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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10425/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 10425/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2814/2017, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data
2.10.2017, notificato in data 18.10.2017, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce, al decreto ingiuntivo, dall'avv. Emma
Tortora e dall'avv. Lucia Fiorillo, con i quali elettivamente domicilia presso la Struttura Complessa
Funzione Affari Legali dell' in , alla via Nizza n, 146; CP_1 Pt_1
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura alle liti rilasciata in calce al decreto ingiuntivo, su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Vincenzo Macchia, presso il cui studio sito in , alla via Pt_1
Lungomare Trieste n. 84, elettivamente domicilia.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 2.10.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 28/9/2024; per la convenuta, la nota del 26/9/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 28142/2017 del 2.10.2017, depositato in pari data e notificato in data 18.10.2017, reso dal Tribunale di Salerno su istanza della . Controparte_2 Il provvedimento opposto veniva emesso sulla scorta di un ricorso monitorio, con il quale la
[...]
, premettendo di aver effettuato le prestazioni di “assistenza riabilitativa” in Controparte_2 favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2012, alla stregua delle fatture meglio indicate nel medesimo ricorso, chiedeva il pagamento dell'importo di € 52.461,20, a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori e spese di lite.
Tanto premesso, l'odierna opponente eccepiva l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss.
c.p.c. per l'inidoneità della documentazione offerta dalla ricorrente a sostegno della richiesta monitoria a fornire la prova del credito ingiunto ed eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c. dei crediti attinenti agli interessi di mora.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa azionata dalla società ricorrente: in particolare, deduceva l'adempimento del credito che avrebbe fatto maturare gli interessi per cui è causa, evidenziando che tutte le somme pattuite erano state corrisposte entro le scadenze contrattuali, per cui nulla era dovuto.
In via subordinata, deduceva la non debenza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, non essendo stato notificato dalla debitrice alcun atto di costituzione in mora.
Ancora, in subordine, evidenziava che parte del credito ingiunto non era dovuto: in particolare, la fattura N. 07/13 dall'importo di € 4.888,03 relativa al mese di dicembre 2012, non poteva ritenersi esigibile, in quanto con il relativo pagamento della stessa era senz'altro superato il limite del tetto di spesa per l'anno 2012 per la macroarea della riabilitazione.
Tanto premesso, concludeva istando per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e per la revoca del decreto ingiuntivo n. 2542/2016; in subordine, chiedeva che la condanna al pagamento fosse limitato a quanto effettivamente dovuto, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.4.2018, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_2 opposizione, nonché dell'eccezione di prescrizione, dovendosi rilevare come i pagamenti dovuti erano stati richiesti a fronte di prestazioni singole e non periodiche, così non trovando applicazione la disciplina prevista dall'art. 2948 c.c.
Ancora, quanto alla debenza della fattura N. 07/13, rilevava l'infondatezza delle contestazioni dedotte dall' , in virtù della mancata prova dell'effettivo sforamento dei tetti di spesa. CP_1
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto delle avverse richieste e perché fosse accertato il diritto dell'opposto di ricevere il pagamento ingiunto con il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 2814/2017, del quale chiedeva la conferma, vinte le spese di lite.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 2.10.2024. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 2.10.2024, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 25.10.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini che verranno successivamente evidenziati.
Cionondimeno, parte opponente va condannata al pagamento, in favore del Controparte_2 dell'importo di € 52.461,20, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 sulla sola sorte capitale (€ 42.995,56) dal 22.9.2017 (coincidente con il deposito del ricorso monitorio) e sino al saldo.
Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, da ultimo ribadito da Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927, secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ed invero, la valutazione della fondatezza della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione e non a quella, anteriore, della domanda o dell'emissione del decreto opposto.
Deve anzitutto darsi atto che è stato prodotto il contratto stipulato in data 4.9.2012 tra le parti in causa avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26, all'assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di medicina fisica e riabilitativa (cd. riabilitazione ex art. 44 della l. n.
833/1978), alla salute mentale, e socio sanitario”, da erogarsi nel periodo 1° gennaio- 31.12.2012.
Risulta altresì in atti il contratto pure stipulato in data 4.9.2012, avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni afferenti alla macroarea della salute mentale e socio- sanitaria, come definite, rispettivamente, nell'all. n. 5 alla DGRC n. 1269 del 16.7.2009 da erogarsi nel periodo 11° gennaio 31 dicembre 2012”.
Alcun dubbio può pertanto porsi in merito alla validità di tale specifico accordo contrattuale, così
Cont risultando infondata la doglianza dedotta per conto dell' pponente in sede di memoria ex art. 183,
VI comma n. 1) c.p.c., secondo cui il contratto in esame sarebbe stato sottoscritto in epoca successiva all'espletamento delle prestazioni.
