TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2670/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2670/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE EUROPA, 100 00144 ROMA presso lo studio dell'Avv. CORLETO MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_2
Santa Sofia 12 null 20122 Milano presso lo studio dell'Avv. ESTRANGEROS FRANCO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della Controparte_2
in persona del suo leg. rapp.te p.t., per le motivazioni di cui alla narrativa, condannare
[...] la stessa società al ristoro del danno subito dalla società attrice e quantificato in Euro 1.579.600,00 a titolo di lucro cessante e mancato guadagno, ovvero in quella minore o maggior somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
nonché al ristoro del danno d'immagine subito dalla società attrice
a seguito della segnalazione quale “cattivo pagatore”, ut supra, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, come per legge”
Per parte convenuta:
“Chiede che codesto Ill.mo Giudice, respinta ogni diversa istanza o eccezione voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, respingere le domande tutte dedotte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto in ogni caso, piena vittoria di onorari e spese”
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 18.01.2022, nel termine assegnato con ordinanza del 26.11.21 emessa dal Tribunale di Roma -con cui quest'ultimo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano- la società a riassunto Parte_2 avanti a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti di Controparte_1 on citazione del 05.03.21.
[...]
A fondamento della propria azione, l'attrice ha esposto: Contr
- di aver sottoscritto con , tra il 2014 ed il 2017, n. 3 contratti di leasing (n. X0016016, n.
Z0034399, n. W0030537) aventi ad oggetto un totale di n. 3 betoniere, destinate all'espletamento della propria attività di impresa;
- di aver sottoscritto con la società Calcestruzzi EN s.r.l., in data 11.05.2020, un contratto di trasporto merci su strada con cui si impegnava a garantire, a far data dall'11.11.2020, n. 10 mezzi di trasporto (betoniere) a totale disposizione del committente, con corrispettivo mensile di € 9.000,00, oltre IVA;
- che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata costretta ad interrompere ogni attività produttiva ed ha chiesto di poter usufruire, sussistendone i presupposti, delle sospensioni dettate all'uopo dal D.L. 18/2020 recante “Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie Contr imprese colpite dall'epidemia di Covid-19”. A tal fine ha perciò ripetutamente chiesto a , a far data dal 18.03.2020, la sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi) dei contratti di leasing sino al 30.09.2020, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
- che solamente nel settembre 2020 la convenuta ha autorizzato la sospensione richiesta;
- che, nei mesi di mesi di mancata sospensione, Banca Monte dei Paschi di Siena ha respinto il pagamento con addebito diretto dei canoni di leasing e che, a seguito della segnalazione dell'insoluto Contr da parte di , l'attrice è stata iscritta quale “cattivo pagatore” in Centrale Rischi Assilea;
- che a causa di tale segnalazione non ha potuto accedere al credito e si è pertanto trovata nell'impossibilità di reperire le restanti 7 betoniere, necessarie per poter onorare il contratto di trasporto stipulato con la società Calcestruzzi EN;
- che pertanto la committente Calcestruzzi EN ha risolto il contratto.
Contr Ha perciò dedotto l'inadempimento e la conseguente responsabilità contrattuale della società , per violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede discendente dal combinato disposto degli articoli 1175 e 1375 c.c., avendo la convenuta disatteso l'applicazione del D.L. 18/2020 e non avendo pertanto disposto, nonostante ne sussistessero i presupposti, la sospensione delle rate di leasing.
Ha chiesto conseguentemente il risarcimento del danno subito, consistente nell'utile che sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto di trasporto con la Calcestruzzi EN s.r.l., quantificato in €
1.579.600,00, oltre al ristoro del danno di immagine subito a seguito dell'iscrizione quale “cattivo pagatore”, da liquidarsi in via equitativa e comunque, tenendo conto dell'utile prodotto dalla stessa nel 2019, in misura non inferiore ad € 1.000.000,00.
Si è costituita la quale ha contestato integralmente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto poiché infondato in fatto ed indiritto.
pagina 2 di 8 Ha esposto che le domande di moratoria inviate dall'attrice sono risultate irricevibili in quanto imprecise ed incomplete o perché prive di oggetto, o perché riferite ad un solo contratto, ovvero, ancora, perché erroneamente trasmesse ad un indirizzo pec inesistente. Ha rilevato che le domande correttamente Contr trasmesse sono state regolarmente prese in carico e che, ove non prontamente evase, ha comunque provveduto a riaccreditare le rate comunque pagate dai clienti.
