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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1170/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1584/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 12.04.2023
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbato Iannuzzi e Aniello Lamberti
Appellanti
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Feo _1
Appellato
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1584/2023, pubblicata in data 12.04.2023, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della domanda proposta da
, di professione ingegnere, ha condannato _1 Pt_1
, e , in qualità di eredi
[...] Parte_2 Parte_3 dell'originario convenuto , in solido fra loro, al Parte_4 pagamento della somma di euro 178.720,4, oltre spese processuali, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali espletate nell'interesse e su incarico di . Parte_4
1 Avverso detta sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello, affidato a tre motivi di seguito
[...] illustrati, così concludendo: “in accoglimento del presente appello, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nel merito, riformarla e/o annullarla e, per l'effetto, rigettare, in tutto o in parte, le domande spiegate dall'attore nel primo grado di giudizio, in particolare: A) dichiarando estinto per prescrizione il credito relativo ai compensi per i due incarichi professionali conferiti tra il 1993 ed il 2000
(punto 1); B) dichiarando non dovuto il compenso per l'incarico di progettazione del 2003, in quanto difetta la titolarità, attiva e/o passiva, del rapporto controverso (punto 2); C) riducendo la condanna per l'incarico relativo alla costruzione del fabbricato sulle particelle nn.
282 e 276 da euro 32.603,68 ad euro 15.000,00 (punto 3); con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito contestando, perché infondate, le _1 censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza e disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello , e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi dell'originario convenuto Parte_3
, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_4 il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ordinaria.
Ritengono non condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui, dovendosi ritenere concluso l'incarico nell'anno 2009 a seguito delle dimissioni, il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dalle richieste di pagamento a mezzo racc. a.r. ricevute dal convenuto nell'anno 2013.
Sostengono gli appellanti che gli incarichi oggetto della domanda di pagamento sono plurimi e differenti, peraltro conferiti anche in epoche
2 diverse, in quanto aventi ad oggetto la costruzione di manufatti completamente distinti ed autonomi, per i quali erano state presentate al Comune di Battipaglia quattro pratiche edilizie, ciascuna con diverso esito;
tanto è vero che l'ingegnere aveva predisposto autonoma parcella per ciascun incarico, ognuno riferito ad intervento edilizio di valore radicalmente diverso.
Specificano che “negli anni 1993-94 l'incarico riguardava la costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare, distinto in due corpi di fabbrica, con annessi agricoli. Tale intervento non veniva realizzato, perché il Comune di Battipaglia respingeva la domanda di concessione edilizia (prot. 7047 bis del 16.7.1996: doc. 5 prod. attore).
Tra il 1996 ed il 2000 il sig. commissionava all'ing. Parte_4
il progetto e la direzione lavori per la manutenzione _1 straordinaria con opere interne del fabbricato rurale ubicato in via
Serroni Alto a Battipaglia.
Nel 2003 veniva predisposto un progetto relativo ad un insediamento produttivo agricolo, composto da un edificio per negozi, uffici e servizi
e da un grande capannone per la lavorazione di prodotti agricoli: tale progetto, presentato al Comune di Battipaglia il 10.11.2003 (prot. n.
52966), non è stato mai assentito.
Infine, tra il 2006 ed il 2009 l'ing. redigeva un progetto per Pt_2 la costruzione di un fabbricato costituito da un solo corpo di fabbrica con destinazione in parte residenziale ed in parte agricola, peraltro su area di sedime (particelle nn. 282 e 276), addirittura distante da quella interessata dalle precedenti progettazioni. Tale intervento, previo rilascio del permesso di costruire n. 95 del 26.4.2007, veniva realizzato sotto la direzione del predetto progettista fino alla data del 30.1.2009”.
In considerazione dell'autonomia di ciascun incarico, deducono che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione deve essere computato, per ciascuno, dal suo completo espletamento;
di conseguenza, in mancanza di atti interruttivi del decennio successivo alla loro conclusione, il diritto al compenso si è estinto per prescrizione
3 in relazione sia all'incarico svolto negli anni 1993-1994, relativo alla progettazione della costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare, distinto in due corpi di fabbrica, con annessi agricoli, sia all'incarico espletato tra il 1996 ed il 2000, avente ad oggetto la redazione di un progetto e la direzione lavori per la manutenzione straordinaria con opere interne del fabbricato rurale ubicato in via
Serroni Alto a Battipaglia.
Di conseguenza ritengono non dovuto il compenso richiesto per detti incarichi, quantificato dal C.T.U. rispettivamente in euro 2.720,76 ed euro 35.917,72.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'avvenuto riconoscimento in favore dell'appellato del diritto al compenso professionale, determinato in euro 107.478,27 e posto a loro carico nella qualità di eredi di , per la progettazione Parte_4 dell'insediamento produttivo agricolo risalente al 2003.
Assumono che, come dedotto dal proprio dante causa fin dall'atto di costituzione, detto incarico non era stato svolto dall'ing. CP_1
, bensì dall'ing. su commissione della
[...] Persona_1
“Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.”, avente come soci
, e , figli di Parte_2 Parte_3 _1
; quest'ultimo, con contratto dell'1.10.2003, aveva concesso in Pt_4 fitto i fondi rustici di sua proprietà sui cui doveva realizzarsi la costruzione oggetto del progetto;
che dette circostanze erano state allegate dall'attore ed emergenti dalla documentazione dallo stesso prodotta nonché da quella in copia conforme prodotta da essi appellanti in tale sede.
