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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON RE, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4444/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 1 00071 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2714/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO
- ASS. QUOTE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2662/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 41, 27 febbraio 2024, n. 2714), ha osservato quanto segue. <resistente_1a con proprio ricorso - sostenuto da successive memorie ha impugnato il provvedimento del 12.10.2022, notificato a mezzo pec in pari data, cui comune di pomezia ufficio
U.M.A. procedeva all'assegnazione definitiva di carburante agricolo agevolato per riscaldamento serre e per lavorazioni in serra e in campo aperto, in riferimento all'anno 2022, ai sensi del regolamento interministeriale del 14.12.2001 n. 454 adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, e delle tabelle di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole del 30.12.2015.
Con il detto provvedimento, l'Ufficio U.M.A. - sulla base dei controlli (i.e.: sopralluoghi del 1.03.2022 e
20.04.2022) effettuati dall'agronomo dott. Nominativo_2, incaricato dal Comune di Pomezia di fornire assistenza tecnica nell'attività di gestione dei servizi U.M.A. al servizio SUAP per l'anno 2022, determinava in 40.000 mq la superficie media di serre ricadenti nella condizione di poter essere oggetto di riscaldamento ed assegnava - in aggiunta al quantitativo riconosciuto a titolo provvisorio - ulteriori 55.716 litri di gasolio agricolo agevolato, per un totale su base annua di 277.200 litri.
La parte ricorrente, in premessa, ha fatto presente di essere coltivatore diretto, operante nel settore della produzione di specie floricole in serre riscaldate, ortive e vegetali, quali fiore reciso e ortaggi e che, in data
12.09.2022, aveva avanzato richiesta di completamento dell'assegnazione (rispetto alla prima richiesta gennaio 2022) di gasolio ad accisa agevolata per l'anno 2022 presso l'Ufficio U.M.A. del Comune di Pomezia, individuato quale “comune capofila” ai sensi dell'art. 10 comma 5-ter L.R. Lazio n. 14/1999. Ha, altresì, riferito che il Comune di Pomezia, all'inizio dell'anno in discussione, aveva effettuato un'assegnazione parziale - provvisoria per litri 221.484 e in data 12.10.2022, a séguito di sollecito, l'assegnazione definitiva integrando soltanto con ulteriori litri 55.716, e così per un totale su base annua di litri 277.200,00.
Nel contesto del ricorso, la parte ha argomentato di aver contestato la detta assegnazione ed i riferiti sopralluoghi effettuati dall'ente resistente per giungere alla determinazione del quantitativo riconosciuto e di aver effettuato istanza di accesso agli atti non ottenendo i riscontri auspicati. Ha, poi, dedotto che le decisioni dell'Ufficio UMA avrebbero causato un insufficiente riscaldamento delle proprie serre nel periodo invernale, ripercuotendosi in concrete perdite legate tanto ai costi autonomamente sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione a prezzo di mercato (con una spesa ulteriore pari ad euro 88.615,00), quanto alla riduzione della produzione in termini quantitativi e qualitativi con conseguente contrazione del fatturato e della redditività dell'azienda, il tutto come illustrato nella perizia redatta dall'agronomo Nominativo_3.
La ricorrente, dopo aver evidenziato la sussistenza della giurisdizione tributaria, tenuto conto che si controverteva su un atto che fissava aliquote ridotte o esenzione dall'accisa sui carburanti e che, dunque, determinava un'agevolazione fiscale, ha eccepito la violazione e falsa applicazione: 1) dell'art. 1, co. 4 del
D.L. 15.02.2000, n. 21, convertito dalla legge n. 92/2000, 1.1) del regolamento interministeriale del
14.12.2001, n. 454, 1.2) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 31.12.2015, 1.3) dell'art. 3
Legge 241/1990 e dell'art. 7, Legge n. 212/2000; 1.4) la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
1.5) la violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione degli operatori economici;
1.6) l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per carenza di istruttoria.
La ricorrente ha, quindi, concluso per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del provvedimento impugnato;
per la condanna del Comune di Pomezia Ufficio UMA all'assegnazione dei litri richiesti;
per la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi, come quantificati nella perizia in euro 607.681,00.
Si è costituito il Comune di Pomezia che con proprie controdeduzioni ha respinto tutte le doglianze della parte ricorrente evidenziando la correttezza del procedimento di stima effettuato, con diversi accessi per tutto il periodo freddo, con ricostruzione elettronica della planimetria delle serre e con l'individuazione di quelle compatibili con il riscaldamento forzato. La parte resistente ha ribadito la correttezza del proprio operato anche in relazione al fatto che nella richiesta presentata per l'anno 2023 la contribuente indicava un quantitativo di benzina agricola “ritirato e non utilizzato al 31 dicembre (rimanenza)” dell'anno 2022, pari a litri 16.140. […].
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione. […]
Nella fattispecie, gli utenti motori agricoli (UMA) sono i beneficiari dell'agevolazione fiscale (rectius: aiuto di stato) sull'acquisto del carburante agricolo concesso nei limiti di quanto disposto dal Ministero delle finanze con decreto n. 454 del 14/01/2001.
Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti beneficiari presentano, ai sensi del comma 3, dell'art. 2 del D.M. n. 454/2001, all'ufficio UMA incaricato dalla regione una richiesta contenente, tra l'altro: a) le proprie generalità; b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare;
e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate.
Il libretto di controllo rilasciato dall'amministrazione regionale o dal comune capofila permette agli agricoltori di accedere ad un'agevolazione statale (i.e.: riduzione delle accise) per l'acquisto di gasolio ad un prezzo ridotto ai soli fini agricoli e la determinazione della quantità di combustibile è regolata dal controllo dei dati dichiarati relativi alla quantità di terreno e dalle colture in esso coltivate, dal tipo di attrezzature in possesso e dalle macchine possedute.
L'art. 7 del decreto ministeriale n. 454/01 stabilisce gli adempimenti che l'ufficio UMA deve compiere nell'assegnazioni di carburanti e, precisamente, nel corso dell'istruttoria occorre: a. verificare i requisiti del richiedente (identità, terreni, colture, allevamenti, macchine ecc.); b. verificare le eventuali rimanenze di carburanti assegnati;
c. operare, ove possibile, confronti con le superfici che usufruiscono di regimi d'aiuti comunitari, ovvero, i cosiddetti “controlli in campo”.
Orbene, essendo tale il procedimento di assegnazione di carburanti ad accise agevolata, l'obbligo della motivazione del provvedimento attributivo dell'ufficio UMA deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e del quantitativo di carburante concesso, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria istanza di concessione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria.
Inoltre, la parte ricorrente non esprime alcuna considerazione circa la compressione del diritto di difesa che gli sarebbe derivata dai dedotti vizi motivazionali, i quali peraltro tali non sono in virtù delle puntuali difese svolte riguardo al merito della determinazione del quantitativo di gasolio agricolo agevolato. Risulta, infine, allegato e non sconfessato il fatto che tutta l'attività ispettiva sia sempre avvenuta nel contraddittorio fra le parti laddove non specificamente sollecitata dall'Azienda Agricola ricorrente.
Nel merito, la parte ricorrente ha sostenuto che l'Ufficio U.M.A. avrebbe errato nella quantificazione del fabbisogno in quanto la “reale spettanza” doveva essere superiore laddove le valutazioni delle superfici agricole da riscaldare avessero tenuto conto delle esigenze di riscaldamento delle colture, il ciclo naturale delle coltivazioni, l'alternanza delle lavorazioni in serra e in campo aperto, il tutto come illustrato nella perizia di parte.
Le argomentazioni spese dalla parte ricorrente in relazione alle critiche fatte valere con riferimento al “valore stagionale” dell'attività di verifica risultano prive di pregio giuridico ove si ponga attenzione al carattere discrezionale dei compiti affidati dalla legge all'ufficio UMA nel soddisfacimento del pubblico interesse a limitare l'agevolazione fiscale e far emergere le eventuali discrasie e, soprattutto, al fatto che, nel corso, dell'anno di imposta per cui si controverte, vennero effettuati ben tre sopralluoghi per verificare il fabbisogno e l'utilizzo di gasolio agricolo agevolato.
Tutti gli elementi di fatto raccolti, infatti fanno propendere per la circostanza secondo cui la produzione (e dunque il quantum di carburante agevolato che gode dell'agevolazione, in quanto astrattamente finalizzato al riscaldamento delle serre, che costituisce il principale parametro del consumo) non risulta di fatto rappresentata negli stessi termini quantitativi che derivano dalla documentazione aziendale, essendo risultata in concreto assai più ridotta.
La base di calcolo per effettuare la determinazione del fabbisogno presentava, infatti, evidenti differenze tra quello dichiarato in sede di domanda, quello rilevato dagli ausiliari del Comune di Pomezia e quello indicato dal perito di parte:
-1- in sede di richiesta la contribuente indicava in 172.133,76 mc il volume totale delle serre, in 64.355 mc il volume delle serre riscaldate;
-2- in sede di verifica il tecnico del Comune di Pomezia indicava in 257.000 mc il volume totale delle serre, in 97.750 mc il volume di quelle attrezzate per il riscaldamento (corrispondenti a 39.100 mq nel mese di marzo, 36.300 nel mese di aprile;
32.800 nel mese di dicembre);
-3- in sede di perizia di parte il tecnico indicava in 172.133,76 mc il volume totale delle serre (corrispondenti a circa 70.186 mq).
La quantificazione delle volumetrie alla base della determinazione del gasolio agricolo agevolato effettuato dal Comune di Pomezia non risulta scalfito dalle argomentazioni del contribuente, tanto più che, come è noto, la dimostrazione contraria del contribuente, in casi come questi, avrebbe dovuto evidenziarsi come particolarmente rigorosa ed ineccepibile, atteso che la norma agevolativa si pone nel contesto dell'ordinamento come dotata di efficacia derogatoria rispetto ai principi generali.