Ha rappresentato che l'erronea segnalazione in Centrale Rischi Assilea, limitata per tutti e tre i contratti al mancato pagamento della mensilità di maggio 2020, è stata determinata dalla stessa condotta dell'attrice la quale, per farsi giustizia da sé, ha bloccato gli addebiti diretti, con ciò provocando un'anomalia gestionale che ha reso difficoltoso il processo di sospensione che la convenuta stava eseguendo. Ha precisato di aver posto rimedio all'errore così determinato attivandosi -dopo la notifica dell'atto di citazione nel marzo 2021- per chiederne la rettifica ad Assilea, la quale ha provveduto ad eliminare l'iscrizione quale “cattivo pagatore” a carico di . Pt_1
Ha contestato l'asserita violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, rilevando che l'erronea segnalazione costituisce inadempimento scusabile e riferibile, in via esclusiva, alle difficoltà gestionali verificatesi nella particolarissima fase di piena emergenza sanitaria in cui la convenuta ha dovuto gestire un numero elevato di richieste di moratoria.
Ha evidenziato che la segnalazione è stata comunque oggettivamente inidonea, di per sé, ad incidere sulla valutazione del merito creditizio di , poiché riferita ad un insoluto minimo, indicato in € Pt_1
6.132,00 e pari ad una sola rata mensile dei leasing in essere, rispetto al complessivo valore dei contratti di leasing (€ 2.617.487) ed alla complessiva esposizione per canoni ancora non scaduti (€ 1.143.561).
Ha perciò dedotto che la segnalazione, riferita peraltro al mese di maggio 2020 in cui era operativa e conosciuta da tutti gli intermediari la sospensiva del Decreto Cura Italia, non può porsi in rapporto di causalità né con il mancato accesso al credito lamentato dell'attrice, circostanza non credibile e non provata, né tantomeno con la risoluzione del contratto stipulato tra la stessa e la società Calcestruzzi
EN s.r.l., asseritamente provata attraverso la produzione di documentazione ritenuta non attendibile e comunque contestata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Rilevando che l'art. 1223 c.c. limita la risarcibilità al solo danno immediato e diretto, ha contestato la quantificazione operata dall'attrice per addivenire al calcolo dell'importo richiesto a titolo di mancato guadagno nonché l'ammissibilità e fondatezza della domanda riferita al ristoro del danno d'immagine, in quanto sfornita di qualsivoglia allegazione.
Ha evidenziato che dall'esame dei bilanci 2020-2021 dell'attrice (doc. 3 e 4) risulta che nel medesimo periodo la stessa ha stipulato nuovi contratti di credito (leasing finanziario) per un ammontare complessivo di poco inferiore al milione di euro di capitale finanziato, accrescendo inoltre il proprio giro d'affari rispetto al 2019.
Ha concluso pertanto per il rigetto di tutte le domande attoree.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attrice ha replicato che la convenuta ha ammesso il proprio inadempimento rilevando, tuttavia, che al riconosciuto errore nella segnalazione non può essere Contr attribuita la scusabilità in ragione delle caratteristiche soggettive della società , costituita da una pagina 3 di 8 società di capitali caratterizzata da una struttura gestionale ed un apparato amministrativo organizzati.
Con riferimento alla prova dell'impossibilità di accedere al credito ha evidenziato che trattasi di fatto notorio in quanto nessun intermediario, in epoca Covid-19, ha concesso credito a soggetti anche minimamente esposti, come nel caso di specie, a segnalazioni. Ha contestato il riferimento di parte convenuta al concetto di nesso causale, in quanto ritenuto estraneo alla categoria della responsabilità contrattuale, rilevando perciò di avere già assolto ai propri oneri probatori fornendo la prova del contratto e dell'entità del danno.
In via istruttoria l'attrice ha chiesto l'ammissione di una CTU finalizzata alla quantificazione del danno subito in termini di lucro cessante, mancati ricavi e danno emergente;
ha chiesto inoltre l'ammissione della prova per testi al fine di provare la risoluzione del contratto di trasporto effettuata dalla Calcestruzzi
EN, chiedendo altresì di essere autorizzata al deposito in originale della documentazione contestata Contr dalla convenuta. La società ha chiesto l'ammissione della prova per testi sulle procedure messe a disposizione dalla medesima per consentire l'accesso ai suoi clienti alla cd. moratoria Covid-19.
Sono state ammesse alcune prove testimoniali richieste dalle parti.