Sostengono che sono privi di rilievo probatorio la parcella professionale
(doc. 9) ed il computo metrico (doc. 15) relativi a detto incarico, in quanto atti predisposti e sottoscritti unilateralmente dal solo ing.
, peraltro compilati a distanza di dieci anni dalla _1 redazione del progetto.
4 Assumono che le inconfutabili risultanze della documentazione in merito alla titolarità attiva e passiva dell'obbligazione dedotta in lite non potrebbero essere sovvertite dalle dichiarazioni rese dai testi in quanto del tutto generiche, confuse ed in parte contraddittorie.
Con il terzo motivo censurano la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure li ha condannati al pagamento del compenso, come quantificato dal CTU, di euro 37.473,49 e di euro 5.130,19, rispettivamente per la progettazione e per la parziale direzione dei lavori, relative alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale ed agricolo tra il 2006 e il 2009, sulle particelle nn. 282 e 276 (permesso di costruire n. 95 del 26.9.2007).
Deducono che, in relazione a tale incarico, le parti avevano pattuito un compenso di euro 25.000,00, come comprovato dalla nota a.r. del
6.6.2013 con cui l'avv. in nome e per conto dell'ing. CP_2 CP_1
, chiedeva il pagamento del saldo di soli euro 15.000,00,
[...] importo definito “concordato accettato e dovuto”.
Assumono che, avendo il proprio genitore pacificamente corrisposto, a titolo di acconto sul compenso, la somma di euro 10.000,00, il credito residuo deve essere determinato in euro 15.000,00.
Il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
Ad avviso di questa Corte non può sussistere alcun dubbio in merito alla riconducibilità delle pretese del professionista appellato allo svolgimento diversi incarichi professionali.
Non è infatti il complessivo rapporto professionale che si sia svolto in un determinato arco temporale tra gli stessi soggetti (professionista e cliente) a configurare l'esistenza di un unico rapporto obbligatorio, ma distintamente ogni singola attività professionale al compimento della quale possa essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto (Cass. n. 2446/2012; Cass. n.6884/2022).
Nè tampoco vale a far ritenere l'esistenza dell'unicità del rapporto, fonte dell'obbligazione di pagamento del compenso, la proposizione in
5 un unico giudizio di una domanda di pagamento del compenso relativo ad attività professionale svolta fino a una certa data.
Tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, come ha ritenuto il primo giudice.
Una volta eccepita la prescrizione del diritto al compenso è necessario che il giudice accerti, anche sulla base della prospettazione attorea, se la richiesta di pagamento sia riferibile ad un unico incarico esauritosi alla data indicata oppure se essa riguardi attività relative a distinti incarichi che, pur svolti in un determinato arco temporale, siano autonomamente valutabili e pertanto generatori ciascuno di un diritto al corrispettivo.
Orbene, come chiaramente si ricava dalla lettura del libello introduttivo della lite, l'ing. ha formulato in modo cumulativo distinte Pt_2 domande di pagamento del compenso, avendo chiaramente ricondotto la somma complessivamente pretesa all'espletamento di diversi incarichi, per ciascuno dei quali ha quantificato il compenso sula base delle tariffe professionali, descrivendone altresì il contenuto e indicando per ognuno il tempo della loro esecuzione e cessazione.
L'odierno appellato, infatti, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali maturate in suo favore per le prestazioni professionali - tutte asseritamente espletate su incarico di su fondi Parte_4
e fabbricati di sua proprietà- consistite:1)nella progettazione relativa alla costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare, distinto in due corpi di fabbrica, con annessi agricoli;
2) nella redazione di un progetto e nella direzione lavori per la manutenzione straordinaria con opere interne del fabbricato rurale già esistente;
3) nella predisposizione di un progetto relativo ad un insediamento produttivo agricolo;
4) nella redazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato costituito da un solo corpo di fabbrica con destinazione in parte residenziale ed in parte agricola;
ha altresì illustrato l'iter dei procedimenti
6 amministrati volti al rilascio dei titoli abilitativi per ciascun incarico indicandone anche il definitivo esito.
Tenuto conto di tale prospettazione, l'assunto dell'unitarietà dell'incarico è del tutto privo di fondamento perché è lo stesso attore che ha azionato la richiesta di pagamento del compenso in relazione a distinti incarichi, così dimostrando piena consapevolezza della loro diversità.
Peraltro l'ing. non ha dato prova di aver ricevuto un unico Pt_2 incarico professionale, prevedente sin dall'inizio l'espletamento di tutte le varie attività innanzi indicate né dell'esistenza di un accordo sul complessivo compenso per la loro esecuzione;
ed, anzi, dai solleciti di pagamento agli atti (2013 e 1015), nei quali il professionista illustra le attività compiut,e determinandone per ciascuna l'ammontare del compenso maturato, si trae indirettamente la conferma dell'autonomia delle attività oggetto di ciascun incarico.
Del resto dall'eterogeneità delle prestazioni rese e dalle diverse finalità cui esse tendevano è agevole dedurre l'autonomia di ciascun incarico professionale.