Gli elementi istruttori forniti dalla parte ricorrente, costituiti essenzialmente dalla perizia di parte, non confutano i risultati delle misurazioni del Comune di Pomezia ma propongono una diversa - e solo potenziale
- loro valutazione nel senso di ritenere idonee alla determinazione della superficie ammessa al beneficio anche serre a riposo o incolte. L'assunto della parte ricorrente, in considerazione del valore rafforzato dell'onere probatorio in materia di aiuti di stato, non è condivisibile tenuto conto anche del fatto che l'attività asseverativa non ha riguardato elementi certi idonei a documentare una base imponibile maggiore come, per esempio: i volumi delle produzioni, i quantitativi di semi e bulbi impiegati e la densità di coltivazione per ciascuna serra.
Dall'esame delle difese delle parti emerge, invece, l'errore di determinazione del gasolio agricolo agevolato calcolato per una superficie media di serre ricadenti nella condizione di poter essere oggetto di riscaldamento, pari a 40.000 mq. L'ufficio, infatti, ha concesso all'Azienda Agricola ricorrente un quantitativo totale di gasolio agricolo agevolato pari a 277.200 litri che risulta inferiore a quello spettante in relazione alla superficie utile accertata. Difatti, applicando la formula di calcolo prospettata dalla contribuente - non contestata dal Comune di Pomezia se non con generiche asserzioni circa la correttezza del proprio operato - all'azienda agricola
RE CA andavano riconosciuti, in totale, 332.640 litri di gasolio agricolo agevolato, così determinati: -1. Cubatura serre 40.000 mq x 2,5 metri = 100.000 mc;
-2. fabbisogno 100.000 mc x 1,2 (Indice di conversione da kg a lt) = 120.000 litri/mc/mese; -3. 120.000 litri/mc/mese x 1,2 (Decreto 30/12/15 - indice riscaldamento serre centro Italia) = 144.000 litri/mese; -4. 144.000 litri/mese x 3 mesi = 432.000 litri;
-5.
743.617,83 litri x 0,77 = 332.640.
Infine, vanno rigettate le domande risarcitorie proposte dalla parte ricorrente in quanto non risultano documentati e provati, l'an del danno asseritamente subito prospettato solo in maniera potenziale e, soprattutto, il nesso di causalità tra l'effettivo mancato riconoscimento e il danno vantato.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza sono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41: accoglie parzialmente il ricorso accerta il quantitativo di gasolio agevolato per serre in 332.640 litri compreso quanto già percepito;
compensa le spese>>.
B) Ha proposto ricorso in appello il Comune di Pomezia per la parziale riforma della sentenza n. 2714/2014 della Corte di giustizia tributaria di I Grado di Roma Sez. 41 - (sul ricorso n. 15285/2022), pubblicata in data
27/02/2024.
< base alla normativa vigente, nel calcolo per la determinazione del carburante agricolo agevolato. […].
Con il presente ricorso si impugna il seguente capo della sentenza: “Dall'esame delle difese […] 5. 743.617,83 litri x 0,77 = 332.640”.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma ha errato laddove nel calcolo del quantitativo da assegnare all'azienda richiedente ha fatto applicazione dell'indice di conversione da kg a lt che, in base alla normativa vigente, non deve trovare applicazione. Invero, nella seconda pagina dell'allegato 2) alla deliberazione della
Giunta Regione Lazio n. 843 del 05.09.2023, è chiaramente indicato che dal 2001 “le quantità di carburante non sono più espresse in peso (chilogrammi o quintali) ma in volume (litri o ettolitri). Con questo nuovo sistema di assegnazione la quantità di carburante ammessa all'agevolazione è quindi calcolata moltiplicando il consumo medio standard, indicato nelle tabelle approvate con determinazione regionale, per la superficie investita alla coltura in oggetto”.
La base di calcolo è, pertanto, la seguente: mq serre x 2,5 (conversione in mc), x 1,2 (indice riscaldamento serre centro Italia decreto 30.12.2015), x 3 mesi, x 0.77 (riduzione del 23% legge di stabilità).
Alla luce di quanto sopra risulta di tutta evidenza l'inesattezza in cui è incorso il giudice di primo grado il quale, nel fare erroneamente applicazione dell'indice di conversione da kg a lt, non più applicabile secondo la normativa vigente, ha riconosciuto all'azienda agricola di RE CA un quantitativo di carburante agricolo superiore (332,640 litri di gasolio) rispetto a quello (277.200 litri) correttamente assegnato dall'Ufficio
U.M.A. del Comune di Pomezia.
Nel caso in esame, infatti, risultando corretta, come riconosciuto in sentenza, la quantificazione delle volumetrie alla base della determinazione del gasolio agricolo agevolato effettuata dal Comune di Pomezia
(40.000 mq) il calcolo corretto da eseguire è il seguente: 1) cubatura serre 40.000 mq x 2.5 (indice conversione mc) = 100.000 mc;
2) 100.000 mc x 1,2 (indice riscaldamento serre centro Italia Decreto 30.12.2015) = 120.000 litri/mc/mese;
3) 120.000 litri x 3 mesi = 360.000 litri;
4) 360.000 litri x 0.77 (riduzione 23%) = 277.200 totale litri carburante da assegnare.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto Resistente_1 a ed erroneamente statuito dal giudice di primo grado, il quantitativo totale di gasolio agricolo agevolato assegnato dall'ufficio U.M.A. del Comune di Pomezia all'appellato, pari appunto a 277.200 litri, è esattamente il quantitativo che andava riconosciuto.