All'udienza del 18.04.23 il teste di parte convenuta, signora dipendente della società Testimone_1 [...] Contr
incaricata di gestire le moratorie per conto di , ha confermato che le richieste erano Parte_3 prese in carico a seguito dell'inserimento della domanda tramite il portale capitalclick.it. Ha precisato che la sospensione del finanziamento a non è avvenuto nel settembre 2020 bensì nel luglio Pt_1
2020 e con effetto retroattivo dal marzo 2020.
All'udienza del 28.09.23 il teste di parte attrice, signor socio e direttore Testimone_2 commerciale della società Calcestruzzi EN s.r.l., ha confermato che il contratto con era Pt_1 stato risolto nell'estate del 2020 per l'impossibilità dell'attrice di fornire i mezzi concordati.
In considerazione dell'insuccesso delle trattative di conciliazione intraprese dalle parti in pendenza del giudizio, la causa, ritenuta istruita e matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Occorre preliminarmente osservare come l'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sia regolata dall'art 2697 c.c. e dagli artt. 1218, 1223 e ss. c.c. e dal principio della vicinanza della prova. In forza di tali disposizioni e principi, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) contenente l'obbligazione inadempiuta, con allegazione specifica dell'inadempimento della controparte, oltre a dover allegare e provare il danno subito e il nesso causale tra inadempimento e danno;
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla prova di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass.
SSUU 13533/2001).
Contr Quanto all'inadempimento di , è emerso che la convenuta abbia concesso la cd. moratoria Covid-
pagina 4 di 8 19 prevista dal Decreto Cura Italia nel luglio 2020 con effetto retroattivo alle rate precedenti ma che l'addebito della mensilità di maggio 2020, relativamente a tutti e tre i contratti di leasing in essere, sia stato segnalato come insoluto alla Centrale Rischi Assilea per un importo totale di € 6.132,00 (doc. 6 di parte attrice) in quanto l'utilizzatrice aveva revocato l'addebito diretto su conto corrente.
Detta segnalazione è rimasta sino al marzo 2021 allorquando, cioè, la convenuta, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, ha provveduto a chiedere ad Assilea la rettifica della segnalazione (doc. 2 del fascicolo CNH).
La domanda attorea di risarcimento dovuto alla indebita segnalazione va rigettata in quanto parte attrice non ha fornito la prova del collegamento causale degli invocati danni rispetto alla su-descritta condotta ritenuta illegittima.
Infatti come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'affermazione della responsabilità per illegittimità della segnalazione richiede l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la segnalazione stessa e il danno patito (ex art. 1223 c.c.), dovendo essere risarcito soltanto quello che ne sia conseguenza immediata e diretta (“deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di «perdita» ovvero di «mancato guadagno», collegati alla lesione dell'interesse protetto per li rami del nesso di causalità” Cass. n. 1931 del 2017).
Nel caso in esame, ciò che ha dedotto -come conseguenza della mancata sospensione dei Parte_2 pagamenti e della segnalazione alla centrale rischi- è la compromissione dell'accesso al credito che avrebbe determinato poi la risoluzione del contratto subita da Calcestruzzi EN s.r.l.
Tuttavia, parte attrice si è limitata ad affermare che costituisce fatto notorio il rifiuto, in epoca Covid-19, della concessione di nuovo credito ad un soggetto anche minimamente segnalato, com'era Parte_2
mentre non v'è traccia in atti di qualsivoglia documentazione utile a comprovare il danno da
[...] mancata concessione di credito, asseritamente subito dall'attore.
In altre parole, non vi è prova che tale segnalazione abbia in effetti impedito a di accedere Parte_2 al credito e di reperire gli ulteriori mezzi di trasporto necessari ad adempiere all'obbligazione derivante dal contratto sottoscritto con Calcestruzzi EN s.r.l.
Parte attrice, ad esempio, non ha prodotto dinieghi di nuovi finanziamenti, ricevuti da istituti di credito cui si sarebbe rivolta, né ha allegato il diniego di nuovi leasing idonei ad ottenere i mezzi di trasporto suddetti.
Al contrario, risulta dimostrato dalla convenuta, che ha prodotto con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2
c.p.c. i bilanci di relativi agli esercizi 2020 e 2021, che l'attrice, nel periodo dal maggio 2020 Pt_1 al marzo 2021 in cui risultava la segnalazione, ha stipulato ben 6 nuovi contratti di leasing (pagg. 12 e
13 doc. 3 e pag. 13 doc. 4):
➢ Contratto n. ITARZCI2020/001674 del 15/07/2020 stipulato con ML AP (Durata del contratto di leasing: 60 mesi;
Bene: Mercedes Arocs 3246 k - Pompa CIFA k42; Costo del bene:
pagina 5 di 8 Euro 345.000,00; Maxicanone: Euro 51.750,00);
➢ Contratto n. A1B86940 del 20/08/2020 stipulato con NP PA LE IO (Durata del contratto di leasing: 60 mesi;
Bene: Autocarro;
Costo del bene: Euro 130.000,00);
➢ Contratto n. 2581236 del 13/08/2020 stipulato con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a.
