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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 3 aprile 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8847/24 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
(C.F. Germania), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Napoli, via E. Nicolardi n.122, presso lo studio dell'avv. Roberto Palisi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
c.f. , con sede legale in Palermo alla via E. Amari n. 8, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente digitalmente domiciliata ai fini del giudizio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in Palermo, dell'avv. Email_1
Giuseppe De Santo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice contro la Parte_1 [...]
on atto di citazione notificato il 1° luglio 2024; CP_1
- condanna la società attrice al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla società convenuta,
che liquida in 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° luglio 2024, la conveniva la Parte_1 Controparte_1
(di seguito denominate per brevità, rispettivamente, soltanto e per
[...] Pt_1 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento del danno, a titolo contrattuale o extracontrattuale, quantificato nella somma complessiva di € 170.000,00 o, in subordine, nella diversa somma ritenuta dovuta in applicazione di eventuali limiti vettoriali.
Deduceva, infatti, che:
- era stata incaricata dalla società maltese OD Ldt di eseguire alcuni trasporti di merce a temperatura controllata da e verso Malta;
- aveva quindi conferito incarico alla per tre trasporti di merce di proprietà della CP_1
OD Ldt diretti a Malta, giuste polizze di carico n.S319978306 del 13.03.2021, S320639584
del 13.07.2021 e S320673631 del 20.07.2021, da effettuarsi tutti in regime di temperatura controllata, ma le merci avevano subito danni per il valore complessivo di € 150.115,00,
perché la società violando le istruzioni ricevute con le polizze di carico, aveva CP_1
interrotto la catena del freddo, con conseguente perimento della merce stivata nei semirimorchi caricati a bordo, sicché si era dovuto procedere allo smaltimento e distruzione della merce;
- nonostante i plurimi atti di costituzione in mora, la on aveva dato alcun riscontro;
CP_1 - aveva, quindi, dovuto procedere al risarcimento in favore della OD Ldt del valore delle merci e dei relativi interessi commerciali per un esborso complessivo di € 170.000,00 all'esito di un accordo transattivo raggiunto con la predetta società il 19.12.2023;
- la oveva ritenersi responsabile contrattualmente per colpa grave dei danni ai sensi CP_1
dell'art.422 Codice della Navigazione, quale vettore che aveva eseguito le tratte marittime dall'Italia verso Malta, o, comunque, a titolo extracontrattuale ai sensi dell'art.2043 c.c.
Con memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c., la società attrice allegava un quarto trasporto (n.
S320683308 del 20.07.2021) affidato alla e chiedeva la condanna della convenuta al CP_1
risarcimento della somma di € 270.000,00; formulava, al contempo, istanza di emissione ordinanza ex art. 186ter c.p.c. per l'importo di € 170.000,00.
La costituitasi tardivamente, deduceva il difetto di prova della titolarità del rapporto CP_1
in capo alla società attrice, la infondatezza nel merito per carenza di prova dei danni, l'applicabilità
del Codice della Navigazione e del limite del debito vettoriale ivi previsto, e, infine, l'inammissibilità
e l'infondatezza della domanda extracontrattuale.
Con le note difensive ex art.101 c.p.c., autorizzate a seguito della costituzione tardiva della convenuta, la società attrice ha depositato ulteriore documentazione per provare che la Eurocargo
Logistics Ltd, indicata nelle polizze di carico, era un mero suo agente, trattandosi di trasporto combinato (per terra e mare), e non il destinatario finale della merce, individuato invece nella società
acquirente maltese OD Ltd, con la quale è intervenuta la transazione per il risarcimento del danno.
Quindi la causa, dopo il rigetto dei mezzi di prova articolati dalle parti, veniva posta in decisione all'udienza di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 3 aprile 2025, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art.281 decies c.p.c...
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata dalla è fondata. CP_1
In primo luogo, giova evidenziare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
di Cassazione, le contestazioni, da parte della parte convenuta, della titolarità del rapporto controverso dedotto dalla parte attrice hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (vedi, in tal senso, Cass. civ. S.U. 2951/2016, conformi Cass. civ. n. 30545/2017 e n.3765/2021).
Nella specie, nessuna rilevanza ha quindi la costituzione tardiva della società convenuta, atteso che la titolarità attiva del rapporto costituisce elemento costitutivo della domanda.
Nel merito, con riferimento al contratto di trasporto intervenuto tra la e la non Pt_1 CP_1
è stata raggiunta la prova della titolarità attiva e della legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento per il danno alle merci in capo alla prima.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – “In tema di trasporto
marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare
contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre
il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono
sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso. Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione
all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine
legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito
della richiesta di riconsegna della detta merce. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto
che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di
consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad
esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario).” (in termini la massima di Cass. n. 12708 del
14/05/2019).
Nella specie, il soggetto Ricevitore indicato in tutte le polizze di carico è la società Eurocargo
Logistics Ltd (vedi allegati nn. 3, 19, 37, 63 della produzione attorea), il quale è anche il soggetto indicato come destinatario della merce nelle bolle di consegna (cd. Delivery Order) (vedi allegati nn.
