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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5361/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. COLI PAOLO con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. COLI PAOLO con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato in VIA Parte_3
VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. COLI PAOLO
ATTORI contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TAVAZZI MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.
Per parte convenuta: come da prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.
pagina 1 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 L. 24/2017 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi - rispettivamente coniuge e figli - di nato il [...] e deceduto il Persona_1
5/3/2018, hanno convenuto in giudizio l' Reggio Emilia, esponendo in Controparte_1 estrema sintesi: 1) che in data 11/2/2014 il loro congiunto veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale sinistra presso il Presidio Ospedaliero di Montecchio Emilia RE;
2) che il
24/2/2014 il sig. aveva subito un ictus ischemico, con conseguente trasferimento all'Istituto di Pt_2
Cura Riabilitazione Correggio dal quale era stato dimesso il 4/8/2014 con persistente deficit motorio all'arto superiore destro;
3) che in data 4/5/2015, a seguito della caduta dalla sedia a rotelle, al sig. era stata diagnosticata una “emorragia emisferica sn in sede di pregressa ischemia con Pt_2 inondamento tetraventricolare, FA cronica, protesi meccanica mitro-aortica in TAO” e predisposto il ricovero c/o la Neurologia dell'Arcispedale di Reggio Emilia ove era rimasto degente sino al
21/5/2015; 4) che il 31/10/2017, il sig. era stato ricoverato presso l'Unità Internistica Pt_2
Multidisciplinare dell'Ospedale di Montecchio Emilia e dimesso il 3/11/2017 con diagnosi di
“verosimile episodio di assenza”; 5) che il 25/1/2018 il paziente era stato nuovamente ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'Arcispedale di Reggio Emilia per “crisi epilettiche subentranti” sino al
5/2/2018, quando era stato trasferito alla dell'Ospedale di Controparte_2
Montecchio Emilia, con diagnosi di “crisi epilettiche subentranti in paziente con ampia area malacica emisferica sinistra da pregresse ischemia ed emorragia, in TAO per FA permanente”; 6) che le condizioni cliniche del paziente erano progressivamente peggiorate sino al decesso intervenuto il
5/3/2018.
Sulla base di quanto sopra, gli attori hanno chiesto al Tribunale di disporre una Consulenza Tecnica
d'Ufficio volta ad accertare la sussistenza di profili di responsabilità in capo al personale sanitario Parte dell'
La resistente si è costituita, respingendo ogni addebito.
All'esito dell'espletamento del procedimento per ATP, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno instaurato il presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dell'
[...] [...]
per sentirne accertare la responsabilità contrattuale e/o Controparte_1 extracontrattuale, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e nella qualità di eredi del loro congiunto, sia di natura patrimoniale (per spese sostenute nella cura e nella assistenza di nella misura di € 50.401,11) che non patrimoniale (danno spettante agli Persona_1 attori iure proprio, nella misura di € 300.000,00 in favore di € 300.000,00 in Parte_1
pagina 2 di 19 favore di € 280.000,00 in favore di danno biologico e danno non Parte_2 Parte_3 patrimoniale (morale) patito sino alla data della morte da in conseguenza dell'evento Persona_1 lesivo subito, nella misura complessiva di € 860.000,00; danno non patrimoniale da uccisione patito da nella misura complessiva di € 90.000,00; danno diretto (c.d. danno riflesso) patito iure Persona_1 proprio dagli attori in conseguenza delle gravissime menomazioni patite da nella misura Persona_1 di € 100.000,00 in favore di ciascun erede).
Gli attori, descritta la vicenda clinica del congiunto dall'11/2/2014 (data in cui egli si era sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale sinistra presso il Presidio Ospedaliero di Montecchio Parte Emilia) al momento del decesso, hanno addebitato ai medici dell' convenuta una colposa e inadeguata gestione pre e post-operatoria della terapia anticoagulante, in relazione all'intervento chirurgico.
In particolare gli attori hanno lamentato l'erronea condotta dei Curanti dell'ambulatorio
[...]
cui competeva la Controparte_3 prescrizione e il controllo della sospensione della terapia anticoagulante assunta, sin dal 1997, dal paziente, soggetto esposto ad elevato rischio trombo-embolico, consistita in un'inadeguata riduzione del valore di INR, ben al di sotto di quello terapeutico richiesto per la tipologia di rischio emorragico proprio dell'intervento chirurgico programmato, considerato a "basso rischio"; hanno inoltre lamentato che i sanitari non avevano adeguato correttamente la terapia antitroembolica sostitutiva, essendo del tutto insufficiente la somministrazione di enoxaparina nella misura prescritta (“in fase pre-operatoria non vi è evidenza che sia stata eseguita dai Curanti, in particolare dell'ambulatorio Cardiologico-
Terapia Anticoagulante Orale del Presidio Ospedaliero di Montecchio Emilia RE, alcuna valutazione corretta rispetto al rapporto rischio beneficio correlato alla sospensione della terapia anticoagulante orale rispetto all'esecuzione di intervento a basso rischio emorragico di ernioplastica inguinale.
Inoltre la modalità di esecuzione della sospensione e di sostituzione terapeutica era chiaramente erronea, ottenendosi un sottodosaggio che ha esposto il sig. a un incremento esponenziale del Pt_2 rischio tromboembolico. All'atto della dimissione presso l' Controparte_4
, nonostante l'indicazione di specialista anestesista di "non corretta
[...] sospensione di DI e embricamento con clexane", i Curanti provvedevano a prescrivere il proseguimento della sola terapia antitromboembolica con enoxoparina sodica a dosaggio errato, senza richiedere alcuna consulenza cardiologica-ematologica, al fine di adeguare, sia nelle tempistiche che nel dosaggio, la profilassi terapeutica”). Parte Hanno dedotto che a causa della condotta dei sanitari dell' il sig. in data 24/2/2014 aveva Pt_2 subito l'ictus ischemico, con pesanti ripercussioni sulla stabilità fisica del medesimo e rischio caduta pagina 3 di 19 effettivamente concretizzatosi, con trauma cranico in un soggetto già gravemente compromesso, al quale erano seguiti episodi di crisi epilettiche con un lungo e tormentato calvario e con un inesorabile progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente che lo aveva infine condotto al decesso.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza Controparte_5 della domanda chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta ha negato in primo luogo la sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dal personale sanitario e l'ictus cerebrale ischemico del 24/2/2014 evidenziando che la prevenzione antitrombotica, a qualsiasi dosaggio, non esclude del tutto i fenomeni trombo-elitici, ma ne riduce soltanto la frequenza;
in secondo luogo ha negato la sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari e gli eventi successivi all'ictus, ovvero l'emorragia cerebrale a seguito della caduta dalla sedia a rotelle del maggio 2015 e le crisi epilettiche dell'autunno 2017 che avevano condotto al decesso il sig. Ha in ogni caso contestato i danni Pt_2 lamentati dai ricorrenti nell'an e nel quantum.
Disposto il mutamento di rito, in esito all'acquisizione della C.T.U. svolta in sede di ATP la scrivente ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata dagli attori ma non dalla convenuta.
La causa è stata quindi istruita mediante integrazione di Consulenza Tecnica, prove orali e ordine di esibizione ed è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Va preliminarmente evidenziato che i fatti per cui è causa risalgono al febbraio 2014 dunque a epoca antecedente all'entrata in vigore (1/4/2017) della disciplina dettata dalla Legge Gelli Bianco;
pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 co. 1 disp. prel. c.c. “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, la novella non trova applicazione nel caso in esame (Cass.
Sez. 3 -, sent.n. 28987 del 11/11/2019 “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”).
Tanto chiarito ai fini dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, giova premettere che il consolidato orientamento giurisprudenziale, poi confermato dalla L. 24/2017, qualifica la responsabilità della struttura ospedaliera in termini contrattuali, concludendosi con l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, un contratto d'opera atipico di spedalità con il quale l'ente assume l'obbligo di eseguire una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle pagina 4 di 19 cure mediche e di quelle chirurgiche ma comprende tutta una serie altre prestazioni, accanto a quelle di tipo "lato sensu" alberghiere, quali “la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente,
o comunque dal medesimo scelto” (Cass. Sez. 3, Sent. n. 13066 del 14/7/2004; Sez. 3, Sent. n. 8826 del
13/4/2007).
Avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio in ambito di responsabilità contrattuale in generale, e medica in particolare, vige la regola per cui il paziente che intenda far valere la responsabilità della struttura sanitaria per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica
(o nell'insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua derivazione e connessione causale con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato). Adempiuto siffatto predetto onere probatorio, è onere della struttura sanitaria dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili;
e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533). Con
l'ulteriore osservazione, che per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”) - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del “più probabile che non”. La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non
è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla pagina 5 di 19 prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
A carico della struttura sanitaria convenuta in giudizio grava pertanto, secondo l'orientamento consolidato, che qui pienamente si condivide, un duplice onere probatorio: a) dimostrare di aver impiegato la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di interventi in esame, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonchè del relativo grado di responsabilità; b) che l'inesatto adempimento, estrinsecatesi nel mancato conseguimento degli obiettivi terapeutici previsti per tale intervento, o nell'insorgenza di complicanze è dovuto a causa non imputabile agli operatori sanitari, in quanto determinato da fattore non prevedibile nè prevenibile con la diligenza nel caso dovuta (Cass. n. 8826 del 2007).
Tanto chiarito e venendo al caso di specie, è pacifico nella vicenda che ci occupa il rapporto di spedalità, essendo incontroverso e documentato che è stato ricoverato presso il Presidio Persona_1
Ospedaliero di Montecchio Emilia e ivi sottoposto in data 11/2/2014 ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale sinistra.