(Durata del contratto di leasing: 72 mesi;
Bene: Mercedes-Benz Arocs 4145 B - GC220HM;
Costo del bene: Euro 126.500,00; Maxicanone: Euro 6.325,00);
➢ Contratto n. 2581237 del 13/08/2020 stipulato con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a.
(Durata del contratto di leasing: 72 mesi;
Bene: Mercedes-Benz Arocs 4145 B - GC219HM;
Costo del bene: Euro 126.500,00; Maxicanone: Euro 6.325,00);
➢ Contratto n. 2584420 del 05/10/2020 stipulato con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a.
(Durata del contratto di leasing: 72 mesi;
Bene: Mercedes-Benz Arocs 4145 B - GC382HM;
Costo del bene: Euro 129.000,00; Maxicanone: Euro 6.450,00);
➢ Contratto n. 21000081 del 24/02/2021 stipulato con SC Finance Italy S.p.a. (Durata del contratto di leasing: 72 mesi;
Bene: Autocarro SC;
Costo del bene: Euro 150.304,00;
Maxicanone: Euro 7.836,20).
Risulta altresì che, nel medesimo periodo, l'attrice ha ottenuto i seguenti finanziamenti (pag. 7 del bilancio di esercizio 2020, doc. 3):
➢ euro 25.000 con garanzia statale del 100% a rilascio automatico, restituzione in 5 anni, preammortamento di 2 anni e tasso di interesse massimo di legge (circa 1%).
➢ finanziamento Progetto Easy Plus concesso in data 28/10/2020 per un importo di euro 300.000,00 con durata 72 mesi.
Non può pertanto ritenersi che la risoluzione del contratto con la società Calcestruzzi EN sia dipesa dall'impossibilità -documentalmente smentita- di accedere al credito, derivandone perciò il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.
Per le stesse evidenze, deve essere rigettata anche la domanda con cui ha chiesto la Parte_2 condanna della convenuta al risarcimento del danno all'immagine in misura non inferiore a €
1.000.000,00 sul presupposto di aver operato da oltre trent'anni sul mercato senza mai aver subito trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli.
Infatti, il danno all'immagine non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile, non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova. In particolare, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che il danno all'immagine sia un danno conseguenza e che quindi esso richieda una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere perciò risarcito (ex multis: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici pagina 6 di 8 - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata) Cass. Sez. 3, 10/07/2023, n. 19551, Rv. 668139 – 01; In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati) Cass. Sez. 1, 06/03/2023, n. 6589, Rv. 667005 - 02).
Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo»: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile (Cass. 1931/2017).
Che il danno all'immagine non possa consistere nella stessa segnalazione illegittima risulta chiaro proprio dal caso di specie ove trattandosi di una segnalazione di basso valore per ciascuno dei tre rapporti di leasing, del tutto isolata, nessun effetto commerciale ha prodotto considerate le concessioni creditizie successive provate da controparte e l'entità del fatturato (di gran lunga più alto) della società segnalata rispetto all'importo della rata segnalata.
Anche volendo considerare l'aspetto più propriamente non patrimoniale (art. 2059 c.c.) della reputazione commerciale come espressione immateriale della persona giuridica, l'integrità e la solidità di detta immagine non risulta essere stata scalfita in quanto almeno quattro società finanziarie ed anche lo Stato hanno ritenuto soddisfacente l'immagine commerciale della società attrice tanto da aver concesso, durante tutta la permanenza della segnalazione, differenti tipi di facilitazioni creditizie, come chiaramente indicato nei bilanci della prodotti dalla controparte. CP_3
Non essendo provato che l'immagine sia stata intaccata e quindi il danno all'immagine, risulta superflua la trattazione dell'ulteriore questione relativa alla quantificazione del danno;
per questo non è stata ammessa la consulenza tecnica di ufficio richiesta.