A maggior conferma della giusta assegnazione del quantitativo del carburante agricolo agevolato all'azienda agricola di RE CA vi è poi il fatto che il calcolo per la determinazione dello stesso non viene eseguito dall'ufficio U.M.A. in autonomia, ma, viene effettuato dal sistema informatizzato della Regione Lazio il quale, a seguito dell'inserimento da parte dell'operatore dei dati sulla dimensione delle serre restituisce il dato relativo ai litri di carburante agevolato da assegnare, al quale deve essere sottratto il 23% come previsto dall'art 1 comma 384 della Legge n. 190/2014 (si veda esempio sulla perizia Agronomo dott. Nominativo_2 pag 2 e 3 – doc n. 7).
In ragione di ciò si chiede la riforma della sentenza impugnata nel capo in cui, attraverso un calcolo errato, ha ritenuto concesso Resistente_1 un quantitativo di gasolio agricolo agevolato inferiore rispetto a quello spettante in relazione alla superficie utile accertata>>.
C) Ha proposto appello incidentale l'azienda, parte appellata.
<
In primis si eccepisce l'inammissibilità delle nuove produzioni, che in appello non sono consentite ex art. 58
d.lgs. 546/92, talché tali allegati sono da considerarsi tam quam non esset.
Motivi d'accoglimento dell'appello incidentale
Violazione e falsa applicazione: dell'art. 1, comma 4 del decreto legge 15.02.2000, n. 21, conv. dalla legge
14 aprile 2000 n. 92; del regolamento interministeriale del 14.12.2001 n. 454; del decreto del Ministero delle politiche agricole del 31.12.2015; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge 241/90 e 7 212/00; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione degli operatori economici;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per carenza di istruttoria.
Pertanto, il provvedimento è da annullarsi – previa riforma della sentenza - e va rideterminata l'assegnazione delle quote agevolate, attraverso una puntuale istruttoria che potrà esser svolta mediante la disamina delle oggettive allegazioni, se del caso, anche con l'ausilio di ctu (già richiesto in primo grado e qui reiterato). […].
La ricorrente incidentale ha rassegnato le seguenti conclusioni.
< conclusioni:
in via incidentale, riformare l'impugnata sentenza:
accertare e dichiarare l'illegittimità ed annullare il provvedimento del 12.10.2022 (all.
1-2 f I°), emesso dal Comune di Pomezia -U.M.A.-, attestante il quantitativo di carburante agevolato per riscaldamento e lavorazioni in serra e in campo aperto, assegnato alla ricorrente per il 2022; ed ogni altro atto, comunque, presupposto, intermedio, connesso, collegato e/o conseguenziale;
ordinare al Comune di Pomezia Uff. UMA di provvedere all'assegnazione dei litri dovuti in base alle disposizioni normative ed ai requisiti dell'istante, nella misura invocata o in quella di giustizia;
- condannare il Comune di Pomezia al risarcimento dei danni subiti e subendi dallResistente_1
a cagione dell'illegittimità del provvedimento per come quantificate nella perizia ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia, in subordine da determinarsi secondo equità; il tutto sempre oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria al soddisfo;
- in via istruttoria, occorrendo, si chiede ordinarsi al Comune di Pomezia la produzione in giudizio di tutti gli atti del procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione del gravato provvedimento, nonché di ogni altro documento ritenuto necessario;
se del caso disporre ctu od altro mezzo istruttorio per la verifica o quantificazione delle quote di gasolio agevolato assegnabile alla ricorrente secondo la normativa di settore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, salvo ogni altro diritto e con ampia riserva istruttoria>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il Collegio deve esaminare (con priorità logica) l'eccezione di parte appellata in ordine alla produzione documentale effettuata per la prima volta nel giudizio d'appello.
Essa è infondata perché il ricorso di primo grado è stato proposto prima del 5 gennaio 2024, che è la data dalla quale inizia a decorrere il divieto.
E) L'appello principale è fondato.
Il Comune di Pomezia ha mostrato chiaramente (secondo l'esposizione riprodotta in fatto) l'errore di calcolo
(derivante dall'utilizzazione di parametri errati) sul quale si basa l'accoglimento (sia pure parziale) del ricorso di parte appellata.
F) Dall'accoglimento dell'appello principale deriva il rigetto dell'appello incidentale che assume come presupposto l'errore di calcolo compiuto dalla sentenza qui appellata.
G) Nessuna condanna risarcitoria può essere disposta perché (alla fine del giudizio) il provvedimento impugnato in primo grado è risultato immune da vizi.