Ciò posto, dovendosi ricondurre alla cessazione di ciascun incarico il dies a quo per la decorrenza del termine decennale di prescrizione, atteso che è questo il momento in cui il diritto di credito del professionista diventa liquido ed esigibile, nella specie il diritto al compenso, in relazione ai due incarichi portati a termine negli anni
1993-1994 e 1996-2000, si è estinto per prescrizione, essendo largamente decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. alla data della prima richiesta di pagamento, avvenuta con raccomandata a.r. ricevuta dall'originario convenuto il 22.08.2013.
Quanto alle doglianze dell'appellante oggetto del secondo motivo di appello, contrariamente alle conclusioni tratte in sentenza dal primo giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti del processo, ad avviso di questa Corte, fornisce adeguato riscontro oggettivo in ordine alla tesi difensiva sostenuta dagli appellanti fin dal primo grado di giudizio,
7 secondo cui l'incarico avente ad oggetto la progettazione dell'insediamento agricolo nell'anno 2003 non venne conferito all'ing.
dal padre degli appellanti, bensì dalla Cooperativa Pt_2
Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.
In punto di diritto vale la pena rammentare che per costante giurisprudenza nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativo al compenso dovutogli per la prestazione professionale eseguita in favore del cliente, allorquando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni rese (al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso spettantegli e non precedentemente pattuito) (Cass. n.
21522/2019; Cass. n. 1741/2010; Cass. n. 21235/2009; Cass. n.
3016/2006; Cass. n. 3627/1999; Cass. n. 2176/1997; Cass. n.
5987/1994; Cass. n. 3232/1984).
Detto consolidato indirizzo, nella particolare fattispecie delle prestazioni professionali, è a sua volta derivazione di quello più generale che concerne la ripartizione degli oneri probatori in materia di obbligazioni;
sul tema la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, sin dal noto dictum a Sezioni Unite del 30.10.2001 n. 13533, che il creditore che agisca per l'inadempimento dell'obbligazione ex contractu deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, non limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dal convenuto, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (Cass. n.
14556/2004).
8 Fatta tale premessa, va evidenziato che l'appellato, a fronte della specifica contestazione sollevata dal convenuto in primo grado in merito alla titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento del compenso, non ha fornito la prova nel senso indicato.
Se è vero che, in mancanza di una lettera di incarico che descriva le prestazioni oggetto dello stesso, il professionista può comprovarne l'oggetto anche a mezzo presunzioni o prova testimoniale, trattandosi di rapporto contrattuale a forma libera, nella specie le complessive emergenze processuali non consentono di desumere, prima ancora dell'effettiva esecuzione, che abbia conferito al Parte_4 professionista appellato anche l'incarico avente ad oggetto l'attività di progettazione dell'insediamento produttivo agricolo nell'anno 2003 .
Le testimonianze rese da e non sono Testimone_1 Testimone_2 in sé risolutive né con riguardo all'avvenuta conclusione dell'accordo in ordine a tutti gli elementi essenziali del negozio né quanto alla diretta assunzione della qualità di committente, obbligato per il pagamento del compenso, da parte di . Parte_4
Vero è che il teste ha affermato che la committenza era Tes_1 riconducibile alle persone di e del figlio Parte_4 CP_1
, ma detta dichiarazione si riferisce al capitolo di prova
[...] individuato con la lettera c), afferente all'attività professionale svolta nell'anno 1996, relativa alla ristrutturazione del fabbricato rurale, tanto
è vero che il teste ha precisato che l'attività professionale dell'ing.
era consistita anche nella direzione dei lavori, attività che, in Pt_2 relazione a tale intervento, l'appellato non ha mai affermato di avere svolto.
Il teste , fratello delle parti in causa, non è attendibile perché Pt_2 ha riferito che l'incarico del progetto in discussione fu contestuale al conferimento di ristrutturazione del fabbricato rurale, progettazione quest'ultima pacificamente risalente all'anno 1996, mentre la progettazione dell'insediamento produttivo agricolo, secondo la prospettazione attorea in primo grado, è dell'anno 2003.
9 Le stesse allegazioni dell'attore contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la documentazione ritualmente prodotta dallo stesso depongono invece per la riconducibilità del conferimento dell'incarico progettuale in disamina ad altro soggetto, la Cooperativa
Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.”, cui Parte_4 aveva concesso in affitto i terreni di sua proprietà sui quali realizzare l'insediamento produttivo (v. atto costitutivo della cooperativa e contratto di affitto prodotti dall'attore in primo grado in allegato all'atto introduttivo (doc.n.ri 10 e 11 del foliario).
Dalla stessa documentazione prodotta dall'attore risulta poi che fu
, nella specifica qualità di amministratore della _1
“Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.”, a richiedere al
Comune di Battipaglia, con istanza prot. n. 52966 del 10.11.2003, il rilascio del permesso di costruire relativo a tale progetto nonché a produrre un'integrazione documentale alla precedente istanza e a richiedere al Comune l'esenzione dal pagamento degli oneri concessori
(doc. 12, 13 e 14).