Per quanto riguarda la storia clinica del paziente risulta dalla documentazione in atti che il sig. Pt_2 venne sottoposto ad intervento di “sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica” nel 2001, quindi dimesso in buone condizioni generali con prescrizione, per quanto nella presente sede rileva, di assunzione di warfarin (DI). A distanza di quasi 12 anni al sig. venne consigliato di Pt_2 sottoporsi a un intervento chirurgico di ernioplastica inguinale sinistra, effettivamente eseguito presso l'Ospedale di Montecchio Emilia l'11/2/2014, con segnalazione di rischio anestesiologico medio-alto.
La C.T.U. svolta in via preventiva ha in primo luogo constatato che il sig. era paziente posto in Pt_2 terapia anticoagulante orale perché portatore di doppia protesi valvolare meccanica (mitralica ed aortica) associata a fibrillazione atriale. Per tale condizione egli doveva essere considerato ad “alto rischio trombo-embolico”. La perizia ha quindi evidenziato la problematica insita negli interventi chirurgici su pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO), ovvero nei pazienti che assumono
DI atteso che l'interruzione della terapia anticoagulante orale può aumentare il rischio trombo- embolico, mentre la sua continuazione aumenta il rischio emorragico. Ha altresì accertato che nel caso in questione il rischio emorragico legato alla TAO peri-operatoria era elevato;
il warfarin doveva quindi innanzitutto essere sospeso prima dell'intervento e tale condotta è stata correttamente eseguita dai medici dell'ospedale di Montecchio Emilia che eseguirono l'intervento di ernioplastica.
Ciò posto il sig. venne dimesso il giorno successivo (12/2/2014) “in enoxaparina 4000 IU: 1 fl sc Pt_2 ogni 24 ore”.
pagina 6 di 19 I CC.TT.UU. hanno quindi chiarito che le linee guida consigliano un dosaggio di enoxaparina CP_6 pari a 4000U sc die nei pazienti a basso rischio trombo embolico e un dosaggio di 6000U sc ogni 12 ore nei pazienti di peso tra 70 e 89 Kg ad alto rischio trombo-embolico, come il sig. che Pt_2 all'epoca del ricovero pesava 84 kg.
L'operato dei sanitari appare quindi censurabile laddove, durante il ricovero presso l'ospedale, fu prescritta una dose inferiore di enoxaparina ovvero 4000 U x 1 e al momento delle dimissioni dall'ospedale di Montecchio Emilia al paziente venne consigliato di riprendere “l'abituale terapia ad eccezione del COUMADIN, inoltre ENOXAPARINA SODICA 4000 FL 1 fiala al giorno sottocute per almeno 10 giorni… con indicazione a contattare l'Ambulatorio Cardiologico per iniziare
“l'embricatura con il dicumarolico (DI)”.
Pertanto non può essere ritenuta adempiente la condotta dei medici 1) che in presenza di un elevato rischio di eventi trombo-embolici non consigliarono una dose adeguata di enoxaparina e 2) che in assenza di complicanze emorragiche legate all'intervento di ernioplastica (come si evince dalla cartella clinica dell'ospedale di Montecchio Emilia) - intervento peraltro di per sé a basso rischio di complicanze emorragiche post-procedurali - non indicarono la tempestiva ripresa della terapia con
DI, la quale invece “poteva e doveva essere ripresa già dopo 24-48 ore dall'intervento, specialmente nel caso di pazienti portatori di protesi valvolare meccanica, come era il caso in oggetto”.
Nel caso in esame solo in data 21/2/2014 al sig. venne consigliata la ripresa della terapia con Pt_2
e la contemporanea prosecuzione dell'enoxaparina, senza che tuttavia, nemmeno in tale Per_2 occasione, venisse prescritto l'aumento del dosaggio dell'enoxaparina.
Come riferito in premessa in data 24/2/2014 la sig. rinvenne il marito nel letto "con respiro Parte_1 russante, emiplegia dx e deviazione della rima buccale"; allertato il Servizio di Soccorso 118 e ricoverato presso l'Arcispedale 'Santa Maria' di Reggio Emilia al sig. venne diagnosticato un Pt_2
“ictus ischemico a verosimile genesi cardioembolica in paziente con FAC in TAO (sottodosata)”.
Ciò posto, in primo luogo i CC.TT.UU. hanno accertato la sussistenza di un diretto nesso di causalità fra l'errore medico commesso dalla struttura odierna resistente, che va quindi individuato da un lato nella inadeguata dose di eparina consigliata in presenza di un elevato rischio di eventi trombo-embolici e dall'altro nella tardiva ripresa della terapia con DI in paziente portatore di protesi valvolare meccanica pur in assenza di complicanze emorragiche legate all'intervento. Giova riportare testualmente le conclusioni degli Ausiliari: “L'evento trombo-embolico è avvenuto quasi due settimane dopo l'intervento chirurgico ed in data 24.02.2014 l'INR non era in range terapeutico. Se la terapia con warfarin fosse stata iniziata in 12.02.2014 come peraltro prescrivono le sopracitate linee guida, è molto probabile (per non dire certo) che si sarebbe raggiunto un livello di anticoagulazione efficace in
pagina 7 di 19 data 24.02.2014. Inoltre la terapia con eparina durante la sospensione del warfarin non era adeguata: la dose di enoxaparina prescritta dai medici dell'ospedale di Montecchio Emilia era un terzo di quanto consigliato dalle sopracitate linee guida italiane. Se si volesse fare riferimento invece alle linee guida internazionali coeve al caso in oggetto (…), la dose di enoxaparina prescritta dai medici dell'ospedale di Montecchio Emilia era un quarto di quanto consigliato. Ne deriva comunque che un'adeguata prescrizione di quest'ultima profilassi avrebbe permesso di evitare con elevata probabilità l'ictus cardio-embolico resosi manifesto il 24.02.2014. Alla luce del non adeguato bridging con eparina, dell'emivita del warfarin e del fatto che la terapia anticoagulante con warfarin previene la formazione della trombosi valvolare, l'atteggiamento terapeutico dei medici dell'ospedale di Montecchio Emilia ha sicuramente favorito l'instaurarsi di un processo trombotico che è da considerarsi in prima istanza causa dell'ictus ischemico che ha colpito il Sig. . Pt_2 Parte Sul punto va disattesa la tesi della secondo cui, atteso che l'ictus si è verificato quando le due terapie anticoagulanti erano in corso, “il rischio trombo embolico, anche con dosaggi superiori di eparina ed accorciamento dei tempi per l'embricazione del erano solo ridotti, ma non Per_2 esclusi”. I CC.TT.UU. hanno infatti condivisibilmente precisato, nel rispondere alle osservazioni del
CTP della convenuta che l'emivita del è tale che il ripristino di livelli adeguati di Per_2 anticoagulazione dopo la ripresa del trattamento avviene dopo un intervallo di latenza relativamente lungo (anche una settimana), quindi prima è ripresa la terapia con prima si raggiunge un Per_2 valore di INR in grado di proteggere da un possibile ictus cardio-embolico. E come ricordato, in base alle linee guida, la terapia con DI avrebbe dovuto essere ripresa il giorno o due giorni dopo e non a distanza di dieci giorni dall'intervento.
Chiarito tale aspetto, è inoltre accertato documentalmente che a seguito dell'evento ictale al sig. Pt_2
è residuato “un quadro di afasia globale, oltre ad emiparesi facio-brachio-crurale destra, deambulazione con utilizzo di rolletor semplice e supervisione di terzi, atteggiamento in extrarotazione dell'arto inferiore destro, instabilità nei cambi di direzione posturali;
si indicava più volte alla dimissione il rischio di caduta”. E' altresì pacifico che nel maggio 2015, effettivamente, si verificò una caduta dalla carrozzina sulla quale era costretto il paziente a cui è conseguita una “emorragia emisferica sinistra in sede di pregressa ischemia con inondamento tetraventricolare”.
Emerge inoltre dalla cartella clinica che dall'autunno 2017 cominciarono a registrarsi episodi epilettici, con successivo decadimento delle condizioni cliniche generali, nuove crisi epilettiche subentranti nel gennaio-febbraio 2018, rallentamento ideomotorio, aggravamento della disfagia e successiva messa in atto delle sole cure palliative con conseguente decesso del Sig. in data 5/3/2018. Pt_2
Ciò detto, posto che l'evento morte è riconducibile al decadimento delle condizioni cliniche generali pagina 8 di 19 del paziente a seguito del verificarsi del quadro epilettico a partire dall'autunno 2017 e posto che l'evento traumatico del maggio 2015 ha inciso nel verificarsi di tale quadro epilettico (concordando
CC.TT.UU. e CC.TT.PP. sulla compatibilità del quadro encefalico conseguente alla caduta con un successivo quadro epilettico – si veda verbale operazioni peritali del 20/6/2024), diviene dirimente accertare se l'evento traumatico in esame abbia comportato le nefaste conseguenze che hanno condotto alla morte il sig. proprio perché quest'ultimo era soggetto già compromesso dall'evento ictale del Pt_2 febbraio 2014 causato dai sanitari, ponendosi dunque come concausa dell'evento morte. Qualora invece si dovesse ritenere accertato che l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato anche qualora a cadere fosse stato un soggetto non versante nelle condizioni cliniche del sig. derivanti dall'ictus Pt_2 dovrebbe ritenersi che l'evento traumatico ha costituito un fatto imprevedibile ed atipico rispetto alla serie causale precedente idoneo a interrompere il nesso causale tra l'errore dei sanitari e il decesso.
Orbene sul punto giova richiamare il principio anche recentemente espresso dalla Suprema Corte secondo cui il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) così d'ascrivere all'autore della condotta, responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito. Qualora le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento imputabile al danneggiante, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, tali concause non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. 23/2/2023 n. 5632; Cass. 22/11/2019 n.