H) Le spese del giudizio possono compensarsi in considerazione della complessità della materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON RE, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4444/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 1 00071 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2714/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO
- ASS. QUOTE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2662/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 41, 27 febbraio 2024, n. 2714), ha osservato quanto segue. <resistente_1a con proprio ricorso - sostenuto da successive memorie ha impugnato il provvedimento del 12.10.2022, notificato a mezzo pec in pari data, cui comune di pomezia ufficio
U.M.A. procedeva all'assegnazione definitiva di carburante agricolo agevolato per riscaldamento serre e per lavorazioni in serra e in campo aperto, in riferimento all'anno 2022, ai sensi del regolamento interministeriale del 14.12.2001 n. 454 adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, e delle tabelle di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole del 30.12.2015.
Con il detto provvedimento, l'Ufficio U.M.A. - sulla base dei controlli (i.e.: sopralluoghi del 1.03.2022 e
20.04.2022) effettuati dall'agronomo dott. Nominativo_2, incaricato dal Comune di Pomezia di fornire assistenza tecnica nell'attività di gestione dei servizi U.M.A. al servizio SUAP per l'anno 2022, determinava in 40.000 mq la superficie media di serre ricadenti nella condizione di poter essere oggetto di riscaldamento ed assegnava - in aggiunta al quantitativo riconosciuto a titolo provvisorio - ulteriori 55.716 litri di gasolio agricolo agevolato, per un totale su base annua di 277.200 litri.
La parte ricorrente, in premessa, ha fatto presente di essere coltivatore diretto, operante nel settore della produzione di specie floricole in serre riscaldate, ortive e vegetali, quali fiore reciso e ortaggi e che, in data
12.09.2022, aveva avanzato richiesta di completamento dell'assegnazione (rispetto alla prima richiesta gennaio 2022) di gasolio ad accisa agevolata per l'anno 2022 presso l'Ufficio U.M.A. del Comune di Pomezia, individuato quale “comune capofila” ai sensi dell'art. 10 comma 5-ter L.R. Lazio n. 14/1999. Ha, altresì, riferito che il Comune di Pomezia, all'inizio dell'anno in discussione, aveva effettuato un'assegnazione parziale - provvisoria per litri 221.484 e in data 12.10.2022, a séguito di sollecito, l'assegnazione definitiva integrando soltanto con ulteriori litri 55.716, e così per un totale su base annua di litri 277.200,00.
Nel contesto del ricorso, la parte ha argomentato di aver contestato la detta assegnazione ed i riferiti sopralluoghi effettuati dall'ente resistente per giungere alla determinazione del quantitativo riconosciuto e di aver effettuato istanza di accesso agli atti non ottenendo i riscontri auspicati. Ha, poi, dedotto che le decisioni dell'Ufficio UMA avrebbero causato un insufficiente riscaldamento delle proprie serre nel periodo invernale, ripercuotendosi in concrete perdite legate tanto ai costi autonomamente sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione a prezzo di mercato (con una spesa ulteriore pari ad euro 88.615,00), quanto alla riduzione della produzione in termini quantitativi e qualitativi con conseguente contrazione del fatturato e della redditività dell'azienda, il tutto come illustrato nella perizia redatta dall'agronomo Nominativo_3.
La ricorrente, dopo aver evidenziato la sussistenza della giurisdizione tributaria, tenuto conto che si controverteva su un atto che fissava aliquote ridotte o esenzione dall'accisa sui carburanti e che, dunque, determinava un'agevolazione fiscale, ha eccepito la violazione e falsa applicazione: 1) dell'art. 1, co. 4 del
D.L. 15.02.2000, n. 21, convertito dalla legge n. 92/2000, 1.1) del regolamento interministeriale del
14.12.2001, n. 454, 1.2) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 31.12.2015, 1.3) dell'art. 3
Legge 241/1990 e dell'art. 7, Legge n. 212/2000; 1.4) la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
1.5) la violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione degli operatori economici;
1.6) l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per carenza di istruttoria.
La ricorrente ha, quindi, concluso per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del provvedimento impugnato;
per la condanna del Comune di Pomezia Ufficio UMA all'assegnazione dei litri richiesti;
per la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi, come quantificati nella perizia in euro 607.681,00.
Si è costituito il Comune di Pomezia che con proprie controdeduzioni ha respinto tutte le doglianze della parte ricorrente evidenziando la correttezza del procedimento di stima effettuato, con diversi accessi per tutto il periodo freddo, con ricostruzione elettronica della planimetria delle serre e con l'individuazione di quelle compatibili con il riscaldamento forzato. La parte resistente ha ribadito la correttezza del proprio operato anche in relazione al fatto che nella richiesta presentata per l'anno 2023 la contribuente indicava un quantitativo di benzina agricola “ritirato e non utilizzato al 31 dicembre (rimanenza)” dell'anno 2022, pari a litri 16.140. […].
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione. […]
Nella fattispecie, gli utenti motori agricoli (UMA) sono i beneficiari dell'agevolazione fiscale (rectius: aiuto di stato) sull'acquisto del carburante agricolo concesso nei limiti di quanto disposto dal Ministero delle finanze con decreto n. 454 del 14/01/2001.
Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti beneficiari presentano, ai sensi del comma 3, dell'art. 2 del D.M. n. 454/2001, all'ufficio UMA incaricato dalla regione una richiesta contenente, tra l'altro: a) le proprie generalità; b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare;
e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate.
Il libretto di controllo rilasciato dall'amministrazione regionale o dal comune capofila permette agli agricoltori di accedere ad un'agevolazione statale (i.e.: riduzione delle accise) per l'acquisto di gasolio ad un prezzo ridotto ai soli fini agricoli e la determinazione della quantità di combustibile è regolata dal controllo dei dati dichiarati relativi alla quantità di terreno e dalle colture in esso coltivate, dal tipo di attrezzature in possesso e dalle macchine possedute.
L'art. 7 del decreto ministeriale n. 454/01 stabilisce gli adempimenti che l'ufficio UMA deve compiere nell'assegnazioni di carburanti e, precisamente, nel corso dell'istruttoria occorre: a. verificare i requisiti del richiedente (identità, terreni, colture, allevamenti, macchine ecc.); b. verificare le eventuali rimanenze di carburanti assegnati;
c. operare, ove possibile, confronti con le superfici che usufruiscono di regimi d'aiuti comunitari, ovvero, i cosiddetti “controlli in campo”.
Orbene, essendo tale il procedimento di assegnazione di carburanti ad accise agevolata, l'obbligo della motivazione del provvedimento attributivo dell'ufficio UMA deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e del quantitativo di carburante concesso, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria istanza di concessione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria.
Inoltre, la parte ricorrente non esprime alcuna considerazione circa la compressione del diritto di difesa che gli sarebbe derivata dai dedotti vizi motivazionali, i quali peraltro tali non sono in virtù delle puntuali difese svolte riguardo al merito della determinazione del quantitativo di gasolio agricolo agevolato. Risulta, infine, allegato e non sconfessato il fatto che tutta l'attività ispettiva sia sempre avvenuta nel contraddittorio fra le parti laddove non specificamente sollecitata dall'Azienda Agricola ricorrente.
Nel merito, la parte ricorrente ha sostenuto che l'Ufficio U.M.A. avrebbe errato nella quantificazione del fabbisogno in quanto la “reale spettanza” doveva essere superiore laddove le valutazioni delle superfici agricole da riscaldare avessero tenuto conto delle esigenze di riscaldamento delle colture, il ciclo naturale delle coltivazioni, l'alternanza delle lavorazioni in serra e in campo aperto, il tutto come illustrato nella perizia di parte.
Le argomentazioni spese dalla parte ricorrente in relazione alle critiche fatte valere con riferimento al “valore stagionale” dell'attività di verifica risultano prive di pregio giuridico ove si ponga attenzione al carattere discrezionale dei compiti affidati dalla legge all'ufficio UMA nel soddisfacimento del pubblico interesse a limitare l'agevolazione fiscale e far emergere le eventuali discrasie e, soprattutto, al fatto che, nel corso, dell'anno di imposta per cui si controverte, vennero effettuati ben tre sopralluoghi per verificare il fabbisogno e l'utilizzo di gasolio agricolo agevolato.
Tutti gli elementi di fatto raccolti, infatti fanno propendere per la circostanza secondo cui la produzione (e dunque il quantum di carburante agevolato che gode dell'agevolazione, in quanto astrattamente finalizzato al riscaldamento delle serre, che costituisce il principale parametro del consumo) non risulta di fatto rappresentata negli stessi termini quantitativi che derivano dalla documentazione aziendale, essendo risultata in concreto assai più ridotta.
La base di calcolo per effettuare la determinazione del fabbisogno presentava, infatti, evidenti differenze tra quello dichiarato in sede di domanda, quello rilevato dagli ausiliari del Comune di Pomezia e quello indicato dal perito di parte:
-1- in sede di richiesta la contribuente indicava in 172.133,76 mc il volume totale delle serre, in 64.355 mc il volume delle serre riscaldate;
-2- in sede di verifica il tecnico del Comune di Pomezia indicava in 257.000 mc il volume totale delle serre, in 97.750 mc il volume di quelle attrezzate per il riscaldamento (corrispondenti a 39.100 mq nel mese di marzo, 36.300 nel mese di aprile;
32.800 nel mese di dicembre);
-3- in sede di perizia di parte il tecnico indicava in 172.133,76 mc il volume totale delle serre (corrispondenti a circa 70.186 mq).
La quantificazione delle volumetrie alla base della determinazione del gasolio agricolo agevolato effettuato dal Comune di Pomezia non risulta scalfito dalle argomentazioni del contribuente, tanto più che, come è noto, la dimostrazione contraria del contribuente, in casi come questi, avrebbe dovuto evidenziarsi come particolarmente rigorosa ed ineccepibile, atteso che la norma agevolativa si pone nel contesto dell'ordinamento come dotata di efficacia derogatoria rispetto ai principi generali.