Più in particolare, proprio dalle premesse dei predetti contratti è dato rilevare che con decreto n. 68 del 22.6.2012, come modificato dai successivi decreti n. 76 del 9.7.2012 e n. 85 del 3.8.2012, il
Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione
Campania aveva fissato i limiti massimi entro i quali potevano rientrare le prestazioni sanitarie oggetto dei predetti contratti. In altre parole, tali provvedimenti venivano emessi in epoca successiva all'inizio dell'esercizio 2012.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare che la peculiarità del sistema di controllo della spesa pubblica nel campo sanitario legittima senz'altro la portata retroattiva della deliberazione che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno, così applicabile anche con riguardo alle prestazioni già erogate
(Cons. di St., Ad. Plen., 12.4.2012, n. 4). Ne consegue che per analoghe ragioni deve senz'altro ritenersi ammissibile la stipulazione del contratto avente ad oggetto la regolazione delle prestazioni sanitarie anche laddove concluso in epoca successiva all'esercizio di riferimento, dovendo l'accordo contrattuale seguire inevitabilmente il provvedimento determinativo del tetto di spesa, del quale deve ripetere il contenuto sostanziale.
Tanto premesso, occorre rilevare come non risulti oggetto di specifica contestazione in questa sede la circostanza che la società opposta avesse effettivamente eseguito le prestazioni contrattualmente convenute attinenti a tutte le mensilità del 2012. Cont Inoltre, secondo quanto allegato da parte della medesima opponente (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione), l'ente opposto, all'epoca dell'espletamento di tali prestazioni, era in regime di accreditamento provvisorio: per altro verso, e a tutto voler concedere, risultano in atti i decreti nn.
128 e 142 del 31.10.2014, aventi ad oggetto l'accreditamento istituzionale definitivo del centro opposto per R.S.A. e centri diurni per anziani non autosufficienti, demenze e Alzheimer, oltre che per le attività ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale FKT e di centro di riabilitazione (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte opposta).
Risulta pertanto adeguatamente provato l'accreditamento di tale ente. Cont Occorre quindi rilevare che la società opposta deduceva, in sede monitoria, che l' non aveva provveduto al tempestivo pagamento dei corrispettivi maturati in relazione agli acconti dovuti
(novanta percento del fatturato mensile entro novanta giorni dal mese cui si riferivano), ovvero ai saldi, che avrebbero dovuto essere versati nelle modalità temporali meglio indicate all'art. 7 dei contratti prodotti in atti. Si trattava, più in particolare, delle prestazioni attinenti alle fatture meglio descritte alle pagg. da 1 a 3 del ricorso monitorio, prodotte in sede di fascicolo monitorio.
Sicché, sulla scorta dell'analitico computo versato in atti, il credito di € 52.461,20 atteneva, in parte, alla sorte capitale (€ 42.995,56), ed in parte (€ 9.498,63) agli interessi moratori maturati su tale importo, secondo le decorrenze ivi specificamente indicate. Deve altresì rilevarsi che, a fronte dell'importo complessivo ivi indicato pari ad € 52.494,18, l'odierno centro opposto chiedeva il pagamento della minore somma di € 52.461,20.
Cont In tal senso, in sede monitoria instava perché l' opponente fosse condannata al pagamento della somma complessiva di “€ 52.461,20, quale sorta capitale, oltre interessi moratori, come sopra specificato, calcolati dalle singole scadenze e fino all'effettivo pagamento”.
L'espressione così formulata deve intendersi nel senso della richiesta di pagamento dei soli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 42.995,56, decorrenti dal dì del deposito del ricorso monitorio (22.9.2017) e sino al saldo.
Alcuna specifica richiesta veniva infatti formulata con riguardo al pagamento di eventuali interessi anatocistici: sotto tale profilo, infatti, non era in alcun modo formulata la domanda di pagamento degli ulteriori interessi potenzialmente maturati sugli importi dovuti a titolo di interessi (per €
9.498,63), la cui decorrenza, tra l'altro, avrebbe dovuto riferirsi alla data della domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Ne deriva, pertanto, che la richiesta di pagamento degli ulteriori interessi moratori deve intendersi limitata alla sola sorte capitale di € 42.995,56 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2023, n.
21935; Sez. I, 18.1.2017, n. 1164; Sez. VI, 22.4.2016, n. 8156; SS.UU., 14.10.1998, n. 10156);
l'ulteriore importo di € 9.498,63 atteneva infatti all'effettivo computo degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dalle scadenze e sino al dì del deposito del ricorso monitorio.
Risulta inoltre prodotto in atti da parte dell'odierno opposto un analitico computo avente ad oggetto la puntuale indicazione di tutti i crediti attinenti alle fatture per cui è causa;
l' individuazione delle Cont relative scadenze;
l'indicazione dei pagamenti effettuati da parte dell' opponente, in uno alla relativa data e al ritardo contestato;
l'imputazione dei pagamenti così effettuati;
il computo degli interessi moratori, tenuto conto delle scadenze dei crediti cui si riferivano, nonché delle imputazioni dei pagamenti medio tempore effettuati da parte dell'ente opponente. Cont A fronte di tali puntuali allegazioni, l' deduceva l'infondatezza di tale domanda di pagamento, e tanto in ragione del fatto che non sarebbero stati allegati compiutamente “i ritardi, la relativa durata,
i tassi applicati”, oltre alla circostanza che i crediti in esame sarebbero stati tempestivamente soddisfatti. Cionondimeno, deve rilevarsi l'obiettiva genericità della contestazione così prospettata da parte dell'ente opponente.