30521; Cass. 21/07/2011 n. 15991).
pagina 9 di 19 Orbene nel caso in esame all'esito della C.T.U. deve escludersi che l'evento traumatico del maggio
2015 costituisca una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento morte. Ed infatti, a seguito della caduta dalla sedia a rotelle, in data 5/5/2015 al sig. è stata diagnosticata una Pt_2
“emorragia emisferica sn in sede di pregressa ischemia”, a riprova, secondo quanto accertato dai
CC.TT.UU., che “la presenza della pregressa lesione ischemica è da considerarsi come “locus minoris resistentiae” e quindi concausa fondamentale della catastrofica emorragia cerebrale documentata alla
TC del maggio 2015”.
I CC.TT.UU. hanno chiarito che se il rischio emorragico aumenta in modo esponenziale con l'aumentare dell'INR, l'ictus cerebrale (“stroke”) è un fattore di rischio per l'emorragia intracranica anche a distanza dall'evento acuto. I pazienti in terapia anticoagulante (in warfarin, come nel caso in esame) con pregresso “stroke” sono esposti a un rischio emorragico maggiore rispetto ai pazienti in warfarin senza pregresso “stroke”. A parità di terapia anticoagulante i pazienti con ictus ischemico hanno un rischio più elevato di emorragia e di morte.
I CC.TT.UU. hanno altresì precisato che “qualora a cadere fosse stato un soggetto non versante nelle stesse condizioni cliniche del sig. derivanti dall'ictus, è molto probabile che non si sarebbe Pt_2 verificata l'emorragia emisferica sinistra in sede di pregressa ischemia (peraltro persone senza disabilità a carico degli arti superiori possono mettere in atto i meccanismi di protezione, anche automatici, riducendo la vis lesiva a livello del capo) e così il successivo quadro epilettico e la conseguente cascata di eventi fino all'exitus, potendosi quindi affermare che il decesso si sarebbe verificato in modalità e tempistiche differenti”.
Deve infine osservarsi che l'evento traumatico del 2015 è conseguito a una caduta del sig. dalla Pt_2 sedia a rotelle, caduta integrante proprio uno dei rischi conseguenti al procurato ictus, come emerge dalla documentazione rilasciata al momento delle dimissioni.
I CC.TT.UU hanno quindi accertato l'esistenza del nesso causale fra l'errore medico commesso dai Parte sanitari della e il decesso del sig. Pt_2
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei CC.TT.UU., che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi dettagliata e approfondita degli atti e dei documenti di causa, immune da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti;
i CC.TT.UU. hanno risposto in modo esaustivo, coerente e dettagliato alle osservazioni dei consulenti di parte confermando le proprie determinazioni sulla sussistenza del nesso di causalità.
Passando ad esaminare le domande risarcitorie proposte dagli attori, essi hanno chiesto la condanna della struttura sanitaria al risarcimento in loro favore di tutti i pregiudizi derivanti dal sopra descritto inadempimento, sia iure hereditatis, per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal defunto pagina 10 di 19 marito e padre - in tutte le sue molteplici componenti -, sia iure proprio.
Per quanto riguarda i danni iure hereditatis, come si è detto, è deceduto in data 5/3/2018 Persona_1 lasciando la moglie e i due figli e . Non vi è alcun dubbio in ordine Parte_1 Pt_2 Pt_3 alla sussistenza, in capo ai medesimi, della qualità di successori a titolo universale di Persona_1
Gli attori hanno chiesto innanzitutto il risarcimento a) del danno biologico e del danno morale subito dal congiunto, deducendo che quest'ultimo, in conseguenza dell'evento lesivo, aveva subito 240 giorni di invalidità temporanea e una perdita di integrità fisica pari all'80-85% del totale, pari a € 740.000,00 oltre a un danno morale per le sofferenze patite pari a € 120.000,00 a titolo di danno morale;
b) del danno non patrimoniale da uccisione, inteso quale diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni subite, decorrente dal momento in cui sono provocate le lesioni, sino a quello della morte conseguente alle lesioni medesime, da liquidarsi su base equitativa proposta nella misura di
€ 90.000,00.
Prima di esaminare la fattispecie concreta, occorre premettere quanto segue. Chiunque avendo riportato delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, dall'errore medico - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo e poi deceda in dipendenza (totale o parziale) delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale che può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ciò che distingue le due tipologie di pregiudizio non è la natura giuridica, ma la consistenza: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consistendo nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente;
il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consistendo in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (Cass.
18056/2019).
Costituisce altresì consolidato principio giurisprudenziale che il danno alla salute che può subire la vittima di lesioni personali la quale sopravviva per un certo periodo di tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico legale, può consistere solo in una invalidità temporanea.
Il concetto di invalidità designa infatti uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente); la prima consiste nello stato menomativo causato da malattia, durante il decorso di questa, mentre la seconda consiste nello stato menomativo che residua dopo la cessazione di una malattia. Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte anche di recente, l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono pagina 11 di 19 tra loro compatibili: finché dura la malattia, permane uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre alla morte, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea ma non già permanente (Cass.
7923/2024; Cass. 16272/2023; Cass. 18056/2019; Cass. 5197/2015).
In conclusione, alla luce dei condivisibili e consolidati principi sopra richiamati, in ipotesi di decesso provocato dalle lesioni personali e avvenuto senza stabilizzazione dei postumi non è configurabile un danno biologico permanente bensì solo danno biologico temporaneo consistente nella incapacità del soggetto di attendere alle comuni attività quotidiane ed allo svolgimento delle relazioni sociali per un tempo limitato, in quanto destinato a cessare, in considerazione della natura letale della lesione, con l'exitus, ossia con la definitiva estinzione della persona fisica.
Ciò chiarito, si osserva che i CC.TT.UU. hanno accertato nel caso di specie “un danno biologico temporaneo, quale inabilità temporanea totale, di circa 10 mesi, oltre ad un danno biologico permanente “intermittente”, ovvero nel periodo intercorrente dalla dimissione del 23/10/2014 al momento del ricovero del 25/1/2018 (esclusi i periodi di ricovero del 2015 e 2017), stimabile attorno al 80%”.
Ora, in base ai principi sopra esposti, il danno biologico permanente non è riconoscibile, essendo sopraggiunto il decesso del paziente, proprio in conseguenza della condotta inadempiente del personale Parte sanitario della ed è quindi risarcibile il solo danno temporaneo, specificandosi che la temporaneità di cui si parla non ha riguardo alla prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente) senza fine e che, dal momento della lesione, accompagna ininterrottamente il sofferente sino al momento del suo decesso. Dalla stessa relazione peritale, e in ogni caso dall'esame della documentazione medica in atti, emerge che il sig. successivamente all'intervento eseguito presso l'Ospedale di Montecchio Pt_2
Emilia in data 11/2/2014 e all'ictus ischemico ad esso conseguito, non ha mai più condotto una vita normale ma, anzi, per oltre quattro anni, ha continuato a manifestare sintomi e problematiche correlate all'evento ictale (afasia globale, emiparesi, utilizzo di deambulatore e supervisione di terzi, instabilità nei cambi di direzione posturali, sedia a rotelle, quadro epilettico, accessi all'ospedale).
Venendo alla liquidazione, la Suprema Corte anche recentemente ha sottolineato come il danno subito nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato;
esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono pagina 12 di 19 predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (Cass. n. 1877/2006; Cass. n. 25124/2006; Cass. n.
11003/2003).
Pertanto, calcolati in 1483 i giorni dall'intervento (11/2/2014) al decesso (5/3/2018) e sottratti i 300 giorni di invalidità temporanea totale riconosciuti dai CC.TT.UU., per i restanti 1183 deve riconoscersi, in via equitativa, una invalidità temporanea parziale al 75% di 592 giorni e al 50% di altri 591 giorni.
La liquidazione di questa voce di danno va fatta all'attualità, come detto in termini equitativi attraverso il richiamo ai parametri di riferimento elaborati dal Tribunale di Milano, con la precisazione che la
Suprema Corte, nel condividere e confermare le scelte operate dai giudici di merito con riguardo alla liquidazione del cosiddetto danno biologico terminale attraverso il riferimento ai parametri nelle tabelle per il danno biologico temporaneo (Cass. n. 17577/2019, Cass. n. 16592/2019, Cass. n. 23183/2014,
Cass. n. 7632/2003), ha contestualmente sottolineato l'esigenza di tener conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, al punto che la lesione alla salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte (Cass. n. 33009/2024; Cass.
n. 15491/2014, Cass. n. 18163/2007).
Alla luce di ciò, muovendo dal parametro costituito dalle indicazioni contenute nelle c.d. tabelle di
Milano per l'inabilità temporanea, adeguando tali indicazioni attraverso un incremento del 50% del valore giornaliero stabilito dalla ridetta tabella milanese per l'inabilità temporanea, posto che al momento del fatto aveva 66 anni, l'importo dovuto a tale titolo è di € 179.833,50. Va poi Persona_1 considerato, da un lato, che tale danno, benché temporaneo, è, come sopra ricordato, massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è stata così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte;
dall'altro lato, che il grado di sofferenza psico fisica patito da R_
è stato di grado molto elevato in considerazione dell'invasività delle procedure assistenziali
[...] nonché del disagio derivato nella limitazione delle attività quotidiane ed usuali. Ciò giustifica un incremento in via equitativa del 50% a titolo di danno morale da sofferenza soggettiva (e così €
269.750,25) e un ulteriore incremento, sempre in via equitativa, del 25% su tale ultimo importo a titolo di danno dinamico relazionale, e così per totali € 337.187,81.