Gli elementi istruttori forniti dalla parte ricorrente, costituiti essenzialmente dalla perizia di parte, non confutano i risultati delle misurazioni del Comune di Pomezia ma propongono una diversa - e solo potenziale
- loro valutazione nel senso di ritenere idonee alla determinazione della superficie ammessa al beneficio anche serre a riposo o incolte. L'assunto della parte ricorrente, in considerazione del valore rafforzato dell'onere probatorio in materia di aiuti di stato, non è condivisibile tenuto conto anche del fatto che l'attività asseverativa non ha riguardato elementi certi idonei a documentare una base imponibile maggiore come, per esempio: i volumi delle produzioni, i quantitativi di semi e bulbi impiegati e la densità di coltivazione per ciascuna serra.
Dall'esame delle difese delle parti emerge, invece, l'errore di determinazione del gasolio agricolo agevolato calcolato per una superficie media di serre ricadenti nella condizione di poter essere oggetto di riscaldamento, pari a 40.000 mq. L'ufficio, infatti, ha concesso all'Azienda Agricola ricorrente un quantitativo totale di gasolio agricolo agevolato pari a 277.200 litri che risulta inferiore a quello spettante in relazione alla superficie utile accertata. Difatti, applicando la formula di calcolo prospettata dalla contribuente - non contestata dal Comune di Pomezia se non con generiche asserzioni circa la correttezza del proprio operato - all'azienda agricola
RE CA andavano riconosciuti, in totale, 332.640 litri di gasolio agricolo agevolato, così determinati: -1. Cubatura serre 40.000 mq x 2,5 metri = 100.000 mc;
-2. fabbisogno 100.000 mc x 1,2 (Indice di conversione da kg a lt) = 120.000 litri/mc/mese; -3. 120.000 litri/mc/mese x 1,2 (Decreto 30/12/15 - indice riscaldamento serre centro Italia) = 144.000 litri/mese; -4. 144.000 litri/mese x 3 mesi = 432.000 litri;
-5.
743.617,83 litri x 0,77 = 332.640.
Infine, vanno rigettate le domande risarcitorie proposte dalla parte ricorrente in quanto non risultano documentati e provati, l'an del danno asseritamente subito prospettato solo in maniera potenziale e, soprattutto, il nesso di causalità tra l'effettivo mancato riconoscimento e il danno vantato.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza sono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41: accoglie parzialmente il ricorso accerta il quantitativo di gasolio agevolato per serre in 332.640 litri compreso quanto già percepito;
compensa le spese>>.
B) Ha proposto ricorso in appello il Comune di Pomezia per la parziale riforma della sentenza n. 2714/2014 della Corte di giustizia tributaria di I Grado di Roma Sez. 41 - (sul ricorso n. 15285/2022), pubblicata in data
27/02/2024.
< base alla normativa vigente, nel calcolo per la determinazione del carburante agricolo agevolato. […].
Con il presente ricorso si impugna il seguente capo della sentenza: “Dall'esame delle difese […] 5. 743.617,83 litri x 0,77 = 332.640”.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma ha errato laddove nel calcolo del quantitativo da assegnare all'azienda richiedente ha fatto applicazione dell'indice di conversione da kg a lt che, in base alla normativa vigente, non deve trovare applicazione. Invero, nella seconda pagina dell'allegato 2) alla deliberazione della
Giunta Regione Lazio n. 843 del 05.09.2023, è chiaramente indicato che dal 2001 “le quantità di carburante non sono più espresse in peso (chilogrammi o quintali) ma in volume (litri o ettolitri). Con questo nuovo sistema di assegnazione la quantità di carburante ammessa all'agevolazione è quindi calcolata moltiplicando il consumo medio standard, indicato nelle tabelle approvate con determinazione regionale, per la superficie investita alla coltura in oggetto”.
La base di calcolo è, pertanto, la seguente: mq serre x 2,5 (conversione in mc), x 1,2 (indice riscaldamento serre centro Italia decreto 30.12.2015), x 3 mesi, x 0.77 (riduzione del 23% legge di stabilità).
Alla luce di quanto sopra risulta di tutta evidenza l'inesattezza in cui è incorso il giudice di primo grado il quale, nel fare erroneamente applicazione dell'indice di conversione da kg a lt, non più applicabile secondo la normativa vigente, ha riconosciuto all'azienda agricola di RE CA un quantitativo di carburante agricolo superiore (332,640 litri di gasolio) rispetto a quello (277.200 litri) correttamente assegnato dall'Ufficio
U.M.A. del Comune di Pomezia.
Nel caso in esame, infatti, risultando corretta, come riconosciuto in sentenza, la quantificazione delle volumetrie alla base della determinazione del gasolio agricolo agevolato effettuata dal Comune di Pomezia
(40.000 mq) il calcolo corretto da eseguire è il seguente: 1) cubatura serre 40.000 mq x 2.5 (indice conversione mc) = 100.000 mc;
2) 100.000 mc x 1,2 (indice riscaldamento serre centro Italia Decreto 30.12.2015) = 120.000 litri/mc/mese;
3) 120.000 litri x 3 mesi = 360.000 litri;
4) 360.000 litri x 0.77 (riduzione 23%) = 277.200 totale litri carburante da assegnare.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto Resistente_1 a ed erroneamente statuito dal giudice di primo grado, il quantitativo totale di gasolio agricolo agevolato assegnato dall'ufficio U.M.A. del Comune di Pomezia all'appellato, pari appunto a 277.200 litri, è esattamente il quantitativo che andava riconosciuto.
