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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RE AN, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno 89064 Montebello Jonico RC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202 TARI 2018
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7649/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: annullamento dell'avviso e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-2-2025 e depositato il 22-2-2025 Ricorrente_1 Nominativo_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Montebello Ionico avverso l'avviso di accertamento esecutivo-in epigrafe meglio individuato e notificato il 23-12-2024 - della somma di € 586,00 per mancato pagamento della TARI per l'anno 2018. Ha sostenuto di non essere obbligato di imposta perché non proprietario né possessore dei beni tassati in quanto in sede di separazione personale era stato assegnato alla moglie e inoltre aveva rinunciato alla propria quota di comproprietà. Ha altresì eccepito sia la decadenza che la prescrizione della pretesa azionata. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e per la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo difensore. Il Comune, pur regolarmente evocato in giudizio, ha preferito non parteciparvi. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 17-12-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero dirimente e assorbente è che, in assenza di prova di notifica medio tempore,di altri atti interruttivi risulta intervenuta la prescrizione quinquennale del tributo locale tra la data di scadenza del pagamento della Tari del 2018 (31-12-2018) e quella della notifica dell'avviso qui in esame (23-12-2024) L'avviso contestato va pertanto annullato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di pagamento. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 210,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_1
. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE AN RE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RE AN, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno 89064 Montebello Jonico RC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202 TARI 2018
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7649/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: annullamento dell'avviso e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-2-2025 e depositato il 22-2-2025 Ricorrente_1 Nominativo_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Montebello Ionico avverso l'avviso di accertamento esecutivo-in epigrafe meglio individuato e notificato il 23-12-2024 - della somma di € 586,00 per mancato pagamento della TARI per l'anno 2018. Ha sostenuto di non essere obbligato di imposta perché non proprietario né possessore dei beni tassati in quanto in sede di separazione personale era stato assegnato alla moglie e inoltre aveva rinunciato alla propria quota di comproprietà. Ha altresì eccepito sia la decadenza che la prescrizione della pretesa azionata. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e per la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo difensore. Il Comune, pur regolarmente evocato in giudizio, ha preferito non parteciparvi. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 17-12-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero dirimente e assorbente è che, in assenza di prova di notifica medio tempore,di altri atti interruttivi risulta intervenuta la prescrizione quinquennale del tributo locale tra la data di scadenza del pagamento della Tari del 2018 (31-12-2018) e quella della notifica dell'avviso qui in esame (23-12-2024) L'avviso contestato va pertanto annullato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di pagamento. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 210,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_1
. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE AN RE