Gli attori hanno chiesto poi il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio a seguito della morte del congiunto quale danno da perdita del rapporto parentale, quantificato nella misura di €
300.000,00 in favore di € 300.000,00 in favore di € 280.000,00 in Parte_1 Parte_2 favore di oltre al danno morale, quale dolore e patimento conseguenti alla constatazione Parte_3 della condizione del congiunto e danno dinamico relazionale, inteso come modificazione peggiorativa pagina 13 di 19 delle relazioni di vita, anche in conseguenza del diritto all'assistenza morale e materiale vantato dal congiunto e assolto dai parenti sia conviventi che non conviventi, quantificato in € 100.000,00 per ciascuno dei tre congiunti.
Come noto, il danno da perdita del rapporto parentale si identifica con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte, derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo per effetto della morte o della lesione dell'integrità psicofisica del congiunto.
E' ovvio infatti che l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica non lede necessariamente i soli interessi di quest'ultima (vittima primaria), ma si ripercuote anche sulla sfera personale di altri soggetti (vittime secondarie), ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante - vincolo parentale o relazione affettiva - che possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza per il fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima e di avere perso un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità o comunque sulla frequenza dei rapporti con quella persona.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario (“Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” Cass. 25541/2022). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere riferita alla sola c.d. famiglia nucleare, in quanto il danno iure proprio dei congiunti è risarcibile ove venga provata la sussistenza e l'intensità della relazione, e dunque in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di una formale convivenza, non assurgendo la stessa a fatto imprescindibile dal quale desumere il rapporto e la sua portata (Cass. 21837/2019; Cass. 29784/2018; Cass. 29332/2017).
Con particolare riferimento all'elemento della convivenza, la Suprema Corte ha chiarito che
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere pagina 14 di 19 valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 22397/2022).
Anche di recente la Corte ha ribadito il proprio orientamento sul punto, affermando che “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”
(Cass. 36297/2023).
Tanto premesso, e ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del fatto che nel caso di specie non è stata allegata, né dimostrata, da parte della struttura resistente, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative della totale assenza di un legame tra vittima e i ricorrenti superstiti, deve presumersi l'esistenza, in capo a questi ultimi di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
La quantificazione del danno parentale, in linea di principio, può essere effettuata tramite il riferimento ai nuovi criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano 2024 - richiamati anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 37009/2022) - che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Ove l'eccezionalità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella.
Passando quindi al caso concreto, per quanto riguarda il pregiudizio fatto valere da Parte_1
coniuge di occorre fare riferimento alla “tabella integrata a punti per la
[...] Persona_1 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto”, la quale fissa un valore punto di € 3.911,00 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 118 punti, così distribuiti: a) età della vittima primaria: fino a 28 punti;
b) età della vittima secondaria: fino a 28 punti;
c) convivenza: 16 punti nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo pagina 15 di 19 familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
Con specifico riferimento al parametro e), le Tabelle milanesi prevedono che: “Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate
(anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; condivisione delle festività/ricorrenze: ; condivisione di vacanze: _1
; condivisione attività lavorativa/hobby/sport: _1
; attività di assistenza sanitaria/domestica: Email_2
; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima Email_2 primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
altri casi”.
Passando al caso di specie, per quanto riguarda la posizione della sig. di anni 65, Parte_1 pacificamente convivente con il coniuge la liquidazione va effettuata come segue:
a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 16; c) convivenza: punti
16; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 12, tenuto conto della presenza dei due figli;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 25, dovendosi presumere, da un lato, che dalla convivenza derivassero contatti giornalieri e condivisione di festività e ricorrenze, e dall'altro lato, che la particolare agonia/penosità/lunga durata della malattia di caratterizzata – come detto – Persona_1 da necessità di assistenza, per lo stato di emiparesi, limitazione di deambulazione, ricoveri ospedalieri con progressiva constatazione del peggioramento delle condizioni del marito, abbiano determinato nella signora un livello medio-alto di sofferenza interiore.
Moltiplicando il valore punto di € 3.911,00 per gli 85 punti così riconosciuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla sig. va quantificato in € 332.435,00. Parte_1
Per quanto riguarda le posizioni dei due figli di - di anni 39 all'epoca dei fatti, e Persona_1 Pt_2
, di anni 37, conviventi con i genitori a partire dalla fine del 2015-inizio del 2016 come Pt_3 dichiarato dai testi escussi nel presente giudizio e e come emerge dal Testimone_1 Testimone_2 certificato di residenza in atti (doc. 56 parte attrice) esse possono essere esaminate congiuntamente.
pagina 16 di 19 La liquidazione va effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 22; c) convivenza: punti 8 (atteso lo stabile trasferimento di entrambi i figli a partire dal 2016 presso la casa dei genitori, per quanto riguarda il figlio per dare assistenza continua al Pt_2 padre dopo il lungo ricovero seguito all'ictus avuto nel 2014); d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 12 tenuto conto della presenza della madre e del fratello;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 20, dovendosi presumere, da un lato, che dalla convivenza con il genitore derivassero contatti giornalieri e condivisione di festività e ricorrenze, e dall'altro lato, che la particolare agonia/penosità/lunga durata della malattia del padre abbiano determinato nei figli un livello medio-alto di sofferenza interiore.
Moltiplicando il valore punto di € 3.911,00 per gli 78 punti così riconosciuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da ciascuno dei due figli va quantificata in € 305.058,00.
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, gli attori hanno chiesto la Parte condanna della al pagamento di € 50.404,11 quale risarcimento per le spese sostenute per la acquisizione e la predisposizione, nel tempo, di quanto necessario alla cura e all'assistenza di R_
nonché delle somme sborsate per il pagamento degli Ausiliari incaricati nel procedimento
[...] preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonché dei consulenti di parte. Con riguardo a tali ultimi sborsi si osserva che essi non costituiscono voci risarcitorie, ma seguono la regolamentazione delle spese di lite, pertanto se ne darà conto nel prosieguo.
Sotto il profilo del danno patrimoniale in senso stretto agli attori va riconosciuto l'importo di €
12.852,00 integrante la somma delle spese per valutazione della documentazione sanitaria, sedute di terapia logopedica, di fisioterapia e rieducazione motoria, cuscino da carrozzina e plantari ortopedici, di cui parte attrice ha dato la prova dell'effettivo esborso (doc. 2 parte attrice), difettando per le restanti voci di danno la dimostrazione dell'effettività della spesa. Per quanto riguarda le spese per i servizi assistenziali e sanitari, dalla documentazione prodotta dagli attori a seguito dell'ordine di esibizione richiesto dalla parte convenuta, è emerso che il sig. ha percepito una pensione di Pt_2 accompagnamento a far data dal maggio 2014 (doc. 62 parte attrice); dalla residua documentazione esibita (doc. 57-61 parte attrice) si evince la corresponsione da parte dell' di un importo mensile CP_7 di circa € 500,00 sino al decesso del sig. In assenza di ulteriori specificazioni da parte degli Pt_2 attori, a fronte della circostanziata eccezione della convenuta, tali somme devono ritenersi corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento e pertanto le stesse, per insegnamento della Suprema Corte, vanno sottratte dalle spese di assistenza spettanti al danneggiato, andando quindi ad azzerare tale componente del danno patrimoniale richiesto (Cass. n. 31684/2024). Parte Riassumendo, quindi, la va condannata a corrispondere agli attori i seguenti importi:
pagina 17 di 19 In favore di e in qualità successori a titolo universale Parte_1 Parte_2 Parte_3 di la somma di € 350.039,81 (€ 337.187,81 + € 12.852,00); Persona_1
In favore di in proprio la somma di € 332.435,00; Parte_1
In favore di in proprio la somma di € 305.058,00; Parte_2
In favore di in proprio la somma di € 305.058,00. Parte_3
Sulle suddette somme, tutte liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tali interessi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ, SS.UU., n. 1712 del 17/2/1995), decorrono dalla data della lesione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla richiamata pronuncia, gli interessi legali andranno calcolati sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (11/2/2014) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat fino alla presente sentenza. Sull'importo sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art 1282 c.c., dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche con riferimento al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2549/2021 RG., come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014
(come modificati dal D.M. 147/2022), tenendo conto del valore del decisum, quanto alla causa di merito, e del valore indeterminabile di complessità alta, quanto al procedimento preventivo. Parte va dunque condannata a pagare in favore degli attori le spese di lite relative a entrambi i procedimenti. Sempre in base al principio della soccombenza, le spese della C.T.U. preventiva come Parte già liquidate vanno definitivamente poste a carico di Parte Non può essere accolta la domanda degli attori di condanna della al pagamento dei compensi versati al CTP quantificati in € 17.080,00 poiché il giudice non può disporre la condanna del soccombente in difetto di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa escludendosi che l'assunzione dell'obbligazione basti a provare il pagamento. Nel caso in esame dalla documentazione in atti (doc. 2 attori pg. 89) non emerge la prova dell'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
a pagare: Controparte_1
pagina 18 di 19 - In favore di e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 la somma di € 350.039,81 oltre interessi come indicato nella parte motiva;
- In favore di in proprio la somma di € 332.435,00 oltre interessi come Parte_1 indicato nella parte motiva;
- In favore di in proprio la somma di € 305.058,00 oltre interessi come indicato Parte_2 nella parte motiva;
- In favore di in proprio la somma di € 305.058,00 oltre interessi come indicato Parte_3 nella parte motiva;
2. Condanna l' a rimborsare agli attori le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano per il presente procedimento in € 870,00 per esborsi, € 37.951,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
per il procedimento n. 2549/2021 R.G. in € 286,00 per esborsi, € 3.827,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese della C.T.U. svolta nel procedimento n. 2549/2021 R.G. Trib. Reggio Emilia, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di l' Controparte_1
[...]