Alcuno specifico motivo di doglianza veniva invero articolato in relazione all'erroneità dei calcoli effettuati da parte dell'ente opposto, né risulta in alcun modo dato rilevare come e per quali termini i computi così effettuati, nonostante la loro analitica precisione, dovessero ritenersi errati. Per altro verso, deve pure rilevarsi che il saggio degli interessi era parametrato alla disciplina di cui all'art. 5 vigente ratione temporis, tenuto conto che il contratto era stato concluso in epoca antecedente al primo gennaio 2013, quando cioè entrava in vigore il d.lgs. n. 192/2012.
Ne consegue, pertanto, che le puntuali allegazioni così dedotte per conto della società opposta devono ritenersi non specificamente contestate in questa sede ai sensi dell'art. 115 c.p.c (arg., ex plurimis, da
Cass. Civ., Sez. VI, 23.3.2022, n. 9439; Sez. VI, 27.6.2020, n. 17889).
Pertanto, il computo del credito così prospettato per conto di parte opposta, attinente alla sorte capitale ed agli interessi nei termini evidenziati in precedenza, va senz'altro condiviso in questa sede.
Non risulta in alcun modo adeguatamente riscontrato, per contro, il tempestivo pagamento dei crediti così vantati da parte della società opposta.
È infatti noto che, con riferimento all'onere della prova, il creditore che agisca per l'adempimento ovvero per dedurre l'inesatto adempimento di controparte è onerato esclusivamente di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, a fronte di tale specifico inadempimento così allegato per conto di parte opposta,
Cont non è in alcun modo possibile inferire dagli ordinativi di pagamento prodotti in atti per conto dell' nonché dai prospetti contabili versati in atti (cfr. documenti allegati all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.), l'effettivo e tempestivo pagamento degli importi dovuti.
Ed infatti, dagli ordinativi in questione non è in alcun modo possibile evincere la specifica riferibilità degli importi così liquidati ai crediti oggetto di richiesta monitoria;
per altro verso, e a tutto voler concedere, non è stato provato l'effettivo accredito degli importi così vantati da parte della società opposta, non risultando riscontrata tale circostanza sulla scorta di tali dati (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. II, 21.3.2023, n. 8046).
È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte dell' con riferimento CP_1
agli interessi di mora maturati tra i mesi di febbraio e settembre del 2012.
Più in particolare, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24.4.2024, n. 11125).
Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 20.12.2017, n. 30546).
Nel caso di specie, infatti, deve evidenziarsi che gli interessi in esame sono astrattamente dovuti per legge, in ragione dell'operatività del più generale disposto degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e risultano dovuti in un'unica soluzione. La decorrenza degli stessi non risulta in alcun modo contraddistinta dal requisito della periodicità, essendo esclusivamente prevista la maturazione degli stessi in ragione della scadenza dell'obbligazione principale (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III,
11.11.2015, n. 22978; Sez. I, 9.10.2012, n. 17197; Sez. II, 23.9.2011, n. 19487; Sez. I, 16.11.2007, n.
23746; Sez. I, 6.11.2006, n. 23670; Sez. I, 23.5.2006, n. 12140), così dovendosi rigettare l'eccezione in parte qua.
Parimenti infondata risulta la doglianza inerente alla mancata regolamentazione contrattuale della decorrenza degli interessi, oltre all'asserita operatività della disciplina in materia di contabilità pubblica, che escluderebbe la decorrenza automatica degli interessi nel caso di specie.
Va anzitutto evidenziato che i contratti stipulati tra le parti in causa rientrano senz'altro nell'alveo della nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 231/2002, tenuto conto del loro perfezionamento in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002 (Cass. Civ., SS.UU.,
14.12.2023, n. 35092).
Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto,
l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 comporta anche l'operatività della disposizione di cui all'art. 4, secondo cui gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Trattasi, invero, di un'interpretazione espressiva di una specifica manifestazione di un'evoluzione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni: sicché, tale disciplina è applicabile a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione «prestazione di servizi», adottata dall'art. 2 del d.lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. Civ., Sez. I, 2.9.2024, n. 23477; Sez. I, 2/05/2024, n. 11721; Sez. III,
15/10/2019, n. 25924; Sez. II, 10/08/2023, n. 24390; Sez. II, 27/02/2019, n. 5734). È infine infondata anche la doglianza attinente all'asserito superamento del tetto di spesa fissato per l'anno 2012, con conseguente insussistenza dei presupposti per il pagamento della fattura n. 07/13, per l'importo di € 4.888,03.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in tema di
Cont remunerazioni delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sull' la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. Civ., Sez. VI, 16.4.2021, n. 10182; Sez. I, 2.3.2021, n.