A fronte di tali emergenze non depone in senso contrario il fatto, pacifico, che il terreno sul quale doveva realizzarsi l'insediamento produttivo agricolo fosse di proprietà di perché Parte_4 questi lo aveva concesso in fitto alla suddetta cooperativa;
né la circostanza, pure pacifica in causa, che i soci della cooperativa fossero i figli di comprova in modo univoco l'avvenuto Parte_4 conferimento di detto incarico da parte di . Parte_4
Considerato poi che l'esecuzione di una prestazione non costituisce prova dell'esistenza di una corrispondente obbligazione, di cui la stessa risulti esecutiva, né del rapporto contrattuale in cui tale obbligazione sarebbe sorta, né del diritto al corrispettivo che ne dovrebbe conseguire, non consentono di ricondurre la committenza del progetto al padre degli appellati neanche i due elaborati tecnici, prodotti dall'attore in sede di costituzione, i frontespizi dei progetti e le relazioni progettuali consegnati in copia al ctu.
10 Detti documenti, in astratto, potrebbero costituire nulla più se non un elemento a carattere presuntivo della sussistenza di una previa richiesta da parte del committente.
Nella specie, tuttavia, proprio da detta documentazione risulta quale committente proprio la “Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.”, ossia il soggetto giuridico che risulta aver avviato l'iter burocratico per il rilascio delle autorizzazioni.
Parimenti privo di rilevanza ai fini della prova del conferimento dell'incarico in discussione è il computo metrico, pure prodotto dall'appellato in primo grado, nel cui frontespizio è indicato quale committente il padre degli appellanti, trattandosi di atto unilaterale sottoscritto dal solo professionista appellato, al pari della parcella professionale prodotta che, peraltro, neanche risulta assentita dall'ordine professionale di appartenenza.
Alcun rilievo ai fini del giudizio può poi assumere la consulenza tecnica espletata in primo grado, conferita al solo fine di determinare il quantum delle prestazioni professionali dedotte in lite, essendo riservata l'indagine relativa alla sussistenza delle obbligazioni contratte esclusivamente all'organo giudicante.
Oltretutto, si osserva, che pure vi sono dubbi sull'effettiva riconducibilità all'ing. dell'intera progettazione per la quale Pt_2 reclama il compenso;
a fronte delle contestazioni del convenuto secondo cui la prestazione sarebbe riconducibile all'ing. , Persona_1
l'appellato ha prodotto per lo più dei frontespizi di progetto in molti dei quali compare quale progettista l'ing. la cui firma in Persona_1 stampa risulta cancellata ed apposti su di essa il timbro e la firma dell'ing. ; anche la relazione tecnico illustrativa del progetto, Pt_2 sempre prodotta in copia in sede di ctu, non è di univoco tenore in quanto, pur essendo su di essa apposta una firma riconducibile all'ing.
, nel suo incipit compare il nome dell'ing. quale Pt_2 Persona_1 professionista incaricata dalla Cooperativa Monteleone della redazione del progetto;
senza contare che essi sono privi di qualsiasi timbro
11 attestante l'avvenuto deposito presso i competenti uffici del Comune di
Battipaglia e del Genio Civile.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, deve ritenersi che l'appellato non abbia fornito la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte di Parte_4 in relazione a tale progettazione, né che essa sia con certezza riconducibile alla propria attività professionale, di natura personale.
Il secondo motivo va dunque accolto.
Venendo all'esame del terzo motivo, si osserva che in primo grado non
è stato mai eccepito dalla parte convenuta, nei termini delle preclusioni assertive, quale fatto modificativo della domanda di pagamento del compenso quantificata con riferimento alle tariffe professionali,
l'esistenza di un accordo sul compenso in relazione alla progettazione e direzione dei lavori avvenute nel periodo compreso tra il 2006 e il
2009.
In ogni caso le quietanze di pagamento dell'acconto a firma dell'ing.
e la richiesta di pagamento del saldo, agli atti del giudizio, Pt_2 non consentono di ritenere accertato in modo univoco che le parti in causa avessero raggiunto un accordo sul compenso determinandolo in euro 25.000,00; infatti sia le quietanze di pagamento che la lettera a firma dell'avv. (che pure menziona l'esistenza di un accordo) non CP_2 contengono alcun riferimento all'entità della somma pattuita.
Il motivo, pertanto, va rigettato.
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, la somma dovuta dagli appellanti a titolo di pagamento delle competenze professionali dell'ing. CP_1
va rideterminata in euro 42.603,68, iva e cnp compresi;
[...]
pertanto, detratta la somma di euro 10.000 ,00 pacificamente versata in acconto, gli appellanti vanno condannati al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di euro 32.603,68, oltre interessi dalla domanda.
12 Stante la parziale riforma della sentenza impugnata è d'obbligo provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite anche del primo grado.
Esse, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, vanno compensate tra le parti nella misura della metà e condannati gli appellanti, in solido, al pagamento della restante parte in favore dell'appellato.