Reggio nell'Emilia, 10 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5361/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. COLI PAOLO con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. COLI PAOLO con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato in VIA Parte_3
VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. COLI PAOLO
ATTORI contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TAVAZZI MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.
Per parte convenuta: come da prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.
pagina 1 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 L. 24/2017 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi - rispettivamente coniuge e figli - di nato il [...] e deceduto il Persona_1
5/3/2018, hanno convenuto in giudizio l' Reggio Emilia, esponendo in Controparte_1 estrema sintesi: 1) che in data 11/2/2014 il loro congiunto veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale sinistra presso il Presidio Ospedaliero di Montecchio Emilia RE;
2) che il
24/2/2014 il sig. aveva subito un ictus ischemico, con conseguente trasferimento all'Istituto di Pt_2
Cura Riabilitazione Correggio dal quale era stato dimesso il 4/8/2014 con persistente deficit motorio all'arto superiore destro;
3) che in data 4/5/2015, a seguito della caduta dalla sedia a rotelle, al sig. era stata diagnosticata una “emorragia emisferica sn in sede di pregressa ischemia con Pt_2 inondamento tetraventricolare, FA cronica, protesi meccanica mitro-aortica in TAO” e predisposto il ricovero c/o la Neurologia dell'Arcispedale di Reggio Emilia ove era rimasto degente sino al
21/5/2015; 4) che il 31/10/2017, il sig. era stato ricoverato presso l'Unità Internistica Pt_2
Multidisciplinare dell'Ospedale di Montecchio Emilia e dimesso il 3/11/2017 con diagnosi di
“verosimile episodio di assenza”; 5) che il 25/1/2018 il paziente era stato nuovamente ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'Arcispedale di Reggio Emilia per “crisi epilettiche subentranti” sino al
5/2/2018, quando era stato trasferito alla dell'Ospedale di Controparte_2
Montecchio Emilia, con diagnosi di “crisi epilettiche subentranti in paziente con ampia area malacica emisferica sinistra da pregresse ischemia ed emorragia, in TAO per FA permanente”; 6) che le condizioni cliniche del paziente erano progressivamente peggiorate sino al decesso intervenuto il
5/3/2018.
Sulla base di quanto sopra, gli attori hanno chiesto al Tribunale di disporre una Consulenza Tecnica
d'Ufficio volta ad accertare la sussistenza di profili di responsabilità in capo al personale sanitario Parte dell'
La resistente si è costituita, respingendo ogni addebito.
All'esito dell'espletamento del procedimento per ATP, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno instaurato il presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dell'
[...] [...]
per sentirne accertare la responsabilità contrattuale e/o Controparte_1 extracontrattuale, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e nella qualità di eredi del loro congiunto, sia di natura patrimoniale (per spese sostenute nella cura e nella assistenza di nella misura di € 50.401,11) che non patrimoniale (danno spettante agli Persona_1 attori iure proprio, nella misura di € 300.000,00 in favore di € 300.000,00 in Parte_1
pagina 2 di 19 favore di € 280.000,00 in favore di danno biologico e danno non Parte_2 Parte_3 patrimoniale (morale) patito sino alla data della morte da in conseguenza dell'evento Persona_1 lesivo subito, nella misura complessiva di € 860.000,00; danno non patrimoniale da uccisione patito da nella misura complessiva di € 90.000,00; danno diretto (c.d. danno riflesso) patito iure Persona_1 proprio dagli attori in conseguenza delle gravissime menomazioni patite da nella misura Persona_1 di € 100.000,00 in favore di ciascun erede).
Gli attori, descritta la vicenda clinica del congiunto dall'11/2/2014 (data in cui egli si era sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale sinistra presso il Presidio Ospedaliero di Montecchio Parte Emilia) al momento del decesso, hanno addebitato ai medici dell' convenuta una colposa e inadeguata gestione pre e post-operatoria della terapia anticoagulante, in relazione all'intervento chirurgico.
In particolare gli attori hanno lamentato l'erronea condotta dei Curanti dell'ambulatorio
[...]
cui competeva la Controparte_3 prescrizione e il controllo della sospensione della terapia anticoagulante assunta, sin dal 1997, dal paziente, soggetto esposto ad elevato rischio trombo-embolico, consistita in un'inadeguata riduzione del valore di INR, ben al di sotto di quello terapeutico richiesto per la tipologia di rischio emorragico proprio dell'intervento chirurgico programmato, considerato a "basso rischio"; hanno inoltre lamentato che i sanitari non avevano adeguato correttamente la terapia antitroembolica sostitutiva, essendo del tutto insufficiente la somministrazione di enoxaparina nella misura prescritta (“in fase pre-operatoria non vi è evidenza che sia stata eseguita dai Curanti, in particolare dell'ambulatorio Cardiologico-
Terapia Anticoagulante Orale del Presidio Ospedaliero di Montecchio Emilia RE, alcuna valutazione corretta rispetto al rapporto rischio beneficio correlato alla sospensione della terapia anticoagulante orale rispetto all'esecuzione di intervento a basso rischio emorragico di ernioplastica inguinale.
Inoltre la modalità di esecuzione della sospensione e di sostituzione terapeutica era chiaramente erronea, ottenendosi un sottodosaggio che ha esposto il sig. a un incremento esponenziale del Pt_2 rischio tromboembolico. All'atto della dimissione presso l' Controparte_4
, nonostante l'indicazione di specialista anestesista di "non corretta
[...] sospensione di DI e embricamento con clexane", i Curanti provvedevano a prescrivere il proseguimento della sola terapia antitromboembolica con enoxoparina sodica a dosaggio errato, senza richiedere alcuna consulenza cardiologica-ematologica, al fine di adeguare, sia nelle tempistiche che nel dosaggio, la profilassi terapeutica”). Parte Hanno dedotto che a causa della condotta dei sanitari dell' il sig. in data 24/2/2014 aveva Pt_2 subito l'ictus ischemico, con pesanti ripercussioni sulla stabilità fisica del medesimo e rischio caduta pagina 3 di 19 effettivamente concretizzatosi, con trauma cranico in un soggetto già gravemente compromesso, al quale erano seguiti episodi di crisi epilettiche con un lungo e tormentato calvario e con un inesorabile progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente che lo aveva infine condotto al decesso.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza Controparte_5 della domanda chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta ha negato in primo luogo la sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dal personale sanitario e l'ictus cerebrale ischemico del 24/2/2014 evidenziando che la prevenzione antitrombotica, a qualsiasi dosaggio, non esclude del tutto i fenomeni trombo-elitici, ma ne riduce soltanto la frequenza;
in secondo luogo ha negato la sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari e gli eventi successivi all'ictus, ovvero l'emorragia cerebrale a seguito della caduta dalla sedia a rotelle del maggio 2015 e le crisi epilettiche dell'autunno 2017 che avevano condotto al decesso il sig. Ha in ogni caso contestato i danni Pt_2 lamentati dai ricorrenti nell'an e nel quantum.
Disposto il mutamento di rito, in esito all'acquisizione della C.T.U. svolta in sede di ATP la scrivente ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata dagli attori ma non dalla convenuta.
La causa è stata quindi istruita mediante integrazione di Consulenza Tecnica, prove orali e ordine di esibizione ed è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Va preliminarmente evidenziato che i fatti per cui è causa risalgono al febbraio 2014 dunque a epoca antecedente all'entrata in vigore (1/4/2017) della disciplina dettata dalla Legge Gelli Bianco;
pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 co. 1 disp. prel. c.c. “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, la novella non trova applicazione nel caso in esame (Cass.
Sez. 3 -, sent.n. 28987 del 11/11/2019 “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”).
Tanto chiarito ai fini dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, giova premettere che il consolidato orientamento giurisprudenziale, poi confermato dalla L. 24/2017, qualifica la responsabilità della struttura ospedaliera in termini contrattuali, concludendosi con l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, un contratto d'opera atipico di spedalità con il quale l'ente assume l'obbligo di eseguire una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle pagina 4 di 19 cure mediche e di quelle chirurgiche ma comprende tutta una serie altre prestazioni, accanto a quelle di tipo "lato sensu" alberghiere, quali “la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente,
o comunque dal medesimo scelto” (Cass. Sez. 3, Sent. n. 13066 del 14/7/2004; Sez. 3, Sent. n. 8826 del
13/4/2007).
Avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio in ambito di responsabilità contrattuale in generale, e medica in particolare, vige la regola per cui il paziente che intenda far valere la responsabilità della struttura sanitaria per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica
(o nell'insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua derivazione e connessione causale con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato). Adempiuto siffatto predetto onere probatorio, è onere della struttura sanitaria dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili;
e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533). Con
l'ulteriore osservazione, che per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”) - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del “più probabile che non”. La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non
è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla pagina 5 di 19 prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
A carico della struttura sanitaria convenuta in giudizio grava pertanto, secondo l'orientamento consolidato, che qui pienamente si condivide, un duplice onere probatorio: a) dimostrare di aver impiegato la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di interventi in esame, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonchè del relativo grado di responsabilità; b) che l'inesatto adempimento, estrinsecatesi nel mancato conseguimento degli obiettivi terapeutici previsti per tale intervento, o nell'insorgenza di complicanze è dovuto a causa non imputabile agli operatori sanitari, in quanto determinato da fattore non prevedibile nè prevenibile con la diligenza nel caso dovuta (Cass. n. 8826 del 2007).
Tanto chiarito e venendo al caso di specie, è pacifico nella vicenda che ci occupa il rapporto di spedalità, essendo incontroverso e documentato che è stato ricoverato presso il Presidio Persona_1
Ospedaliero di Montecchio Emilia e ivi sottoposto in data 11/2/2014 ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale sinistra.