5661).
Invero, in ordine all'asserito superamento del tetto di spesa, deve rilevarsi come l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie venga effettuata sulla base della determinazione delle COM
(Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata
(in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute CP_3
a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Più specificamente, le Regioni annualmente e preventivamente (ossia all'inizio di ogni anno) devono definire i volumi di prestazioni sanitarie da erogarsi e i correlativi limiti massimi di spesa per ciascuna struttura. Le CP_3
hanno, a loro volta, l'obbligo di attenervisi, comunicandoli (sempre preventivamente) alle singole strutture, altrimenti determinandosi una “regressione tariffaria”.
Nel caso di specie, infatti, veniva convenuto agli artt. 3 e 4 dei contratti in atti non solo
Cont l'individuazione del numero di prestazioni acquistate da parte dell' opponente, ma anche l'individuazione del limite di spesa convenuto.
Cionondimeno, a fronte della specifica contestazione mossa da parte dell'ente opposto, alcun
Cont puntuale elemento veniva allegato, prima ancora che provato, da parte dell' n merito all'effettivo sforamento del tetto di spesa da parte dell'originario centro opposto.
In altre parole, non è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini la Controparte_2
avesse superato il limite del tetto di spesa;
né, a tutto voler concedere, risulta provata la
[...]
circostanza che di ciò il centro in esame fosse stato effettivamente reso edotto, risultando la documentazione prodotta in atti per conto di parte opponente del tutto inconferente.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della richiesta di conferimento di incarico di C.T.U. così sollecitato per conto di parte opponente, tenuto conto della natura esplorativa dello stesso. Cont Inoltre, del tutto generica risulta la doglianza dedotta da parte dell' soltanto in sede di prima Cont memoria istruttoria, secondo cui il centro opposto non avrebbe fornito all' tutti i dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro il giorno 15 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni.
Aldilà della tardività dell'allegazione così dedotta, invero, deve evidenziarsi come non risulti in alcun modo meglio precisato come ed in quali termini il centro opposto avrebbe dovuto ritenersi inadempiente in parte qua. Né, a tutto voler concedere, risulta prospettata una diversa e ragionevole
Cont spiegazione volta a giustificare la condotta dell opponente, la quale, sia pure tardivamente, provvedeva ad effettuare parzialmente i pagamenti dovuti, come evidenziato nel prospetto contabile rilevato da parte opposta.
L'opposizione va invece accolta nella parte in cui veniva contestato l'esatto ammontare degli interessi dovuti da parte dell' . Nel caso di specie, si è avuto modo di evidenziare che la parte CP_1 ricorrente instava per il pagamento “della somma complessiva di € 52.461,20 quale sorte capitale, oltre interessi moratori, calcolati dalle singole scadenze e sino al saldo”.
In tal senso, con il provvedimento monitorio opposto si ingiungeva all' il pagamento della CP_1 somma di “€ 52.461,20, oltre gli interessi come richiesti”.
Eppure, in assenza di specifica domanda di pagamento degli interessi anatocistici, deve evidenziarsi che il credito così richiesto atteneva, quanto alla somma di € 42.996,56, alla sorte capitale, e, quanto all'importo di € 9.498,63, agli interessi moratori dovuti dalle singole scadenze sino alla data del deposito del ricorso monitorio.
Ne deriva, pertanto, che saranno dovuti in tale sede gli interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5
d.lgs. n. 231/2002 ratione temporis vigente, maturati sulla sola sorte capitale di € 42.996,56, decorrenti dal 22.9.2017 e sino al saldo.
Ne consegue, pertanto la revoca in parte qua del decreto ingiuntivo, con contestuale condanna dell' al pagamento, in favore del centro opposto, dell'importo di € 52.461,20, oltre CP_1 interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 sulla sola sorte capitale di € 42.995,56, decorrenti dal dì del deposito del ricorso monitorio (22.9.2017) e sino al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dell'opposizione (Cass.
Civ., Sez. VI, 27.8.2020, n. 17854), le spese devono essere compensate per la quota di un quarto;
per la restante quota dei tre quarti le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate per intero come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014
e ss. mm. ii. di valore corrispondente a quello della lite (da € 52.001,00 ad € 260,000,00), con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 10425/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' al pagamento, in favore della , CP_1 Parte_2 dell'importo di € 52.461,20, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n.
231/2002 ratione temporis vigente, sulla sola sorte capitale di € 42.995,56, decorrenti dal
22.9.2017 e sino al saldo;
2) compensa per la quota di un quarto le spese di lite e condanna l' alla refusione CP_1
della restante quota dei tre quarti delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano per intero in € 7.052,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo Macchia.
