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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRARI SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Via Paganini n.23, Parma;
RICORRENTE contro
( ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«- in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anni in cui la ricorrente è stata titolare di contratto di supplenza almeno sino al termine delle attività didattiche, per un totale di € 2.000,00 e conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o Controparte_1 maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2025, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Controparte_1
ad attribuirle la Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015
[...] dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come insegnante.
Pag. 2 di 7 2. La ricorrente ha documentato di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e di prestare tutt'ora servizio presso il convenuto in forza di CP_1 contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2024 (doc. 2).
3. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1
la regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
Pag. 3 di 7 comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova».
11. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, all'art. 3 ha parimenti disposto:
«La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
12. Le norme attuative hanno quindi escluso il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dai destinatari del beneficio in parola.
13. Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato 16 marzo
2022, n. 1842, le cui argomentazioni vengono di seguito richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
Pag. 4 di 7 è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento».
14. Si ritiene che la normativa primaria possa essere sottoposta a interpretazione costituzionalmente orientata, senza la necessità di sottoporre la questione alla
Corte costituzionale, anche alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva;
gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, sia di ruolo sia non di ruolo,
«strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio».
15. Il rapporto tra legge e contratto collettivo non è regolato dal criterio di posteriorità, ma da quello di competenza;
perciò, deve ritenersi che, alla luce delle citate disposizioni della contrattazione collettiva, le modalità di erogazione di sostegno alla formazione debbano essere garantite all'intero personale docente, anche precario, senza che a ciò osti la normativa integrativa a cui l'art. 1 co. 121 ss. l. 107/2015 ha delegato la regolamentazione della disciplina di dettaglio della
“Carta del Docente” (in questo senso ancora Cons. St. 16 marzo 2022, n. 1842).
16. Questa normativa si pone, peraltro, in contrasto anche con il diritto unionale, come recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che ne ha evidenziato, in particolar modo, la
Pag. 5 di 7 contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, 18 maggio 2022, n. 450). Essa deve perciò essere disapplicata dal giudice nazionale in virtù del principio di primazia del diritto unionale su quello interno.
17. Queste conclusioni sono state raggiunte anche dal recente intervento nomofilattico della Corte di cassazione, che, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato i seguenti principi di diritto (Cass.
27 ottobre 2023, n. 29961):
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in
Pag. 6 di 7 cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
18. Per tali ragioni il convenuto deve essere condannato a erogare alla CP_1
ricorrente la somma corrispondente a quattro annualità (€ 2.000,00) tramite il sistema della Carta docente.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità della questione, del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il ad attribuire a Controparte_1 [...]
tramite il sistema della “Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, l'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 25/11/2025
Il giudice
Matteo ES
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRARI SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Via Paganini n.23, Parma;
RICORRENTE contro
( ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«- in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anni in cui la ricorrente è stata titolare di contratto di supplenza almeno sino al termine delle attività didattiche, per un totale di € 2.000,00 e conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o Controparte_1 maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2025, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Controparte_1
ad attribuirle la Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015
[...] dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come insegnante.
Pag. 2 di 7 2. La ricorrente ha documentato di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e di prestare tutt'ora servizio presso il convenuto in forza di CP_1 contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2024 (doc. 2).
3. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1
la regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
Pag. 3 di 7 comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova».
11. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, all'art. 3 ha parimenti disposto:
«La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
12. Le norme attuative hanno quindi escluso il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dai destinatari del beneficio in parola.
13. Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato 16 marzo
2022, n. 1842, le cui argomentazioni vengono di seguito richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
Pag. 4 di 7 è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento».
14. Si ritiene che la normativa primaria possa essere sottoposta a interpretazione costituzionalmente orientata, senza la necessità di sottoporre la questione alla
Corte costituzionale, anche alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva;
gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, sia di ruolo sia non di ruolo,
«strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio».
15. Il rapporto tra legge e contratto collettivo non è regolato dal criterio di posteriorità, ma da quello di competenza;
perciò, deve ritenersi che, alla luce delle citate disposizioni della contrattazione collettiva, le modalità di erogazione di sostegno alla formazione debbano essere garantite all'intero personale docente, anche precario, senza che a ciò osti la normativa integrativa a cui l'art. 1 co. 121 ss. l. 107/2015 ha delegato la regolamentazione della disciplina di dettaglio della
“Carta del Docente” (in questo senso ancora Cons. St. 16 marzo 2022, n. 1842).
16. Questa normativa si pone, peraltro, in contrasto anche con il diritto unionale, come recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che ne ha evidenziato, in particolar modo, la
Pag. 5 di 7 contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, 18 maggio 2022, n. 450). Essa deve perciò essere disapplicata dal giudice nazionale in virtù del principio di primazia del diritto unionale su quello interno.
17. Queste conclusioni sono state raggiunte anche dal recente intervento nomofilattico della Corte di cassazione, che, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato i seguenti principi di diritto (Cass.
27 ottobre 2023, n. 29961):
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in
Pag. 6 di 7 cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
18. Per tali ragioni il convenuto deve essere condannato a erogare alla CP_1
ricorrente la somma corrispondente a quattro annualità (€ 2.000,00) tramite il sistema della Carta docente.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità della questione, del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il ad attribuire a Controparte_1 [...]
tramite il sistema della “Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, l'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 25/11/2025
Il giudice
Matteo ES
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