Per questi motivi
, le domande attoree risultano infondate e vanno dunque rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 in considerazione del valore della causa indicato dall'attrice (Euro 2.579.600,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 7 di 8 dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_2
2) Condanna rimborsare a le spese di Parte_2 Controparte_1 lite, che si liquidano in Euro 38.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viola Nobili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2670/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE EUROPA, 100 00144 ROMA presso lo studio dell'Avv. CORLETO MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_2
Santa Sofia 12 null 20122 Milano presso lo studio dell'Avv. ESTRANGEROS FRANCO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della Controparte_2
in persona del suo leg. rapp.te p.t., per le motivazioni di cui alla narrativa, condannare
[...] la stessa società al ristoro del danno subito dalla società attrice e quantificato in Euro 1.579.600,00 a titolo di lucro cessante e mancato guadagno, ovvero in quella minore o maggior somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
nonché al ristoro del danno d'immagine subito dalla società attrice
a seguito della segnalazione quale “cattivo pagatore”, ut supra, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, come per legge”
Per parte convenuta:
“Chiede che codesto Ill.mo Giudice, respinta ogni diversa istanza o eccezione voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, respingere le domande tutte dedotte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto in ogni caso, piena vittoria di onorari e spese”
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 18.01.2022, nel termine assegnato con ordinanza del 26.11.21 emessa dal Tribunale di Roma -con cui quest'ultimo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano- la società a riassunto Parte_2 avanti a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti di Controparte_1 on citazione del 05.03.21.
[...]
A fondamento della propria azione, l'attrice ha esposto: Contr
- di aver sottoscritto con , tra il 2014 ed il 2017, n. 3 contratti di leasing (n. X0016016, n.
Z0034399, n. W0030537) aventi ad oggetto un totale di n. 3 betoniere, destinate all'espletamento della propria attività di impresa;
- di aver sottoscritto con la società Calcestruzzi EN s.r.l., in data 11.05.2020, un contratto di trasporto merci su strada con cui si impegnava a garantire, a far data dall'11.11.2020, n. 10 mezzi di trasporto (betoniere) a totale disposizione del committente, con corrispettivo mensile di € 9.000,00, oltre IVA;
- che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata costretta ad interrompere ogni attività produttiva ed ha chiesto di poter usufruire, sussistendone i presupposti, delle sospensioni dettate all'uopo dal D.L. 18/2020 recante “Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie Contr imprese colpite dall'epidemia di Covid-19”. A tal fine ha perciò ripetutamente chiesto a , a far data dal 18.03.2020, la sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi) dei contratti di leasing sino al 30.09.2020, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
- che solamente nel settembre 2020 la convenuta ha autorizzato la sospensione richiesta;
- che, nei mesi di mesi di mancata sospensione, Banca Monte dei Paschi di Siena ha respinto il pagamento con addebito diretto dei canoni di leasing e che, a seguito della segnalazione dell'insoluto Contr da parte di , l'attrice è stata iscritta quale “cattivo pagatore” in Centrale Rischi Assilea;
- che a causa di tale segnalazione non ha potuto accedere al credito e si è pertanto trovata nell'impossibilità di reperire le restanti 7 betoniere, necessarie per poter onorare il contratto di trasporto stipulato con la società Calcestruzzi EN;
- che pertanto la committente Calcestruzzi EN ha risolto il contratto.
Contr Ha perciò dedotto l'inadempimento e la conseguente responsabilità contrattuale della società , per violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede discendente dal combinato disposto degli articoli 1175 e 1375 c.c., avendo la convenuta disatteso l'applicazione del D.L. 18/2020 e non avendo pertanto disposto, nonostante ne sussistessero i presupposti, la sospensione delle rate di leasing.
Ha chiesto conseguentemente il risarcimento del danno subito, consistente nell'utile che sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto di trasporto con la Calcestruzzi EN s.r.l., quantificato in €
1.579.600,00, oltre al ristoro del danno di immagine subito a seguito dell'iscrizione quale “cattivo pagatore”, da liquidarsi in via equitativa e comunque, tenendo conto dell'utile prodotto dalla stessa nel 2019, in misura non inferiore ad € 1.000.000,00.
Si è costituita la quale ha contestato integralmente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto poiché infondato in fatto ed indiritto.
pagina 2 di 8 Ha esposto che le domande di moratoria inviate dall'attrice sono risultate irricevibili in quanto imprecise ed incomplete o perché prive di oggetto, o perché riferite ad un solo contratto, ovvero, ancora, perché erroneamente trasmesse ad un indirizzo pec inesistente. Ha rilevato che le domande correttamente Contr trasmesse sono state regolarmente prese in carico e che, ove non prontamente evase, ha comunque provveduto a riaccreditare le rate comunque pagate dai clienti.