Così deciso in Salerno, il 15.2.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 10425/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2814/2017, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data
2.10.2017, notificato in data 18.10.2017, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce, al decreto ingiuntivo, dall'avv. Emma
Tortora e dall'avv. Lucia Fiorillo, con i quali elettivamente domicilia presso la Struttura Complessa
Funzione Affari Legali dell' in , alla via Nizza n, 146; CP_1 Pt_1
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura alle liti rilasciata in calce al decreto ingiuntivo, su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Vincenzo Macchia, presso il cui studio sito in , alla via Pt_1
Lungomare Trieste n. 84, elettivamente domicilia.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 2.10.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 28/9/2024; per la convenuta, la nota del 26/9/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 28142/2017 del 2.10.2017, depositato in pari data e notificato in data 18.10.2017, reso dal Tribunale di Salerno su istanza della . Controparte_2 Il provvedimento opposto veniva emesso sulla scorta di un ricorso monitorio, con il quale la
[...]
, premettendo di aver effettuato le prestazioni di “assistenza riabilitativa” in Controparte_2 favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2012, alla stregua delle fatture meglio indicate nel medesimo ricorso, chiedeva il pagamento dell'importo di € 52.461,20, a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori e spese di lite.
Tanto premesso, l'odierna opponente eccepiva l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss.
c.p.c. per l'inidoneità della documentazione offerta dalla ricorrente a sostegno della richiesta monitoria a fornire la prova del credito ingiunto ed eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c. dei crediti attinenti agli interessi di mora.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa azionata dalla società ricorrente: in particolare, deduceva l'adempimento del credito che avrebbe fatto maturare gli interessi per cui è causa, evidenziando che tutte le somme pattuite erano state corrisposte entro le scadenze contrattuali, per cui nulla era dovuto.
In via subordinata, deduceva la non debenza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, non essendo stato notificato dalla debitrice alcun atto di costituzione in mora.
Ancora, in subordine, evidenziava che parte del credito ingiunto non era dovuto: in particolare, la fattura N. 07/13 dall'importo di € 4.888,03 relativa al mese di dicembre 2012, non poteva ritenersi esigibile, in quanto con il relativo pagamento della stessa era senz'altro superato il limite del tetto di spesa per l'anno 2012 per la macroarea della riabilitazione.
Tanto premesso, concludeva istando per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e per la revoca del decreto ingiuntivo n. 2542/2016; in subordine, chiedeva che la condanna al pagamento fosse limitato a quanto effettivamente dovuto, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.4.2018, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_2 opposizione, nonché dell'eccezione di prescrizione, dovendosi rilevare come i pagamenti dovuti erano stati richiesti a fronte di prestazioni singole e non periodiche, così non trovando applicazione la disciplina prevista dall'art. 2948 c.c.
Ancora, quanto alla debenza della fattura N. 07/13, rilevava l'infondatezza delle contestazioni dedotte dall' , in virtù della mancata prova dell'effettivo sforamento dei tetti di spesa. CP_1
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto delle avverse richieste e perché fosse accertato il diritto dell'opposto di ricevere il pagamento ingiunto con il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 2814/2017, del quale chiedeva la conferma, vinte le spese di lite.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 2.10.2024. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 2.10.2024, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 25.10.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini che verranno successivamente evidenziati.
Cionondimeno, parte opponente va condannata al pagamento, in favore del Controparte_2 dell'importo di € 52.461,20, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 sulla sola sorte capitale (€ 42.995,56) dal 22.9.2017 (coincidente con il deposito del ricorso monitorio) e sino al saldo.
Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, da ultimo ribadito da Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927, secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ed invero, la valutazione della fondatezza della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione e non a quella, anteriore, della domanda o dell'emissione del decreto opposto.
Deve anzitutto darsi atto che è stato prodotto il contratto stipulato in data 4.9.2012 tra le parti in causa avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26, all'assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di medicina fisica e riabilitativa (cd. riabilitazione ex art. 44 della l. n.
833/1978), alla salute mentale, e socio sanitario”, da erogarsi nel periodo 1° gennaio- 31.12.2012.
Risulta altresì in atti il contratto pure stipulato in data 4.9.2012, avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni afferenti alla macroarea della salute mentale e socio- sanitaria, come definite, rispettivamente, nell'all. n. 5 alla DGRC n. 1269 del 16.7.2009 da erogarsi nel periodo 11° gennaio 31 dicembre 2012”.
Alcun dubbio può pertanto porsi in merito alla validità di tale specifico accordo contrattuale, così
Cont risultando infondata la doglianza dedotta per conto dell' pponente in sede di memoria ex art. 183,
VI comma n. 1) c.p.c., secondo cui il contratto in esame sarebbe stato sottoscritto in epoca successiva all'espletamento delle prestazioni.