Le spese della CTU espletata in primo grado, a vantaggio di entrambe le parti, vanno definitivamente poste a loro carico in eguale misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 32.603,68, oltre interessi dalla domanda;
- liquida le spese di primo grado in euro 759,00 per contributo unificato ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cna come per legge;
- liquida le spese di secondo grado in euro 1.138,50 per contributo unificato ed euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cna come per legge;
- compensa tra le parti le spese come sopra liquidate nella misura della metà e condanna gli appellanti a pagare, in solido, la residua parte in favore dell'appellato;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Salerno, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1170/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1584/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 12.04.2023
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbato Iannuzzi e Aniello Lamberti
Appellanti
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Feo _1
Appellato
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1584/2023, pubblicata in data 12.04.2023, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della domanda proposta da
, di professione ingegnere, ha condannato _1 Pt_1
, e , in qualità di eredi
[...] Parte_2 Parte_3 dell'originario convenuto , in solido fra loro, al Parte_4 pagamento della somma di euro 178.720,4, oltre spese processuali, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali espletate nell'interesse e su incarico di . Parte_4
1 Avverso detta sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello, affidato a tre motivi di seguito
[...] illustrati, così concludendo: “in accoglimento del presente appello, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nel merito, riformarla e/o annullarla e, per l'effetto, rigettare, in tutto o in parte, le domande spiegate dall'attore nel primo grado di giudizio, in particolare: A) dichiarando estinto per prescrizione il credito relativo ai compensi per i due incarichi professionali conferiti tra il 1993 ed il 2000
(punto 1); B) dichiarando non dovuto il compenso per l'incarico di progettazione del 2003, in quanto difetta la titolarità, attiva e/o passiva, del rapporto controverso (punto 2); C) riducendo la condanna per l'incarico relativo alla costruzione del fabbricato sulle particelle nn.
282 e 276 da euro 32.603,68 ad euro 15.000,00 (punto 3); con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito contestando, perché infondate, le _1 censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza e disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello , e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi dell'originario convenuto Parte_3
, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_4 il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ordinaria.
Ritengono non condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui, dovendosi ritenere concluso l'incarico nell'anno 2009 a seguito delle dimissioni, il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dalle richieste di pagamento a mezzo racc. a.r. ricevute dal convenuto nell'anno 2013.
Sostengono gli appellanti che gli incarichi oggetto della domanda di pagamento sono plurimi e differenti, peraltro conferiti anche in epoche
2 diverse, in quanto aventi ad oggetto la costruzione di manufatti completamente distinti ed autonomi, per i quali erano state presentate al Comune di Battipaglia quattro pratiche edilizie, ciascuna con diverso esito;
tanto è vero che l'ingegnere aveva predisposto autonoma parcella per ciascun incarico, ognuno riferito ad intervento edilizio di valore radicalmente diverso.
Specificano che “negli anni 1993-94 l'incarico riguardava la costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare, distinto in due corpi di fabbrica, con annessi agricoli. Tale intervento non veniva realizzato, perché il Comune di Battipaglia respingeva la domanda di concessione edilizia (prot. 7047 bis del 16.7.1996: doc. 5 prod. attore).
Tra il 1996 ed il 2000 il sig. commissionava all'ing. Parte_4
il progetto e la direzione lavori per la manutenzione _1 straordinaria con opere interne del fabbricato rurale ubicato in via
Serroni Alto a Battipaglia.
Nel 2003 veniva predisposto un progetto relativo ad un insediamento produttivo agricolo, composto da un edificio per negozi, uffici e servizi
e da un grande capannone per la lavorazione di prodotti agricoli: tale progetto, presentato al Comune di Battipaglia il 10.11.2003 (prot. n.
52966), non è stato mai assentito.
Infine, tra il 2006 ed il 2009 l'ing. redigeva un progetto per Pt_2 la costruzione di un fabbricato costituito da un solo corpo di fabbrica con destinazione in parte residenziale ed in parte agricola, peraltro su area di sedime (particelle nn. 282 e 276), addirittura distante da quella interessata dalle precedenti progettazioni. Tale intervento, previo rilascio del permesso di costruire n. 95 del 26.4.2007, veniva realizzato sotto la direzione del predetto progettista fino alla data del 30.1.2009”.
In considerazione dell'autonomia di ciascun incarico, deducono che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione deve essere computato, per ciascuno, dal suo completo espletamento;
di conseguenza, in mancanza di atti interruttivi del decennio successivo alla loro conclusione, il diritto al compenso si è estinto per prescrizione
3 in relazione sia all'incarico svolto negli anni 1993-1994, relativo alla progettazione della costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare, distinto in due corpi di fabbrica, con annessi agricoli, sia all'incarico espletato tra il 1996 ed il 2000, avente ad oggetto la redazione di un progetto e la direzione lavori per la manutenzione straordinaria con opere interne del fabbricato rurale ubicato in via
Serroni Alto a Battipaglia.
Di conseguenza ritengono non dovuto il compenso richiesto per detti incarichi, quantificato dal C.T.U. rispettivamente in euro 2.720,76 ed euro 35.917,72.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'avvenuto riconoscimento in favore dell'appellato del diritto al compenso professionale, determinato in euro 107.478,27 e posto a loro carico nella qualità di eredi di , per la progettazione Parte_4 dell'insediamento produttivo agricolo risalente al 2003.
Assumono che, come dedotto dal proprio dante causa fin dall'atto di costituzione, detto incarico non era stato svolto dall'ing. CP_1
, bensì dall'ing. su commissione della
[...] Persona_1
“Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.”, avente come soci
, e , figli di Parte_2 Parte_3 _1
; quest'ultimo, con contratto dell'1.10.2003, aveva concesso in Pt_4 fitto i fondi rustici di sua proprietà sui cui doveva realizzarsi la costruzione oggetto del progetto;
che dette circostanze erano state allegate dall'attore ed emergenti dalla documentazione dallo stesso prodotta nonché da quella in copia conforme prodotta da essi appellanti in tale sede.