Per quanto riguarda la storia clinica del paziente risulta dalla documentazione in atti che il sig. Pt_2 venne sottoposto ad intervento di “sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica” nel 2001, quindi dimesso in buone condizioni generali con prescrizione, per quanto nella presente sede rileva, di assunzione di warfarin (DI). A distanza di quasi 12 anni al sig. venne consigliato di Pt_2 sottoporsi a un intervento chirurgico di ernioplastica inguinale sinistra, effettivamente eseguito presso l'Ospedale di Montecchio Emilia l'11/2/2014, con segnalazione di rischio anestesiologico medio-alto.
La C.T.U. svolta in via preventiva ha in primo luogo constatato che il sig. era paziente posto in Pt_2 terapia anticoagulante orale perché portatore di doppia protesi valvolare meccanica (mitralica ed aortica) associata a fibrillazione atriale. Per tale condizione egli doveva essere considerato ad “alto rischio trombo-embolico”. La perizia ha quindi evidenziato la problematica insita negli interventi chirurgici su pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO), ovvero nei pazienti che assumono
DI atteso che l'interruzione della terapia anticoagulante orale può aumentare il rischio trombo- embolico, mentre la sua continuazione aumenta il rischio emorragico. Ha altresì accertato che nel caso in questione il rischio emorragico legato alla TAO peri-operatoria era elevato;
il warfarin doveva quindi innanzitutto essere sospeso prima dell'intervento e tale condotta è stata correttamente eseguita dai medici dell'ospedale di Montecchio Emilia che eseguirono l'intervento di ernioplastica.
Ciò posto il sig. venne dimesso il giorno successivo (12/2/2014) “in enoxaparina 4000 IU: 1 fl sc Pt_2 ogni 24 ore”.
pagina 6 di 19 I CC.TT.UU. hanno quindi chiarito che le linee guida consigliano un dosaggio di enoxaparina CP_6 pari a 4000U sc die nei pazienti a basso rischio trombo embolico e un dosaggio di 6000U sc ogni 12 ore nei pazienti di peso tra 70 e 89 Kg ad alto rischio trombo-embolico, come il sig. che Pt_2 all'epoca del ricovero pesava 84 kg.
L'operato dei sanitari appare quindi censurabile laddove, durante il ricovero presso l'ospedale, fu prescritta una dose inferiore di enoxaparina ovvero 4000 U x 1 e al momento delle dimissioni dall'ospedale di Montecchio Emilia al paziente venne consigliato di riprendere “l'abituale terapia ad eccezione del COUMADIN, inoltre ENOXAPARINA SODICA 4000 FL 1 fiala al giorno sottocute per almeno 10 giorni… con indicazione a contattare l'Ambulatorio Cardiologico per iniziare
“l'embricatura con il dicumarolico (DI)”.
Pertanto non può essere ritenuta adempiente la condotta dei medici 1) che in presenza di un elevato rischio di eventi trombo-embolici non consigliarono una dose adeguata di enoxaparina e 2) che in assenza di complicanze emorragiche legate all'intervento di ernioplastica (come si evince dalla cartella clinica dell'ospedale di Montecchio Emilia) - intervento peraltro di per sé a basso rischio di complicanze emorragiche post-procedurali - non indicarono la tempestiva ripresa della terapia con
DI, la quale invece “poteva e doveva essere ripresa già dopo 24-48 ore dall'intervento, specialmente nel caso di pazienti portatori di protesi valvolare meccanica, come era il caso in oggetto”.
Nel caso in esame solo in data 21/2/2014 al sig. venne consigliata la ripresa della terapia con Pt_2
e la contemporanea prosecuzione dell'enoxaparina, senza che tuttavia, nemmeno in tale Per_2 occasione, venisse prescritto l'aumento del dosaggio dell'enoxaparina.
Come riferito in premessa in data 24/2/2014 la sig. rinvenne il marito nel letto "con respiro Parte_1 russante, emiplegia dx e deviazione della rima buccale"; allertato il Servizio di Soccorso 118 e ricoverato presso l'Arcispedale 'Santa Maria' di Reggio Emilia al sig. venne diagnosticato un Pt_2
“ictus ischemico a verosimile genesi cardioembolica in paziente con FAC in TAO (sottodosata)”.
Ciò posto, in primo luogo i CC.TT.UU. hanno accertato la sussistenza di un diretto nesso di causalità fra l'errore medico commesso dalla struttura odierna resistente, che va quindi individuato da un lato nella inadeguata dose di eparina consigliata in presenza di un elevato rischio di eventi trombo-embolici e dall'altro nella tardiva ripresa della terapia con DI in paziente portatore di protesi valvolare meccanica pur in assenza di complicanze emorragiche legate all'intervento. Giova riportare testualmente le conclusioni degli Ausiliari: “L'evento trombo-embolico è avvenuto quasi due settimane dopo l'intervento chirurgico ed in data 24.02.2014 l'INR non era in range terapeutico. Se la terapia con warfarin fosse stata iniziata in 12.02.2014 come peraltro prescrivono le sopracitate linee guida, è molto probabile (per non dire certo) che si sarebbe raggiunto un livello di anticoagulazione efficace in
pagina 7 di 19 data 24.02.2014. Inoltre la terapia con eparina durante la sospensione del warfarin non era adeguata: la dose di enoxaparina prescritta dai medici dell'ospedale di Montecchio Emilia era un terzo di quanto consigliato dalle sopracitate linee guida italiane. Se si volesse fare riferimento invece alle linee guida internazionali coeve al caso in oggetto (…), la dose di enoxaparina prescritta dai medici dell'ospedale di Montecchio Emilia era un quarto di quanto consigliato. Ne deriva comunque che un'adeguata prescrizione di quest'ultima profilassi avrebbe permesso di evitare con elevata probabilità l'ictus cardio-embolico resosi manifesto il 24.02.2014. Alla luce del non adeguato bridging con eparina, dell'emivita del warfarin e del fatto che la terapia anticoagulante con warfarin previene la formazione della trombosi valvolare, l'atteggiamento terapeutico dei medici dell'ospedale di Montecchio Emilia ha sicuramente favorito l'instaurarsi di un processo trombotico che è da considerarsi in prima istanza causa dell'ictus ischemico che ha colpito il Sig. . Pt_2 Parte Sul punto va disattesa la tesi della secondo cui, atteso che l'ictus si è verificato quando le due terapie anticoagulanti erano in corso, “il rischio trombo embolico, anche con dosaggi superiori di eparina ed accorciamento dei tempi per l'embricazione del erano solo ridotti, ma non Per_2 esclusi”. I CC.TT.UU. hanno infatti condivisibilmente precisato, nel rispondere alle osservazioni del
CTP della convenuta che l'emivita del è tale che il ripristino di livelli adeguati di Per_2 anticoagulazione dopo la ripresa del trattamento avviene dopo un intervallo di latenza relativamente lungo (anche una settimana), quindi prima è ripresa la terapia con prima si raggiunge un Per_2 valore di INR in grado di proteggere da un possibile ictus cardio-embolico. E come ricordato, in base alle linee guida, la terapia con DI avrebbe dovuto essere ripresa il giorno o due giorni dopo e non a distanza di dieci giorni dall'intervento.
Chiarito tale aspetto, è inoltre accertato documentalmente che a seguito dell'evento ictale al sig. Pt_2
è residuato “un quadro di afasia globale, oltre ad emiparesi facio-brachio-crurale destra, deambulazione con utilizzo di rolletor semplice e supervisione di terzi, atteggiamento in extrarotazione dell'arto inferiore destro, instabilità nei cambi di direzione posturali;
si indicava più volte alla dimissione il rischio di caduta”. E' altresì pacifico che nel maggio 2015, effettivamente, si verificò una caduta dalla carrozzina sulla quale era costretto il paziente a cui è conseguita una “emorragia emisferica sinistra in sede di pregressa ischemia con inondamento tetraventricolare”.
Emerge inoltre dalla cartella clinica che dall'autunno 2017 cominciarono a registrarsi episodi epilettici, con successivo decadimento delle condizioni cliniche generali, nuove crisi epilettiche subentranti nel gennaio-febbraio 2018, rallentamento ideomotorio, aggravamento della disfagia e successiva messa in atto delle sole cure palliative con conseguente decesso del Sig. in data 5/3/2018. Pt_2
Ciò detto, posto che l'evento morte è riconducibile al decadimento delle condizioni cliniche generali pagina 8 di 19 del paziente a seguito del verificarsi del quadro epilettico a partire dall'autunno 2017 e posto che l'evento traumatico del maggio 2015 ha inciso nel verificarsi di tale quadro epilettico (concordando
CC.TT.UU. e CC.TT.PP. sulla compatibilità del quadro encefalico conseguente alla caduta con un successivo quadro epilettico – si veda verbale operazioni peritali del 20/6/2024), diviene dirimente accertare se l'evento traumatico in esame abbia comportato le nefaste conseguenze che hanno condotto alla morte il sig. proprio perché quest'ultimo era soggetto già compromesso dall'evento ictale del Pt_2 febbraio 2014 causato dai sanitari, ponendosi dunque come concausa dell'evento morte. Qualora invece si dovesse ritenere accertato che l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato anche qualora a cadere fosse stato un soggetto non versante nelle condizioni cliniche del sig. derivanti dall'ictus Pt_2 dovrebbe ritenersi che l'evento traumatico ha costituito un fatto imprevedibile ed atipico rispetto alla serie causale precedente idoneo a interrompere il nesso causale tra l'errore dei sanitari e il decesso.
Orbene sul punto giova richiamare il principio anche recentemente espresso dalla Suprema Corte secondo cui il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) così d'ascrivere all'autore della condotta, responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito. Qualora le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento imputabile al danneggiante, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, tali concause non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. 23/2/2023 n. 5632; Cass. 22/11/2019 n.