Più in particolare, proprio dalle premesse dei predetti contratti è dato rilevare che con decreto n. 68 del 22.6.2012, come modificato dai successivi decreti n. 76 del 9.7.2012 e n. 85 del 3.8.2012, il
Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione
Campania aveva fissato i limiti massimi entro i quali potevano rientrare le prestazioni sanitarie oggetto dei predetti contratti. In altre parole, tali provvedimenti venivano emessi in epoca successiva all'inizio dell'esercizio 2012.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare che la peculiarità del sistema di controllo della spesa pubblica nel campo sanitario legittima senz'altro la portata retroattiva della deliberazione che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno, così applicabile anche con riguardo alle prestazioni già erogate
(Cons. di St., Ad. Plen., 12.4.2012, n. 4). Ne consegue che per analoghe ragioni deve senz'altro ritenersi ammissibile la stipulazione del contratto avente ad oggetto la regolazione delle prestazioni sanitarie anche laddove concluso in epoca successiva all'esercizio di riferimento, dovendo l'accordo contrattuale seguire inevitabilmente il provvedimento determinativo del tetto di spesa, del quale deve ripetere il contenuto sostanziale.
Tanto premesso, occorre rilevare come non risulti oggetto di specifica contestazione in questa sede la circostanza che la società opposta avesse effettivamente eseguito le prestazioni contrattualmente convenute attinenti a tutte le mensilità del 2012. Cont Inoltre, secondo quanto allegato da parte della medesima opponente (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione), l'ente opposto, all'epoca dell'espletamento di tali prestazioni, era in regime di accreditamento provvisorio: per altro verso, e a tutto voler concedere, risultano in atti i decreti nn.
128 e 142 del 31.10.2014, aventi ad oggetto l'accreditamento istituzionale definitivo del centro opposto per R.S.A. e centri diurni per anziani non autosufficienti, demenze e Alzheimer, oltre che per le attività ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale FKT e di centro di riabilitazione (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte opposta).
Risulta pertanto adeguatamente provato l'accreditamento di tale ente. Cont Occorre quindi rilevare che la società opposta deduceva, in sede monitoria, che l' non aveva provveduto al tempestivo pagamento dei corrispettivi maturati in relazione agli acconti dovuti
(novanta percento del fatturato mensile entro novanta giorni dal mese cui si riferivano), ovvero ai saldi, che avrebbero dovuto essere versati nelle modalità temporali meglio indicate all'art. 7 dei contratti prodotti in atti. Si trattava, più in particolare, delle prestazioni attinenti alle fatture meglio descritte alle pagg. da 1 a 3 del ricorso monitorio, prodotte in sede di fascicolo monitorio.
Sicché, sulla scorta dell'analitico computo versato in atti, il credito di € 52.461,20 atteneva, in parte, alla sorte capitale (€ 42.995,56), ed in parte (€ 9.498,63) agli interessi moratori maturati su tale importo, secondo le decorrenze ivi specificamente indicate. Deve altresì rilevarsi che, a fronte dell'importo complessivo ivi indicato pari ad € 52.494,18, l'odierno centro opposto chiedeva il pagamento della minore somma di € 52.461,20.
Cont In tal senso, in sede monitoria instava perché l' opponente fosse condannata al pagamento della somma complessiva di “€ 52.461,20, quale sorta capitale, oltre interessi moratori, come sopra specificato, calcolati dalle singole scadenze e fino all'effettivo pagamento”.
L'espressione così formulata deve intendersi nel senso della richiesta di pagamento dei soli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 42.995,56, decorrenti dal dì del deposito del ricorso monitorio (22.9.2017) e sino al saldo.
Alcuna specifica richiesta veniva infatti formulata con riguardo al pagamento di eventuali interessi anatocistici: sotto tale profilo, infatti, non era in alcun modo formulata la domanda di pagamento degli ulteriori interessi potenzialmente maturati sugli importi dovuti a titolo di interessi (per €
9.498,63), la cui decorrenza, tra l'altro, avrebbe dovuto riferirsi alla data della domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Ne deriva, pertanto, che la richiesta di pagamento degli ulteriori interessi moratori deve intendersi limitata alla sola sorte capitale di € 42.995,56 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2023, n.
21935; Sez. I, 18.1.2017, n. 1164; Sez. VI, 22.4.2016, n. 8156; SS.UU., 14.10.1998, n. 10156);
l'ulteriore importo di € 9.498,63 atteneva infatti all'effettivo computo degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dalle scadenze e sino al dì del deposito del ricorso monitorio.
Risulta inoltre prodotto in atti da parte dell'odierno opposto un analitico computo avente ad oggetto la puntuale indicazione di tutti i crediti attinenti alle fatture per cui è causa;
l' individuazione delle Cont relative scadenze;
l'indicazione dei pagamenti effettuati da parte dell' opponente, in uno alla relativa data e al ritardo contestato;
l'imputazione dei pagamenti così effettuati;
il computo degli interessi moratori, tenuto conto delle scadenze dei crediti cui si riferivano, nonché delle imputazioni dei pagamenti medio tempore effettuati da parte dell'ente opponente. Cont A fronte di tali puntuali allegazioni, l' deduceva l'infondatezza di tale domanda di pagamento, e tanto in ragione del fatto che non sarebbero stati allegati compiutamente “i ritardi, la relativa durata,
i tassi applicati”, oltre alla circostanza che i crediti in esame sarebbero stati tempestivamente soddisfatti. Cionondimeno, deve rilevarsi l'obiettiva genericità della contestazione così prospettata da parte dell'ente opponente.