7,23 della produzione attorea).
Il soggetto titolare dell'azione risarcitoria è pertanto la Controparte_2
Per quanto concerne la documentazione prodotta dalla società attrice con le note autorizzate ex art.101 c.p.c., si osserva, in primo luogo, che detta documentazione è tardiva, in quanto la titolarità
attiva del rapporto, costituendo un elemento costitutivo della domanda, doveva essere provata entro i termini di cui all'art.171 ter n.2 c.p.c..
In ogni caso, a prescindere dalla tardività della produzione, anche ove risultasse provato un mero rapporto di agenzia tra la e la , la prima è indicata come Controparte_2 Pt_1
“consignee”, ossia destinatario delle merci sia nei Delivery Order che nelle polizze di carico, senza che vi sia alcuna specificazione “on Behalf of” (ossia per conto di), sicché la società attrice avrebbe dovuto provare un trasferimento da parte della Eurocargo Logistics Ltd in suo favore dei diritti nascenti dalle polizze e dai Delivery Order.
Quanto all'azione di responsabilità extracontrattuale, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce - “Ai fini della configurabilità del concorso tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla
fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi
dell'art 2043 cod civ;
pertanto, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità
extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente o terzo) di esse, in quanto
l'obbligazione accessoria della custodia, il cui inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non e
configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto;
ne consegue, altresì, che, qualora sia
stato stipulato un contratto di Assicurazione della merce, l'assicuratore non ha azione verso il sub vettore in
via di surrogazione ex art 1916 cod civ, non essendo l'assicurato (nella specie: mittente o spedizioniere) titolare
di un diritto al risarcimento del danno, a norma dell'art 2043 cod civ.” (in termini la massima di Cass. civ.
n. 2773/1979). Il superiore orientamento ha trovato conferma di recente nella ordinanza della Suprema Corte
di Cassazione n. 36270/2023, secondo cui “Poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta
un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate
deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di
esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non
è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto.”.
Nella specie, è incontestato il rapporto contrattuale di trasporto tra la e la Pt_1 Controparte_1
sicché quest'ultima non può essere chiamata a rispondere a titolo extracontrattuale.
Ne consegue che non è meritevole di accoglimento l'istanza di revoca ex art.177 c.p.c. della ordinanza di rigetto delle prove testimoniali articolate dalla attrice, su cui quest'ultima ha insistito nelle note conclusive e in quelle di trattazione scritta per l'udienza di discussione orale.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della controversia,
applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), tenuto conto della attività in concreto svolta.
Così deciso in Palermo il 15 aprile 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 3 aprile 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8847/24 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
(C.F. Germania), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Napoli, via E. Nicolardi n.122, presso lo studio dell'avv. Roberto Palisi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
c.f. , con sede legale in Palermo alla via E. Amari n. 8, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente digitalmente domiciliata ai fini del giudizio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in Palermo, dell'avv. Email_1
Giuseppe De Santo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice contro la Parte_1 [...]
on atto di citazione notificato il 1° luglio 2024; CP_1
- condanna la società attrice al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla società convenuta,
che liquida in 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° luglio 2024, la conveniva la Parte_1 Controparte_1
(di seguito denominate per brevità, rispettivamente, soltanto e per
[...] Pt_1 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento del danno, a titolo contrattuale o extracontrattuale, quantificato nella somma complessiva di € 170.000,00 o, in subordine, nella diversa somma ritenuta dovuta in applicazione di eventuali limiti vettoriali.
Deduceva, infatti, che:
- era stata incaricata dalla società maltese OD Ldt di eseguire alcuni trasporti di merce a temperatura controllata da e verso Malta;
- aveva quindi conferito incarico alla per tre trasporti di merce di proprietà della CP_1
OD Ldt diretti a Malta, giuste polizze di carico n.S319978306 del 13.03.2021, S320639584
del 13.07.2021 e S320673631 del 20.07.2021, da effettuarsi tutti in regime di temperatura controllata, ma le merci avevano subito danni per il valore complessivo di € 150.115,00,
perché la società violando le istruzioni ricevute con le polizze di carico, aveva CP_1
interrotto la catena del freddo, con conseguente perimento della merce stivata nei semirimorchi caricati a bordo, sicché si era dovuto procedere allo smaltimento e distruzione della merce;
- nonostante i plurimi atti di costituzione in mora, la on aveva dato alcun riscontro;
CP_1 - aveva, quindi, dovuto procedere al risarcimento in favore della OD Ldt del valore delle merci e dei relativi interessi commerciali per un esborso complessivo di € 170.000,00 all'esito di un accordo transattivo raggiunto con la predetta società il 19.12.2023;
- la oveva ritenersi responsabile contrattualmente per colpa grave dei danni ai sensi CP_1
dell'art.422 Codice della Navigazione, quale vettore che aveva eseguito le tratte marittime dall'Italia verso Malta, o, comunque, a titolo extracontrattuale ai sensi dell'art.2043 c.c.
Con memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c., la società attrice allegava un quarto trasporto (n.