Sostengono che sono privi di rilievo probatorio la parcella professionale
(doc. 9) ed il computo metrico (doc. 15) relativi a detto incarico, in quanto atti predisposti e sottoscritti unilateralmente dal solo ing.
, peraltro compilati a distanza di dieci anni dalla _1 redazione del progetto.
4 Assumono che le inconfutabili risultanze della documentazione in merito alla titolarità attiva e passiva dell'obbligazione dedotta in lite non potrebbero essere sovvertite dalle dichiarazioni rese dai testi in quanto del tutto generiche, confuse ed in parte contraddittorie.
Con il terzo motivo censurano la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure li ha condannati al pagamento del compenso, come quantificato dal CTU, di euro 37.473,49 e di euro 5.130,19, rispettivamente per la progettazione e per la parziale direzione dei lavori, relative alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale ed agricolo tra il 2006 e il 2009, sulle particelle nn. 282 e 276 (permesso di costruire n. 95 del 26.9.2007).
Deducono che, in relazione a tale incarico, le parti avevano pattuito un compenso di euro 25.000,00, come comprovato dalla nota a.r. del
6.6.2013 con cui l'avv. in nome e per conto dell'ing. CP_2 CP_1
, chiedeva il pagamento del saldo di soli euro 15.000,00,
[...] importo definito “concordato accettato e dovuto”.
Assumono che, avendo il proprio genitore pacificamente corrisposto, a titolo di acconto sul compenso, la somma di euro 10.000,00, il credito residuo deve essere determinato in euro 15.000,00.
Il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
Ad avviso di questa Corte non può sussistere alcun dubbio in merito alla riconducibilità delle pretese del professionista appellato allo svolgimento diversi incarichi professionali.
Non è infatti il complessivo rapporto professionale che si sia svolto in un determinato arco temporale tra gli stessi soggetti (professionista e cliente) a configurare l'esistenza di un unico rapporto obbligatorio, ma distintamente ogni singola attività professionale al compimento della quale possa essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto (Cass. n. 2446/2012; Cass. n.6884/2022).
Nè tampoco vale a far ritenere l'esistenza dell'unicità del rapporto, fonte dell'obbligazione di pagamento del compenso, la proposizione in
5 un unico giudizio di una domanda di pagamento del compenso relativo ad attività professionale svolta fino a una certa data.
Tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, come ha ritenuto il primo giudice.
Una volta eccepita la prescrizione del diritto al compenso è necessario che il giudice accerti, anche sulla base della prospettazione attorea, se la richiesta di pagamento sia riferibile ad un unico incarico esauritosi alla data indicata oppure se essa riguardi attività relative a distinti incarichi che, pur svolti in un determinato arco temporale, siano autonomamente valutabili e pertanto generatori ciascuno di un diritto al corrispettivo.
Orbene, come chiaramente si ricava dalla lettura del libello introduttivo della lite, l'ing. ha formulato in modo cumulativo distinte Pt_2 domande di pagamento del compenso, avendo chiaramente ricondotto la somma complessivamente pretesa all'espletamento di diversi incarichi, per ciascuno dei quali ha quantificato il compenso sula base delle tariffe professionali, descrivendone altresì il contenuto e indicando per ognuno il tempo della loro esecuzione e cessazione.
L'odierno appellato, infatti, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali maturate in suo favore per le prestazioni professionali - tutte asseritamente espletate su incarico di su fondi Parte_4
e fabbricati di sua proprietà- consistite:1)nella progettazione relativa alla costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare, distinto in due corpi di fabbrica, con annessi agricoli;
2) nella redazione di un progetto e nella direzione lavori per la manutenzione straordinaria con opere interne del fabbricato rurale già esistente;
3) nella predisposizione di un progetto relativo ad un insediamento produttivo agricolo;
4) nella redazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato costituito da un solo corpo di fabbrica con destinazione in parte residenziale ed in parte agricola;
ha altresì illustrato l'iter dei procedimenti
6 amministrati volti al rilascio dei titoli abilitativi per ciascun incarico indicandone anche il definitivo esito.
Tenuto conto di tale prospettazione, l'assunto dell'unitarietà dell'incarico è del tutto privo di fondamento perché è lo stesso attore che ha azionato la richiesta di pagamento del compenso in relazione a distinti incarichi, così dimostrando piena consapevolezza della loro diversità.
Peraltro l'ing. non ha dato prova di aver ricevuto un unico Pt_2 incarico professionale, prevedente sin dall'inizio l'espletamento di tutte le varie attività innanzi indicate né dell'esistenza di un accordo sul complessivo compenso per la loro esecuzione;
ed, anzi, dai solleciti di pagamento agli atti (2013 e 1015), nei quali il professionista illustra le attività compiut,e determinandone per ciascuna l'ammontare del compenso maturato, si trae indirettamente la conferma dell'autonomia delle attività oggetto di ciascun incarico.
Del resto dall'eterogeneità delle prestazioni rese e dalle diverse finalità cui esse tendevano è agevole dedurre l'autonomia di ciascun incarico professionale.