Alcuno specifico motivo di doglianza veniva invero articolato in relazione all'erroneità dei calcoli effettuati da parte dell'ente opposto, né risulta in alcun modo dato rilevare come e per quali termini i computi così effettuati, nonostante la loro analitica precisione, dovessero ritenersi errati. Per altro verso, deve pure rilevarsi che il saggio degli interessi era parametrato alla disciplina di cui all'art. 5 vigente ratione temporis, tenuto conto che il contratto era stato concluso in epoca antecedente al primo gennaio 2013, quando cioè entrava in vigore il d.lgs. n. 192/2012.
Ne consegue, pertanto, che le puntuali allegazioni così dedotte per conto della società opposta devono ritenersi non specificamente contestate in questa sede ai sensi dell'art. 115 c.p.c (arg., ex plurimis, da
Cass. Civ., Sez. VI, 23.3.2022, n. 9439; Sez. VI, 27.6.2020, n. 17889).
Pertanto, il computo del credito così prospettato per conto di parte opposta, attinente alla sorte capitale ed agli interessi nei termini evidenziati in precedenza, va senz'altro condiviso in questa sede.
Non risulta in alcun modo adeguatamente riscontrato, per contro, il tempestivo pagamento dei crediti così vantati da parte della società opposta.
È infatti noto che, con riferimento all'onere della prova, il creditore che agisca per l'adempimento ovvero per dedurre l'inesatto adempimento di controparte è onerato esclusivamente di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, a fronte di tale specifico inadempimento così allegato per conto di parte opposta,
Cont non è in alcun modo possibile inferire dagli ordinativi di pagamento prodotti in atti per conto dell' nonché dai prospetti contabili versati in atti (cfr. documenti allegati all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.), l'effettivo e tempestivo pagamento degli importi dovuti.
Ed infatti, dagli ordinativi in questione non è in alcun modo possibile evincere la specifica riferibilità degli importi così liquidati ai crediti oggetto di richiesta monitoria;
per altro verso, e a tutto voler concedere, non è stato provato l'effettivo accredito degli importi così vantati da parte della società opposta, non risultando riscontrata tale circostanza sulla scorta di tali dati (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. II, 21.3.2023, n. 8046).
È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte dell' con riferimento CP_1
agli interessi di mora maturati tra i mesi di febbraio e settembre del 2012.
Più in particolare, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24.4.2024, n. 11125).
Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 20.12.2017, n. 30546).
Nel caso di specie, infatti, deve evidenziarsi che gli interessi in esame sono astrattamente dovuti per legge, in ragione dell'operatività del più generale disposto degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e risultano dovuti in un'unica soluzione. La decorrenza degli stessi non risulta in alcun modo contraddistinta dal requisito della periodicità, essendo esclusivamente prevista la maturazione degli stessi in ragione della scadenza dell'obbligazione principale (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III,
11.11.2015, n. 22978; Sez. I, 9.10.2012, n. 17197; Sez. II, 23.9.2011, n. 19487; Sez. I, 16.11.2007, n.
23746; Sez. I, 6.11.2006, n. 23670; Sez. I, 23.5.2006, n. 12140), così dovendosi rigettare l'eccezione in parte qua.
Parimenti infondata risulta la doglianza inerente alla mancata regolamentazione contrattuale della decorrenza degli interessi, oltre all'asserita operatività della disciplina in materia di contabilità pubblica, che escluderebbe la decorrenza automatica degli interessi nel caso di specie.
Va anzitutto evidenziato che i contratti stipulati tra le parti in causa rientrano senz'altro nell'alveo della nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 231/2002, tenuto conto del loro perfezionamento in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002 (Cass. Civ., SS.UU.,
14.12.2023, n. 35092).
Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto,
l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 comporta anche l'operatività della disposizione di cui all'art. 4, secondo cui gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Trattasi, invero, di un'interpretazione espressiva di una specifica manifestazione di un'evoluzione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni: sicché, tale disciplina è applicabile a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione «prestazione di servizi», adottata dall'art. 2 del d.lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. Civ., Sez. I, 2.9.2024, n. 23477; Sez. I, 2/05/2024, n. 11721; Sez. III,
15/10/2019, n. 25924; Sez. II, 10/08/2023, n. 24390; Sez. II, 27/02/2019, n. 5734). È infine infondata anche la doglianza attinente all'asserito superamento del tetto di spesa fissato per l'anno 2012, con conseguente insussistenza dei presupposti per il pagamento della fattura n. 07/13, per l'importo di € 4.888,03.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in tema di
Cont remunerazioni delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sull' la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. Civ., Sez. VI, 16.4.2021, n. 10182; Sez. I, 2.3.2021, n.