S320683308 del 20.07.2021) affidato alla e chiedeva la condanna della convenuta al CP_1
risarcimento della somma di € 270.000,00; formulava, al contempo, istanza di emissione ordinanza ex art. 186ter c.p.c. per l'importo di € 170.000,00.
La costituitasi tardivamente, deduceva il difetto di prova della titolarità del rapporto CP_1
in capo alla società attrice, la infondatezza nel merito per carenza di prova dei danni, l'applicabilità
del Codice della Navigazione e del limite del debito vettoriale ivi previsto, e, infine, l'inammissibilità
e l'infondatezza della domanda extracontrattuale.
Con le note difensive ex art.101 c.p.c., autorizzate a seguito della costituzione tardiva della convenuta, la società attrice ha depositato ulteriore documentazione per provare che la Eurocargo
Logistics Ltd, indicata nelle polizze di carico, era un mero suo agente, trattandosi di trasporto combinato (per terra e mare), e non il destinatario finale della merce, individuato invece nella società
acquirente maltese OD Ltd, con la quale è intervenuta la transazione per il risarcimento del danno.
Quindi la causa, dopo il rigetto dei mezzi di prova articolati dalle parti, veniva posta in decisione all'udienza di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 3 aprile 2025, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art.281 decies c.p.c...
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata dalla è fondata. CP_1
In primo luogo, giova evidenziare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
di Cassazione, le contestazioni, da parte della parte convenuta, della titolarità del rapporto controverso dedotto dalla parte attrice hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (vedi, in tal senso, Cass. civ. S.U. 2951/2016, conformi Cass. civ. n. 30545/2017 e n.3765/2021).
Nella specie, nessuna rilevanza ha quindi la costituzione tardiva della società convenuta, atteso che la titolarità attiva del rapporto costituisce elemento costitutivo della domanda.
Nel merito, con riferimento al contratto di trasporto intervenuto tra la e la non Pt_1 CP_1
è stata raggiunta la prova della titolarità attiva e della legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento per il danno alle merci in capo alla prima.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – “In tema di trasporto
marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare
contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre
il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono
sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso. Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione
all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine
legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito
della richiesta di riconsegna della detta merce. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto
che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di
consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad
esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario).” (in termini la massima di Cass. n. 12708 del
14/05/2019).
Nella specie, il soggetto Ricevitore indicato in tutte le polizze di carico è la società Eurocargo
Logistics Ltd (vedi allegati nn. 3, 19, 37, 63 della produzione attorea), il quale è anche il soggetto indicato come destinatario della merce nelle bolle di consegna (cd. Delivery Order) (vedi allegati nn.
7,23 della produzione attorea).
Il soggetto titolare dell'azione risarcitoria è pertanto la Controparte_2
Per quanto concerne la documentazione prodotta dalla società attrice con le note autorizzate ex art.101 c.p.c., si osserva, in primo luogo, che detta documentazione è tardiva, in quanto la titolarità
attiva del rapporto, costituendo un elemento costitutivo della domanda, doveva essere provata entro i termini di cui all'art.171 ter n.2 c.p.c..
In ogni caso, a prescindere dalla tardività della produzione, anche ove risultasse provato un mero rapporto di agenzia tra la e la , la prima è indicata come Controparte_2 Pt_1
“consignee”, ossia destinatario delle merci sia nei Delivery Order che nelle polizze di carico, senza che vi sia alcuna specificazione “on Behalf of” (ossia per conto di), sicché la società attrice avrebbe dovuto provare un trasferimento da parte della Eurocargo Logistics Ltd in suo favore dei diritti nascenti dalle polizze e dai Delivery Order.
Quanto all'azione di responsabilità extracontrattuale, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce - “Ai fini della configurabilità del concorso tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla
fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi
dell'art 2043 cod civ;
pertanto, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità
extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente o terzo) di esse, in quanto
l'obbligazione accessoria della custodia, il cui inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non e
configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto;
ne consegue, altresì, che, qualora sia
stato stipulato un contratto di Assicurazione della merce, l'assicuratore non ha azione verso il sub vettore in
via di surrogazione ex art 1916 cod civ, non essendo l'assicurato (nella specie: mittente o spedizioniere) titolare
di un diritto al risarcimento del danno, a norma dell'art 2043 cod civ.” (in termini la massima di Cass. civ.
n. 2773/1979). Il superiore orientamento ha trovato conferma di recente nella ordinanza della Suprema Corte
di Cassazione n. 36270/2023, secondo cui “Poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta
un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate
deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di
esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non
è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto.”.
Nella specie, è incontestato il rapporto contrattuale di trasporto tra la e la Pt_1 Controparte_1
sicché quest'ultima non può essere chiamata a rispondere a titolo extracontrattuale.
Ne consegue che non è meritevole di accoglimento l'istanza di revoca ex art.177 c.p.c. della ordinanza di rigetto delle prove testimoniali articolate dalla attrice, su cui quest'ultima ha insistito nelle note conclusive e in quelle di trattazione scritta per l'udienza di discussione orale.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della controversia,
applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), tenuto conto della attività in concreto svolta.
Così deciso in Palermo il 15 aprile 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.