30521; Cass. 21/07/2011 n. 15991).
pagina 9 di 19 Orbene nel caso in esame all'esito della C.T.U. deve escludersi che l'evento traumatico del maggio
2015 costituisca una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento morte. Ed infatti, a seguito della caduta dalla sedia a rotelle, in data 5/5/2015 al sig. è stata diagnosticata una Pt_2
“emorragia emisferica sn in sede di pregressa ischemia”, a riprova, secondo quanto accertato dai
CC.TT.UU., che “la presenza della pregressa lesione ischemica è da considerarsi come “locus minoris resistentiae” e quindi concausa fondamentale della catastrofica emorragia cerebrale documentata alla
TC del maggio 2015”.
I CC.TT.UU. hanno chiarito che se il rischio emorragico aumenta in modo esponenziale con l'aumentare dell'INR, l'ictus cerebrale (“stroke”) è un fattore di rischio per l'emorragia intracranica anche a distanza dall'evento acuto. I pazienti in terapia anticoagulante (in warfarin, come nel caso in esame) con pregresso “stroke” sono esposti a un rischio emorragico maggiore rispetto ai pazienti in warfarin senza pregresso “stroke”. A parità di terapia anticoagulante i pazienti con ictus ischemico hanno un rischio più elevato di emorragia e di morte.
I CC.TT.UU. hanno altresì precisato che “qualora a cadere fosse stato un soggetto non versante nelle stesse condizioni cliniche del sig. derivanti dall'ictus, è molto probabile che non si sarebbe Pt_2 verificata l'emorragia emisferica sinistra in sede di pregressa ischemia (peraltro persone senza disabilità a carico degli arti superiori possono mettere in atto i meccanismi di protezione, anche automatici, riducendo la vis lesiva a livello del capo) e così il successivo quadro epilettico e la conseguente cascata di eventi fino all'exitus, potendosi quindi affermare che il decesso si sarebbe verificato in modalità e tempistiche differenti”.
Deve infine osservarsi che l'evento traumatico del 2015 è conseguito a una caduta del sig. dalla Pt_2 sedia a rotelle, caduta integrante proprio uno dei rischi conseguenti al procurato ictus, come emerge dalla documentazione rilasciata al momento delle dimissioni.
I CC.TT.UU hanno quindi accertato l'esistenza del nesso causale fra l'errore medico commesso dai Parte sanitari della e il decesso del sig. Pt_2
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei CC.TT.UU., che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi dettagliata e approfondita degli atti e dei documenti di causa, immune da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti;
i CC.TT.UU. hanno risposto in modo esaustivo, coerente e dettagliato alle osservazioni dei consulenti di parte confermando le proprie determinazioni sulla sussistenza del nesso di causalità.
Passando ad esaminare le domande risarcitorie proposte dagli attori, essi hanno chiesto la condanna della struttura sanitaria al risarcimento in loro favore di tutti i pregiudizi derivanti dal sopra descritto inadempimento, sia iure hereditatis, per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal defunto pagina 10 di 19 marito e padre - in tutte le sue molteplici componenti -, sia iure proprio.
Per quanto riguarda i danni iure hereditatis, come si è detto, è deceduto in data 5/3/2018 Persona_1 lasciando la moglie e i due figli e . Non vi è alcun dubbio in ordine Parte_1 Pt_2 Pt_3 alla sussistenza, in capo ai medesimi, della qualità di successori a titolo universale di Persona_1
Gli attori hanno chiesto innanzitutto il risarcimento a) del danno biologico e del danno morale subito dal congiunto, deducendo che quest'ultimo, in conseguenza dell'evento lesivo, aveva subito 240 giorni di invalidità temporanea e una perdita di integrità fisica pari all'80-85% del totale, pari a € 740.000,00 oltre a un danno morale per le sofferenze patite pari a € 120.000,00 a titolo di danno morale;
b) del danno non patrimoniale da uccisione, inteso quale diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni subite, decorrente dal momento in cui sono provocate le lesioni, sino a quello della morte conseguente alle lesioni medesime, da liquidarsi su base equitativa proposta nella misura di
€ 90.000,00.
Prima di esaminare la fattispecie concreta, occorre premettere quanto segue. Chiunque avendo riportato delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, dall'errore medico - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo e poi deceda in dipendenza (totale o parziale) delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale che può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ciò che distingue le due tipologie di pregiudizio non è la natura giuridica, ma la consistenza: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consistendo nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente;
il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consistendo in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (Cass.
18056/2019).
Costituisce altresì consolidato principio giurisprudenziale che il danno alla salute che può subire la vittima di lesioni personali la quale sopravviva per un certo periodo di tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico legale, può consistere solo in una invalidità temporanea.
Il concetto di invalidità designa infatti uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente); la prima consiste nello stato menomativo causato da malattia, durante il decorso di questa, mentre la seconda consiste nello stato menomativo che residua dopo la cessazione di una malattia. Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte anche di recente, l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono pagina 11 di 19 tra loro compatibili: finché dura la malattia, permane uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre alla morte, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea ma non già permanente (Cass.
7923/2024; Cass. 16272/2023; Cass. 18056/2019; Cass. 5197/2015).
In conclusione, alla luce dei condivisibili e consolidati principi sopra richiamati, in ipotesi di decesso provocato dalle lesioni personali e avvenuto senza stabilizzazione dei postumi non è configurabile un danno biologico permanente bensì solo danno biologico temporaneo consistente nella incapacità del soggetto di attendere alle comuni attività quotidiane ed allo svolgimento delle relazioni sociali per un tempo limitato, in quanto destinato a cessare, in considerazione della natura letale della lesione, con l'exitus, ossia con la definitiva estinzione della persona fisica.
Ciò chiarito, si osserva che i CC.TT.UU. hanno accertato nel caso di specie “un danno biologico temporaneo, quale inabilità temporanea totale, di circa 10 mesi, oltre ad un danno biologico permanente “intermittente”, ovvero nel periodo intercorrente dalla dimissione del 23/10/2014 al momento del ricovero del 25/1/2018 (esclusi i periodi di ricovero del 2015 e 2017), stimabile attorno al 80%”.
Ora, in base ai principi sopra esposti, il danno biologico permanente non è riconoscibile, essendo sopraggiunto il decesso del paziente, proprio in conseguenza della condotta inadempiente del personale Parte sanitario della ed è quindi risarcibile il solo danno temporaneo, specificandosi che la temporaneità di cui si parla non ha riguardo alla prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente) senza fine e che, dal momento della lesione, accompagna ininterrottamente il sofferente sino al momento del suo decesso. Dalla stessa relazione peritale, e in ogni caso dall'esame della documentazione medica in atti, emerge che il sig. successivamente all'intervento eseguito presso l'Ospedale di Montecchio Pt_2
Emilia in data 11/2/2014 e all'ictus ischemico ad esso conseguito, non ha mai più condotto una vita normale ma, anzi, per oltre quattro anni, ha continuato a manifestare sintomi e problematiche correlate all'evento ictale (afasia globale, emiparesi, utilizzo di deambulatore e supervisione di terzi, instabilità nei cambi di direzione posturali, sedia a rotelle, quadro epilettico, accessi all'ospedale).
Venendo alla liquidazione, la Suprema Corte anche recentemente ha sottolineato come il danno subito nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato;
esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono pagina 12 di 19 predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (Cass. n. 1877/2006; Cass. n. 25124/2006; Cass. n.
11003/2003).
Pertanto, calcolati in 1483 i giorni dall'intervento (11/2/2014) al decesso (5/3/2018) e sottratti i 300 giorni di invalidità temporanea totale riconosciuti dai CC.TT.UU., per i restanti 1183 deve riconoscersi, in via equitativa, una invalidità temporanea parziale al 75% di 592 giorni e al 50% di altri 591 giorni.
La liquidazione di questa voce di danno va fatta all'attualità, come detto in termini equitativi attraverso il richiamo ai parametri di riferimento elaborati dal Tribunale di Milano, con la precisazione che la
Suprema Corte, nel condividere e confermare le scelte operate dai giudici di merito con riguardo alla liquidazione del cosiddetto danno biologico terminale attraverso il riferimento ai parametri nelle tabelle per il danno biologico temporaneo (Cass. n. 17577/2019, Cass. n. 16592/2019, Cass. n. 23183/2014,
Cass. n. 7632/2003), ha contestualmente sottolineato l'esigenza di tener conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, al punto che la lesione alla salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte (Cass. n. 33009/2024; Cass.
n. 15491/2014, Cass. n. 18163/2007).
Alla luce di ciò, muovendo dal parametro costituito dalle indicazioni contenute nelle c.d. tabelle di
Milano per l'inabilità temporanea, adeguando tali indicazioni attraverso un incremento del 50% del valore giornaliero stabilito dalla ridetta tabella milanese per l'inabilità temporanea, posto che al momento del fatto aveva 66 anni, l'importo dovuto a tale titolo è di € 179.833,50. Va poi Persona_1 considerato, da un lato, che tale danno, benché temporaneo, è, come sopra ricordato, massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è stata così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte;
dall'altro lato, che il grado di sofferenza psico fisica patito da R_
è stato di grado molto elevato in considerazione dell'invasività delle procedure assistenziali
[...] nonché del disagio derivato nella limitazione delle attività quotidiane ed usuali. Ciò giustifica un incremento in via equitativa del 50% a titolo di danno morale da sofferenza soggettiva (e così €
269.750,25) e un ulteriore incremento, sempre in via equitativa, del 25% su tale ultimo importo a titolo di danno dinamico relazionale, e così per totali € 337.187,81.
