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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1377/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Di Francesco)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Palmieri)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9975 del 29/11/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della - d'ora in poi, breviter, anche “ ” - si condannava la resistente al pagamento Pt_1 CP_2 della complessiva somma di € 39.897,60, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive relative alle indennità di turno continuo avvicendato (diurno e notturno) svolto dal ricorrente nel periodo dal 2003 al settembre 2018.
La Società interponeva gravame, cui resisteva il lavoratore.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in tre motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione: in particolare, la Società non contesta l'esistenza, sottolineata dal Tribunale capitolino, delle lettere interruttive inviate dal in data 26/6/2007, 7/5/2012 e 27/4/2017, ma CP_1 evidenzia che le stesse, sul versante contenutistico, erano inidonee a costituire una valida costituzione in mora del debitore e, sul versante formale, risultavano sottoscritte da un legale diverso da quello per il quale veniva conferito mandato nel giudizio di primo grado.
Tali censure non colgono nel segno.
Sul primo versante, si è ripetutamente affermato che l'atto interruttivo della prescrizione non richieda alcuna tipicità tassativa, trattandosi di atto libero nella forma, purché, nel contenuto, esprima in modo inequivocabile la volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore;
a tal fine, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, non soggetto, quindi, a formule sacramentali, né si richiede che debba necessariamente indicare l'importo invocato in pagamento, salva ovviamente l'individuazione corretta del medesimo debitore (v., ex multis, Cass., sez. lav., 25/11/2015, n. 24054).
Nella specie, le lettere di cui sopra contenevano la puntuale indicazione dei fatti costitutivi del diritto che il avrebbe fatto valere in via giudiziaria, segnatamente riguardo all'esplicita richiesta al CP_1 datore di esatto adempimento delle obbligazioni retributive riguardanti la prestazione svolta durante i turni di lavoro (v., in particolare, i seguenti passaggi delle diffide in atti: “Per quanto riguarda la indennità di turno e la indennità ore notturne in turno, il trattamento economico è rimasto invariato sin dal passaggio da EL SP ad , e ciò rende necessario, pertanto, l'adeguamento del relativo trattamento economico … con la Pt_1 presente, da valere ad ogni effetto di legge quale atto di costituzione in mora ed interruttivo di qualsivoglia prescrizione, si richiedono per conto dei miei rappresentati …”; nonché ”Si diffida codesta Società a cessare la condotta illegittima in violazione della norma di cui all'art. 2112 c.c. e dei relativi accordi menzionati, antecedenti e successivi alla cessione del ramo d'azienda ... con pregiudizio alle ragioni ed interessi degli ex dipendenti EL che, pertanto, richiedono ad oggi l'adempimento degli obblighi retributivi e normativi”).
Sul secondo versante, si è chiarito che, ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata - non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche - da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto sia compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (v., da ultimo, Cass., sez. lav., 25/4/2025, n. 10916). Nella specie, appare evidente la volontà negoziale del lavoratore di far valere nel tempo i propri diritti, rivendicando la stessa pretesa retributiva, chiedendone il medesimo adempimento e, quindi, conservando gli effetti sostanziali interruttivi delle precedenti missive, che vengono espressamente richiamate ciascuna in un'unità di intenti, ciò a confutazione della tesi dell'appellante di non ritenere valida la prima costituzione in mora solo perché il legale mandatario risulta diverso dal difensore dell'odierna causa (v., in particolare, il seguente passaggio: “La presente in nome e per conto dei Sig.ri … … i quali, anche in Controparte_1 riferimento alle precedenti lettere raccomandate aa.rr. del 17/5/2007 e 26/6/2007 a firma dell'Avv. Giuseppe
Pistritto, quivi da intendersi trascritte in via integrale ed esaustiva, mi conferiscono mandato a ...”).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante rimprovera al Tribunale di aver erroneamente individuato la disciplina da applicarsi per la corretta determinazione del trattamento economico spettante al a titolo di indennità con riferimento alla prestazione svolta nei turni giornalieri e notturni. CP_1
In buona sostanza, la Società reitera le tesi secondo cui, riguardo al suddetto lavoratore - inizialmente alle dipendenze di EL Distribuzione SP e, poi, passato ad Acea Distribuzione SP a seguito di cessione di ramo d'azienda - troverebbe applicazione il CCNL Federelettrica del 9/7/1996 per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici, e non - come opinato dal primo giudice - i verbali di Accordo EL del 7/3/1995 e
8/5/1996, per effetto del richiamo degli stessi in sede di Accordo del 19/1/2002 tra Acea SP/Acea
Distribuzione SP e le atificato in data 18/3/2002. Pt_2
Tale tesi risulta infondata, come, peraltro, ritenuto da questa Corte in fattispecie in toto sovrapponibili alla presente, le cui argomentazioni possono qui richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v., in particolare, App. Roma n. 3514/2018 e App. Roma n. 1869/2019, che hanno rigettato l'appello proposto avverso le sentenze del Tribunale di Roma nn. 5762/2015 e 5763/2015 citate nella motivazione della sentenza impugnata, e che hanno ricevuto l'avallo da Cass., sez. lav., 25/10/2022 nn. 31476 e 31510).