Ha rappresentato che l'erronea segnalazione in Centrale Rischi Assilea, limitata per tutti e tre i contratti al mancato pagamento della mensilità di maggio 2020, è stata determinata dalla stessa condotta dell'attrice la quale, per farsi giustizia da sé, ha bloccato gli addebiti diretti, con ciò provocando un'anomalia gestionale che ha reso difficoltoso il processo di sospensione che la convenuta stava eseguendo. Ha precisato di aver posto rimedio all'errore così determinato attivandosi -dopo la notifica dell'atto di citazione nel marzo 2021- per chiederne la rettifica ad Assilea, la quale ha provveduto ad eliminare l'iscrizione quale “cattivo pagatore” a carico di . Pt_1
Ha contestato l'asserita violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, rilevando che l'erronea segnalazione costituisce inadempimento scusabile e riferibile, in via esclusiva, alle difficoltà gestionali verificatesi nella particolarissima fase di piena emergenza sanitaria in cui la convenuta ha dovuto gestire un numero elevato di richieste di moratoria.
Ha evidenziato che la segnalazione è stata comunque oggettivamente inidonea, di per sé, ad incidere sulla valutazione del merito creditizio di , poiché riferita ad un insoluto minimo, indicato in € Pt_1
6.132,00 e pari ad una sola rata mensile dei leasing in essere, rispetto al complessivo valore dei contratti di leasing (€ 2.617.487) ed alla complessiva esposizione per canoni ancora non scaduti (€ 1.143.561).
Ha perciò dedotto che la segnalazione, riferita peraltro al mese di maggio 2020 in cui era operativa e conosciuta da tutti gli intermediari la sospensiva del Decreto Cura Italia, non può porsi in rapporto di causalità né con il mancato accesso al credito lamentato dell'attrice, circostanza non credibile e non provata, né tantomeno con la risoluzione del contratto stipulato tra la stessa e la società Calcestruzzi
EN s.r.l., asseritamente provata attraverso la produzione di documentazione ritenuta non attendibile e comunque contestata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Rilevando che l'art. 1223 c.c. limita la risarcibilità al solo danno immediato e diretto, ha contestato la quantificazione operata dall'attrice per addivenire al calcolo dell'importo richiesto a titolo di mancato guadagno nonché l'ammissibilità e fondatezza della domanda riferita al ristoro del danno d'immagine, in quanto sfornita di qualsivoglia allegazione.
Ha evidenziato che dall'esame dei bilanci 2020-2021 dell'attrice (doc. 3 e 4) risulta che nel medesimo periodo la stessa ha stipulato nuovi contratti di credito (leasing finanziario) per un ammontare complessivo di poco inferiore al milione di euro di capitale finanziato, accrescendo inoltre il proprio giro d'affari rispetto al 2019.
Ha concluso pertanto per il rigetto di tutte le domande attoree.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attrice ha replicato che la convenuta ha ammesso il proprio inadempimento rilevando, tuttavia, che al riconosciuto errore nella segnalazione non può essere Contr attribuita la scusabilità in ragione delle caratteristiche soggettive della società , costituita da una pagina 3 di 8 società di capitali caratterizzata da una struttura gestionale ed un apparato amministrativo organizzati.
Con riferimento alla prova dell'impossibilità di accedere al credito ha evidenziato che trattasi di fatto notorio in quanto nessun intermediario, in epoca Covid-19, ha concesso credito a soggetti anche minimamente esposti, come nel caso di specie, a segnalazioni. Ha contestato il riferimento di parte convenuta al concetto di nesso causale, in quanto ritenuto estraneo alla categoria della responsabilità contrattuale, rilevando perciò di avere già assolto ai propri oneri probatori fornendo la prova del contratto e dell'entità del danno.
In via istruttoria l'attrice ha chiesto l'ammissione di una CTU finalizzata alla quantificazione del danno subito in termini di lucro cessante, mancati ricavi e danno emergente;
ha chiesto inoltre l'ammissione della prova per testi al fine di provare la risoluzione del contratto di trasporto effettuata dalla Calcestruzzi
EN, chiedendo altresì di essere autorizzata al deposito in originale della documentazione contestata Contr dalla convenuta. La società ha chiesto l'ammissione della prova per testi sulle procedure messe a disposizione dalla medesima per consentire l'accesso ai suoi clienti alla cd. moratoria Covid-19.
Sono state ammesse alcune prove testimoniali richieste dalle parti.