5661).
Invero, in ordine all'asserito superamento del tetto di spesa, deve rilevarsi come l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie venga effettuata sulla base della determinazione delle COM
(Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata
(in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute CP_3
a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Più specificamente, le Regioni annualmente e preventivamente (ossia all'inizio di ogni anno) devono definire i volumi di prestazioni sanitarie da erogarsi e i correlativi limiti massimi di spesa per ciascuna struttura. Le CP_3
hanno, a loro volta, l'obbligo di attenervisi, comunicandoli (sempre preventivamente) alle singole strutture, altrimenti determinandosi una “regressione tariffaria”.
Nel caso di specie, infatti, veniva convenuto agli artt. 3 e 4 dei contratti in atti non solo
Cont l'individuazione del numero di prestazioni acquistate da parte dell' opponente, ma anche l'individuazione del limite di spesa convenuto.
Cionondimeno, a fronte della specifica contestazione mossa da parte dell'ente opposto, alcun
Cont puntuale elemento veniva allegato, prima ancora che provato, da parte dell' n merito all'effettivo sforamento del tetto di spesa da parte dell'originario centro opposto.
In altre parole, non è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini la Controparte_2
avesse superato il limite del tetto di spesa;
né, a tutto voler concedere, risulta provata la
[...]
circostanza che di ciò il centro in esame fosse stato effettivamente reso edotto, risultando la documentazione prodotta in atti per conto di parte opponente del tutto inconferente.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della richiesta di conferimento di incarico di C.T.U. così sollecitato per conto di parte opponente, tenuto conto della natura esplorativa dello stesso. Cont Inoltre, del tutto generica risulta la doglianza dedotta da parte dell' soltanto in sede di prima Cont memoria istruttoria, secondo cui il centro opposto non avrebbe fornito all' tutti i dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro il giorno 15 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni.
Aldilà della tardività dell'allegazione così dedotta, invero, deve evidenziarsi come non risulti in alcun modo meglio precisato come ed in quali termini il centro opposto avrebbe dovuto ritenersi inadempiente in parte qua. Né, a tutto voler concedere, risulta prospettata una diversa e ragionevole
Cont spiegazione volta a giustificare la condotta dell opponente, la quale, sia pure tardivamente, provvedeva ad effettuare parzialmente i pagamenti dovuti, come evidenziato nel prospetto contabile rilevato da parte opposta.
L'opposizione va invece accolta nella parte in cui veniva contestato l'esatto ammontare degli interessi dovuti da parte dell' . Nel caso di specie, si è avuto modo di evidenziare che la parte CP_1 ricorrente instava per il pagamento “della somma complessiva di € 52.461,20 quale sorte capitale, oltre interessi moratori, calcolati dalle singole scadenze e sino al saldo”.
In tal senso, con il provvedimento monitorio opposto si ingiungeva all' il pagamento della CP_1 somma di “€ 52.461,20, oltre gli interessi come richiesti”.
Eppure, in assenza di specifica domanda di pagamento degli interessi anatocistici, deve evidenziarsi che il credito così richiesto atteneva, quanto alla somma di € 42.996,56, alla sorte capitale, e, quanto all'importo di € 9.498,63, agli interessi moratori dovuti dalle singole scadenze sino alla data del deposito del ricorso monitorio.
Ne deriva, pertanto, che saranno dovuti in tale sede gli interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5
d.lgs. n. 231/2002 ratione temporis vigente, maturati sulla sola sorte capitale di € 42.996,56, decorrenti dal 22.9.2017 e sino al saldo.
Ne consegue, pertanto la revoca in parte qua del decreto ingiuntivo, con contestuale condanna dell' al pagamento, in favore del centro opposto, dell'importo di € 52.461,20, oltre CP_1 interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 sulla sola sorte capitale di € 42.995,56, decorrenti dal dì del deposito del ricorso monitorio (22.9.2017) e sino al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dell'opposizione (Cass.
Civ., Sez. VI, 27.8.2020, n. 17854), le spese devono essere compensate per la quota di un quarto;
per la restante quota dei tre quarti le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate per intero come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014
e ss. mm. ii. di valore corrispondente a quello della lite (da € 52.001,00 ad € 260,000,00), con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 10425/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' al pagamento, in favore della , CP_1 Parte_2 dell'importo di € 52.461,20, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n.
231/2002 ratione temporis vigente, sulla sola sorte capitale di € 42.995,56, decorrenti dal
22.9.2017 e sino al saldo;
2) compensa per la quota di un quarto le spese di lite e condanna l' alla refusione CP_1
della restante quota dei tre quarti delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano per intero in € 7.052,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo Macchia.
Così deciso in Salerno, il 15.2.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato