Art. 5.
Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.
Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:
a) il nome del paese di origine;
b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice;
c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;
d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;
e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;
f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.
Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attivita' svolta nel bimestre precedente.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".
Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.
Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:
a) il nome del paese di origine;
b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice;
c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;
d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;
e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;
f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.
Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attivita' svolta nel bimestre precedente.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".