Ciò posto, dovendosi ricondurre alla cessazione di ciascun incarico il dies a quo per la decorrenza del termine decennale di prescrizione, atteso che è questo il momento in cui il diritto di credito del professionista diventa liquido ed esigibile, nella specie il diritto al compenso, in relazione ai due incarichi portati a termine negli anni
1993-1994 e 1996-2000, si è estinto per prescrizione, essendo largamente decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. alla data della prima richiesta di pagamento, avvenuta con raccomandata a.r. ricevuta dall'originario convenuto il 22.08.2013.
Quanto alle doglianze dell'appellante oggetto del secondo motivo di appello, contrariamente alle conclusioni tratte in sentenza dal primo giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti del processo, ad avviso di questa Corte, fornisce adeguato riscontro oggettivo in ordine alla tesi difensiva sostenuta dagli appellanti fin dal primo grado di giudizio,
7 secondo cui l'incarico avente ad oggetto la progettazione dell'insediamento agricolo nell'anno 2003 non venne conferito all'ing.
dal padre degli appellanti, bensì dalla Cooperativa Pt_2
Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.
In punto di diritto vale la pena rammentare che per costante giurisprudenza nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativo al compenso dovutogli per la prestazione professionale eseguita in favore del cliente, allorquando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni rese (al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso spettantegli e non precedentemente pattuito) (Cass. n.
21522/2019; Cass. n. 1741/2010; Cass. n. 21235/2009; Cass. n.
3016/2006; Cass. n. 3627/1999; Cass. n. 2176/1997; Cass. n.
5987/1994; Cass. n. 3232/1984).
Detto consolidato indirizzo, nella particolare fattispecie delle prestazioni professionali, è a sua volta derivazione di quello più generale che concerne la ripartizione degli oneri probatori in materia di obbligazioni;
sul tema la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, sin dal noto dictum a Sezioni Unite del 30.10.2001 n. 13533, che il creditore che agisca per l'inadempimento dell'obbligazione ex contractu deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, non limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dal convenuto, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (Cass. n.
14556/2004).
8 Fatta tale premessa, va evidenziato che l'appellato, a fronte della specifica contestazione sollevata dal convenuto in primo grado in merito alla titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento del compenso, non ha fornito la prova nel senso indicato.
Se è vero che, in mancanza di una lettera di incarico che descriva le prestazioni oggetto dello stesso, il professionista può comprovarne l'oggetto anche a mezzo presunzioni o prova testimoniale, trattandosi di rapporto contrattuale a forma libera, nella specie le complessive emergenze processuali non consentono di desumere, prima ancora dell'effettiva esecuzione, che abbia conferito al Parte_4 professionista appellato anche l'incarico avente ad oggetto l'attività di progettazione dell'insediamento produttivo agricolo nell'anno 2003 .
Le testimonianze rese da e non sono Testimone_1 Testimone_2 in sé risolutive né con riguardo all'avvenuta conclusione dell'accordo in ordine a tutti gli elementi essenziali del negozio né quanto alla diretta assunzione della qualità di committente, obbligato per il pagamento del compenso, da parte di . Parte_4
Vero è che il teste ha affermato che la committenza era Tes_1 riconducibile alle persone di e del figlio Parte_4 CP_1
, ma detta dichiarazione si riferisce al capitolo di prova
[...] individuato con la lettera c), afferente all'attività professionale svolta nell'anno 1996, relativa alla ristrutturazione del fabbricato rurale, tanto
è vero che il teste ha precisato che l'attività professionale dell'ing.
era consistita anche nella direzione dei lavori, attività che, in Pt_2 relazione a tale intervento, l'appellato non ha mai affermato di avere svolto.
Il teste , fratello delle parti in causa, non è attendibile perché Pt_2 ha riferito che l'incarico del progetto in discussione fu contestuale al conferimento di ristrutturazione del fabbricato rurale, progettazione quest'ultima pacificamente risalente all'anno 1996, mentre la progettazione dell'insediamento produttivo agricolo, secondo la prospettazione attorea in primo grado, è dell'anno 2003.
9 Le stesse allegazioni dell'attore contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la documentazione ritualmente prodotta dallo stesso depongono invece per la riconducibilità del conferimento dell'incarico progettuale in disamina ad altro soggetto, la Cooperativa
Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.”, cui Parte_4 aveva concesso in affitto i terreni di sua proprietà sui quali realizzare l'insediamento produttivo (v. atto costitutivo della cooperativa e contratto di affitto prodotti dall'attore in primo grado in allegato all'atto introduttivo (doc.n.ri 10 e 11 del foliario).
Dalla stessa documentazione prodotta dall'attore risulta poi che fu
, nella specifica qualità di amministratore della _1
“Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.”, a richiedere al
Comune di Battipaglia, con istanza prot. n. 52966 del 10.11.2003, il rilascio del permesso di costruire relativo a tale progetto nonché a produrre un'integrazione documentale alla precedente istanza e a richiedere al Comune l'esenzione dal pagamento degli oneri concessori
(doc. 12, 13 e 14).