All'udienza del 18.04.23 il teste di parte convenuta, signora dipendente della società Testimone_1 [...] Contr
incaricata di gestire le moratorie per conto di , ha confermato che le richieste erano Parte_3 prese in carico a seguito dell'inserimento della domanda tramite il portale capitalclick.it. Ha precisato che la sospensione del finanziamento a non è avvenuto nel settembre 2020 bensì nel luglio Pt_1
2020 e con effetto retroattivo dal marzo 2020.
All'udienza del 28.09.23 il teste di parte attrice, signor socio e direttore Testimone_2 commerciale della società Calcestruzzi EN s.r.l., ha confermato che il contratto con era Pt_1 stato risolto nell'estate del 2020 per l'impossibilità dell'attrice di fornire i mezzi concordati.
In considerazione dell'insuccesso delle trattative di conciliazione intraprese dalle parti in pendenza del giudizio, la causa, ritenuta istruita e matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Occorre preliminarmente osservare come l'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sia regolata dall'art 2697 c.c. e dagli artt. 1218, 1223 e ss. c.c. e dal principio della vicinanza della prova. In forza di tali disposizioni e principi, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) contenente l'obbligazione inadempiuta, con allegazione specifica dell'inadempimento della controparte, oltre a dover allegare e provare il danno subito e il nesso causale tra inadempimento e danno;
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla prova di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass.
SSUU 13533/2001).
Contr Quanto all'inadempimento di , è emerso che la convenuta abbia concesso la cd. moratoria Covid-
pagina 4 di 8 19 prevista dal Decreto Cura Italia nel luglio 2020 con effetto retroattivo alle rate precedenti ma che l'addebito della mensilità di maggio 2020, relativamente a tutti e tre i contratti di leasing in essere, sia stato segnalato come insoluto alla Centrale Rischi Assilea per un importo totale di € 6.132,00 (doc. 6 di parte attrice) in quanto l'utilizzatrice aveva revocato l'addebito diretto su conto corrente.
Detta segnalazione è rimasta sino al marzo 2021 allorquando, cioè, la convenuta, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, ha provveduto a chiedere ad Assilea la rettifica della segnalazione (doc. 2 del fascicolo CNH).
La domanda attorea di risarcimento dovuto alla indebita segnalazione va rigettata in quanto parte attrice non ha fornito la prova del collegamento causale degli invocati danni rispetto alla su-descritta condotta ritenuta illegittima.
Infatti come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'affermazione della responsabilità per illegittimità della segnalazione richiede l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la segnalazione stessa e il danno patito (ex art. 1223 c.c.), dovendo essere risarcito soltanto quello che ne sia conseguenza immediata e diretta (“deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di «perdita» ovvero di «mancato guadagno», collegati alla lesione dell'interesse protetto per li rami del nesso di causalità” Cass. n. 1931 del 2017).
Nel caso in esame, ciò che ha dedotto -come conseguenza della mancata sospensione dei Parte_2 pagamenti e della segnalazione alla centrale rischi- è la compromissione dell'accesso al credito che avrebbe determinato poi la risoluzione del contratto subita da Calcestruzzi EN s.r.l.
Tuttavia, parte attrice si è limitata ad affermare che costituisce fatto notorio il rifiuto, in epoca Covid-19, della concessione di nuovo credito ad un soggetto anche minimamente segnalato, com'era Parte_2
mentre non v'è traccia in atti di qualsivoglia documentazione utile a comprovare il danno da
[...] mancata concessione di credito, asseritamente subito dall'attore.
In altre parole, non vi è prova che tale segnalazione abbia in effetti impedito a di accedere Parte_2 al credito e di reperire gli ulteriori mezzi di trasporto necessari ad adempiere all'obbligazione derivante dal contratto sottoscritto con Calcestruzzi EN s.r.l.
Parte attrice, ad esempio, non ha prodotto dinieghi di nuovi finanziamenti, ricevuti da istituti di credito cui si sarebbe rivolta, né ha allegato il diniego di nuovi leasing idonei ad ottenere i mezzi di trasporto suddetti.
Al contrario, risulta dimostrato dalla convenuta, che ha prodotto con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2
c.p.c. i bilanci di relativi agli esercizi 2020 e 2021, che l'attrice, nel periodo dal maggio 2020 Pt_1 al marzo 2021 in cui risultava la segnalazione, ha stipulato ben 6 nuovi contratti di leasing (pagg. 12 e
13 doc. 3 e pag. 13 doc. 4):
➢ Contratto n. ITARZCI2020/001674 del 15/07/2020 stipulato con ML AP (Durata del contratto di leasing: 60 mesi;
Bene: Mercedes Arocs 3246 k - Pompa CIFA k42; Costo del bene:
pagina 5 di 8 Euro 345.000,00; Maxicanone: Euro 51.750,00);
➢ Contratto n. A1B86940 del 20/08/2020 stipulato con NP PA LE IO (Durata del contratto di leasing: 60 mesi;
Bene: Autocarro;
Costo del bene: Euro 130.000,00);
➢ Contratto n. 2581236 del 13/08/2020 stipulato con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a.