A maggior conferma della giusta assegnazione del quantitativo del carburante agricolo agevolato all'azienda agricola di RE CA vi è poi il fatto che il calcolo per la determinazione dello stesso non viene eseguito dall'ufficio U.M.A. in autonomia, ma, viene effettuato dal sistema informatizzato della Regione Lazio il quale, a seguito dell'inserimento da parte dell'operatore dei dati sulla dimensione delle serre restituisce il dato relativo ai litri di carburante agevolato da assegnare, al quale deve essere sottratto il 23% come previsto dall'art 1 comma 384 della Legge n. 190/2014 (si veda esempio sulla perizia Agronomo dott. Nominativo_2 pag 2 e 3 – doc n. 7).
In ragione di ciò si chiede la riforma della sentenza impugnata nel capo in cui, attraverso un calcolo errato, ha ritenuto concesso Resistente_1 un quantitativo di gasolio agricolo agevolato inferiore rispetto a quello spettante in relazione alla superficie utile accertata>>.
C) Ha proposto appello incidentale l'azienda, parte appellata.
<
In primis si eccepisce l'inammissibilità delle nuove produzioni, che in appello non sono consentite ex art. 58
d.lgs. 546/92, talché tali allegati sono da considerarsi tam quam non esset.
Motivi d'accoglimento dell'appello incidentale
Violazione e falsa applicazione: dell'art. 1, comma 4 del decreto legge 15.02.2000, n. 21, conv. dalla legge
14 aprile 2000 n. 92; del regolamento interministeriale del 14.12.2001 n. 454; del decreto del Ministero delle politiche agricole del 31.12.2015; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge 241/90 e 7 212/00; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione degli operatori economici;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per carenza di istruttoria.
Pertanto, il provvedimento è da annullarsi – previa riforma della sentenza - e va rideterminata l'assegnazione delle quote agevolate, attraverso una puntuale istruttoria che potrà esser svolta mediante la disamina delle oggettive allegazioni, se del caso, anche con l'ausilio di ctu (già richiesto in primo grado e qui reiterato). […].
La ricorrente incidentale ha rassegnato le seguenti conclusioni.
< conclusioni:
in via incidentale, riformare l'impugnata sentenza:
accertare e dichiarare l'illegittimità ed annullare il provvedimento del 12.10.2022 (all.
1-2 f I°), emesso dal Comune di Pomezia -U.M.A.-, attestante il quantitativo di carburante agevolato per riscaldamento e lavorazioni in serra e in campo aperto, assegnato alla ricorrente per il 2022; ed ogni altro atto, comunque, presupposto, intermedio, connesso, collegato e/o conseguenziale;
ordinare al Comune di Pomezia Uff. UMA di provvedere all'assegnazione dei litri dovuti in base alle disposizioni normative ed ai requisiti dell'istante, nella misura invocata o in quella di giustizia;
- condannare il Comune di Pomezia al risarcimento dei danni subiti e subendi dallResistente_1
a cagione dell'illegittimità del provvedimento per come quantificate nella perizia ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia, in subordine da determinarsi secondo equità; il tutto sempre oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria al soddisfo;
- in via istruttoria, occorrendo, si chiede ordinarsi al Comune di Pomezia la produzione in giudizio di tutti gli atti del procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione del gravato provvedimento, nonché di ogni altro documento ritenuto necessario;
se del caso disporre ctu od altro mezzo istruttorio per la verifica o quantificazione delle quote di gasolio agevolato assegnabile alla ricorrente secondo la normativa di settore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, salvo ogni altro diritto e con ampia riserva istruttoria>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il Collegio deve esaminare (con priorità logica) l'eccezione di parte appellata in ordine alla produzione documentale effettuata per la prima volta nel giudizio d'appello.
Essa è infondata perché il ricorso di primo grado è stato proposto prima del 5 gennaio 2024, che è la data dalla quale inizia a decorrere il divieto.
E) L'appello principale è fondato.
Il Comune di Pomezia ha mostrato chiaramente (secondo l'esposizione riprodotta in fatto) l'errore di calcolo
(derivante dall'utilizzazione di parametri errati) sul quale si basa l'accoglimento (sia pure parziale) del ricorso di parte appellata.
F) Dall'accoglimento dell'appello principale deriva il rigetto dell'appello incidentale che assume come presupposto l'errore di calcolo compiuto dalla sentenza qui appellata.
G) Nessuna condanna risarcitoria può essere disposta perché (alla fine del giudizio) il provvedimento impugnato in primo grado è risultato immune da vizi.
H) Le spese del giudizio possono compensarsi in considerazione della complessità della materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale. Spese di giudizio compensate tra le parti.