A fronte di tali emergenze non depone in senso contrario il fatto, pacifico, che il terreno sul quale doveva realizzarsi l'insediamento produttivo agricolo fosse di proprietà di perché Parte_4 questi lo aveva concesso in fitto alla suddetta cooperativa;
né la circostanza, pure pacifica in causa, che i soci della cooperativa fossero i figli di comprova in modo univoco l'avvenuto Parte_4 conferimento di detto incarico da parte di . Parte_4
Considerato poi che l'esecuzione di una prestazione non costituisce prova dell'esistenza di una corrispondente obbligazione, di cui la stessa risulti esecutiva, né del rapporto contrattuale in cui tale obbligazione sarebbe sorta, né del diritto al corrispettivo che ne dovrebbe conseguire, non consentono di ricondurre la committenza del progetto al padre degli appellati neanche i due elaborati tecnici, prodotti dall'attore in sede di costituzione, i frontespizi dei progetti e le relazioni progettuali consegnati in copia al ctu.
10 Detti documenti, in astratto, potrebbero costituire nulla più se non un elemento a carattere presuntivo della sussistenza di una previa richiesta da parte del committente.
Nella specie, tuttavia, proprio da detta documentazione risulta quale committente proprio la “Monteleone – Piccola Società Cooperativa a r.l.”, ossia il soggetto giuridico che risulta aver avviato l'iter burocratico per il rilascio delle autorizzazioni.
Parimenti privo di rilevanza ai fini della prova del conferimento dell'incarico in discussione è il computo metrico, pure prodotto dall'appellato in primo grado, nel cui frontespizio è indicato quale committente il padre degli appellanti, trattandosi di atto unilaterale sottoscritto dal solo professionista appellato, al pari della parcella professionale prodotta che, peraltro, neanche risulta assentita dall'ordine professionale di appartenenza.
Alcun rilievo ai fini del giudizio può poi assumere la consulenza tecnica espletata in primo grado, conferita al solo fine di determinare il quantum delle prestazioni professionali dedotte in lite, essendo riservata l'indagine relativa alla sussistenza delle obbligazioni contratte esclusivamente all'organo giudicante.
Oltretutto, si osserva, che pure vi sono dubbi sull'effettiva riconducibilità all'ing. dell'intera progettazione per la quale Pt_2 reclama il compenso;
a fronte delle contestazioni del convenuto secondo cui la prestazione sarebbe riconducibile all'ing. , Persona_1
l'appellato ha prodotto per lo più dei frontespizi di progetto in molti dei quali compare quale progettista l'ing. la cui firma in Persona_1 stampa risulta cancellata ed apposti su di essa il timbro e la firma dell'ing. ; anche la relazione tecnico illustrativa del progetto, Pt_2 sempre prodotta in copia in sede di ctu, non è di univoco tenore in quanto, pur essendo su di essa apposta una firma riconducibile all'ing.
, nel suo incipit compare il nome dell'ing. quale Pt_2 Persona_1 professionista incaricata dalla Cooperativa Monteleone della redazione del progetto;
senza contare che essi sono privi di qualsiasi timbro
11 attestante l'avvenuto deposito presso i competenti uffici del Comune di
Battipaglia e del Genio Civile.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, deve ritenersi che l'appellato non abbia fornito la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte di Parte_4 in relazione a tale progettazione, né che essa sia con certezza riconducibile alla propria attività professionale, di natura personale.
Il secondo motivo va dunque accolto.
Venendo all'esame del terzo motivo, si osserva che in primo grado non
è stato mai eccepito dalla parte convenuta, nei termini delle preclusioni assertive, quale fatto modificativo della domanda di pagamento del compenso quantificata con riferimento alle tariffe professionali,
l'esistenza di un accordo sul compenso in relazione alla progettazione e direzione dei lavori avvenute nel periodo compreso tra il 2006 e il
2009.
In ogni caso le quietanze di pagamento dell'acconto a firma dell'ing.
e la richiesta di pagamento del saldo, agli atti del giudizio, Pt_2 non consentono di ritenere accertato in modo univoco che le parti in causa avessero raggiunto un accordo sul compenso determinandolo in euro 25.000,00; infatti sia le quietanze di pagamento che la lettera a firma dell'avv. (che pure menziona l'esistenza di un accordo) non CP_2 contengono alcun riferimento all'entità della somma pattuita.
Il motivo, pertanto, va rigettato.
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, la somma dovuta dagli appellanti a titolo di pagamento delle competenze professionali dell'ing. CP_1
va rideterminata in euro 42.603,68, iva e cnp compresi;
[...]
pertanto, detratta la somma di euro 10.000 ,00 pacificamente versata in acconto, gli appellanti vanno condannati al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di euro 32.603,68, oltre interessi dalla domanda.
12 Stante la parziale riforma della sentenza impugnata è d'obbligo provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite anche del primo grado.
Esse, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, vanno compensate tra le parti nella misura della metà e condannati gli appellanti, in solido, al pagamento della restante parte in favore dell'appellato.
Le spese della CTU espletata in primo grado, a vantaggio di entrambe le parti, vanno definitivamente poste a loro carico in eguale misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 32.603,68, oltre interessi dalla domanda;
- liquida le spese di primo grado in euro 759,00 per contributo unificato ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cna come per legge;
- liquida le spese di secondo grado in euro 1.138,50 per contributo unificato ed euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cna come per legge;
- compensa tra le parti le spese come sopra liquidate nella misura della metà e condanna gli appellanti a pagare, in solido, la residua parte in favore dell'appellato;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Salerno, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
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