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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Della C.F._1
Giovampaola e dall'avv. Letizia Tegon, entrambi del foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori e nata a [...] il 6 ottobre CP_1
1961 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Cocchi C.F._2
del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“A) Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto a San
Lazzaro di Savena (BO), in data 8 luglio 1990, tra il Sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e la CodiceFiscale_3
Sig.ra (C.F. ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_4
1 06.10.1961, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) dell'anno 1990, numero 27, parte 1.
B) Ordinare per l'effetto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Lazzaro di
Savena (BO) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
C) Disporre che il Sig. continuerà a versare un assegno mensile a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento della Sig.ra il cui ammontare viene CP_1
rideterminato, a decorrere dal mese di gennaio 2025, nell'importo mensile di € 300,00
(euro trecento/00), in ragione delle mutate condizioni economico-patrimoniali delle parti rispetto a quelle vigenti all'epoca della loro separazione;
tale somma sarà annualmente rivalutata nella misura del 100% dell'indice ISTAT con decorrenza dal mese di gennaio 2026.
D) Dare atto che le parti provvederanno, entro 60 giorni dal deposito del provvedimento di scioglimento del loro matrimonio, a definire gli assetti attinenti all'immobile in comproprietà tra loro, innanzi a notaio di loro fiducia, usufruendo in tale sede delle agevolazioni fiscali previste per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, quale conseguenza del presente procedimento di divorzio, ai sensi della normativa vigente.
E) Dare atto che le parti dichiarano di non aver altro a che pretendere reciprocamente in relazione ad eventuali pendenze pregresse relative al mantenimento del figlio da tempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
F) Dichiarare che tutte le spese e i compensi legali del presente procedimento di divorzio saranno integralmente compensati tra le parti per espresso accordo delle medesime.
G) Dare atto che le parti, infine, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale e che, pertanto, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra espressamente concordato, nient'altro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
2 “Visto”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto depositato il 14 gennaio 2025, e Parte_2
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio, CP_1
prevedendo, fra le condizioni del divorzio, un impegno al trasferimento immobiliare.
Con il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, veniva nominato un ausiliario ex art. 68 c.p.c. per gli adempimenti relativi all'impegno al trasferimento immobiliare.
Successivamente i ricorrenti depositavano istanza congiunta di modifica delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, precisando che non intendevano concludere un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento della quota del 50% della casa coniugale da un coniuge all'altro e riformulando, pertanto, le statuizioni indicate alle lettere D), E) e F) del ricorso, con richiesta di revoca della nomina dell'esperto e di anticipazione dell'udienza di comparizione.
Con decreto del 6 marzo 2025, in accoglimento dell'istanza depositata dai ricorrenti, previa revoca della nomina dell'ausiliario, veniva anticipata l'udienza di comparizione delle parti e veniva disposta la sostituzione dell'udienza stessa, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, per il quale veniva assegnato termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va pertanto accolta.
Dai documenti prodotti risulta che e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio a San Lazzaro di Savena (Bologna) l'8 luglio 1990 e che dall'unione, il 27 settembre 1993, è nato il figlio oggi Parte_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con decreto emesso il 17 luglio 2007, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale fra i coniugi, i quali erano comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 29 giugno 2007.
3 Come si desume dalla documentazione prodotta, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei ricorrenti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Bologna (ossia dal 29 giugno 2007) e dovendosi ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi.
Ritiene altresì il Tribunale che le condizioni concordate dai ricorrenti e sopra riportate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come concordemente richiesto dai ricorrenti.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a San Lazzaro di Savena
(Bologna) l'8 luglio 1990 dai coniugi nato a [...] Parte_1
(Bologna) il 2 maggio 1960 e nata a [...] il [...], trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena, al n. 27, parte I, dell'anno 1990;
b) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni da questi concordate e sopra riportate;
c) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Lazzaro di Savena
(Bologna) di procedere all'annotazione del capo a) del dispositivo della presente sentenza;
d) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Della C.F._1
Giovampaola e dall'avv. Letizia Tegon, entrambi del foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori e nata a [...] il 6 ottobre CP_1
1961 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Cocchi C.F._2
del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“A) Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto a San
Lazzaro di Savena (BO), in data 8 luglio 1990, tra il Sig. Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e la CodiceFiscale_3
Sig.ra (C.F. ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_4
1 06.10.1961, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) dell'anno 1990, numero 27, parte 1.