(Durata del contratto di leasing: 72 mesi;
Bene: Mercedes-Benz Arocs 4145 B - GC220HM;
Costo del bene: Euro 126.500,00; Maxicanone: Euro 6.325,00);
➢ Contratto n. 2581237 del 13/08/2020 stipulato con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a.
(Durata del contratto di leasing: 72 mesi;
Bene: Mercedes-Benz Arocs 4145 B - GC219HM;
Costo del bene: Euro 126.500,00; Maxicanone: Euro 6.325,00);
➢ Contratto n. 2584420 del 05/10/2020 stipulato con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a.
(Durata del contratto di leasing: 72 mesi;
Bene: Mercedes-Benz Arocs 4145 B - GC382HM;
Costo del bene: Euro 129.000,00; Maxicanone: Euro 6.450,00);
➢ Contratto n. 21000081 del 24/02/2021 stipulato con SC Finance Italy S.p.a. (Durata del contratto di leasing: 72 mesi;
Bene: Autocarro SC;
Costo del bene: Euro 150.304,00;
Maxicanone: Euro 7.836,20).
Risulta altresì che, nel medesimo periodo, l'attrice ha ottenuto i seguenti finanziamenti (pag. 7 del bilancio di esercizio 2020, doc. 3):
➢ euro 25.000 con garanzia statale del 100% a rilascio automatico, restituzione in 5 anni, preammortamento di 2 anni e tasso di interesse massimo di legge (circa 1%).
➢ finanziamento Progetto Easy Plus concesso in data 28/10/2020 per un importo di euro 300.000,00 con durata 72 mesi.
Non può pertanto ritenersi che la risoluzione del contratto con la società Calcestruzzi EN sia dipesa dall'impossibilità -documentalmente smentita- di accedere al credito, derivandone perciò il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.
Per le stesse evidenze, deve essere rigettata anche la domanda con cui ha chiesto la Parte_2 condanna della convenuta al risarcimento del danno all'immagine in misura non inferiore a €
1.000.000,00 sul presupposto di aver operato da oltre trent'anni sul mercato senza mai aver subito trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli.
Infatti, il danno all'immagine non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile, non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova. In particolare, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che il danno all'immagine sia un danno conseguenza e che quindi esso richieda una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere perciò risarcito (ex multis: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici pagina 6 di 8 - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata) Cass. Sez. 3, 10/07/2023, n. 19551, Rv. 668139 – 01; In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati) Cass. Sez. 1, 06/03/2023, n. 6589, Rv. 667005 - 02).
Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo»: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile (Cass. 1931/2017).
Che il danno all'immagine non possa consistere nella stessa segnalazione illegittima risulta chiaro proprio dal caso di specie ove trattandosi di una segnalazione di basso valore per ciascuno dei tre rapporti di leasing, del tutto isolata, nessun effetto commerciale ha prodotto considerate le concessioni creditizie successive provate da controparte e l'entità del fatturato (di gran lunga più alto) della società segnalata rispetto all'importo della rata segnalata.
Anche volendo considerare l'aspetto più propriamente non patrimoniale (art. 2059 c.c.) della reputazione commerciale come espressione immateriale della persona giuridica, l'integrità e la solidità di detta immagine non risulta essere stata scalfita in quanto almeno quattro società finanziarie ed anche lo Stato hanno ritenuto soddisfacente l'immagine commerciale della società attrice tanto da aver concesso, durante tutta la permanenza della segnalazione, differenti tipi di facilitazioni creditizie, come chiaramente indicato nei bilanci della prodotti dalla controparte. CP_3
Non essendo provato che l'immagine sia stata intaccata e quindi il danno all'immagine, risulta superflua la trattazione dell'ulteriore questione relativa alla quantificazione del danno;
per questo non è stata ammessa la consulenza tecnica di ufficio richiesta.
Per questi motivi
, le domande attoree risultano infondate e vanno dunque rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 in considerazione del valore della causa indicato dall'attrice (Euro 2.579.600,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 7 di 8 dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_2
2) Condanna rimborsare a le spese di Parte_2 Controparte_1 lite, che si liquidano in Euro 38.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viola Nobili
pagina 8 di 8