 431/98, di cui alle raccomandate a/r del 20/9/2023 e del 29/2 – 5/3/2024, per i motivi in esse indicati. Ordinare definitivamente ai conduttori l'immediato rilascio dell'immobile sopra descritto fissandone, ove ritenuto, la data per l'esecuzione. Si chiede altresì, conseguentemente, in caso di opposizione, ovvero di comparizione e di non opposizione, pronunciare ordinanza 2 interinale immediatamente esecutiva di rilascio dell'immobile sopra descritto. In via subordinata: dichiarare risolto il contratto in considerazione del grave inadempimento relativo al mancato pagamento delle mensilità a far data dalla scadenza del mese di ottobre 2024. Ingiungere, in ogni caso, ai Signori e , con decreto immediatamente esecutivo, CP_1 Controparte_1 il pagamento delle mensilità e delle spese condominiali maturate ad oggi pari ad € 7.055, 66, ovvero nell'altra che si riterrà di giustizia, salvo gravame, e quelle a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre agli interessi dalle scadenze sino al saldo, ed alle relative spese legali. Condannare i conduttori al pagamento dei danni derivanti dal ritardo nella riconsegna dell'immobile e di quelli di immagine e di lesione del decoro personale dei Signori – Pt_1 Pt_1 da quantificarsi in via equitativa. Condannare i conduttori al pagamento delle anticipazioni, dei compensi di lite del procedimento di mediazione esperito e del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge con la maggiorazione prevista per la redazione degli atti muniti di collegamento ipertestuale ex DM n. 37/2018. Condannare i conduttori al pagamento di quanto previsto dall'art. 12bis 2° e 3° comma del D. Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione”
Parte resistente: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, e Parte_1 Pt_1 adivano questo Tribunale chiedendo che venisse pronunciata la cessazione del contratto
[...] stipulato il 15/10/2020 con e per finita locazione o, in CP_1 Controparte_1 subordine, la risoluzione per morosità, avendo comunicato con raccomandata del 20/9/2023 il diniego di rinnovo del contratto per destinare l'immobile al figlio (art. 3, comma 1°, lett. a) L. 431/1998) alla scadenza del 15/10/2024 senza ottenere il rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Rodi n. 91 (quarto piano), dai locatori, che dal luglio 2024 non hanno più corrisposto il canone di locazione, maturando una morosità di € 7.055, 66 alla data del 17/3/2025.
Parte convenuta non partecipava alla procedura di mediazione e, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e va pertanto dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, la parte costituita veniva invitata alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha dimostrato ex art. 2697 c. c. il proprio diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile locato per cessazione degli effetti del contratto a seguito di valida disdetta titolata (ex art. 3, co. 1°, lett. a) L. 431/1998), mentre parte convenuta, rimanendo contumace, ha rinunciato a provare fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'avversa pretesa.
Parte conventa deve pertanto essere condannata al rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Rodi n. 91 (quarto piano).
Per consentire a parte convenuta di reperire una nuova sistemazione abitativa, l'esecuzione dello sfratto può essere fissata il 25/8/2025.
Parte convenuta va altresì condannata al pagamento dei canoni ed oneri accessori scaduti sino ad
3 oggi, pari ad € 9.822, 99, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Non possono essere riconosciuti gli ulteriori canoni che andranno a maturare sino al rilascio, trattandosi di inammissibile condanna in futuro, essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 664 c. p. c., norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella riconsegna dell'immobile e di quelli di immagine e di lesione del decoro personale dei Signori
– per assenza totale di prova. Pt_1 Pt_1
La mancata costituzione dei convenuti non consente neppure l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 12bis 2° e 3° comma del D. Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Le spese di lite – comprensive della fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 10461/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra e Parte_1
(locatori) e e (conduttori) in data Parte_1 CP_1 Controparte_1
15/10/2020 relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, Viale Rodi n. 91 (quarto piano), ha cessato i propri effetti il 15/10/2024 per effetto di valida disdetta;
2) condanna e a rilasciare in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1
e l'unità immobiliare sita in Milano, Viale Rodi n. 91 (quarto piano),
[...] Parte_1 libera da persone e cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 25/8/2025;
4) condanna e a corrispondere a CP_1 Controparte_1 Parte_1
e la somma di € 9.822, 99 (euro novemilaottocentoventidue/99) a titolo
[...] Parte_1 di canoni di locazione ed oneri accessori scaduti sino ad oggi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna e alla refusione in favore di CP_1 Controparte_1 [...]
e delle spese di lite, che si liquidano in € 302, 90 (euro Parte_1 Parte_1 trecentodue/90) per esborsi ed in € 3.400 (euro duemilatrecentosedici/00) per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre € 287, 92 (euro duecentottantasette/92) per la fase di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alla parte presente del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 25/7/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
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