Gli attori hanno chiesto poi il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio a seguito della morte del congiunto quale danno da perdita del rapporto parentale, quantificato nella misura di €
300.000,00 in favore di € 300.000,00 in favore di € 280.000,00 in Parte_1 Parte_2 favore di oltre al danno morale, quale dolore e patimento conseguenti alla constatazione Parte_3 della condizione del congiunto e danno dinamico relazionale, inteso come modificazione peggiorativa pagina 13 di 19 delle relazioni di vita, anche in conseguenza del diritto all'assistenza morale e materiale vantato dal congiunto e assolto dai parenti sia conviventi che non conviventi, quantificato in € 100.000,00 per ciascuno dei tre congiunti.
Come noto, il danno da perdita del rapporto parentale si identifica con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte, derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo per effetto della morte o della lesione dell'integrità psicofisica del congiunto.
E' ovvio infatti che l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica non lede necessariamente i soli interessi di quest'ultima (vittima primaria), ma si ripercuote anche sulla sfera personale di altri soggetti (vittime secondarie), ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante - vincolo parentale o relazione affettiva - che possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza per il fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima e di avere perso un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità o comunque sulla frequenza dei rapporti con quella persona.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario (“Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” Cass. 25541/2022). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere riferita alla sola c.d. famiglia nucleare, in quanto il danno iure proprio dei congiunti è risarcibile ove venga provata la sussistenza e l'intensità della relazione, e dunque in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di una formale convivenza, non assurgendo la stessa a fatto imprescindibile dal quale desumere il rapporto e la sua portata (Cass. 21837/2019; Cass. 29784/2018; Cass. 29332/2017).
Con particolare riferimento all'elemento della convivenza, la Suprema Corte ha chiarito che
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere pagina 14 di 19 valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 22397/2022).
Anche di recente la Corte ha ribadito il proprio orientamento sul punto, affermando che “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”
(Cass. 36297/2023).
Tanto premesso, e ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del fatto che nel caso di specie non è stata allegata, né dimostrata, da parte della struttura resistente, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative della totale assenza di un legame tra vittima e i ricorrenti superstiti, deve presumersi l'esistenza, in capo a questi ultimi di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
La quantificazione del danno parentale, in linea di principio, può essere effettuata tramite il riferimento ai nuovi criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano 2024 - richiamati anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 37009/2022) - che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Ove l'eccezionalità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella.
Passando quindi al caso concreto, per quanto riguarda il pregiudizio fatto valere da Parte_1
coniuge di occorre fare riferimento alla “tabella integrata a punti per la
[...] Persona_1 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto”, la quale fissa un valore punto di € 3.911,00 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 118 punti, così distribuiti: a) età della vittima primaria: fino a 28 punti;
b) età della vittima secondaria: fino a 28 punti;
c) convivenza: 16 punti nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo pagina 15 di 19 familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
Con specifico riferimento al parametro e), le Tabelle milanesi prevedono che: “Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate
(anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; condivisione delle festività/ricorrenze: ; condivisione di vacanze: _1
; condivisione attività lavorativa/hobby/sport: _1
; attività di assistenza sanitaria/domestica: Email_2
; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima Email_2 primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
altri casi”.
Passando al caso di specie, per quanto riguarda la posizione della sig. di anni 65, Parte_1 pacificamente convivente con il coniuge la liquidazione va effettuata come segue:
a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 16; c) convivenza: punti
16; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 12, tenuto conto della presenza dei due figli;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 25, dovendosi presumere, da un lato, che dalla convivenza derivassero contatti giornalieri e condivisione di festività e ricorrenze, e dall'altro lato, che la particolare agonia/penosità/lunga durata della malattia di caratterizzata – come detto – Persona_1 da necessità di assistenza, per lo stato di emiparesi, limitazione di deambulazione, ricoveri ospedalieri con progressiva constatazione del peggioramento delle condizioni del marito, abbiano determinato nella signora un livello medio-alto di sofferenza interiore.
Moltiplicando il valore punto di € 3.911,00 per gli 85 punti così riconosciuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla sig. va quantificato in € 332.435,00. Parte_1
Per quanto riguarda le posizioni dei due figli di - di anni 39 all'epoca dei fatti, e Persona_1 Pt_2
, di anni 37, conviventi con i genitori a partire dalla fine del 2015-inizio del 2016 come Pt_3 dichiarato dai testi escussi nel presente giudizio e e come emerge dal Testimone_1 Testimone_2 certificato di residenza in atti (doc. 56 parte attrice) esse possono essere esaminate congiuntamente.
pagina 16 di 19 La liquidazione va effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 22; c) convivenza: punti 8 (atteso lo stabile trasferimento di entrambi i figli a partire dal 2016 presso la casa dei genitori, per quanto riguarda il figlio per dare assistenza continua al Pt_2 padre dopo il lungo ricovero seguito all'ictus avuto nel 2014); d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 12 tenuto conto della presenza della madre e del fratello;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: punti 20, dovendosi presumere, da un lato, che dalla convivenza con il genitore derivassero contatti giornalieri e condivisione di festività e ricorrenze, e dall'altro lato, che la particolare agonia/penosità/lunga durata della malattia del padre abbiano determinato nei figli un livello medio-alto di sofferenza interiore.
Moltiplicando il valore punto di € 3.911,00 per gli 78 punti così riconosciuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da ciascuno dei due figli va quantificata in € 305.058,00.
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, gli attori hanno chiesto la Parte condanna della al pagamento di € 50.404,11 quale risarcimento per le spese sostenute per la acquisizione e la predisposizione, nel tempo, di quanto necessario alla cura e all'assistenza di R_
nonché delle somme sborsate per il pagamento degli Ausiliari incaricati nel procedimento
[...] preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonché dei consulenti di parte. Con riguardo a tali ultimi sborsi si osserva che essi non costituiscono voci risarcitorie, ma seguono la regolamentazione delle spese di lite, pertanto se ne darà conto nel prosieguo.
Sotto il profilo del danno patrimoniale in senso stretto agli attori va riconosciuto l'importo di €
12.852,00 integrante la somma delle spese per valutazione della documentazione sanitaria, sedute di terapia logopedica, di fisioterapia e rieducazione motoria, cuscino da carrozzina e plantari ortopedici, di cui parte attrice ha dato la prova dell'effettivo esborso (doc. 2 parte attrice), difettando per le restanti voci di danno la dimostrazione dell'effettività della spesa. Per quanto riguarda le spese per i servizi assistenziali e sanitari, dalla documentazione prodotta dagli attori a seguito dell'ordine di esibizione richiesto dalla parte convenuta, è emerso che il sig. ha percepito una pensione di Pt_2 accompagnamento a far data dal maggio 2014 (doc. 62 parte attrice); dalla residua documentazione esibita (doc. 57-61 parte attrice) si evince la corresponsione da parte dell' di un importo mensile CP_7 di circa € 500,00 sino al decesso del sig. In assenza di ulteriori specificazioni da parte degli Pt_2 attori, a fronte della circostanziata eccezione della convenuta, tali somme devono ritenersi corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento e pertanto le stesse, per insegnamento della Suprema Corte, vanno sottratte dalle spese di assistenza spettanti al danneggiato, andando quindi ad azzerare tale componente del danno patrimoniale richiesto (Cass. n. 31684/2024). Parte Riassumendo, quindi, la va condannata a corrispondere agli attori i seguenti importi:
pagina 17 di 19 In favore di e in qualità successori a titolo universale Parte_1 Parte_2 Parte_3 di la somma di € 350.039,81 (€ 337.187,81 + € 12.852,00); Persona_1
In favore di in proprio la somma di € 332.435,00; Parte_1
In favore di in proprio la somma di € 305.058,00; Parte_2
In favore di in proprio la somma di € 305.058,00. Parte_3
Sulle suddette somme, tutte liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tali interessi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ, SS.UU., n. 1712 del 17/2/1995), decorrono dalla data della lesione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla richiamata pronuncia, gli interessi legali andranno calcolati sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (11/2/2014) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat fino alla presente sentenza. Sull'importo sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art 1282 c.c., dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche con riferimento al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 2549/2021 RG., come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014
(come modificati dal D.M. 147/2022), tenendo conto del valore del decisum, quanto alla causa di merito, e del valore indeterminabile di complessità alta, quanto al procedimento preventivo. Parte va dunque condannata a pagare in favore degli attori le spese di lite relative a entrambi i procedimenti. Sempre in base al principio della soccombenza, le spese della C.T.U. preventiva come Parte già liquidate vanno definitivamente poste a carico di Parte Non può essere accolta la domanda degli attori di condanna della al pagamento dei compensi versati al CTP quantificati in € 17.080,00 poiché il giudice non può disporre la condanna del soccombente in difetto di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa escludendosi che l'assunzione dell'obbligazione basti a provare il pagamento. Nel caso in esame dalla documentazione in atti (doc. 2 attori pg. 89) non emerge la prova dell'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
a pagare: Controparte_1
pagina 18 di 19 - In favore di e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 la somma di € 350.039,81 oltre interessi come indicato nella parte motiva;
- In favore di in proprio la somma di € 332.435,00 oltre interessi come Parte_1 indicato nella parte motiva;
- In favore di in proprio la somma di € 305.058,00 oltre interessi come indicato Parte_2 nella parte motiva;
- In favore di in proprio la somma di € 305.058,00 oltre interessi come indicato Parte_3 nella parte motiva;
2. Condanna l' a rimborsare agli attori le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano per il presente procedimento in € 870,00 per esborsi, € 37.951,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
per il procedimento n. 2549/2021 R.G. in € 286,00 per esborsi, € 3.827,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese della C.T.U. svolta nel procedimento n. 2549/2021 R.G. Trib. Reggio Emilia, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di l' Controparte_1
[...]
Reggio nell'Emilia, 10 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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