Invero, il Tribunale ha motivato correttamente circa l'applicabilità alla fattispecie del CCNL c.d. CUSE
(contratto unitario settore elettrico) del 24/7/2001 che, all'art. 38, disponeva che, per i lavoratori turnisti e semiturnisti, sarebbero rimasti in vigore i trattamenti in atto, prevedendo che veniva demandata ad una
Commissione paritetica la definizione del quadro complessivo, normativo ed economico, riferito alle prestazioni in turni continuati ed avvicendati, e stabilendo, altresì, che detta Commissione avrebbe dovuto definire le proprie proposte al riguardo entro il 31/12/2004, sottoponendole successivamente all'esame delle parti collettive;
trattasi di CCNL che espressamente sostituiva i precedenti Contratti nazionali, mentre, all'art. 38, disponeva che, per i lavoratori turnisti e semiturnisti, sarebbero rimasti in vigore i trattamenti in atto.
Secondo l'appellante, i “trattamenti in atto”, di cui al suindicato articolo, sarebbero quelli risultanti dall'art. 23 del CCNL Federelettrica del 9/7/1996, ciò fino a quando la Commissione paritetica indicata non avesse proceduto al rinnovo dell'art. 38.
Tuttavia, come giustamente sottolineato dal primo giudice, con ipotesi di accordo del 19/1/2002 stipulato tra e - in cui si dava atto, in adempimento degli obblighi nascenti dal d.lgs. n. Pt_1 Pt_2
79/1999, della cessione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'EL SP e della cessione del relativo ramo d'azienda ad Acea Distribuzione SP in data 1/7/2001 - le parti stabilivano, nelle more di un diverso accordo, di mantenere il trattamento dei lavoratori turnisti, così come disciplinato dai verbali di cui all'Accordo EL del 7/3/1995 e 8/5/1996, e di determinare i valori economici di riferimento ai quali applicare le maggiorazioni del 46% e del 76% per il trattamento di cui sopra come indicati nella retribuzione in atto al
30/6/2001. Ciò, con evidenza, in favore di quei lavoratori che - come l'odierno appellato - erano transitati da EL ad per effetto della cessione del ramo d'azienda dell'1/7/2001, regolamentata con Accordo collettivo Pt_1 del 26/6/2001.
Invero, la conferma della sussistenza di un trattamento particolare da riservare ai dipendenti turnisti ex
EL transitati in si rinviene dal verbale di Accordo del 28/6/2011, intervenuto tra le altre Pt_1 Pt_1
Società del gruppo e le nel quale si dà atto della circostanza che, al personale EL transitato Pt_1 Pt_2 in al quale si applicava una disciplina contrattuale propria, quest'ultima è stata “conservata e Pt_1 armonizzata sulla base di specifiche intese tra le parti”, sia di livello nazionale (accordo 26/6/2001 e
10/4/2002) sia di livello aziendale (verbali di accordo 29/1-18/2/2002), le quali intese hanno “di fatto determinato un ulteriore regime normativo per la medesima categoria di dipendenti (turnisti e semiturnisti)”.