B) Ordinare per l'effetto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Lazzaro di
Savena (BO) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
C) Disporre che il Sig. continuerà a versare un assegno mensile a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento della Sig.ra il cui ammontare viene CP_1
rideterminato, a decorrere dal mese di gennaio 2025, nell'importo mensile di € 300,00
(euro trecento/00), in ragione delle mutate condizioni economico-patrimoniali delle parti rispetto a quelle vigenti all'epoca della loro separazione;
tale somma sarà annualmente rivalutata nella misura del 100% dell'indice ISTAT con decorrenza dal mese di gennaio 2026.
D) Dare atto che le parti provvederanno, entro 60 giorni dal deposito del provvedimento di scioglimento del loro matrimonio, a definire gli assetti attinenti all'immobile in comproprietà tra loro, innanzi a notaio di loro fiducia, usufruendo in tale sede delle agevolazioni fiscali previste per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, quale conseguenza del presente procedimento di divorzio, ai sensi della normativa vigente.
E) Dare atto che le parti dichiarano di non aver altro a che pretendere reciprocamente in relazione ad eventuali pendenze pregresse relative al mantenimento del figlio da tempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
F) Dichiarare che tutte le spese e i compensi legali del presente procedimento di divorzio saranno integralmente compensati tra le parti per espresso accordo delle medesime.
G) Dare atto che le parti, infine, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale e che, pertanto, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra espressamente concordato, nient'altro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
2 “Visto”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto depositato il 14 gennaio 2025, e Parte_2
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio, CP_1
prevedendo, fra le condizioni del divorzio, un impegno al trasferimento immobiliare.
Con il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, veniva nominato un ausiliario ex art. 68 c.p.c. per gli adempimenti relativi all'impegno al trasferimento immobiliare.
Successivamente i ricorrenti depositavano istanza congiunta di modifica delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, precisando che non intendevano concludere un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento della quota del 50% della casa coniugale da un coniuge all'altro e riformulando, pertanto, le statuizioni indicate alle lettere D), E) e F) del ricorso, con richiesta di revoca della nomina dell'esperto e di anticipazione dell'udienza di comparizione.
Con decreto del 6 marzo 2025, in accoglimento dell'istanza depositata dai ricorrenti, previa revoca della nomina dell'ausiliario, veniva anticipata l'udienza di comparizione delle parti e veniva disposta la sostituzione dell'udienza stessa, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, per il quale veniva assegnato termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va pertanto accolta.
Dai documenti prodotti risulta che e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio a San Lazzaro di Savena (Bologna) l'8 luglio 1990 e che dall'unione, il 27 settembre 1993, è nato il figlio oggi Parte_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con decreto emesso il 17 luglio 2007, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale fra i coniugi, i quali erano comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 29 giugno 2007.
3 Come si desume dalla documentazione prodotta, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei ricorrenti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Bologna (ossia dal 29 giugno 2007) e dovendosi ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi.
Ritiene altresì il Tribunale che le condizioni concordate dai ricorrenti e sopra riportate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come concordemente richiesto dai ricorrenti.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a San Lazzaro di Savena
(Bologna) l'8 luglio 1990 dai coniugi nato a [...] Parte_1
(Bologna) il 2 maggio 1960 e nata a [...] il [...], trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena, al n. 27, parte I, dell'anno 1990;
b) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni da questi concordate e sopra riportate;
c) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Lazzaro di Savena
(Bologna) di procedere all'annotazione del capo a) del dispositivo della presente sentenza;
d) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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