Art. 3.
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a disporre la cessazione dal servizio dei rispettivi impiegati e salariati non di ruolo che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a disporre la cessazione dal servizio dei rispettivi impiegati e salariati non di ruolo che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.