Non ha pregio, al riguardo, perché parziale, il richiamo che l'appellante fa al verbale di incontro sottoscritto il 26/6/2001 tra Federelettrica ed OO.SS - il cui contenuto è stato integralmente richiamato al punto 4 del verbale sottoscritto da Acea Distribuzione, EL Distribuzione e l 28/6/2001 - che, dopo Pt_2 aver posto nelle premesse l'esistenza di un protocollo d'intesa stipulato in ottemperanza del d.lgs. n.
79/1999, contenente la clausola c.d. sociale ed aver previsto che, ai lavoratori delle Aziende del Gruppo
EL che passano alle dipendenze delle imprese elettriche locali acquirenti, verrà applicato il CUSE - avrebbe espressamente specificato che, in attesa della stipula, verrà applicato il CCNL per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici del 9/7/1996 in applicazione e con le garanzie previste dall'art. 2112 c.c.
Infatti, la clausola citata va completata con quella successiva che, al punto 2, prevede: “il sistema delle garanzie, per i dipendenti di cui al comma precedente, si realizzerà come di seguito specificato, secondo quanto previsto dalla clausola sociale contenuta nel Protocollo di intesa del 30/9/1999: a) per quanto attiene ai trattamenti economici, verranno mantenute agli interessati le erogazioni complessivamente più favorevoli in atto alla data del trasferimento, fatto salvo il principio della inscindibilità e non cumulabilità degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, di derivazione nazionale o locale, allo stesso o ad analogo titolo”, il che conferma la giusta interpretazione degli accordi di cui si discute offerta dal Tribunale nella sentenza gravata.
Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante denuncia la “illegittimità” dell'impugnata sentenza, nella parte in cui non rilevava la correttezza della condotta dalla Società in relazione alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c. nell'ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda.
Anche tale motivo si rivela infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.
Tale previsione, finalizzata a tutelare i lavoratori trasferiti garantendo loro la conservazione del trattamento economico-normativo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda ceduta, impone al cessionario il rispetto dei contratti collettivi (nazionali, territoriali ed aziendali) applicati dal cedente e vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza. Naturalmente ciò avverrà nel caso in cui l'azienda cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, perché, se il cessionario dispone ed applica, a sua volta, contratti collettivi dello stesso livello, il suddetto obbligo viene meno.
Questo significa che il cessionario, fermo restando l'onere di conservare i c.d. diritti quesiti del lavoratore trasferito, potrà sostituire, immediatamente ed in toto, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente con quella applicata presso la propria impresa, anche se più sfavorevole.
Tuttavia, è opportuno precisare che la sostituzione della disciplina collettiva del cedente con quella del cessionario nella fattispecie in esame è stata oggetto di c.d. Accordi di armonizzazione, conseguiti in sede di procedura sindacale ex art. 47 della legge n. 428/1990.
Tali accordi - della cui illegittimità l'appellante non si duole - al fine di rendere “meno traumatico” il passaggio dalle condizioni contrattuali applicate ai dipendenti ceduti a quelle applicate ai dipendenti del cessionario, hanno stabilito particolari modalità o particolari tempistiche circa gli effetti della sostituzione contrattuale, anche perché tale trasferimento è stato attuato in presenza di un intervento legislativo volto a disciplinare cessioni di aziende o di loro rami (nella specie, il d.lgs. n. 79/1999, c.d. decreto Bersani).
In tale fattispecie, pur trovando applicazione i principi informatori e la disciplina dettata dalla norma civilistica in tema di trasferimento d'azienda, possono ritenersi legittimi gli accordi sopra richiamati stipulati, peraltro, in aderenza alla clausola c.d. di salvaguardia, prevista dal Protocollo di intesa del 30/9/1999, sottoscritto in applicazione del c.d. decreto Bersani, che prevedeva l'applicabilità al personale ex EL trasferito ad altre Società, in relazione alla privatizzazione attuata, del trattamento economico e normativo in atto al momento del trasferimento corrisposto dal cedente e, nella sola ipotesi di carenza di intesa tra le parti, la validità massima del suddetto trattamento per tre anni dal trasferimento medesimo.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento (evidenziando che la Società non muove alcuna contestazione sul quantum liquidato dal Tribunale in favore del lavoratore a titolo di differenze retributive).
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono determinate nel dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la alla refusione delle spese del grado, che si liquidano € 6.945,75 per Pt_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT EL)